Vedi l.r.
n. 33/2015, art. 6 "Norma interpretativa alla legge 7 ottobre 2009, n.
20"
Capo I
Piano paesaggistico territoriale regionale
(PPTR)
Art. 1
(Finalità del piano paesaggistico)
1. Al fine di assicurare
la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità sociale e
culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il
Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai
principi espressi nell’articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea
relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi
della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell’articolo 2 dello Statuto regionale.
Art. 2
(Procedimento di approvazione e variazione)
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs.
42/2004, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità
regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A
tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore regionale
competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree
territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i
rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali,
economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti
mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all’attivazione di
processi locali di partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze
della Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per
estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul
sito Internet della Regione Puglia. Dell’avvenuta pubblicazione viene dato
avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un
quotidiano diffuso in ciascuna provincia. (1)
3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della
Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla
legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e
indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli
organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio
della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse
dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi,
adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai
fini della pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio e di ogni sua
parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni
indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al
periodo di pubblicazione.
5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il
proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a
seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni
presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva
il PPTR entro i successivi trenta giorni.
7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui
ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di
eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i
contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato
dalla Giunta regionale.
9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e
territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo
termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli
atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del
PPTR.
(1) Ai sensi del presente comma, con Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1947 è stato adottato lo schema
di piano paesaggistico territoriale.(vedasi allegato)
Capo II
Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio
e per i beni culturali
Art. 3
(Istituzione dell’Osservatorio)
1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è istituito
l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di
seguito denominato semplicemente “Osservatorio”.
Art. 4
(Finalità e funzioni dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive
per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito
del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la
riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani
e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della
società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.
2. Nell’ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di
garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la
valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese,
l’Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali, istituito dall’articolo 22
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione di bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni
culturali della Regione Puglia.
3. L’Osservatorio, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1:
a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni
culturali della Regione, controllandone l’evoluzione e individuando i fattori
che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto
del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli
uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;
b) formula proposte per la definizione delle politiche di
conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell’articolo
133 del d.lgs. 42/2004;
c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le
amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di
ricerca, i settori professionali, l’Osservatorio nazionale per la qualità del
paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso
consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e culturale della regione;
d) promuove attività di sensibilizzazione della società
pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal
patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e
attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del
territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;
e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce
ed elabora informazioni sullo stato e sull’evoluzione del paesaggio al fine del
periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all’articolo 1;
f) cura l’aggiornamento della Carta dei beni culturali della
Puglia; con particolare riguardo all’ambito culturale, oltre a quanto previsto
nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel
regolamento di attuazione;
g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il
paesaggio; h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti
delegati.
Art. 5
(Assetto organizzativo dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio è un ufficio regionale incardinato
strutturalmente e funzionalmente all’interno del Servizio competente e opera in
stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e
valorizzazione dei beni culturali della Puglia.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni,
l’Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di esperti composto da
personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel
campo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del
comma 2 dell’articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il
paesaggio e i beni culturali.
4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento
del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento
approvato dalla Giunta regionale.
5. Le funzioni, l’organizzazione del Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della
Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le
interconnessioni funzionali con l’Osservatorio sono determinati dalla Giunta
regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6
(Norme finanziarie relative all’istituzione
dell’Osservatorio)
1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge
si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio
finanziario, nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato
‘Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio -l.r
13/2008, 14/2008,
21/2008,
20/2009. (2)
2, Ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 42/2004,
l’Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di
contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte
con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto dell’attività dei soggetti medesimi all’iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere dell’attività culturale
promossa, in conformità alle previsioni del d.lgs. 42/2004 e del piano
paesaggistico regionale.
(2) Comma così modificato dall'art.1,
lettera a) della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28. Il testo originario era così formulato :"
1 Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, limitatamente
all’esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di
euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n.
574040, denominato “Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali”, unità previsionale di base
03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 “Spesa per la
redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”. Per i successivi
esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di
nuova istituzione."
Capo III
Disposizioni in materia di autorizzazione
paesaggistica
Art. 7
Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli
immobili soggetti a tutela paesaggistica.
1.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti
autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della
parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché
dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere
sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza
della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni
è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai
sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti
soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale
non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle
suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la
procedura di verifica di assoggettabilità.(3)
2.
La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal
vigente piano paesaggistico è della Regione per gli strumenti urbanistici
esecutivi interessati da beni o ulteriori contesti
paesaggistici.
(4)
3.
Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono
delegate, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera
della competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito
positivo della suddetta verifica, come segue:
a)
ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà
di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34
(Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine
dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica,
per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il
paesaggio;
b)
ai comuni con popolazione al di sotto dei diecimila abitanti, rientranti nella
stessa provincia o confinanti, a condizione che si associno, secondo le
modalità di cui alla lettera a), e preferibilmente nelle forme di cui
all’articolo 32 del d.lgs. 267/2000, al fine dell’esercizio unitario delle
funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico
ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio. (5)
4.
Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme
associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui
all’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l’adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l’attività di tutela
del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia come previsto dall’articolo 146, comma 6, del d.lgs.
42/2004. (6)
5.
Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai
commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva
provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla
comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica. (7)
6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti,
il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla
Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici . (8)
6-bis.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche per opere che
interessano il territorio di competenza di più enti delegati è in capo alla
provincia o città metropolitana, ove le opere ricadano interamente all’interno
dei confini della provincia o città metropolitana e la stessa risulti delegata
ai sensi del comma 5, mentre è in capo alla Regione nel caso dette opere
interessino il territorio di più province o città metropolitane o le stesse non
risultino delegate ai sensi del comma 5. (9)
6-ter.
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 167 del d.lgs. n.
42/2004 è delegata agli enti territoriali destinatari della delega delle
funzioni di cui al comma 1. I procedimenti, di sanatoria ordinaria o
straordinaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente comma
restano in capo alla Regione e sono esercitate dagli organi regionali
competenti. L’entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore
somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del
decreto ministeriale 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle
modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive
realizzate nelle aree sottoposte a vincolo) e dell’articolo 14 della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia. (10)
(3) Comma già modificato dall'art.2,
L.R.
16 ottobre 2009, n. 22, e dalla l.r.
n. 19/2015, art. 1, lett. a) , è stato ulteriormente sostituito dalla l.r.
n.28/2016, art. 1, lett. a) . Il testo originario era così
formulato:"1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai
sensi del comma 6 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, nei termini previsti
dallo stesso decreto, [a far data dal 1° luglio
2009,] è in capo alla Regione per:a) le infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;b) nuovi
insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che
richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40
mila metri quadrati;c) impianti di produzione di energia con potenza nominale
superiore a 10 Megawatt ". Per l’interpretazione autentica di quanto disposto
nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l’art.2,
L.R.
27 ottobre 2009, n. 23.
(4) Comma così sotituito dalla l.r.
n. 19/2015, art. 1, lett. (b). Il testo originario era così formulato:"2.
Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all’articolo
149 del D.Lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di
distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere
igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia
dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed
edilizie fuori terra."
(5) Comma già
modificato dall'art. 2, L.R.
16 ottobre 2009, n. 22, è così sostutuito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. b). il testo originario era così formulato: "3.
Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall’articolo 146 del
D.Lgs. 42/2004, [a far data dal 1° luglio 2009] il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della
cabina di regia di cui alla L.R.
n. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni
esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia,
sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e
dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo
146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni."
(6) Comma sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. c). Il testo originario era così formulato:"4. I
Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari
diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano
istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano di strutture
rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del D.Lgs.
42/2004."
(7)Comma sostituito dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett. d). Il testo originario era così formulato:"5. Ove
i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi
precedenti, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la
rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento
territoriale provinciale previsto dall’articolo 6
della legge
regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall’articolo 8 e disponga
di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del
D.Lgs. 42/2004."
(8) Comma così modificato dall’art.3,
comma 5, L.R.
24 luglio 2012, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.Il testo originario era così formulato: "In assenza delle
condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita
avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato urbanistico
regionale istituito dalla legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale)." Successivamente l'art. 1,
comma 1, lettera b) della L.R.
22 ottobre 2012, n. 28 modificava il testo orginario, già modificato
dall’art.3,
comma 5, L.R.
24 luglio 2012, n. 22 , sopprimendo le parole: "con il supporto
del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale)."
(9) (10) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 28/2016, art. 1, lett.e ).
Art. 7 bis (12)
(Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione delegata
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i
provvedimenti di propria competenza, l’interessato può richiedere l’esercizio
dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario
ad acta.
(12) Articolo aggiunto dall'art.1, lettera c) della Legge
regionale 22 ottobre 2012, n. 28.
Art.
8
Commissione locale per il paesaggio
(13)
1.
La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti
giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai
procedimenti:
a)
di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma
dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o
privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli
167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004“,
del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche
per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del
d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre
2010, n. 139; (14)
[b)
di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che
seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell’articolo 106 delle norme
tecniche di attuazione del PPTR.
Nei procedimenti di cui al regolamento
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la
Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l’ente
delegato procede comunque sull’istanza. ] (15)
2.
La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati
dall’ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di
esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno
biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle
scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di
membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo
universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e
sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa
ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e
prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del
termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere
contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere
incarichi professionali presso l’ente delegato.
(16)
3.
Nelle ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale
25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero
massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo,
il quale partecipa in via permanente alle sedute dell’organo consultivo.
4.
La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono
parteciparvi per non più di una volta.
5.
Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei
suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il
presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso
di parità prevale il voto del presidente.
6.
I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi
disciplinati dall’articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.
7.
I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di
dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.
8.
Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale
www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo della commissione locale per
il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi
currucula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della
commissione.
9.
Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di
commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo,
entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in
assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un
commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento
dell’incarico.
10.
Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla
nomina del nuovo organo e
comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale
la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del
comune inadempiente. (17)
11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di
entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro
spettanti sino alla naturale scadenza dell’organo.”.
Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
1. L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza
tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004
(18).
2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di
tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i
comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni
delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare
un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche nonché per garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.
1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni
singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione
e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano
istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega
prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel
rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e
pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e
successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica
regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli
enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e
aggiornate con cadenza triennale.
3 bis. E’ istituito, nell’ambito della UPB 03.01.01, il
capitolo di spesa denominato 574050 ‘Spese connesse con l’attuazione del Piano
paesaggistico regionale’. (23)
4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri
in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite
dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono
nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito
riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata
all’esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
Norme finali.
1. L’articolo 23 della legge regionale 27 luglio
2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato (24) .
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della
presente legge, è fatta salva l’attività già svolta per la promozione della
partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate
.