Vedi la l.r.
n. 1/2016. art. 9.
Art. 1
(Principi
generali)
1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio
per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e
l’internazionalizzazione dell’economia regionale.
2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le
rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la
concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per
l’accesso alle strutture fieristiche nonché l’adeguatezza della qualità dei
servizi agli espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle
manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative
informazioni.
3. L’attività di organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di
imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di
qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per
oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
intendono per:
a) “manifestazioni fieristiche”,
le attività commerciali, svolte in regime di diritto privato e in ambito
concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione,
limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi,
destinate a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei
settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si annoverano le
seguenti tipologie:
1) “fiere generali”, senza
limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e
all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi
esposti;
2) “fiere specializzate”,
limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro,
riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla
promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e
con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3) “mostre mercato”, limitate a
uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico
indifferenziato o a operatori professionali, dirette alla promozione o anche
alla vendita dei prodotti esposti;
b) “espositori”, i soggetti
privati o pubblici che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o
diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni
operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
c) “visitatori”, coloro che
accedono alle attività fieristiche, siano essi il pubblico indifferenziato
oppure operatori del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) “quartieri fieristici”, le
aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni
fieristiche e destinate, a tale fine, dalla pianificazione urbanistica e
territoriale;
e) “organizzatori di
manifestazioni”, i soggetti, anche esteri, che esercitano professionalmente
attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni
fieristiche;
f) “superficie
netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo
oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
g) “soggetti gestori dei
quartieri fieristici”, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque
titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività
fieristica.
Art. 3
(Ambito di
applicazione)
1. Le esposizioni universali restano
disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13
gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, come da
ultimo modificata dal Protocollo, firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso
esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.
2.
Sono, altresì, escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni di beni e
servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a
scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni a scopo
promozionale o di vendita realizzate nell’ambito di convegni
c) manifestazioni culturali
apolitiche, a condizione che non superino i millecinquecento metri quadrati di
superficie netta;
a) le manifestazioni volte alla
promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
b) le mostre ed esposizioni a
carattere non commerciale di opere d’arte;
c) le attività di vendita di beni
e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa o in aree
pubbliche;
d) le mostre zoologiche,
filateliche, numismatiche, di auto e moto d’epoca o collegate al collezionismo,
qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
e) le manifestazioni di interesse
tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative
folcloristiche locali.
Art. 4
(Qualificazione delle
manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale in considerazione della
provenienza degli espositori e dei visitatori, della rappresentatività del
settore ovvero dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, del
programma e degli scopi dell’iniziativa.
2. La Regione provvede al riconoscimento, alla
conferma ovvero alla revoca della qualificazione delle manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le
modalità mediante le quali è possibile conseguire il riconoscimento, la conferma
ovvero la revoca della qualificazione di manifestazione fieristica
internazionale, nazionale o regionale.
4. Il riconoscimento ovvero la conferma della
qualificazione delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei
comuni, che trasmettono alla Regione, tramite la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, i dati delle
manifestazioni.
Art. 5
(Coordinamento delle
manifestazioni fieristiche)
1. La Regione, nel quadro della normativa interna e
comunitaria e allo scopo di pervenire all’elaborazione di un calendario
fieristico europeo e nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e
nazionali al fine di evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica
internazionale e nazionale nello stesso settore merceologico.
2. La Regione favorisce, inoltre, le forme di
coordinamento interregionale allo scopo di definire criteri omogenei per
l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale,
nazionale, regionale e locale, nonché per individuare i requisiti minimi che
devono possedere i quartieri fieristici e, inoltre, ai fini della formazione del
calendario fieristico nazionale.
Art. 6
(Svolgimento delle
manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono promosse da
soggetti privati e pubblici appartenenti all’Unione europea, nel rispetto della
normativa interna e comunitaria; i soggetti non appartenenti all’Unione europea
possono organizzare manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della
normativa interna, comunitaria e internazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono
promuovere manifestazioni fieristiche devono comunicare alla Regione se le
stesse manifestazioni possiedono qualificazione internazionale, nazionale o
regionale ovvero al comune qualora si tratti di manifestazioni locali.
3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina i termini e
le modalità di presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi
per evitare che si svolgano eventi concomitanti.
Art. 7
(Calendario ufficiale annuale)
1. Al fine di consentire che le manifestazioni
fieristiche si svolgano senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione
predispone il calendario regionale annuale sulla base delle qualificazioni delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
2. Gli organizzatori di manifestazioni, entro
il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento della manifestazione,
comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale,
unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.
3. E’ comunque fatto salvo
il diritto degli organizzatori di manifestazioni a svolgere le stesse
manifestazioni fieristiche se la Regione, entro il 30 aprile dello stesso anno,
non abbia fornito riscontro alla comunicazione ovvero qualora il tentativo di
conciliazione di cui all’articolo 6, comma 3, nello stesso termine, non abbia
avuto esito.
4. Il calendario regionale contiene una sezione dedicata
alle manifestazioni fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano alla
Regione l’elenco delle manifestazioni locali comunicate dai comuni.
5. Il calendario è adottato dalla Giunta regionale
entro il 30 giugno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Il calendario contiene l’indicazione delle
manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la
tipologia e la qualifica territoriale, i settori merceologici interessati, la
data di inizio e di chiusura della manifestazione.
Art. 8
(Quartieri
fieristici)
1. Le manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali devono svolgersi nei quartieri fieristici
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), muniti dei requisiti di idoneità
previsti dal regolamento di cui all’articolo 12.
2. È attribuita alla Regione la
verifica della conformità dei quartieri fieristici.
Art. 9
(Ammodernamento e
riqualificazione dei quartieri fieristici pubblici)
1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi di
programmazione, può concorrere finanziariamente a programmi di ammodernamento e
di riqualificazione dei quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al
loro adeguamento al possibile impiego per l’attività congressuale.
Art. 10
(Aiuti al sistema
fieristico)
1. La Regione, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, può concorrere alla promozione e
allo sviluppo, sui mercati nazionali ed esteri, del sistema fieristico
regionale.
Art. 11
(Adeguamento degli enti
fieristici regionali)
1. Gli enti fieristici
regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono
direttamente l’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche provvedono all’adeguamento del loro assetto giuridico e dei propri
statuti entro centottanta giorni, conformando la propria attività ai principi di
cui alla presente legge. Ai predetti enti è consentito proseguire l’attività di
organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche fino al completamento
delle procedure di cui al comma 4.
2. La Regione nomina un commissario ad acta
qualora, nel termine indicato al comma 1, gli enti fieristici regionali non
abbiano ottemperato a quanto ivi previsto.
3. Il commissario provvede all’adeguamento
dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente. Il commissariamento ha termine
con il completamento delle procedure di cui al comma 4.
4. Le procedure di selezione dei
soggetti cui affidare direttamente l’attività di organizzazione e gestione delle
manifestazioni fieristiche, ovvero le procedure per selezionare i soci delle
società miste cui affidare tale attività, devono essere informate ai principi di
evidenza pubblica.
Art. 12
(Regolamento di
attuazione) (1)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con apposito
regolamento a stabilire:
a) i requisiti e le procedure per
l’attribuzione ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni
fieristiche;
b) i requisiti minimi dei
quartieri fieristici, anche in relazione alla qualificazione delle
manifestazioni che gli stessi quartieri possono ospitare;
c) i termini e le modalità di
presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche e i criteri tesi a evitare che manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale si effettuino, anche solo in parte, in
concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale;
d) i criteri atti a evitare che
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con
merceologie eguali ovvero affini, si svolgano nell’ambito della stessa regione,
anche solo in parte in concomitanza tra loro;
e) i termini e i criteri minimi
di selezione cui devono conformarsi le procedure di cui all’articolo 11, comma
4. I criteri devono garantire un’adeguata valorizzazione delle esperienze
espositive di ciascun ente fieristico regionale, in considerazione delle
necessità dei sistemi produttivi locali e delle vocazioni territoriali.
(1) Vedi Regolamente
regionale 3 dicembre 2013, n. 25
Art. 13
(Divieti, sanzioni e
vigilanza)
1. In caso di organizzazione o svolgimento di
manifestazioni fieristiche in violazione delle disposizioni della presente legge
è disposta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di 10 euro a un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie
netta. L’autorità competente vieta lo svolgimento della manifestazione
fieristica o ne dispone l’immediata interruzione, ponendo gli oneri relativi a
carico del soggetto responsabile.
2. In caso di mancata comunicazione da parte degli
organizzatori della manifestazione fieristica, l’autorità competente dispone nei
confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro.
3. In caso di tardiva comunicazione la
sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta nella misura del 50 per
cento.
4. In caso di abuso della
qualifica di “fiera internazionale”, “fiera nazionale” o “fiera regionale”,
ovvero di “quartiere fieristico internazionale” o “nazionale” l’autorità
competente dispone, nei confronti dei soggetti responsabili, l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il
30 per cento del fatturato della manifestazione.
5. In caso di reiterazione delle
violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono
raddoppiate.
6. La vigilanza per il rispetto delle norme della
presente legge, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni
amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai
comuni per le manifestazioni fieristiche locali e alla Regione per le
manifestazioni di qualifica superiore.
Art. 14
(Disposizioni
transitorie)
1. In via transitoria, anche in relazione ai
termini di cui all’articolo11, comma 1, ai procedimenti concernenti
l’attribuzione della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale e
l’assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 12 si applica la previgente normativa.
2. Alle manifestazioni fieristiche già
riconosciute dalla Regione Puglia come fiere di carattere internazionale,
nazionale e regionale operanti in comuni privi di quartieri fieristici, cioè di
aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni
fieristiche e destinate, a tal fine, dalla pianificazione urbanistica e
territoriale, è concessa una proroga di mesi dodici dalla emanazione del
regolamento di cui all’articolo 12 per consentire ai predetti comuni
l’adeguamento e il rispetto della presente legge.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 9
marzo 2009