Il presente regolamento è stato interamente corretto con avviso
di rettifica pubblicato nel BURP n. 119/2008.Il presente regolamento è da
considerarsi implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 1/2009
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
-
Visto il trattato
istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e
88;
-
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il
Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 come integrato dal
Regolamento (CE) n. 364/2004, il Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione
del 24 ottobre 2006 e il Regolamento (CE) n.1898/1987 del Consiglio del 2 luglio
1987.
-
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
-
Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
-
Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004
che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti
attuativi della legge;
-
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I - Disposizioni generali Articolo
1 - Ambito di applicazione
1.
Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti
individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell’ambito del FESR con
esclusione del settore turismo e di seguito specificati:
a
aiuti agli investimenti iniziali alle Microimprese e alle Piccole
imprese;
b
aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI;
c
aiuti alle PMI per servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese;
d
aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di
Agevolazione;
e
aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese, da concedere
attraverso i Contratti di Programma
Regionali.
2.
Il presente Regolamento non si applica ai seguenti
settori:
a
pesca e acquacoltura;
b
costruzione navale;
c
industria carboniera;
d
siderurgia;
e
fibre sintetiche.
3.
Il presente Regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione
primaria agricoltura
e
allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I
del
Trattato; si applica alla trasformazione e alla
commercializzazione
di prodotti agricoli, esclusa la
trasformazione
e commercializzazione dei prodotti
di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87 [1].
4.Il
presente Regolamento non si applica ai seguenti tipi di
aiuti:
a
aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti
attinenti all’attività di esportazione;
b
aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a
prodotti d’importazione.
5.La
gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza
della Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento,
anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
_________________
[1] Pubblicato in GUCE L 182 del
03.07.1987.
Articolo 2 - Soggetti beneficiari
1.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le
imprese che realizzano gli investimenti previsti dall’articolo 1, comma 1 del
presente Regolamento.
2.
Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola,
media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [2].
3.
I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, devono:
a
essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle
Imprese;
b
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione
volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c
essere operativi alla data di presentazione delle domande di
agevolazione;
d
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione Europea;
e
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f
non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione
della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g
aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione;
h
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [3];
4.
Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di
classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
5.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di
qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento
dei beni agevolati per almeno
5
anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data
relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
___________________________________
[2] Pubblicata in GUCE L 124 del
20.05.2003.
[3] Pubblicati in GUCE C 244 del
1.10.2004.
Articolo 3 - Criteri di selezione degli interventi
1.
Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri
applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento del Programma
Operativo Regionale FESR 2007 – 2013, così come approvati a norma della lettera
a) dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11.07.2006 [4] , avuto riguardo a quanto
ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
__________________
[4] Pubblicato in GUCE L 210 del
31.07.2006.
Articolo 4 - Aiuti individuali
1.
Il presente Regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le
seguenti soglie:
a
aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa
per progetto di investimento;
b
aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di
fattibilità:
b1)
se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale: 10 milioni di euro
per impresa per progetto/studio di fattibilità;
b2)
se il progetto è prevalentemente di sviluppo sperimentale: 7,5 milioni di
euro per impresa per progetto/studio di
fattibilità;
c
aiuti alle PMI per servizi di consulenza:
2
milioni di euro per impresa per progetto;
d aiuti per la partecipazione di PMI a fiere:
2 milioni di euro per impresa per progetto;
e
aiuti in favore di grandi progetti di investimento, qualora l’importo
complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto
che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di
euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese
nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) [5]
.
____________________
[5] Pubblicati in GUCE C 54/13 del
4.3.2006.
Articolo 5 - Localizzazione
1.Le
iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a
unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.
Articolo 6 - Spese ammissibili
1.
Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti agevolati, in attivi
materiali e in attivi immateriali, e descritte nei titoli che
seguono.
2.
Non sono comunque ammissibili:
a
le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b
le spese relative all’acquisto di scorte;
c
le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature
usati;
d
i titoli di spesa regolati in contanti;
e
le spese di pura sostituzione;
f
le spese di funzionamento in generale;
g
le spese in leasing;
h
tutte le spese non capitalizzate;
i
le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate
ed indipendentemente dal settore
in cui opera l’impresa;
j
i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia
inferiore a 500,00 euro.
Articolo 7 - Modalità di rendicontazione e riconoscimento della
spesa
1.
Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti
(contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della
prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
2.
Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere
effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e
titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni
occasionali.
3.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e
definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in
qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa
non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo
destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto
ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA
[6] , l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di
cui sopra.
4.
Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere
allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona
delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione,
ove risulti, tra l’altro, che:
a
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in
particolare quelle in materia fiscale;
b
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra
cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto
ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali
disabili;
c
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata
entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o
avviso;
d
non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute
(ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale
misura);
e
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in
quale misura);
f
(solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività
progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura
prefissati.
5.
Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal
soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di
verifica e controllo.
_____________________
[6] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e
i.
Articolo 8 - Cumulo delle agevolazioni
1.
Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di
investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del
bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di
cui al Regolamento CE n. 1998/2006 [7] della
Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di
utili reinvestiti.
2.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino
differenti costi individuabili.
_________________
[7] Pubblicato in GUCE L 379 del
28.12.2006.
Articolo 9 - Modalità di controllo e monitoraggio
1.
L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino
a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di
servizi.
2.
La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere
verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli
interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3.
I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano
e dell’Unione Europea.
Articolo 10 - Definizioni
1.
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a.
Microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro [8] ;
b.
Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro [9] ;
c.
Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43
milioni di euro [10] ;
d.
Grande impresa: un’impresa che non rientra nella definizione di piccola e media
impresa [11] ;
e.
Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella
della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più
attività dell’impresa [12] ;
f
.Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo
alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo
produttivo; ovvero l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso
in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse
stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente
[13] ;
g.
Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili,
impianti/macchinari [14] ;
h.
Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante
l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know – how o conoscenze tecniche non
brevettate [15] ;
i.
Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all’articolo 13 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il
finanziamento;
j.
Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla
stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il
soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora
il capitale;
k.
Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che
agisce sotto la responsabilità dell’Assessorato allo Sviluppo Economico e
all’Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei
confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
l.
Organismo di ricerca: un ente, quale un'università o un istituto di ricerca,
indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o
dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso
realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei
loro risultati o nell'insegnamento.
Le
imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile organismo, ad esempio
in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle
capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti [16] ;
m.
Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad
acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi
o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi [17] ;
n.
Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e
l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può,
inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi
prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione.
Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e
altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale [18] . Rientrano
nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
L’eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo
commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi
ammissibili;
o.
Studi di fattibilità tecnica: studi preliminari per la preparazione di progetti
di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
p.
Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo
il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 [19]
;
q.
Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE
n. 1980 del luglio 2000 [20] ;
r.
Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale
conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
s.
Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme
alla normativa internazionale SA 8000; t. Grande progetto di investimento:
investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni
di euro, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di
concessione dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in
sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato unico
qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di
un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo
economicamente indivisibile [21] .
_____________________
8) Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124
del 20.05.2003.
9) Vedi nota precedente;
10) Idem.
11) Idem.
12) Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del
07.02.1990.
13) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE
L 302 del 01.11.2006.
14) Vedi nota precedente.
15) Idem.
16) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del
30.12.2006.
17) Vedi nota precedente.
18) Idem.
19) Pubblicato sulla GUCE L 114 del
24.04.2001.
20) Pubblicato sulla GUCE L 237 del
21.09.2000.
21) Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE
L 302 del 01.11.2006.
TITOLO II - Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e
alle piccole imprese Articolo 11 - Oggetto e finalità
1.
Le imprese di piccola dimensione e le microimprese rappresentano oltre il 95%
del totale delle imprese pugliesi.
2.
E’ indubbio il ruolo determinante svolto da dette imprese nella creazione di
posti di lavoro ed il loro contributo alla stabilità sociale ed al dinamismo
economico dei territori in cui operano.
3.
Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da imperfezioni del mercato e da
difficoltà nell’accesso
al
credito.
4.
Alla luce di tali considerazioni, si intende facilitare lo sviluppo delle loro
attività economiche prevedendo il presente aiuto esente dall’obbligo di
notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato), in quanto
coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della
Commissione [22] , relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
___________________
[22] Pubblicato in GUCE L 10 del
13.01.2001.
Articolo 12 - Tipologie di investimento ammissibili
1.Sono
ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento iniziale, di importo
minimo pari a euro 30.000,00, destinati:
a
alla creazione di una nuova unità produttiva;
b
all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva
esistente;
c
alla diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi
prodotti aggiuntivi;
d
a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una
unità produttiva.
Articolo
13 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1.
L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non
potrà superare:
a
Il 40% per le microimprese;
b
Il 30% per le piccole imprese.
2.
L’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un
finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
3.
Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest
Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni,
rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto
Finanziatore, sulla pagina ISDA – FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell’1%.
Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento
“francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso
effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4.
Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto
Finanziatore.
5.
Il contributo in conto interessi comprenderà l’eventuale preammortamento per una
durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di
macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti
destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento dello
stabilimento.
6.
Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in
conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del
finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento)
di:
a
sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all’ampliamento e/o
all’ammodernamento dello stabilimento;
b
quattro anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari,
attrezzature, brevetti e licenze.
7.
Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente
dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:
a
euro 400.000,00, in caso di microimprese;
b
euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
8.
Alle microimprese – con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi
macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in
conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell’investimento e
all’importo massimo di euro 15.000,00.
Articolo 14 - Spese ammissibili
1.
Sono ammissibili le spese per:
a
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b
opere murarie e assimilate;
c
infrastrutture specifiche aziendali;
d
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi
mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in
conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva
produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità
produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono
escluse le spese relative all’acquisto di materiale di
trasporto;
e
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa;
f
trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e
licenze, connessi alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa
2.
In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di
acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di
mercato.
3.
Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili
nel limite del 5% dell’investimento.
Articolo 15 - Modalità di ammissione e di erogazione
dell’agevolazione
1.
La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto
Finanziatore.
2.
Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro della domanda alla Regione, dopo
aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle
disposizioni del presente Titolo.
3.
La Regione procede all’istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con
particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano
finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l’ammissibilità
delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.
4.
Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia – Assessorato allo
Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un
apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e
funzioni.
5.
La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di
ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito
l’eventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, all’ammissione ad
agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai
Soggetti Finanziatori.
6.
Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al
precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione
apposita comunicazione di avvenuta concessione del
finanziamento.
7.
Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione
dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del
contributo unitamente alla seguente documentazione:
a
il contratto di finanziamento;
b
la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del
finanziamento;
c
i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
d
copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo
svolgimento dell’attività.
8.
La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto
all’investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione
all’impresa del contributo in conto interessi attualizzato al medesimo tasso con
cui è calcolata l’agevolazione ai sensi dell’articolo 13, comma
3.
9.
L’eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata al
l’articolo 13, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch’esso all’impresa
in unica soluzione contestualmente all’erogazione di cui al comma
precedente.
10.
Qualora la gestione dell’attività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo
sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la
documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato
finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal programma nonché l’ammissibilità e la pertinenza dei
costi sostenuti.
Articolo 16 - Modifiche e variazioni
1.
Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come
agevolato.
2.
Non sono considerate modifiche e variazioni:
a
modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase
istruttoria;
b
sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa
originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di
investimento;
c
con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma
costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle
voci previste dal computo metrico.
3.Eventuali
variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto alla
comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5, del presente Regolamento non
potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza
pubblica.
Articolo 17 - Revoche
1.
Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti
casi:
a
l’avvenuta deliberazione del finanziamento non sia comunicata dal Soggetto
Finanziatore alla Regione entro il termine di cui all’articolo 15, comma 6,
del presente Regolamento;
b
l’investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui
all’articolo 15, comma
5;
c
la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di
cui all’articolo 15, comma 7;
d
risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
e
le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.
68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
f
l’impresa richiedente non dimostri di essere in regola con il versamento delle
quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali,
eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di
riferimento;
g
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del
contributo;
h
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
3.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa,
i contributi saranno imborsati
maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.
TITOLO III - Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI
Articolo 18 - Oggetto e finalità
1.
Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica
regionale, afforzando la
competitività e aumentando l’occupazione.
Gli
aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza,
poiché uno degli svantaggi
strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad
accedere ai nuovi sviluppi della ricerca e
dell’innovazione.
2.
Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino
le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che
queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in
questo tipo di attività.
3.
Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione Europea che ha ritenuto
giustificata, nel Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 [23] , l’esenzione di tali aiuti dalla notificazione
preventiva.
4.
Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli
investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in
particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di
migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei
bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra
sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione
dell’offerta di ricerca e sviluppo.
5.
Tra gli obiettivi specifici del regime d’aiuto va considerata, in particolare,
la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle
produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei
settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech,
nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del
valore aggiunto regionale.
6.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola
dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite
in consorzio.
__________________________
[23] Pubblicato in GUCE L 63 del
28.02.2004.
Articolo 19 - Tipologie di investimento ammissibili
1.
Le iniziative ammissibili riguardano le seguenti categorie
d’intervento:
a
ricerca industriale;
b
sviluppo sperimentale;
c
studi di fattibilità tecnica;
d
brevetti e altri diritti di proprietà
industriale.
2.
Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e
di convalida.
3.
Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni incorso, anche quando tali modifiche apportino
miglioramenti.
4.
L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui all’articolo 9, comma 1, comporta
la deduzione dei redditi così generati dai costi
ammissibili.
5.
Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e
di altri diritti di proprietà industriale contemplano:
a
tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima
giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la
trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima
che il diritto venga concesso;
b
i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la
concessione o la validazione del diritto in altre
giurisdizioni;
c
costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della
trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di
opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del
diritto.
6.Le
agevolazioni di cui al successivo articolo 20 saranno calcolate
indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile su un importo
finanziato massimo di:
a
10 Meuro per impresa partecipante per i progetti di ricerca
industriale;
b
7,0 Meuro per impresa partecipante per i progetti di sviluppo
sperimentale;
c
1,0 Meuro per gli studi di fattibilità tecnica per domanda di
agevolazione;
d
0,5 Meuro per i brevetti, per domanda di
agevolazione.
7.
Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a) che alla
lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà
specificare in quale categoria le stesse rientrino.
8.
Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a) e/o alla
lettera b) realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca e
imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca
specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo
progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all’intensità di
aiuto applicabile alla singola impresa beneficiaria.
Articolo 20 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1.
Gli aiuti di cui al presente Titolo possono essere erogati in forma di
contributi in conto impianti.
2.
L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non
può superare:
a
il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per i progetti di
ricerca industriale;
b
il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per i progetti di
sviluppo sperimentale;
c
il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50%
per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale d gli aiuti per
i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri
diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all’intensità
di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale che li hanno originati.
3.
L’intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di
cui alle lettere a) e b) del precedente comma può essere aumentata come
segue:
-
una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un’intensità
massima del 75%, può essere applicata nei seguenti casi:
a1)
se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese
indipendenti l’una dall’altra. Si ritiene che esista tale collaborazione
quando:
-
nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del
progetto di collaborazione;
-
il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in
almeno due Stati membri distinti; oppure a2) il progetto comporta la
collaborazione effettiva tra un’impresa e un organismo di ricerca e sono
riunite le seguenti condizioni:
-
l’organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del
progetto;
-
l’organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di
ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; oppure b) nel
caso di ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni
in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso
(in cui i dati della ricerca, non elaborati,
sono
in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
4.
Il subappalto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’intensità
massima di aiuto di cui al comma precedente, non è considerato come una
collaborazione effettiva.
Articolo 21 - Spese ammissibili
1.
Sono ammissibili le seguenti spese:
a)
spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella
misura in cui sono impiegati nel
progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità
locali ubicate nella regione;
b)
i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto
di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle
attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro
intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi
d’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca,
calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile;
c)
i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne a prezzi di mercato tramite una transa zione effettuata alle normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i
costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
d)
le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto di
ricerca;
e)
altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca.
2.
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno eccedere complessivamente il
18% delle spese ammissibili.
3.
Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di
ricerca e sviluppo.
4.
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione della domanda di agevolazione.
5.
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese
relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni
industriali o per finalità commerciali.
Articolo 22 - Modalità di ammissione all’agevolazione
1.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le
modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica
predisposta dalla Regione.
2.
Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono
essere allegate le informazioni antimafia.
3.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti
disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o
avviso di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico
economica di ammissibilità al finanziamento.
4.
Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al
finanziamento le seguenti condizioni:
a)
la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel
bando o avviso;
b)
l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
c)
la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la
irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d)
l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
5.
Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle
specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione
dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito
riportate:
a
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la
trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a
punto;
b
valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi
rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
c
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed
internazionali;
d
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di
affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio
energetico;
e
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto
costi – prestazione e costi - benefici.
Articolo 23 Modalità di selezione dei progetti
1.
La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di
valutazione tecnico–economica e finanziaria delle proposte, avvalendosi anche di
esperti (qualificati a livello di docente universitario e ricercatore), che
garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze
tecnico-scientifiche. selezione
delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità
di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque
non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi
provveda.
Trascorso
inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione
e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4.
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione
comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
5.
Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Articolo 24 - Modalità di erogazione e di recupero del
contributo
1.
Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti
ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di
congruità.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto
beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, dello stesso importo.
3.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora
disponibili.
Articolo 25 - Modifiche e variazioni
1.
Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli
obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del
mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa
beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso
a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva
autorizzazione, pena il
loro non riconoscimento.
2.
Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto
nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della
procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo
bando o avviso.
3.
Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi
relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione
delle agevolazioni.
Articolo 26 - Revoche
1.
I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono
prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
a
nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);
b
risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26
ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare);
c
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dall’uso previ sto prima di
cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
d
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti
termini, per casi eccezionali;
e
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all’ordinamento comunitario.
2.
I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono
prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
3.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa,
i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO IV - Aiuti per servizi di consulenza per l’innovazione
delle imprese
Articolo 27 - Oggetto e finalità
1.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti
l’acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle imprese e
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali, specie
di fronte alla rapida evoluzione del mercato globale.
2.
A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente
aiuto esente dall’obbligo di notificazione (di cui all’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12
gennaio 2001 della Commissione [24] , relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L10 del 13 gennaio
2001.
3.
I programmi di investimento concernenti l’acquisizione dei servizi di consulenza
possono riguardare i seguenti ambiti di intervento:
a
ambiente;
b
responsabilità sociale ed etica;
c
internazionalizzazione d’impresa;
d-ebusiness;
4.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola
dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o costituite
in consorzio.
________________________
[24] Pubblicato in GUCE L10 del 13 gennaio
2001.
Articolo 28 - Tipologie di investimento ammissibili
1.
La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12
mesi.
2.
Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere finanziati i seguenti
interventi:
a
adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II,
ISO 14001 ed ECOLABEL);
b
realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici
dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti
(quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di
mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione
di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da
attività produttive).
3.
Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere
finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione
etica e sociale (SA8000).
4.
Con riferimento all’ambito “internazionalizzazione d’impresa” possono essere
finanziati i seguenti interventi:
a
programmi di internazionalizzazione funzionali al potenziamento della
compe-titività del sistema di offerta aziendale all’estero realizzati
attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (quali
partnership, joint venture, sfruttamento di brevetti e tecnologie), che
possono prevedere servizi di ricerca di partners esteri per la definizione di
progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale da
realizzarsi all’estero;studi
di fattibilità connessi con la valutazione economico-finanziaria, fiscale,
legale contrattuale, e di progettazione/ingegnerizzazione di prodotti/processi
inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da
realizzarsi all’estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio
all’impresa nelle varie fasi di implementazione e monitoraggio del programma
di internazionalizzazione;
b
programmi di marketing internazionale finalizzati a garantire il presidio
stabile dell’impresa nei mercati esteri, che possono prevedere assistenza
consulenziale qualificata per la realizzazione di azioni sul campo funzionali
alla strutturazione della propria offerta sui mercati esteri, l’introduzione
di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o l’inserimento di
prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative
coordinate di promozione e comunicazione (in particolare attraverso la
creazione ed il lancio di marchi collettivi);
c
partecipazione a fiere e/o ad eventi internazionali, partecipazione ad
iniziative di marketing territoriale a regia regionale.
5.
Con riferimento all’ambito e–business possono essere finanziati programmi che
prevedano consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione di
applicazioni infotelematiche, la gestione e la sicurezza delle transazioni
economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e–commerce,
applicazioni business-to-business, ecc.) e per l’integrazione di questa con gli
altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite,
distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, Customer Relationship
Management).
6.
Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione
che il beneficiario utilizzi
l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non
superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è
un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Articolo 29 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
esercizio.
2.
Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva
ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3.
Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente
dall’ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti
all’articolo 27, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato
massimo di 400 mila euro per impresa e di 2 milioni di euro per domanda di
agevolazione.
Articolo 30 - Spese ammissibili
1.
Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di
consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il
progetto di investimento presentato.
2.
Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono
essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto
beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento
dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese
di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento
(CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione
[25] .
3.
Sono esclusi dall’ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano
avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.
4.
La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di
soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto
a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il
contributo.
I
soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere
qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui
prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono
considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
5.
Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo
di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene
riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner,
sia nazionali che esteri.
6.
Per l’adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di
certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese
per:
a
consulenze per l’addestramento del personale, nel limite del 20%
dell’investimento complessivo;
b
costi relativi al rilascio del certificato da parte dell’Ente di
certificazione (unicamente al primo
rilascio).
7.
Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i
costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica
esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad
una determinata fiera o esposizione, in Italia o all’estero, di particolare
rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per
impresa.
____________________________
[25] Vedi nota precedente
Articolo 31 - Modalità di ammissione all’agevolazione
1.
La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli
obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere
l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano
un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare
riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario
per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla
gestione.
2.
Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le
modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica
predisposta dalla Regione.
3.
Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti
disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o
avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica
di ammissibilità al finanziamento.
Devono
essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall’ammissibilità al
finanziamento le seguenti condizioni:
a
la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o
avviso;
b
l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni
conseguenti;
c
la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la
irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d
l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
Articolo 32 - Modalità di selezione dei progetti
1.
La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica effettua l’esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di
valutazione tecnico–economica e finanziaria delle proposte.
2.
L’attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature
ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che
verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di
selezione dei progetti.
3.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità
di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque
non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi
provveda.
Trascorso
inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione
e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4.
Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, la Regione
comunica al soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
5.
Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione
dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Articolo 33 - Modalità di erogazione e di recupero del contribut
1.
Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione
Tecnologica, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti
ammissibili, a seguito di controllo amministrativo-contabile e tecnico di
congruità.
2.
Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto
beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre
1993, dello stesso importo.
3.
In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell’impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all’ammissione a finanziamento dell’azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora
disponibili.
Articolo 34 - Modifiche e variazioni
1.
Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli
obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del
mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa
beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso
a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva
autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2.
Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto
nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della
procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo
bando o avviso.
3.
Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% dei costi
relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione
delle agevolazioni.
Articolo 35 - Revoche
1.
I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono
prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove
concesso, del contributo:
a
nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);
b
risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26
ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare);
c
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del
contributo;
d
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti
termini, per casi eccezionali;
e
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche
appartenenti all’ordinamento
comunitario.
2.
I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono
prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
3.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa,
i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO V - Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per
Programmi Integrati di Agevolazione
Articolo 36 - Oggetto e finalità
1.
I programmi d’investimento promossi dalle medie imprese svolgono un ruolo
determinante nella creazione di occupazione e costituiscono un fattore di
stabilità sociale e dinamismo economico.
2.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni per
la realizzazione di progetti industriali di importo complessivo delle spese e
dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 20 milioni di
euro.
3.
Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata
alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno
o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti
per acquisizione di servizi di consulenza per l’innovazione delle
imprese.
4.
I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una media impresa
che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed
industriale.
5.
Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve aver approvato
almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver registrato un fatturato
non inferiore a 10 milioni di euro.
6.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed,
eventualmente, le piccole e medie imprese – in regime di contabilità ordinaria -
che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto industriale di
cui al comma 3, associate alla media impresa proponente in forma
consortile.
7.
Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la
realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una
compagine consortile costituita o costituenda, almeno i 2/3 delle PMI
partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato
almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di
accesso.
8.
Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere
infrastrutturali, materiali immateriali, funzionali al medesimo, i
cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche.
Articolo 37 - Tipologie di investimento ammissibili
1.
Nell’ambito del progetto industriale, di cui all’articolo precedente,
l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve presentare
spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e
ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese
consorziate deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 400.000,00.
Ammissibili possono riguardare:
a
la realizzazione di nuove unità produttive;
b
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
c
la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti
aggiuntivi;
d
il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
3.
Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale
ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo
III.
4.
Gli investimenti in servizi di consulenza ammissibili per l’innovazione delle
imprese sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo
IV.
5.
Non sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi
costituiti da investimenti di mere sostituzioni.
Articolo 38 - Spese ammissibili
1.
Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali debbono
riferirsi all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite
dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle
finalità del programma oggetto della richiesta di
agevolazioni.
2.
Sono ammissibili le spese per:
a
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell’importo dell’investimento in attivi materiali;
b
opere murarie e assimilate;
c
infrastrutture specifiche aziendali;
d
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari all’attività di
rappresentanza;
e
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa;
f
acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata
dal programma.
3.
Con riferimento ai programmi di ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale
sono ammissibili le spese di cui all’articolo 21 del presente
Regolamento.
4.
Con riferimento agli investimenti per servizi di consulenza per l’innovazione
delle imprese sono ammissibili le spese di cui all’articolo 30 del presente
Regolamento.
5.
Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e
a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi dell’articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n.
70/2001 [26] e successive modifiche e
integrazioni.
Tali
spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per
ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità
dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
6.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in
mano”.
7.
Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi mobili
targati.
8.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data
della comunicazione della Regione, di cui all’articolo 41, comma 5 del presente
Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio
dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente
vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e
attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non
si tiene conto degli studi di fattibilità.
_________________________
[26] Pubblicato in GUCE L10 del 13 gennaio
2001.
Articolo 39 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
impianti.
2.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 38, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
a
20% per le medie imprese;
b
25% per le piccole imprese.
3.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f)
dell’articolo 38, comma 2, nonché di quelle di cui all’articolo 38, comma 5,
sono concesse nei seguenti limiti:
a
40% per le medie imprese;
b
50% per le piccole imprese.
4.
Le agevolazioni relative alle spese riguardanti i programmi di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo
20.
5.
Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per
l’innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all’articolo 29.
Articolo 40 - Modalità di ammissione all’agevolazione
1.La
procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti
fasi:
a
accesso;
b
presentazione progetto definitivo;
c
istruttoria della proposta;
d
concessione delle agevolazioni;
e
attuazione del progetto industriale.
Articolo 41 - Fase di accesso
1.
Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione. La predetta
istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche
ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la
realizzazione dei singoli programmi di investimento, l’ammontare e le
caratteristiche degli stessi. Inoltre, a corredo dell’istanza di accesso, la
Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria
all’espletamento dell’attività istruttoria.
2.
La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase
dell’interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le
condizioni di ammissibilità, nonché la praticabilità e fattibilità del progetto
industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti.
Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo
sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla
tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla
copertura finanziaria.
3.
Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta
il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del
progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
4.
La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo
comporta l’accantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla
realizzazione della medesima nell’ambito della disponibilità assegnata per il
finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.
5.
La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi
precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate
ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la
documentazione progettuale.
6.
Nel caso in cui il progetto industriale proposto dalla media impresa preveda la
realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una
compagine consortile, questa, qualora non sia ancora costituita al momento di
presentazione dell’istanza di accesso, deve provvedere a costituirsi prima della
presentazione del progetto definitivo di cui all’articolo
successivo.
Articolo 42 - Presentazione del progetto definitivo
1.
La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione
entro il termine perentorio
indicato nella comunicazione di cui al comma precedente. Decorso inutilmente
tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la
proposta di progetto industriale è dichiarata decaduta.
2.
La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto
industriale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e
delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere
rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale
con particolare riguardo:
a
ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
b
al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti
beneficiari;
c
agli investimenti relativi ai singoli programmi
previsti;
d
al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione
dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni
economiche, patrimoniali e finanziarie.
3.
Alla proposta di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:
a
scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e
informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di
investimento proposti;
b
scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni
relativi all’impresa beneficiaria ed al programma
proposto;
c
documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli
3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di
presentazione della proposta di progetto industriale;
d
planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e
configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle
destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria
deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa
relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici
devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia
sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
e
principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in
adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal
progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale;
f
copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto,
attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati)
nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea
documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti
vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile
stesso;
g
perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli
immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all’inesistenza di motivi
ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e
alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni
o enti;
h
dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o
necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali
all’attività produttiva prevista;
i
dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e
computi metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e
articolazione temporale;
j
dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 maggio 2007, articolo 8 [27] , relativa a
determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione
Europea;
k
analisi di sostenibilità ambientale;
l
informazioni relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione
patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi
di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3
dell’articolo 36.
4.
Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto costitutivo, lo statuto, il certificato
di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizi ed il
libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano
programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma 3
dell’articolo 36. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a
Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea
documentazione, relative all’attività e alla situazione patrimoniale dei
soci.
5.
Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione
dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere
presentata da ciascuna impresa.
6.
La documentazione deve essere fornita anche su supporto
magnetico.
_______________________________________
[27] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
160 del 12 luglio 2007.
Articolo 43 - Istruttoria delle proposte
1.
La Regione effettua l’istruttoria delle proposte, verificando in particolare la
fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua
cantierabilità.
2.
Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione,
dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera
del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l
termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di
investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali
autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione
dell’investimento.
3.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo 42 del
presente Regolamento.
4.
Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e
le relative motivazioni in caso di esclusione della
proposta.
Articolo 44 - Concessione delle agevolazioni
1.
Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma precedente, la Regione
approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando
l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo
programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla
sottoscrizione del disciplinare di cui al comma
successivo.
2.
Entro il termine di cui al comma precedente, il dirigente dell’Assessorato allo
Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, il soggetto proponente ed i
soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono
indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di
erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca
delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di
accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di
controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del
progetto industriale.
Articolo 45 - Modalità attuative del progetto industriale
1.
L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia –
Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal fine,
il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione
delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la
documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal
disciplinare.
2.
La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso
d’opera, sull’attuazione dei progetti.
3.
Saranno oggetto di verifica:
a
la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione
con le indicazioni del progetto definitivo;
b
la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei
relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto
definitivo;
c
il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi
dall’iniziativa; d la regolarità della documentazione all’atto della richiesta
di erogazione del contributo.
4.
La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata
dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese).
Articolo 46 - Modifiche e variazioni
1.
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto
approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi
investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in
nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza
pubblica.
2.
Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente
prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.
3.
Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale
dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4.
Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione
tutte quelle modifiche che attengono a:
a
condizioni di fornitura degli impianti e delle
attrezzature;
b
identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto
definitivo;
c
modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa
originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di
investimento.
Articolo 47 - Revoche
1.
Il disciplinare di cui all’articolo 44 del presente Regolamento deve prevedere,
tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo:
a
nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento,
non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili);
b
risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26
ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare);
c
gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti
dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del
contributo;
d
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dal disciplinare; e qualora siano gravemente violate
specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario.
2.
Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
3.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa,
i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
TITOLO VI - Aiuti ai programmi
di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di
Programma Regionale
Articolo 48 - Oggetto e
finalità
1.
I programmi d’investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di
ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l’attrattività dei
territori e promuovendo l’occupazione.
2.
Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di
concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti industriali:
a
di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di
euro;
b
di importo superiore a 50 milioni di euro (grande progetto), qualora l’importo
complessivo degli aiuti di ogni provenienza è inferiore o uguale al 75% del
massimale che potrebbe ricevere un investimento di 100 milioni di euro,
applicando il massimale standard applicabile alle grandi imprese nella Regione
Puglia, come previsto dalla vigente Carta di
Aiuti.
3.
Per progetto industriale si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata
alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno
o più investimenti produttivi.
4.
I progetti industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa
che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e
industriale.
5.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed,
eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di
investimento previsti dal progetto industriale di cui al comma
3.
6.
Non sono ammissibili progetti industriali promossi da più di una grande impresa.
7.
Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di opere
infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui oneri
sono a totale carico di risorse pubbliche.
8.
Gli aiuti disciplinati dal presente Titolo sono conformi a tutte le condizioni del
Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24.10.2006 [28] relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti a finalità regionale, e, pertanto, sono esenti
dall’obbligo di notifica.
9.
Gli aiuti ai grandi progetti di investimento di cui al comma 2 – lett. b) sono
oggetto di comunicazione individuali alla Commissione CE.
______________________________________
[28] Pubblicato in GUCE L 302 del
01.11.2006.
Articolo 49 - Tipologie di investimento ammissibili
1.
Nell’ambito del progetto industriale, di cui al 3° comma dell’articolo 48,
l’iniziativa imprenditoriale di
competenza della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al
50% dell’importo complessivo del progetto.
Ciascun
programma di investimento realizzato da piccole e medie imprese deve presentare
costi ammissibili non inferiori a euro 700.000,00.
2.
Possono essere agevolati i programmi di investimento
volti:
a
alla realizzazione di nuove unità produttive;
b
all’ampliamento di unità produttive esistenti;
c
alla diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi
prodotti aggiuntivi;
d
ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di
un’unità produttiva esistente.
3.Non
sono ammissibili alle agevolazioni del presente Titolo i programmi costituiti da
investimenti di mera sostituzione.
Articolo 50 - Spese ammissibili
1.
Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi all’acquisto ed alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti
del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto
della richiesta di agevolazioni.
2.
Sono ammissibili le spese per:
a
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell’investimento in attivi materiali;
b
opere murarie e assimilate;
c
infrastrutture specifiche aziendali;
d
macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
e
acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili
solo fino al 50% dell’investimento complessivo
ammissibile;
f
acquisto di brevetti, licenze, know–how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata
dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al
50% dell’investimento complessivo
ammissibile.
3.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in
mano”.
4.
Non sono ammesse, altresì, le spese relativo all’acquisto di mezzi mobili
targati 5. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi
preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti,
di cui all’articolo 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/2001 [29] , e successive modifiche e integrazioni. Tali spese sono
ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun
programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è
pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
6.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data
della comunicazione dell’esito positivo della valutazione della istanza di
accesso. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei
lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente
vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e
attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non
si tiene conto degli studi di fattibilità.
__________________
[29] Pubblicato in GUCE L 10 del
13.01.2001.
Articolo 51 - Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1.
Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
impianti.
2.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) e c)
dell’articolo 50, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
a
15% per le grandi imprese;
b
20% per le medie imprese;
c
25% per le piccole imprese.
3.
Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere d), e) ed f)
dell’articolo 50, comma 2 e dell’articolo 50, comma 5, sono concesse nei
seguenti limiti:
a
30% per le grandi imprese;
b
40% per le medie imprese;
c
50% per le piccole imprese.
Articolo 52 - Modalità di ammissione all’agevolazione
1.
La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti
fasi:
a
accesso;
b
presentazione del progetto definitivo;
c
istruttoria della proposta;
d
contrattualizzazione;
e
gestione del contratto.
2.
Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e
dell’istruttoria delle proposte si fa riferimento alle disposizioni di cui agli
articoli 41, 42 e 43 del presente Regolamento.
3.
La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti
attività:
a
Approvazione della proposta di progetto industriale:
-
sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con
deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando l’importo
complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo
programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere
alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera
b).
b
Sottoscrizione del contratto di programma:
-
entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente
ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto
dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni
indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente.
Il
contratto di programma, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed
obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse,
gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale
dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e
quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto
industriale.
4.
Nella fase di gestione del contratto di programma:
a
l’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia –
Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. A tal
fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di
erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e
la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti
dal contratto di programma;
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.