IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art.44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2228 del 26 novembre 2013 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Finalità e oggetto
1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 12
della L.R.
9 marzo 2009, n.2 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”
d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge regionale”.
2.
Le presenti norme stabiliscono:
a. i requisiti e le procedure per il
riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale
delle manifestazioni fieristiche;
b. i requisiti minimi di idoneità dei
quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento
delle manifestazioni fieristiche;
c. la presentazione delle comunicazioni di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche e la redazione dei calendari
fieristici;
d. i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni
fieristiche;
e. il riordino degli enti fieristici.
Art. 2
Attribuzione della qualifica delle manifestazioni
fieristiche
1. La Regione con atto del dirigente competente provvede al
riconoscimento o alla conferma della qualifica “internazionale” alla
manifestazione fieristica di qualifica “nazionale”, quando, nelle ultime due
edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a. la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori,
di espositori esteri diretti o rappresentanti, provenienti da almeno 10 paesi
esteri o, alternativamente, proveniente da almeno 5 paesi esteri extra U.E. sul
totale degli espositori;
b. l’affluenza di almeno l’8% del numero
complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
c. l’affluenza di almeno il
4% dei numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri ed extra UE.
2. La Regione con atto del dirigente competente provvede al
riconoscimento o alla conferma della qualifica “nazionale” alla manifestazione
fieristica quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle
seguenti condizioni:
a. una partecipazione di espositori o visitatori
provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa,
superiore alla metà degli espositori totali;
b. una partecipazione di
espositori esteri diretti o rappresentanti non inferiore al 10% del totale degli
espositori;
c. una presenza di visitatori di provenienza extra regionale non
inferiore al 5% del totale dei visitatori.
3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la
qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima
edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal
soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti
criteri, ai commi 1 e 2; ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da
altra manifestazione già qualificata e finalizzata ad una più ampia
valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione
d’origine e da queste distaccati.
4. La Regione con atto del dirigente
competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica
“regionale” alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a. Riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
b.
Partecipazione di espositori nella precedente edizione provenienti dalle sei
province pugliesi.
5. La qualifica “nazionale” o “internazionale” o
“regionale” non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la
manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti per la
rispettiva qualifica.
6. Per quanto riguarda le manifestazioni locali il
comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla
manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a. influenza
economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale provinciale
competente e/o ad altre province della Puglia;
b. provenienza degli
espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale della provincia in cui si
svolge la manifestazione medesima e da altre province della Puglia
7.
Sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni, la Regione predispone il
calendario fieristico ai sensi dell’articolo 7
della legge
regionale, prevedendo che l’attività di vendita all’interno delle fiere
generali e delle mostre-mercato e l’accesso al pubblico indifferenziato per le
fiere specializzate sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di
manifestazione di cui all’articolo 9.
8. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono
comunque applicarsi tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale
e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
9. Fatto salvo quanto
stabilito dall’art. 2, comma 1 della legge regionale, il Servizio competente può
concedere, in via eccezionale, deroghe al periodo di svolgimento in presenza di
particolari condizioni produttive e commerciali.
Art. 3
Sistemi di rilevazione
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono
predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti
agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l’attribuzione o il
mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.
2. Il numero
dei visitatori può essere conteggiato con sistemi automatici informatizzati,
elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda
individuale o tramite il conteggio dei biglietti venduti. A tal fine non sono
considerate le tessere d’onore, le tessere per la stampa e le tessere d’ingresso
per gli espositori.
Art. 4
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello
svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale sono i
seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi
esterni;
c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi
antincendio, criteri per i materiale di allestimento, unificazione dei requisiti
richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza,
impianti termici aerazione, illuminazione);
d. spedizioniere;
e.
telecomunicazioni e collegamenti informatici;
f. postazione di pronto
soccorso;
g. servizi di ristoro;
h. servizi di prenotazione alberghiera
e viaggi;
i. servizi bancari;
j. sale convegni;
k. servizio stampa;
l. servizio informazioni (elenco espositori per settore
merceologico,interesse commerciale, provenienza, programma convegni,
manifestazioni collaterali, stampa);
m. centro affari (servizio informazioni
in generale, centro di accoglienza di operatori e delegazioni, assistenza
operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte);
n. statistiche sulle manifestazioni fieristiche;
o. gestione
informatizzata dei data base amministrativi e del servizio informazioni.
p.
sistemi informatizzati.
Art. 5
Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali
1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini
dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale sono i
seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi
esterni;
c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi
antincendio, criteri per i materiale di allestimento, unificazione dei requisiti
richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza,
impianti termici aerazione, illuminazione);
d. servizio telecomunicazioni e
collegamenti informatici;
e. postazione di pronto soccorso;
f. servizi
di ristoro;
g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
h. servizi
bancari;
i. sale convegni;
j. servizio stampa;
k. servizio
informazioni (elenco espositori per settore merceologico,interesse commerciale,
provenienza, programma convegni, manifestazioni collaterali, stampa);
l.
statistiche sulle manifestazioni fieristiche.
Art. 6
Requisiti
minimi dei quartieri fieristici regionali
1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini
dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica regionale sono i
seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al
raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi
esterni;
c. impianti e servizio antincendio, impianti di riscaldamento
aerazione, illuminazione, servizio di vigilanza, criteri uniformi per il
materiale di allestimento e di sicurezza richiesto agli espositori;
d. sale
convegni;
e. postazione di pronto soccorso;
f. servizi di ristoro;
g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
h. servizio
informazioni su espositori, convegni, manifestazioni collaterali, stampa;
i.
statistiche sulle manifestazioni fieristiche
Art. 7
Definizione di spazi espositivi non permanenti
1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture
che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni
fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture,
quali tensostrutture o altre strutture similari.
2. Nel caso di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti
è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi
abbiano i requisiti previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e rispettino le
normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste
dalle leggi vigenti.
Art. 8
Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei
quartieri fieristici
1. Entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, i soggetti gestori dei quartieri fieristici devono
trasmettere, ai fini della verifica di cui all’articolo 8, comma 2 della legge
regionale al Servizio regionale competente apposita relazione attestante la
conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro
competenza con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle
qualifiche internazionali, nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui il
quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo
possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e
regionali, qualora entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dagli
uffici regionali, il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del
quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali,
specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
3.
La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere
raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di
adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi
manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai
criteri regionali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.
4. La Regione
verifica, altresì, la conformità degli spazi espositivi non permanenti ai
requisiti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.
Art. 9
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni
fieristiche
1. La comunicazione relativa allo svolgimento della
manifestazione fieristica è presentata, anche per via telematica, utilizzando la
modulistica di cui all’articolo 12 dal legale rappresentante del soggetto
organizzatore all’autorità competente ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale.
2. La comunicazione deve indicare la denominazione, la
qualifica posseduta o quella richiesta, le date di inizio e chiusura della
manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati,
specificati all’articolo 13, la sede di svolgimento, le dimensioni della
superficie espositiva, i servizi forniti, l’apertura al pubblico o la riserva ai
soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla
comunicazione deve essere allegato:
a. il disciplinare della manifestazione
fieristica con la segnalazione dell’eventuale attività di vendita che si intende
effettuare;
b. il numero totale degli espositori e visitatori registrati
nella precedenza edizione con l’indicazione del metodo di rilevazione dati;
c. una dichiarazione attestante che la sede espositiva sia qualificata come
quartiere fieristico e sia conforme ai criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6,
in riferimento alla qualifica richiesta, ovvero l’idoneità della sede
fieristica, relativamente alla sicurezza ed agibilità delle strutture presso le
quali si svolgerà la manifestazione;
d. il regolamento della manifestazione
indicante, altresì, i criteri di ammissibilità degli espositori, l’ammontare dei
canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
e. il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi
dell’iniziativa, ai convegni ed altri eventi collaterali.
4. La Regione
e/o il Comune, per le sole manifestazioni con qualifica locale, entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione possono richiedere notizie integrative ai
fini istruttori.
5. La Regione, al fine di valorizzare il sistema
fieristico pugliese e armonizzarlo con le realtà fieristiche nazionali, promuove
opportune intese tra gli organizzatori al fine di evitare concomitanze tra
manifestazioni fieristiche di uguale merceologia tenendo conto della coerenza
con gli obiettivi regionali per lo sviluppo e la promozione dell’economia
pugliese anche sui mercati esteri, il grado di specializzazione della
manifestazione.
6. Si intende concomitante la manifestazione fieristica
con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell’ambito
della regione Puglia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni
antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica e
merceologia uguali.
7. La Regione con atto del dirigente competente,
qualora non si realizzi un accordo tra le parti, alla manifestazione fieristica
concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né
inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in
applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:
a. presenza dei requisiti previsti dall’ articolo 2 relativi alle
manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
b. conformità della
sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel
tempo ai criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6.
8. E’ comunque fatto
salvo il diritto per l’organizzatore della manifestazione concomitante a
svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.
Art. 10
Variazione del periodo di svolgimento delle
manifestazioni
1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del
calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, al Servizio
regionale competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell’anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
2. In caso di
variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali,
nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica attribuita nella prima
comunicazione ed il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile
solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o
parzialmente con quelle di altre manifestazioni che, nelle date contestate,
risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle
manifestazioni variate che si svolgono in Puglia.
3. Le variazioni di
data si intendono accolte qualora l’unità organizzativa competente per materia
non provveda a comunicare un provvedimento ostativo entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della domanda.
Art. 11
Adeguamento degli enti fieristici
1. Al fine di adempiere alla previsione dell’art. 11
della legge
regionale, gli Enti fieristici di cui al comma 1 del medesimo articolo,
sulla base delle disposizioni dei rispettivi statuti, adottano un piano
operativo, che evidenzi l’evoluzione da “fiera tradizionale” a nuovo soggetto
imprenditoriale e innovativo e che descriva:
a. in caso di affidamento delle
attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche le
procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l’attività;
b.
in caso di costituzione di società mista, le procedure per selezionare i soci
cui affidare tale attività.
2. Il piano operativo di cui al comma 1
assicura che le procedure siano informate ai principi di evidenza pubblica,
garantisce la più ampia partecipazione degli operatori economici e risponde ai
seguenti criteri:
- assicurare efficaci ed efficienti attività operative in
sinergia con le realtà economiche / produttive del territorio vocate a favorire
processi di internazionalizzazione delle stesse;
- sostenere la promozione
dei prodotti di eccellenza sui mercati nazionali ed internazionali;
-
garantire la competitività e la capacità di attrazione del nuovo soggetto
emulando, sin dove possibile e conveniente, i migliori esempi di trasformazione
economico/gestionale di enti fieristici avvenuti negli ultimi anni
3. Il
Piano operativo, completo di crono programma e degli schemi delle procedure di
evidenza pubblica che gli Enti Fieristici intendono adottare, è trasmesso al
Servizio regionale competente che entro 30 giorni verifica la coerenza del Piano
con gli obiettivi e i principi generali della legge regionale.
4. Il
Servizio esprime parere di conformità del Piano operativo e dei relativi
allegati entro 30 giorni, trascorsi i quali lo stesso si intende positivo.
5. In ogni caso, le procedure di cui al comma 1 del presente articolo
devono essere avviate entro 180 giorni dall’approvazione del presente
regolamento.
6. Nel caso di inerzia da parte degli enti fieristici
regionali, saranno applicate le disposizioni dell’arti. 11,
commi 2 e 3 dellalegge
regionale.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento non possono essere riconosciuti nuovi enti fieristici autonomi.
Art. 12
Modulistica
1. Con atto del dirigente competente per materia viene
approvata la modulistica da utilizzare, anche per via telematica per:
a.
richiesta per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale,
nazionale o regionale per le manifestazioni fieristiche che si svolgono in
Puglia e per l’inserimento nel calendario regionale;
b. comunicazione a
consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o
regionali;
c. scheda di rilevazione a consuntivo dei dati delle
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali.
Art. 13
Codici Settori merceologici
1. Al fine di consentire un adeguato coordinamento con le
manifestazioni fieristiche a livello nazionale vengono individuati i codici ed i
settori merceologici da indicare nella comunicazione di cui all’articolo 9:
______________________
1 Agricoltura, Zootecnia, Pesca e Relativi
Macchinari
______________________
2 Food Bevande Ospitalità
______________________
3 Sport Hobby, intrattenimento Arte
______________________
4 Servizi Business Commercio
______________________
5 Costruzioni Infrastrutture
______________________
6 Viaggi Trasporti
______________________
7 Sicurezza Antincendio Difesa
______________________
8 Formazione
Educazione
______________________
9 Energia Combustibili Gas
______________________
10 Protezione dell’ambiente
______________________
11 Stampa Packaging Imballaggi
______________________
12 Arredamento Design d’interni
______________________
13 Casalinghi, giochi, Regalistica
______________________
14 Bellezza, Cosmetica
______________________
15 Real Estate, Immobiliare
______________________
16 Automobili,,
Motocicli
______________________
17 Chimica
______________________
18 Elettronica, Componenti
______________________
19 Industria,
Tecnologia, Meccanica
______________________
20 Aviazione, Aerospaziale
______________________
21 IT e Telecomunicazione
______________________
22 Salute, Attrezzature ospedaliere
______________________
23 Ottica
______________________
24
Gioielli, Orologi Accessori
______________________
25 Tessile
Abbigliamento Moda
______________________
26 Trasporti Logistica Moda
______________________
27 Campionarie generali
______________________
28 Articoli Sacri Funerari e Cimiteriali
______________________
Art. 14
Norme transitorie
1.
La qualifica di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4, è attribuita fin dalla prima
edizione successiva all’entrata in vigore del presente regolamento alle
manifestazioni già in possesso rispettivamente della qualifica internazionale,
nazionale e regionale.
Il presente Regolamento è dichiarato
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 3 dicembre 2013
VENDOLA
SOMMARIO
Art. 1 -
Finalità e oggetto
Art. 2 - Attribuzione della qualifica delle
manifestazioni fieristiche
Art. 3 - Sistemi di rilevazione
Art. 4 -
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
Art. 5 - Requisiti
minimi dei quartieri fieristici nazionali
Art. 6 - Requisiti minimi dei
quartieri fieristici regionali
Art. 7 - Definizione di spazi espositivi non
permanenti
Art. 8 - Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei
quartieri fieristici
Art. 9 - Comunicazione dello svolgimento delle
manifestazioni fieristiche
Art. 10 - Variazione del periodo di svolgimento
delle manifestazioni
Art. 11 - Adeguamento degli enti fieristici
Art. 12
- Modulistica
Art. 13 - Codici Settori merceologici
Art. 14 - Norme
transitorie