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Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2013
Numero
25
Data
03/12/2013
Abrogato
 
Materia
Fiere e mercati
Titolo
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale “Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2.
Note
Bollettino n° 161 pubblicato il 09-12-2013
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art.44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2228 del 26 novembre 2013 di adozione del Regolamento;



EMANA


Il seguente Regolamento:


Art. 1

Finalità e oggetto


1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale” d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come “legge regionale”.

2. Le presenti norme stabiliscono:
a. i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
b. i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c. la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche e la redazione dei calendari fieristici;
d. i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;
e. il riordino degli enti fieristici.


Art. 2
Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica “nazionale”, quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

a. la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, di espositori esteri diretti o rappresentanti, provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, proveniente da almeno 5 paesi esteri extra U.E. sul totale degli espositori;
b. l’affluenza di almeno l’8% del numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri;
c. l’affluenza di almeno il 4% dei numero complessivo di visitatori, di visitatori esteri ed extra UE.

2. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “nazionale” alla manifestazione fieristica quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
a. una partecipazione di espositori o visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, superiore alla metà degli espositori totali;
b. una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentanti non inferiore al 10% del totale degli espositori;
c. una presenza di visitatori di provenienza extra regionale non inferiore al 5% del totale dei visitatori.

3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri, ai commi 1 e 2; ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine e da queste distaccati.

4. La Regione con atto del dirigente competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “regionale” alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a. Riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
b. Partecipazione di espositori nella precedente edizione provenienti dalle sei province pugliesi.

5. La qualifica “nazionale” o “internazionale” o “regionale” non viene più riconosciuta quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

6. Per quanto riguarda le manifestazioni locali il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a. influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Puglia;
b. provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Puglia

7. Sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni, la Regione predispone il calendario fieristico ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale, prevedendo che l’attività di vendita all’interno delle fiere generali e delle mostre-mercato e l’accesso al pubblico indifferenziato per le fiere specializzate sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione di cui all’articolo 9.

8. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche devono comunque applicarsi tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

9. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 della legge regionale, il Servizio competente può concedere, in via eccezionale, deroghe al periodo di svolgimento in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.


Art. 3
Sistemi di rilevazione


1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale o nazionale.

2. Il numero dei visitatori può essere conteggiato con sistemi automatici informatizzati, elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda individuale o tramite il conteggio dei biglietti venduti. A tal fine non sono considerate le tessere d’onore, le tessere per la stampa e le tessere d’ingresso per gli espositori.


Art. 4
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale sono i seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi esterni;
c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi antincendio, criteri per i materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici aerazione, illuminazione);
d. spedizioniere;
e. telecomunicazioni e collegamenti informatici;
f. postazione di pronto soccorso;
g. servizi di ristoro;
h. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
i. servizi bancari;
j. sale convegni;
k. servizio stampa;
l. servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico,interesse commerciale, provenienza, programma convegni, manifestazioni collaterali, stampa);
m. centro affari (servizio informazioni in generale, centro di accoglienza di operatori e delegazioni, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte);
n. statistiche sulle manifestazioni fieristiche;
o. gestione informatizzata dei data base amministrativi e del servizio informazioni.
p. sistemi informatizzati.


Art. 5
Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali


1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale sono i seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi esterni;
c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e servizi antincendio, criteri per i materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici aerazione, illuminazione);
d. servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
e. postazione di pronto soccorso;
f. servizi di ristoro;
g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
h. servizi bancari;
i. sale convegni;
j. servizio stampa;
k. servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico,interesse commerciale, provenienza, programma convegni, manifestazioni collaterali, stampa);
l. statistiche sulle manifestazioni fieristiche.


Art. 6
Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali


1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici ai fini dello svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica regionale sono i seguenti:
a. presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b. disponibilità di parcheggi esterni;
c. impianti e servizio antincendio, impianti di riscaldamento aerazione, illuminazione, servizio di vigilanza, criteri uniformi per il materiale di allestimento e di sicurezza richiesto agli espositori;
d. sale convegni;
e. postazione di pronto soccorso;
f. servizi di ristoro;
g. servizi di prenotazione alberghiera e viaggi;
h. servizio informazioni su espositori, convegni, manifestazioni collaterali, stampa;
i. statistiche sulle manifestazioni fieristiche


Art. 7
Definizione di spazi espositivi non permanenti


1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.

2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dai precedenti articoli 4, 5 e 6 e rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.


Art. 8
Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici


1. Entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti gestori dei quartieri fieristici devono trasmettere, ai fini della verifica di cui all’articolo 8, comma 2 della legge regionale al Servizio regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.

2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, qualora entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dagli uffici regionali, il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.

3. La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

4. La Regione verifica, altresì, la conformità degli spazi espositivi non permanenti ai requisiti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.


Art. 9
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche


1. La comunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione fieristica è presentata, anche per via telematica, utilizzando la modulistica di cui all’articolo 12 dal legale rappresentante del soggetto organizzatore all’autorità competente ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale.

2. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta o quella richiesta, le date di inizio e chiusura della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati, specificati all’articolo 13, la sede di svolgimento, le dimensioni della superficie espositiva, i servizi forniti, l’apertura al pubblico o la riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

3. Alla comunicazione deve essere allegato:
a. il disciplinare della manifestazione fieristica con la segnalazione dell’eventuale attività di vendita che si intende effettuare;
b. il numero totale degli espositori e visitatori registrati nella precedenza edizione con l’indicazione del metodo di rilevazione dati;
c. una dichiarazione attestante che la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico e sia conforme ai criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6, in riferimento alla qualifica richiesta, ovvero l’idoneità della sede fieristica, relativamente alla sicurezza ed agibilità delle strutture presso le quali si svolgerà la manifestazione;
d. il regolamento della manifestazione indicante, altresì, i criteri di ammissibilità degli espositori, l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
e. il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni ed altri eventi collaterali.

4. La Regione e/o il Comune, per le sole manifestazioni con qualifica locale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione possono richiedere notizie integrative ai fini istruttori.

5. La Regione, al fine di valorizzare il sistema fieristico pugliese e armonizzarlo con le realtà fieristiche nazionali, promuove opportune intese tra gli organizzatori al fine di evitare concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia tenendo conto della coerenza con gli obiettivi regionali per lo sviluppo e la promozione dell’economia pugliese anche sui mercati esteri, il grado di specializzazione della manifestazione.

6. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell’ambito della regione Puglia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica e merceologia uguali.

7. La Regione con atto del dirigente competente, qualora non si realizzi un accordo tra le parti, alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:
a. presenza dei requisiti previsti dall’ articolo 2 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
b. conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6.

8. E’ comunque fatto salvo il diritto per l’organizzatore della manifestazione concomitante a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.


Art. 10
Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni


1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, al Servizio regionale competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.

2. In caso di variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica attribuita nella prima comunicazione ed il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o parzialmente con quelle di altre manifestazioni che, nelle date contestate, risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle manifestazioni variate che si svolgono in Puglia.

3. Le variazioni di data si intendono accolte qualora l’unità organizzativa competente per materia non provveda a comunicare un provvedimento ostativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.


Art. 11
Adeguamento degli enti fieristici


1. Al fine di adempiere alla previsione dell’art. 11 della legge regionale, gli Enti fieristici di cui al comma 1 del medesimo articolo, sulla base delle disposizioni dei rispettivi statuti, adottano un piano operativo, che evidenzi l’evoluzione da “fiera tradizionale” a nuovo soggetto imprenditoriale e innovativo e che descriva:
a. in caso di affidamento delle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l’attività;
b. in caso di costituzione di società mista, le procedure per selezionare i soci cui affidare tale attività.

2. Il piano operativo di cui al comma 1 assicura che le procedure siano informate ai principi di evidenza pubblica, garantisce la più ampia partecipazione degli operatori economici e risponde ai seguenti criteri:
- assicurare efficaci ed efficienti attività operative in sinergia con le realtà economiche / produttive del territorio vocate a favorire processi di internazionalizzazione delle stesse;
- sostenere la promozione dei prodotti di eccellenza sui mercati nazionali ed internazionali;
- garantire la competitività e la capacità di attrazione del nuovo soggetto emulando, sin dove possibile e conveniente, i migliori esempi di trasformazione economico/gestionale di enti fieristici avvenuti negli ultimi anni

3. Il Piano operativo, completo di crono programma e degli schemi delle procedure di evidenza pubblica che gli Enti Fieristici intendono adottare, è trasmesso al Servizio regionale competente che entro 30 giorni verifica la coerenza del Piano con gli obiettivi e i principi generali della legge regionale.

4. Il Servizio esprime parere di conformità del Piano operativo e dei relativi allegati entro 30 giorni, trascorsi i quali lo stesso si intende positivo.

5. In ogni caso, le procedure di cui al comma 1 del presente articolo devono essere avviate entro 180 giorni dall’approvazione del presente regolamento.

6. Nel caso di inerzia da parte degli enti fieristici regionali, saranno applicate le disposizioni dell’arti. 11, commi 2 e 3 dellalegge regionale.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere riconosciuti nuovi enti fieristici autonomi.


Art. 12
Modulistica


1. Con atto del dirigente competente per materia viene approvata la modulistica da utilizzare, anche per via telematica per:
a. richiesta per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale o regionale per le manifestazioni fieristiche che si svolgono in Puglia e per l’inserimento nel calendario regionale;
b. comunicazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali;
c. scheda di rilevazione a consuntivo dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali o regionali.

 

Art. 13
Codici Settori merceologici


1. Al fine di consentire un adeguato coordinamento con le manifestazioni fieristiche a livello nazionale vengono individuati i codici ed i settori merceologici da indicare nella comunicazione di cui all’articolo 9:

______________________
1 Agricoltura, Zootecnia, Pesca e Relativi Macchinari
______________________
2 Food Bevande Ospitalità
______________________
3 Sport Hobby, intrattenimento Arte
______________________
4 Servizi Business Commercio
______________________
5 Costruzioni Infrastrutture
______________________
6 Viaggi Trasporti
______________________
7 Sicurezza Antincendio Difesa
______________________
8 Formazione Educazione
______________________
9 Energia Combustibili Gas
______________________
10 Protezione dell’ambiente
______________________
11 Stampa Packaging Imballaggi
______________________
12 Arredamento Design d’interni
______________________
13 Casalinghi, giochi, Regalistica
______________________
14 Bellezza, Cosmetica
______________________
15 Real Estate, Immobiliare
______________________
16 Automobili,, Motocicli
______________________
17 Chimica
______________________
18 Elettronica, Componenti
______________________
19 Industria, Tecnologia, Meccanica
______________________
20 Aviazione, Aerospaziale
______________________
21 IT e Telecomunicazione
______________________
22 Salute, Attrezzature ospedaliere
______________________
23 Ottica
______________________
24 Gioielli, Orologi Accessori
______________________
25 Tessile Abbigliamento Moda
______________________
26 Trasporti Logistica Moda
______________________
27 Campionarie generali
______________________
28 Articoli Sacri Funerari e Cimiteriali
______________________


Art. 14
Norme transitorie

1. La qualifica di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 4, è attribuita fin dalla prima edizione successiva all’entrata in vigore del presente regolamento alle manifestazioni già in possesso rispettivamente della qualifica internazionale, nazionale e regionale.




Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 dicembre 2013

VENDOLA



SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche
Art. 3 - Sistemi di rilevazione
Art. 4 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali
Art. 5 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali
Art. 6 - Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali
Art. 7 - Definizione di spazi espositivi non permanenti
Art. 8 - Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici
Art. 9 - Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche
Art. 10 - Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni
Art. 11 - Adeguamento degli enti fieristici
Art. 12 - Modulistica
Art. 13 - Codici Settori merceologici
Art. 14 - Norme transitorie