Art.
1
(Integrazione della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)
1.
All’articolo 5
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree protette nella Regione Puglia), da ultimo modificato
dall’articolo 22,
commi 1 e 2, della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17, dopo la lettera E4 è aggiunta la
seguente: “E4 bis – Fiume Fortore”.
2.
Al programma regionale delle aree naturali
protette allegato alla l.r.19/1997
sono apportate le seguenti integrazioni:
a)
dopo la lettera E4 dell’elenco generale per provincia è
aggiunta la seguente “E4 bis – Fiume Fortore”;
b)
dopo la scheda identificativa E4 è aggiunta la seguente:
“SCHEDA E4
bis
Denominazione dell’area
Parco regionale del medio
Fortore
Ubicazione:
Provincia: Foggia
Comune: San Paolo Civitate
Estensione ha
Motivazioni di salvaguardia
Naturalistiche:
Presenza di formazioni di bosco umido planiziario con specie
quali pioppo bianco (Poplus alba), olmo (ulmus minor), frassino (Fraxinus
oxycarpa) habitat d’interesse comunitario delle “Foreste a galleria di Salix
alba e Populus alba” cod.92A0. Ubicato lungo il corso del fiume Fortore, ospita
oltre ad interessanti specie nidificanti anche un rilevante flusso migratorio.
Antropiche:
Presenza di aree archeologiche Mezzana-Tratturo. Pezze della Chiesa, Piani
di Lauria, Regio tratturo L’Aquila-Foggia;
Forme di protezione e gestione esistenti:
Sito di interesse comunitario SIC
cod.IT9110002 “Valle Fortore, Lago di Occhito”;
Segnalazioni:
Natura in Puglia, Sito Corine;
Problemi di salvaguardia:
Messa a coltura.
Sovrapascolo.
Alterazione del regime
idrico.
Infrastrutture e cementificazione
argini.
Proposta di tutela:
Parco naturale regionale;
Iniziative possibili
Sviluppo di varie attività di
turismo naturalistico, visite guidate, escursioni a cavallo, ecc. Ripristino
naturalistico, reintroduzione di ungulati.
Bibliografia
Sigismondi A., Tedesco N.,
1990-Natura in Puglia. Adda Editore bari: Scheda Bioitaly .“.
Art. 2
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre
2009, n. 20)
1.
Ai commi 1 e 3 dell’articolo 7
della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione
paesaggistica), le parole “a far data dal 1° luglio 2009” sono soppresse.
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 ottobre 2009