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Regolamento Vigente

Anno
2008
Numero
9
Data
08/07/2008
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 103 del 30.6.2008
Allegati
Nessun allegato

 



 Il presente regolamento è stato interamente corretto con avviso di rettifica pubblicato nel BURP n. 119/2008.Il presente regolamento è da considerarsi implicitamente abrogato dal Reg. reg. 1/2009 

 

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

-          Visto l'art. 121  della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

-          Visto il trattato  istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

-          Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 come integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004, il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 e il Regolamento (CE) n.1898/1987 del Consiglio del 2 luglio 1987.

-          Visto l’art.  42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

-          Visto l’art.  44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

-          Vista  la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti attuativi della legge;

-          Vista la  Delibera di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento; 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

TITOLO I - Disposizioni generali Articolo

1 - Ambito di applicazione  

 

1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell’ambito del FESR con esclusione del settore turismo e di seguito specificati:

 

a aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole imprese;

b aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;

c aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese;

d aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione;

e aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere attraverso i Contratti di Programma Regionali.

 

2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

 

a pesca e acquacoltura;

b costruzione navale;

c industria carboniera;

d siderurgia;

e fibre sintetiche.

 

3. Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria  agricoltura

e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I

del Trattato; si applica alla trasformazione e alla

commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la

trasformazione e commercializzazione dei prodotti  di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti  lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87 [1].

4.Il presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

a aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;

b aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.

5.La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

_________________

[1] Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.

 

 

Articolo 2 - Soggetti beneficiari  

 

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall’articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [2].

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

b essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

c essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;

d non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di  agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

h non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà  [3];

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno

5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

___________________________________

[2] Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

[3] Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

 

Articolo 3 - Criteri di selezione degli interventi  

 

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento del Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006  [4] , avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei  titoli che seguono.

__________________

[4] Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.

 

Articolo 4 - Aiuti individuali  

 

1. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:

 

a aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

b aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

 

b1) se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;

b2) se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto/studio di fattibilità;

c aiuti alle PMI per servizi di consulenza:

         2 milioni di euro per impresa per progetto;

         d aiuti per la partecipazione di PMI a fiere:

          2 milioni di euro per impresa per progetto;

e aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) [5] .

____________________

[5] Pubblicati in GUCE C 54/13 del 4.3.2006.

 

Articolo 5 - Localizzazione  

 

1.Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

 

 

Articolo 6 - Spese ammissibili  

 

1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli che seguono.

2. Non sono comunque ammissibili:

 

a le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b le spese relative all’acquisto di scorte;

c le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;

d i titoli di spesa regolati in contanti;

e le spese di pura sostituzione;

f le spese di funzionamento in generale;

g le spese in leasing;

h tutte le spese non capitalizzate;

i le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed  indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;

j i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

 

 

Articolo 7 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa  

 

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA [6] , l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:

a sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

b sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

c la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;

d non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);

f (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

_____________________

[6] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

 

Articolo 8 - Cumulo delle agevolazioni  

 

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 [7] della Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

_________________

[7] Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

 

Articolo 9 - Modalità di controllo e monitoraggio  

 

1. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

 

 

Articolo 10 - Definizioni  

 

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. Microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro [8] ;

b. Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro [9] ;

c. Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [10] ;

d. Grande impresa: un’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa [11] ;

e. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell’impresa [12] ;

f .Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo; ovvero l’acquisizione di attivi direttamente  connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente [13] ;

g. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari  [14] ;

h. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non brevettate [15] ;

i. Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il finanziamento;

j. Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;

k. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e all’Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

l. Organismo di ricerca: un ente, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti [16] ;

m. Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi [17] ;

n. Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale [18] .  Rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

o. Studi di fattibilità tecnica: studi preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;

p. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 [19] ;

q. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000 [20] ;

r. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;

s. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000; t. Grande progetto di investimento: investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile [21] .

_____________________

8) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.

9) Vedi nota precedente;

10) Idem.

11) Idem.

12) Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 07.02.1990.

13) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.

14) Vedi nota precedente.

15) Idem.

16) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

17) Vedi nota precedente.

18) Idem.

19) Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.

20) Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.

21) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006.

 

 

TITOLO II - Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese Articolo 11 - Oggetto e finalità

 

1. Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano oltre il 95% del totale delle imprese pugliesi.

2. E’ indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella creazione di posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al dinamismo economico dei territori in cui operano.

3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del mercato e da difficoltà nell’accesso

al credito.

4. Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo sviluppo delle loro attività economiche prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione [22] , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

___________________

[22] Pubblicato in GUCE L 10 del 13.01.2001.

 

Articolo 12 - Tipologie di investimento ammissibili  

 

1.Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati:

 

a alla creazione di una nuova unità produttiva;

b all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;

c alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva.

 

Articolo 13 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

 

a Il 40% per le microimprese;

b Il 30% per le piccole imprese.

 

2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.

3. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA – FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell’1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto interessi comprenderà l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

 

a sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello stabilimento;

b quattro anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

 

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

 

a euro 400.000,00, in caso di microimprese;

b euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.

 

8. Alle microimprese – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell’investimento e all’importo massimo di euro 15.000,00.

 

Articolo 14 - Spese ammissibili

 

1. Sono ammissibili le spese per:

 

a acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;

b opere murarie e assimilate;

c infrastrutture specifiche aziendali;

d acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di materiale di trasporto;

e acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

f trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle  esigenze produttive e gestionali dell’impresa

 

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

 

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento.

 

Articolo 15 - Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione  

 

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede all’istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e funzioni.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito l’eventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, all’ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.

7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

 

a il contratto di finanziamento;

b la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento;

c i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;

d copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.

 

8. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all’investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo in conto interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione ai sensi dell’articolo 13, comma 3.

9. L’eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al l’articolo 13, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch’esso all’impresa in unica soluzione contestualmente all’erogazione di cui al comma precedente.

10. Qualora la gestione dell’attività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l’ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

 

Articolo 16 - Modifiche e variazioni  

 

1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:

 

a modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;

b sostituzioni o modifiche di macchinari ed  attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;

c con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

 

3.Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5, del presente Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 17 - Revoche  

 

1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

 

a l’avvenuta deliberazione del finanziamento non sia comunicata dal Soggetto Finanziatore alla Regione entro il termine di cui all’articolo 15, comma 6, del presente Regolamento;

b l’investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 15,  comma 5;

c la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di cui all’articolo 15, comma  7;

d risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

e le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

f l’impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento;

g gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

h siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

 

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno  imborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

TITOLO III - Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI

Articolo 18 - Oggetto e finalità  

 

1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica regionale,  afforzando la competitività e aumentando l’occupazione.

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli  svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi della ricerca e dell’innovazione.

2. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.

3. Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione Europea che ha ritenuto giustificata, nel Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 [23] , l’esenzione di tali aiuti dalla notificazione preventiva.

4. Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.

5. Tra gli obiettivi specifici del regime d’aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.

__________________________

[23] Pubblicato in GUCE L 63 del 28.02.2004.

 

 

Articolo 19 - Tipologie di investimento ammissibili  

 

1. Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie d’intervento:

 

a ricerca industriale;

b sviluppo sperimentale;

c studi di fattibilità tecnica;

d brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

 

2. Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni incorso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

4. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui all’articolo 9, comma 1, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

5. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale contemplano:

 

a tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

 

6.Le agevolazioni di cui al successivo articolo 20 saranno calcolate indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile su un importo finanziato massimo di:

 

a 10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca industriale;

b 7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo sperimentale;

c 1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica per domanda di agevolazione;

d 0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di agevolazione.

 

7. Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria le stesse rientrino.

 8. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) realizzati in  collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all’intensità di aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.

 

Articolo 20 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili  

 

1. Gli aiuti di cui al presente Titolo possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti.

2. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non può superare:

 

a il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i progetti di ricerca industriale;

b il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i progetti di sviluppo sperimentale;

c il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale d gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all’intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati.

 

3. L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può essere aumentata come segue:

 

- una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un’intensità massima del 75%, può essere applicata nei seguenti casi:

a1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una dall’altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti; oppure a2) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

- l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;

- l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure b) nel caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati,

sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

 

4. Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’intensità massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una collaborazione effettiva.

 

 

Articolo 21 - Spese ammissibili  

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

 

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono  impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione;

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transa zione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di  ricerca;

d) le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.

 

2. Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.

3. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

4. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Nell’ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

 

Articolo 22 - Modalità di ammissione all’agevolazione

 

1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

2. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

 

a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b) l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d) l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

 

5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

 

a realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;

b valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;

c verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;

d valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

e valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi – prestazione e costi - benefici.

 

Articolo 23 Modalità di selezione dei progetti

 

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico–economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.  selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda.

Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Articolo 24 - Modalità di erogazione e di recupero del contributo

 

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

 

Articolo 25 - Modifiche e variazioni  

 

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione,    pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Articolo 26 - Revoche  

 

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

 

a nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previ sto prima   di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

 

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

TITOLO IV - Aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese

Articolo 27 - Oggetto e finalità  

 

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie di fronte alla rapida evoluzione del mercato globale.

2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione  [24] , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L10 del 13 gennaio 2001.

3. I programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:

 

a ambiente;

b responsabilità sociale ed etica;

c internazionalizzazione d’impresa;

d-ebusiness;

 

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite in consorzio.

________________________

[24] Pubblicato in GUCE L10 del 13 gennaio 2001.

 

 

Articolo 28 - Tipologie di investimento ammissibili  

 

1. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.

2. Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere finanziati i seguenti interventi:

 

a adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);

b realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive).

 

3. Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

4. Con riferimento all’ambito “internazionalizzazione d’impresa” possono essere finanziati i seguenti interventi:

 

a programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della compe-titività del sistema di offerta aziendale all’estero realizzati attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da realizzarsi all’estero;studi di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da realizzarsi all’estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione;

b programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi);

c partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad iniziative di marketing territoriale a regia regionale.

 

5. Con riferimento all’ambito e–business possono essere finanziati programmi che prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e–commerce, applicazioni business-to-business, ecc.) e per l’integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship Management).

6. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il  beneficiario utilizzi l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

 

Articolo 29 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili  

 

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto esercizio.

2. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall’ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti all’articolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per domanda di agevolazione.

 

Articolo 30 - Spese ammissibili  

 

1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi  regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione [25] .

3. Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.

4. La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo.

I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per l’adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

 

a consulenze per l’addestramento del personale, nel limite del 20% dell’investimento complessivo;

b costi relativi al rilascio del certificato da parte dell’Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).

 

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione  dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

____________________________

[25] Vedi nota precedente

 

Articolo 31 - Modalità di ammissione all’agevolazione  

 

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.

2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.

3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.

Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

 

a la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;

b l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;

d l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

 

Articolo 32 - Modalità di selezione dei progetti  

 

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico–economica e finanziaria delle proposte.

2. L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda.

Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Articolo 33 - Modalità di erogazione e di recupero del contribut  

 

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

 

Articolo 34 - Modifiche e variazioni  

 

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.

2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.

3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Articolo 35 - Revoche  

 

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

 

a nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

e qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento  comunitario.

 

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

TITOLO V - Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione

Articolo 36 - Oggetto e finalità  

1. I programmi d’investimento promossi dalle medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore di stabilità sociale e dinamismo economico.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni  per la realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di euro.

3. Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale.

5. Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese – in regime di contabilità ordinaria - che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma consortile.

7. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile costituita o costituenda, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.

8. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali  immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

 

 

Articolo 37 - Tipologie di investimento ammissibili  

 

1. Nell’ambito del progetto industriale, di cui all’articolo precedente, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 400.000,00. Ammissibili possono riguardare:

 

a la realizzazione di nuove unità produttive;

b l’ampliamento di unità produttive esistenti;

c la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

 

3. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.

4. Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per l’innovazione delle imprese sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mere sostituzioni.

 

 

Articolo 38 - Spese ammissibili  

1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

 

a acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;

b opere murarie e assimilate;

c infrastrutture specifiche aziendali;

d acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;

e acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

f acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma.

 

3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all’articolo 21 del presente Regolamento.

4. Con riferimento agli investimenti per servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all’articolo 30 del presente Regolamento.

5. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi dell’articolo  5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/2001 [26] e successive modifiche e integrazioni.

Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

7. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi mobili targati.

8. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui all’articolo 41, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

_________________________

[26] Pubblicato in GUCE L10 del 13 gennaio 2001.

 

Articolo 39 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili  

 

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

 

a 20% per le medie imprese;

b 25% per le piccole imprese.

 

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui all’articolo 38, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

 

a 40% per le medie imprese;

b 50% per le piccole imprese.

 

4. Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo 20.

5. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per l’innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 29.

 

 

Articolo 40 - Modalità di ammissione all’agevolazione  

 

1.La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

 

a accesso;

b presentazione progetto definitivo;

c istruttoria della proposta;

d concessione delle agevolazioni;

e attuazione del progetto industriale.

 

Articolo 41 - Fase di accesso  

 

1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento  che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi. Inoltre, a corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo comporta l’accantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell’ambito della disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

6. Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile, questa, qualora non sia ancora costituita al momento di presentazione dell’istanza di accesso, deve provvedere a costituirsi prima della presentazione del progetto definitivo di cui all’articolo successivo.

 

 

Articolo 42 - Presentazione del progetto definitivo  

 

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine  perentorio indicato nella comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:

 

a ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;

b al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;

c agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;

d al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

 

3. Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:

 

a scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;

b scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto;

c documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;

d planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

e principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

f copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;

g perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

h dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all’attività produttiva prevista;

i dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;

j dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8 [27] , relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

k analisi di sostenibilità ambientale;

l informazioni relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dell’articolo 36.

4. Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3 dell’articolo 36. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all’attività e alla situazione patrimoniale dei soci.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

_______________________________________

[27] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

 

Articolo 43 - Istruttoria delle proposte  

 

1. La Regione effettua l’istruttoria delle proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo 42 del presente Regolamento.

4. Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

 

Articolo 44 - Concessione delle agevolazioni  

 

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il dirigente dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

 

Articolo 45 - Modalità attuative del progetto industriale  

 

1. L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:

 

a la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;

b la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;

c il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall’iniziativa; d la regolarità della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

 

4. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

 

Articolo 46 - Modifiche e variazioni  

 

1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

 

a condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

 

Articolo 47 - Revoche  

 

1. Il disciplinare di cui all’articolo 44 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

 

a nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare; e qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

 

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

 

TITOLO VI - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionale

Articolo 48 - Oggetto e finalità

 

 

1. I programmi d’investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l’attrattività dei territori e promuovendo l’occupazione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:

 

a di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro;

b di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione Puglia, come previsto dalla vigente Carta di Aiuti.

 

3. Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti produttivi.

4. I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed, eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3.

6. Non sono ammissibili progetti industriali promossi da più di una grande impresa.

7. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.

8. Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sono  conformi a tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24.10.2006 [28] relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti a finalità regionale, e, pertanto, sono esenti dall’obbligo di notifica.

9. Gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui al comma 2 – lett. b) sono oggetto di comunicazione individuali alla Commissione CE.

______________________________________

[28] Pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.

 

Articolo 49 - Tipologie di investimento ammissibili  

 

1. Nell’ambito del progetto industriale, di cui al 3° comma dell’articolo 48, l’iniziativa  imprenditoriale di competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto.

Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 700.000,00.

2. Possono essere agevolati i programmi di investimento volti:

 

a alla realizzazione di nuove unità produttive;

b all’ampliamento di unità produttive esistenti;

c alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

 

3.Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

 

Articolo 50 - Spese ammissibili  

 

1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Sono ammissibili le spese per:

 

a acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’investimento in attivi materiali;

b opere murarie e assimilate;

c infrastrutture specifiche aziendali;

d macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;

e acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile;

f acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

 

3. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

4. Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi mobili targati 5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, di cui all’articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/2001 [29] , e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

6. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

__________________

[29] Pubblicato in GUCE L 10 del 13.01.2001.

 

 

Articolo 51 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili  

 

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

 

a 15% per le grandi imprese;

b 20% per le medie imprese;

c 25% per le piccole imprese.

 

3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f) dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 50, comma 5, sono concesse nei seguenti limiti:

 

a 30% per le grandi imprese;

b 40% per le medie imprese;

c 50% per le piccole imprese.

 

Articolo 52 - Modalità di ammissione all’agevolazione  

 

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

 

a accesso;

b presentazione del progetto definitivo;

c istruttoria della proposta;

d contrattualizzazione;

e gestione del contratto.

 

2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dell’istruttoria delle proposte si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.

3. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

 

a Approvazione della proposta di progetto industriale:

- sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera b).

b Sottoscrizione del contratto di programma:

- entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente.

Il contratto di programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto industriale.

 

4. Nella fase di gestione del contratto di programma:

 

a l’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal contratto di programma;

b la Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:

i la corrispondenza delle tipologie degli  investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;

ii la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo; iii il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall’iniziativa;

iv la regolarità della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

 

5. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

 

 

Articolo 53 - Modifiche e variazioni  

 

1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

 

a condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

 

Articolo 54 - Revoche

 

1. Il contratto di cui all’articolo 52 deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

 

a nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal contratto;

e qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario

 

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi  e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 26 giugno 2008

 

 

 (Indice)

 

TITOLO I                                                       11922

(Disposizioni generali)

Articolo 1                                                        11922

(Ambito di applicazione)

Articolo 2                                                       11923

(Soggetti beneficiari)

Articolo 3                                                       11923

(Criteri di selezione degli interventi)

Articolo 4                                                       11924

(Aiuti individuali)

Articolo 5                                                       11924

(Localizzazione)

Articolo 6                                                       11924

(Spese ammissibili)

Articolo 7                                                       11924

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento

della spesa)

Articolo 8                                                        11925

(Cumulo delle agevolazioni)

Articolo 9                                                        11925

(Modalità di controllo e monitoraggio)

Articolo 10                                                       11925

(Definizioni)

TITOLO II                                                       11927

(Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese

e alle piccole imprese)

Articolo 11                                                        11927

(Oggetto e finalità)

Articolo 12                                                        11927

(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 13                                                        11927

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 14                                                       11928

(Spese ammissibili)

Articolo 15                                                       11928

(Modalità di ammissione e di erogazione

dell’agevolazione)

Articolo 16                                                       11929

(Modifiche e variazioni)

Articolo 17                                                        11929

(Revoche)

TITOLO III 11930

(Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI)

Articolo 18                                                        11931

(Oggetto e finalità)

Articolo19                                                         11931

(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 20                                                        11931

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 21                                                         11932

(Spese ammissibili)

Articolo 22                                                         11933

(Modalità di ammissione all’agevolazione)

Articolo 23                                                         11934

(Modalità di selezione dei progetti)

Articolo 24                                                         11934

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

Articolo 25                                                         11934

(Modifiche e variazioni)

Articolo 26                                                         11934

(Revoche)

TITOLO IV                                                       11935

(Aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione

delle imprese)

Articolo 27                                                         11935

(Oggetto e finalità)

Articolo 28                                                         11935

(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 29                                                         11936

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 30                                                         11936

(Spese ammissibili)

Articolo 31                                                         11937

(Modalità di ammissione all’agevolazione)

Articolo 32                                                          11937

(Modalità di selezione dei progetti)

Articolo 33                                                          11938

(Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

Articolo 34                                                          11938

(Modifiche e variazioni)

Articolo 35                                                          11938

(Revoche)

TITOLO V                                                          11939

(Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI

per Programmi Integrati di Agevolazione)

Articolo 36                                                          11939

(Oggetto e finalità)

Articolo 37                                                          11939

(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 38                                                        11940

(Spese ammissibili)

Articolo 39                                                        11941

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 40                                                        11941

(Modalità di ammissione all’agevolazione)

Articolo 41                                                        11941

(Fase di accesso)

Articolo 42                                                       11942

(Presentazione del progetto definitivo)

Articolo 43                                                       11943

(Istruttoria delle proposte)

Articolo 44                                                       11943

(Concessione delle agevolazioni)

Articolo 45                                                       11943

(Modalità attuative del progetto industriale)

Articolo 46                                                       11944

(Modifiche e variazioni)

Articolo 47                                                       11944

(Revoche)

TITOLO VI                                                     11944

(Aiuti ai programmi di investimento promossi da

Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti

di Programma Regionali)

Articolo 48                                                      11945

(Oggetto e finalità)

Articolo 49                                                      11945

(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 50                                                      11946

(Spese ammissibili)

Articolo 51                                                      11946

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 52                                                      11946

(Modalità di ammissione all’agevolazione)

Articolo 53                                                      11947

(Modifiche e variazioni)

Articolo 54                                                      11947

(Revoche)