Art. 1
1. I termini previsti
dall’articolo 32
(Tutela delle acque destinate a uso umano), commi 1 bis, 2 e 2 bis, della
legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di pre-visione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3, già prorogati al 31
dicembre 2009 dall’articolo 1
della legge
regionale 28 maggio 2007, n. 12, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2014, salvo i casi di accertata inidoneità della
qualità delle acque per l’uso potabile.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7
ottobre 2009