1. all’art.3 del regolamento
regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è
aggiunto il seguente comma “Nel caso di piante di interesse forestale isolate,
in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse
artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di
deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la
pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa
documentazione fotografica al Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli
altri Enti competenti per territorio”.
2. all’art.14 lettera F, del regolamento
regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è
sostituita la dicitura “ di cui all’art.8, comma 1, con la nuova dicitura “di
cui all’art.10, comma 1;
Il
presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 27 novembre 2009