(1) Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
[Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista la L.R. 19
dicembre 2008 n. 36 che, all’art. 15 comma 6, prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge;
Visto il Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 1197 del 13.07.2009 di adozione del Regolamento;
]
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art.
1
[1.
Ai sensi dell’articolo 15,
comma 6, della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (di seguito nominata
“legge”), recante “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi al sistema della autonomie locali”, il presente regolamento
disciplina l’attività dei Commissari liquidatori delle Comunità montane
soppresse.
2.
Il Commissario
liquidatore esercita, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato
alla liquidazione della soppressa Comunità montana ed al conseguente
trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie
correlate agli enti destinatari, adottando gli atti amministrativi necessari al
fine di garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa
fino alla definizione della procedura di liquidazione. Il Commissario provvede
con urgenza all’approvazione del Bilancio consuntivo.
3.
Il Commissario provvede
inoltre allo svolgimento, nei termini stabiliti dalle competenti autorità, delle
procedure attinenti la gestione e rendicontazione dei finanziamenti comunitari
del P.O.R. Puglia 2000-2006 nella titolarità della Comunità montana soppressa
nonché alla gestione dei finanziamenti comunitari della programmazione 2007-2013
e dei fondi F.A.S. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art.
2
[1
Gli atti e l’attività
posti in essere dal Commissario liquidatore sono direttamente imputati alla
gestione commiss"Times New Roman"e della soppressa Comunità montana.
2
Il Commissario
liquidatore non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri
attribuitigli dalla legge, dal decreto di nomina e
dal presente regolamento.]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art.
3
[1. Il Presidente
della Giunta, con proprio decreto, può dettare norme di indirizzo e di
coordinamento delle attività di liquidazione e può revocare l’incarico di
Commissario liquidatore nel caso in cui vengano accertate inadempienze o gravi
irregolarità.
2. Prima di procedere alla
revoca per inadempimenti o gravi irregolarità nell’attuazione del mandato
commiss"Times New Roman"e, è richiesta dal Dirigente del servizio Enti locali al
Commissario liquidatore una memoria giustificativa da trasmettere al Presidente
della Giunta regionale entro il termine assegnato. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 4
[1
Il Dirigente del servizio
Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della
Regione Puglia cura tutti gli adempimenti procedimentali previsti dal presente
regolamento, supporta l’attività dei Commissari liquidatori e ne monitora
l’andamento anche ai fini dell’esercizio dei poteri del Presidente della Giunta
regionale di cui al precedente articolo 3.
2
Il Dirigente del servizio
Enti locali dell’Area organizzazione e riforma dell’Amministrazione convoca
periodicamente i Commissari liquidatori al fine di monitorare lo stato di
avanzamento dell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite e sulle residue
attività necessarie al completamento dell’incarico nonché sulle eventuali cause
ostative che ne impediscano la conclusione. In tale documento sono inserite
informazioni aggiornate sulla effettiva volontà dei Comuni facenti parte della
Comunità di costituire l’Unione dei Comuni ed eventualmente sullo stato della
relativa procedura.
3
Il dirigente del Servizio
Enti locali può formulare osservazioni e richiedere informazioni o chiarimenti,
ai quali il Commissario liquidatore è tenuto a dare risposta entro il termine
assegnato. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art.
5
[1
Il Commissario
liquidatore, entro sessanta giorni dall’avvenuto insediamento, sentiti i Comuni
appartenenti alle Comunità montane soppresse e le relative Province, predispone
il piano di cui all’articolo 15,
comma 5, della legge, come specificato nel
decreto del Presidente della Giunta regionale n.228 del 9 marzo 2009.
2
Il piano individua
distintamente:
·
lo stato patrimoniale;
·
il personale dipendente a
tempo indeterminato della comunità montana soppressa, appartenente alla
dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, da
trasferire;
·
i rapporti di lavoro a
tempo determinato, gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata
e continuativa nonché le altre forme di prestazioni lavorative, quali quelle dei
lavoratori socialmente utili, in corso presso la comunità montana;
·
lo stato del contenzioso
eventualmente in corso nel quale sia coinvolta la comunità soppressa;
·
le funzioni esercitate
dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le
risorse strumentali necessarie per il loro svolgimento ed ogni altro elemento
utile alla successione nello stesso da parte degli enti destinatari.
3
Nel medesimo piano di cui
al comma precedente il Commissario liquidatore predispone una proposta di
trasferimento delle funzioni già esercitate dalla soppressa Comunità montana e
di successione nel patrimonio e nei contratti e rapporti in
atto.
4
La proposta di
trasferimento di cui comma precedente prevede la successione alle soppresse
Comunità montane delle forme associative eventualmente costituite, in tutto o in
parte, dai Comuni già facenti parte della Comunità montana.
5
Qualora i Comuni non si
costituiscano in nessuna forma associativa ovvero non raggiungano il livello
ottimale per l’esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo 8 entro 60
giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la proposta di
trasferimento prevede che siano le Province territorialmente competenti, tenendo
altresì conto della prossima costituzione della Provincia di BAT, a subentrare
alle soppresse Comunità montane nell’esercizio delle funzioni da trasferire.
6
Nel caso in cui non vi
sia coincidenza fra i Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa e
quelli che danno vita alle forme associative di cui al comma precedente, la
proposta di trasferimento, previa verifica del livello territoriale ottimale di
cui al successivo articolo 8, articola il piano di trasferimento sopra descritto
agli enti destinatari (unioni e province) in proporzione alla parte del
territorio della Comunità montana soppressa in essi ricadente. Analogamente
provvede la proposta di trasferimento qualora il territorio della soppressa
Comunità montana ricada nell’ambito di province diverse.
7
Il Commissario
liquidatore articola il piano di trasferimento di cui al comma precedente previa
intesa istituzionale con gli enti destinatari o, in mancanza, sulla base di un
atto di indirizzo assunto dal Dirigente del servizio Enti locali dell’Area
organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
8
Nel caso in cui la
Comunità montana soppressa presenti uno stato economico-finanziario tale da non
potere fare fronte alle spese ordinarie e straordinarie di immediata previsione,
il Commissario liquidatore ne dà comunicazione tempestiva al Presidente della
Giunta regionale e al Dirigente del Servizio Enti locali, e provvede, in prima
istanza, al pagamento delle spese di personale, sospendendo gli ulteriori
pagamenti. La Regione inoltra con urgenza la comunicazione al Ministero
dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero degli Affari
regionali e delle Autonomie locali per gli adempimenti del caso. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 6
[1
Il personale di ciascuna
Comunità montana soppressa transita con mobilità d’ufficio ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 all’ente
destinatario delle funzioni trasferite. Compatibilmente con le disponibilità
finanziarie di ciascun ente soppresso, al personale in questione compete, ai
sensi dell’articolo 12,
comma 2, della legge, una indennità di
trasferimento pari a quattro mensilità della retribuzione tabellare in godimento
al momento del trasferimento nonché eventuali trattamenti più favorevoli
previsti dalle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva
applicabile ai rapporti di lavoro in essere.
2
Il provvedimento di
trasferimento dovrà essere contestuale all’avvio dell’esercizio delle funzioni
da parte degli enti destinatari e dovrà essere preceduto dalle procedure di
informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4,
della legge 29 dicembre 1990 n, 428.
3
Al fine di agevolare e
uniformare la definizione delle questioni connesse al trasferimento del
personale, la consultazione sindacale di cui al comma precedente, si svolge
presso e con il supporto del Servizio Enti locali e delle strutture della
Direzione dell’area Organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione
Puglia.
4
Non si procede alla
mobilità di ufficio, nel caso di passaggio diretto del personale della Comunità
montana soppressa ad altra amministrazione che abbia manifestato il previo
consenso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell’applicazione della disciplina del
passaggio diretto, resta fermo per la Regione Puglia e per i suoi enti
strumentali il rispetto della prescrizione di priorità stabilito nell’articolo
15,
comma 6, della legge.
5
Fermo rimanendo l’obbligo
di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera b, della legge, il Commissario
liquidatore, al fine di agevolare la mobilità volontaria di cui al comma
precedente, può stipulare appositi protocolli di intesa con enti locali e altre
pubbliche amministrazioni che prevedano il passaggio diretto di personale e il
trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, in favore di tali enti e
amministrazioni di beni immobili e mobili della Comunità montana soppressa non
strumentali all’esercizio delle funzioni da trasferire. Tali protocolli, prima
della sottoscrizione, sono trasmessi al dirigente del servizio Enti locali
dell’Area organizzazione e riforma dell’amministrazione della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente
regolamento.
6
Nel corso delle procedure
disciplinate del presente regolamento, il Commissario liquidatore, previo
consenso dell’ente individuato come destinatario delle funzioni da trasferire,
può disporre l’assegnazione temporanea di personale della Comunità montana
soppressa al fine di agevolare l’organizzazione e la pronta attivazioni di tali
funzioni presso l’ente di destinazione. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art.
7
[1.
Il Commissario
liquidatore, predisposto il piano nel termine di cui all’articolo 5, comma 1,
del presente regolamento, lo trasmette alla Cabina di regia di cui all’articolo
8 della legge, che si esprime entro i
successivi 15 giorni.
2.
Alla scadenza del termine
di cui al comma precedente, il Commissario liquidatore trasmette il piano,
unitamente alle eventuali osservazioni della Cabina di regia, al Presidente
della Giunta regionale che lo adotta con il decreto di cui all’articolo 15,
comma 7, della legge con il quale dispone
tutti i necessari atti di trasferimento e di successione e detta al Commissario
liquidatore le ulteriori disposizioni per l’attuazione. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 8
[1.
Il
livello territoriale ottimale delle forme associative dei Comuni per l’esercizio
delle funzioni amministrative delle soppresse Comunità montane sussiste ove
ricorrano tutti i seguenti requisiti:
a)
contiguità territoriale dei Comuni
interessati;
b)
estensione territoriale
complessiva non inferiore al 50% del territorio della Comunità montana
soppressa;
c)
altitudine media di
ciascun Comune interessato non inferiore a mt. 300 slm.
2.
Nel
caso in cui le forme associative includano comuni già facenti parte di diverse
Comunità montane soppresse, l’indice dell’estensione territoriale minima si
calcola con riferimento al territorio della Comunità montana soppressa nella
quale ricadevano la metà più uno dei Comuni costituiti in forma associata.
3.
Le
forme associative dei Comuni possono chiedere una deroga ai requisiti di cui al
comma precedente in ragione di particolari condizioni economico-sociali e
morfologiche dei territori interessati. Il Presidente della Giunta regionale,
sentita la Cabina di Regia di cui all’articolo 8
della legge,
si esprime sulla deroga con proprio decreto. ]
Il
presente regolamento è stato abrogato dall'art. 3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 9
[1
Al Commissario
liquidatore spetta una indennità pari a quella prevista per il Presidente di
Comunità montane, a carico della gestione commiss"Times New Roman"e, oltre ai
rimborsi per spese di viaggio, se ed in quanto dovuti.
2
Per lo svolgimento delle
sue attività, il Commissario liquidatore si avvale delle strutture della
Comunità montana soppressa; può avvalersi, altresì, mediante incarico, del
soggetto che, alla data di soppressione della Comunità montana, ricopriva la
carica di revisore dei conti. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 10
[1
Il Commissario
liquidatore cessa dalla sua carica alla data di estinzione della Comunità
montana soppressa, operata con il decreto del Presidente della Giunta regionale
previsto dall’art. 15,
comma 7, della legge e comunque non oltre il
31 dicembre 2009.
2
Entro trenta giorni dal
termine del suo mandato, il Commissario liquidatore presenta alla Giunta
regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta, sui risultati
conseguiti e sulle spese sostenute.
3
La relazione è inviata
altresì al Dirigente del servizio Enti locali. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall'art.
3, c. 1, lettera e) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Il presente Regolamento è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 15
luglio 2009