IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
-
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
-
Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
-
Vista la
L.R. 24 luglio 2007, n. 22 e s.m.i. che, all’art. 4, prevede
l’adozione di un regolamento attuativo della legge;
-
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 741 del 13 maggio 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
DEFINIZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO
ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI
FORMAZIONE
Sulla base dei dati epidemiologici e della
concreta associazione tra ruolo ricoperto nell’attività alimentare e rischi di
trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, vengono individuate quali
“mansioni a rischio” di cui alla L.R.
N. 22/07 e s.m.i.: la produzione post-primaria, la trasformazione, la
preparazione, la somministrazione, il commercio di prodotti alimentari
sottoposti a regime di temperatura controllata.
Pertanto gli addetti alle succitate mansioni
sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione a norma del presente
Regolamento e devono acquisire una documentazione attestante la stessa prima di
poter essere adibiti a qualsiasi mansione compresa fra quelle individuate “a
rischio”, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 8) .
Durante sagre e feste popolari organizzate da
associazioni di volontariato, in funzione dell’occasionalità e temporaneità
dell’evento, sono esclusi dall’obbligo della formazione, gli operatori o i
volontari addetti, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato
per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della
manifestazione.
Art. 2
CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
E
PERIODICITA’ DEI CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO
Al fine dell’ottenimento della documentazione
attestante l’avvenuta formazione gli operatori sono tenuti alla frequenza di un
corso di formazione della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità
quadriennale ai fini di dell’aggiornamento.
Tali corsi devono prevedere la trattazione
almeno dei seguenti argomenti:
a)
igiene
della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
b)
igiene
della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti;
-rischi per la salute legati al consumo di
alimenti;
c)
valutazione del rischio alimentare e sistemi
di controllo (HACCP);
Detti contenuti devono essere articolati in
rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze
e competenze coerenti con il tipo di attività svolta) e di aggiornamento
(rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione
al controllo dei rischi connessi all’attività espletata).
Per quanto riguarda la metodologia didattica,
al fine di migliorare la qualità della formazione, si suggerisce di privilegiare
quelle di tipo interattivo.
Viene ritenuta idonea, ove documentata,
l’analoga formazione degli addetti provenienti da altre regioni, temporaneamente
impiegati in imprese alimentari site in Puglia.
Art . 3
ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI
Possono organizzare ed attuare i corsi
formativi:
-
gli Enti
di formazione, pubblici e privati accreditati;
-
le
associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori;
-
il
titolare dell’impresa alimentare del proprio personale.
Per lo svolgimento dei corsi è necessario
avvalersi dell'apporto di figure professionali con esperienza professionale e
didattica specifica nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare.
Art . 4
FORMAZIONE SUL POSTO DI
LAVORO
Qualora il titolare dell’impresa alimentare,
escluso dall’obbligo dell’accreditamento, intenda effettuare la formazione del
proprio personale sul posto di lavoro, si avvarrà delle figure professionali di
cui all’art. 3 del presente regolamento.
I contenuti, le modalità operative, la
validità del corso e gli obblighi dell’organizzatore, dovranno essere quelli
previsti dal presente regolamento.
Art. 5
OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DEI
CORSI
Per ogni corso deve essere predisposto un
progetto formativo da cui risulti chiaramente:
a)
Responsabile del corso e sua qualifica
professionale;
b)
Numero
di partecipanti previsti;
c)
Tipologia del corso (formazione/aggiornamento
);
d)
Calendario delle lezioni indicante, le date,
gli orari, le sedi di svolgimento e i docenti;
e)
Curricula dei docenti;
f)
Dichiarazione di conformità ai contenuti del
presente regolamento.
I corsi devono essere indirizzati
preferibilmente a target omogenei di operatori.
Il numero dei partecipanti a ciascun corso
non dovrà essere superiore a 30.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. I
partecipanti devono garantire la presenza per tutta la durata del corso.
In occasione dei corsi deve essere fornito
idoneo materiale didattico-formativo di base, di cui si allega documento di
riferimento, anche al fine di garantire omogeneità degli strumenti didattici.
(modello 1 )
Art. 6
DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE
Al termine di ogni corso, da parte del
soggetto organizzatore, deve essere rilasciato al lavoratore apposita
documentazione attestante l’avvenuta formazione, secondo il modello 2 allegato
al presente regolamento.
Nel contesto di tale documentazione, dovranno
essere riportati almeno:
-
normativa di riferimento;
-
tipo di
corso (formazione /aggiornamento) e periodo di validità;
-
data
svolgimento corso;
-
soggetto
formatore;
-
dati
anagrafici del corsista;
-
firma
del soggetto abilitato al rilascio della documentazione in
oggetto;
-
attestazione di conformità alle disposizioni
del presente Regolamento
Copia della documentazione di cui sopra dovrà
essere disponibile presso il posto di lavoro.
Art. 7
CONTROLLI
I soggetti incaricati del controllo ai sensi
della vigente normativa verificano che il responsabile dell’industria alimentare
abbia adibito alle mansioni a rischio di cui all’art. 1 del presente
Regolamento, personale in possesso della formazione di cui alla L.R.
22/07 e s.m.i.
Nel caso di mancata o non corretta
formazione, gli incaricati del controllo applicano quanto previsto dal comma 1°
dell’art. 8
della L.R.
n. 22/07 e s.m.i. e dall’art. 6 comma 7° del D. Lgs, n, 193/07.
Art. 8
APPLICAZIONE
Le attività formative di cui al presente
regolamento devono essere completate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
presente Regolamento.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 15 maggio 2008
ALLEGATO