Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge
e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta
norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di
sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e
funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti
locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti
con le fonti regionali.
2. L’adeguamento normativo di cui al
comma 1,ispirato al principio dell’integrazione tra le funzioni ripartite tra i
diversi livelli di governo locale, prevede il ricorso, da parte della Regione e
degli enti locali, all’impiego degli strumenti della programmazione e
progettazione ad approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra le
politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari.
3. Le funzioni e i compiti amministrativi
sono esercitati dagli enti locali ispirandosi ai principi di sussidiarietà, di
leale collaborazione, di differenziazione, di unicità, di adeguatezza e di
autonomia organizzativa e regolamentare.
4. I comuni, le province, la città metropolitana,
le comunità montane e la Regione esercitano, nel rispetto dei reciproci ambiti
di autonomia, le funzioni amministrative con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi resi ai cittadini, secondo i principi di partecipazione, di
semplificazione, di trasparenza, di economicità, di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, anche mediante l’utilizzazione di strumenti
informatici.
5. I comuni, le province, la città
metropolitana, le comunità montane e la Regione esercitano le funzioni
amministrative direttamente o, in ossequio al principio di sussidiarietà
orizzontale, attraverso forme di autonoma iniziativa da parte dei cittadini,
singoli o associati, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di
volontariato.
Art. 2
(Funzioni dei comuni)
1. La generalità delle funzioni e dei compiti
amministrativi è attribuita, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, ai
comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province
in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.
Art. 3
(Funzioni delle province)
2 Le province esercitano le funzioni amministrative inerenti
a vaste aree intercomunali o all’intero territorio provinciale che, per
dimensioni territoriali e capacità organizzativa, non possono essere
adeguatamente svolte dai comuni, nonché le funzioni individuate da specifiche
normative di settore.
3. Le province
concorrono, altresì, con la Regione nell’esercizio delle funzioni di
programmazione territoriale ed economico-sociale.
Art. 4
(Funzioni della città metropolitana)
1. Con riguardo alla sua popolazione e al suo
territorio, la città metropolitana, ove istituita, esercita anche le funzioni di
competenza della provincia previste dall’articolo 3.
Art. 5 (1)
(Riordino
delle funzioni delle comunità montane)
1. Le
Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle
Comunità montane) e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
2.
A seguito della soppressione, le funzioni e i compiti già delegati dalla Regione
Puglia e quelli propri delle Comunità montane soppresse, a eccezione di quelli
di cui ai commi 3, 4 e 5, sono esercitati dalla Regione Puglia. (2)
3.
Le funzioni, i compiti e le attività già delegati da soggetti diversi dalla
Regione Puglia tornano a essere esercitati dagli stessi soggetti deleganti.
4.
Le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi di cui
all’articolo 16
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli
incendi boschivi), e le attività in materia di impianti irrigui già svolte dalle
Comunità montane sono esercitati dall’Agenzia regionale per le attività irrigue
e forestali (ARIF), istituita con legge
regionale 25 febbraio 2010 n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali).
5.
Le funzioni e i compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico
e alla valorizzazione del territorio montano in attuazione dell’articolo 44
della Costituzione sono svolti dai Comuni già appartenenti alle Comunità
montane.
6.
La Regione
Puglia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi non
esauriti esistenti in capo alle soppresse Comunità montane alla data di entrata
in vigore del presente articolo, a eccezione di quelli connessi alle funzioni,
compiti e attività di cui ai commi 3, 4 e 5.
7.
La Regione
Puglia succede, ai sensi dell’articolo 110 del Codice di
procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi delle Comunità montane, a
eccezione di quelli connessi alle funzioni, compiti e attività di cui ai commi
3, 4 e 5.
7
bis. Il
commissario liquidatore unico esercita con propri decreti ogni potere di governo
delle soppresse comunità montale della Puglia e cessa dalla carica con
l’estinzione delle stesse. Il commissario liquidatore unico è autorizzato a
compiere per conto della Regione Puglia ogni attività stragiudiziale
nell’interesse delle soppresse comunità montane pugliesi.”. ( 3 )
8.
I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle
comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e
con le modalità stabilite al comma 2 dell’articolo 5-bis. La Regione Puglia può
concedere, previa richiesta motivata, ai comuni che esercitano le funzioni e i
compiti connessi alla promozione dello sviluppo socio-economico e alla
valorizzazione del territorio montano e all’ARIF, per lo svolgimento dei compiti
e funzioni in materia di lotta agli incendi boschivi e impianti irrigui, i beni
mobili e immobili. E’ cura degli enti richiedenti provvedere alla gestione dei
beni mobili e immobili. Per i beni mobili concessi agli enti richiedenti, è a
carico degli enti stessi assumere l’onere relativo alla dichiarazione
amministrativa di fuori uso di quei beni ritenuti obsoleti e non più necessari
dalla competente commissione regionale. (4)
8
bis. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati, in quanto
strumentali all’esercizio di funzioni e servizi comunali, sono trasferiti ai
Comuni territorialmente competenti alla loro gestione: (5)
a)
complesso archeologico “Casalene” - Bovino (Foggia); b) n. 2 locali
adibiti a cabine elettriche - Carlantino (Foggia); c) strade, fogna, acqua
e illuminazione zona P.I.P. - Santeramo in Colle (Bari) d) fontanile
rurale - Corato (Bari); e) depuratore zona artigianale - Santeramo in
Colle (Bari); f) centro pilota per la trasformazione del siero - Gioia del
Colle (Bari).
f-bis)
fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari) (6)
f
ter) pozzo artesiano -Toritto (Bari).
(7)
Il
trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a
valere di titolo di proprietà.
8
ter. I beni immobili di cui al comma 8 di seguito elencati sono trasferiti ai
comuni territorialmente competenti per l’esercizio di loro funzioni e servizi, a
richiesta degli stessi: (8)
a)
struttura turistica - Ostello - Carlantino (Foggia); b) struttura
turistica - Castelnuovo della Daunia (Foggia); c) struttura turistica -
Roseto Valfortore (Foggia); d) struttura turistica - Volturino (Foggia);
e) struttura turistica - Volturara Appula (Foggia); f) struttura
turistica - posto di ristoro “Lago Pescara” - Biccari (Foggia)
f-bis)
struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo
(Foggia).. (9)
Il
trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale a
valere di titolo di proprietà.
8
quater. I trasferimenti di cui ai commi “8 bis” e “8 ter” sono disposti previa
verifica della insussistenza di pendenze a carico dei comuni interessati nei
confronti della soppressa comunità montana per debiti accertati dalla gestione
commissariale di liquidazione. Agli stessi comuni è consentito, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regolarizzare la propria posizione debitoria mediante accreditamento
delle somme accertate presso la Tesoreria della Regione Puglia o, ove ancora
sussistente, della Gestione commissariale. (10)
9.
Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1
dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le
zone montane), sono destinate allo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione delle disposizioni della presente legge, ai sensi e per gli
effetti del comma 4 del suddetto articolo. Contribuiscono, altresì, a tale scopo
le assegnazioni provenienti da leggi statali a destinazione vincolata e le
risorse dell’UE, statali e regionali relative all’attuazione di programmi
dell’UE.
10. I Comuni appartenenti alle soppresse
Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma
5, si avvalgono delle risorse di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come rideterminate dal
comma 187 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2010).
(1) Articolo già sostituito dall’art. 7,
L.R.
25 febbraio 2010, n. 5, il cui testo originario era così
formulato: «Art. 5. Funzioni delle comunità montane. 1. Le comunità montane
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla gestione,
valorizzazione e sviluppo del territorio montano e semimontano.2. In particolare e fermi restando gli altri compiti amministrativi
previsti da specifiche normative di settore, le comunità montane esercitano le
funzioni previste dall'articolo 7
della legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino
delle comunità montane).3. Nei territori già compresi
nelle comunità montane soppresse per effetto del comma 20 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e di ogni altra
norma vigente, anche di natura finanziaria, le relative funzioni sono svolte dai
comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui
all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.4.
In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già facenti
parte della comunità montana, o nel caso in cui non sia stato raggiunto il
livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono
esercitate dalle province territorialmente competenti.» è stato, nuovamente,
sostituito dall'art. 1
della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Il testo dell'articolo
era così formulato:" Art. 5 - (Funzioni delle comunità montane)
- 1. Le Comunità montane della Regione Puglia previste dalla legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle
Comunità montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.2. Nei
territori già compresi nelle Comunità montane soppresse per effetto del comma 1,
le funzioni previste dall’articolo 7
della L.R. n. 20/2004, nonché gli altri compiti amministrativi previsti da
specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata,
secondo le previsioni e con le modalità di cui all’articolo 33 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.3. In caso di mancata costituzione di forme associative
tra i comuni già facenti parte della Comunità montana soppressa o nel caso in
cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da
trasferire, le stesse sono esercitate dalle Province territorialmente competenti
. Vedi la l.r.
n. 23/2016, art. 13.
(2) Vedasi l'art. 4,
comma 1, lettera a) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n.36.
(3) Comma inserito
dall l.r.
36/2017 art. 24
(4) Comma sostituito dalla
l.r.
n. 52/2014, art.3, comma 4. Il testo originario era così formulato:"8.
I beni patrimoniali mobili e immobili appartenenti a qualsiasi titolo alle
Comunità montane sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia nei termini e
con le modalità stabiliti al comma 2 dell’articolo 5 bis."
(5) Comma inserito dalla l.r. n. 37/2014, art.7.
(6 )Lettera aggiunta dalla
l.r. n. 1/2016, art. 55,c.1.
(7) Lettera aggiunta dalla
l.r.
26/2020, art.1,
comma 1.
(8) Comma inserito dalla
l.r.
n. 37/2014, art.7.
(9) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 1/2016, art. 55,c.2.
(10) Comma inserito dalla
l.r.
n. 37/2014, art.7.
Art. 5 bis (11)
(Procedure di liquidazione delle comunità
montane)
1.
Ciascuno dei Commissari nominati con decreti del Presidente della Giunta
regionale 8 marzo 2010, n. 221, n. 222, n. 223, n. 224, n. 225 e n. 226 consegna
alla Regione Puglia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, gli elenchi dettagliati delle attività esistenti,
dei procedimenti amministrativi in corso, dei dipendenti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato distinti per categoria di appartenenza, dei
giudizi pendenti, nonché i libri contabili e gli altri documenti delle singole
Comunità montane, unitamente al conto della gestione relativo al periodo
successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria
approvati.
2.
Entro lo stesso termine di cui al comma 1, ciascun Commissario redige
l’inventario dettagliato dei beni mobili e immobili delle Comunità. L’inventario
deve indicare per ciascun bene l’esistenza di eventuali vincoli di destinazione
d’uso o di qualsiasi altra natura, derivanti da disposizioni di legge o
amministrative, anche dell’Unione europea o, comunque, dalla percezione di
contributi pubblici e la durata degli stessi; i vincoli seguono la successione a
qualsiasi titolo dei beni su cui insistono e devono formalmente essere
comunicati alla Regione Puglia.
2-bis.
Ad avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi
1 e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della
liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le
spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa
nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le
soppresse Comunità montane; (12)
3.
La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui ai
commi 1 e 2, adotta la deliberazione recante le disposizioni per il passaggio
delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 5, prevedendo, in particolare, il trasferimento del personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all’ARIF
per consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 5.
4. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale approva gli
elenchi dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai commissari
liquidatori ai sensi del comma 2, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e notificati ai comuni facenti parte delle rispettive
Comunità montane. Per l'acquisizione dei beni immobili a favore della Regione
Puglia, il Presidente della Giunta regionale emana apposito decreto, che
costituisce titolo per le trascrizioni, le volture e ogni altro adempimento
necessario derivante dalla successione . (13)
4-bis. I comuni interessati di cui al comma 4, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla
Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili
sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale, finalizzata al
conseguimento di preminenti interessi collettivi. La Giunta regionale, valutata
la conformità all'interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a
titolo gratuito in favore dell'ente richiedente. (14)
5. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
cui al comma 3, il Direttore dell’ARIF acquisisce, con proprio provvedimento, il
personale trasferito, con la posizione giuridica ed economica in godimento,
nonché l’anzianità di servizio già maturata all’atto del trasferimento.
6.
Entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5, il
Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di estinzione relativi a
ciascuna delle Comunità montane.
(11) Articolo inserito dall'art. 2
della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36. Vedi la l.r.
n. 37/2014, art. 6.
(12) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, lettera a), L.R.
7 agosto 2013, n. 26. In riferimento al presente comma vedi la l.r.
n. 37, art.8.
(13) Comma così
sostituito dall'art. 29,
comma 1, lettera b),L.R.
7 agosto 2013, n. 26. Il testo orignario era così formulato: «4. Entro il
medesimo termine, la Giunta regionale approva, con provvedimenti, gli elenchi
dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessi dai Commissari liquidatori ai
sensi del comma 2, che costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture
catastali e ogni adempimento necessario derivante dalla
successione.».
(14) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, lettera c), L.R.
7 agosto 2013, n. 26.
Art. 6
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per
la loro rilevanza, richiedono l’unitario esercizio oltre quelle che la legge
espressamente le attribuisce.
2. In particolare la Regione, al fine di realizzare
l’unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l’attività di
coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro
conferite.
3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di
collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e
sovra-regionali per l’elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali,
oltre alle funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, nell’ambito delle materie demandate alla
sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull’azione
amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative
degli enti locali.
5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi
di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica
amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la
modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o
destinatari degli atti.
6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate
dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e
amministrazioni competenti.
7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la
Regione indirizza la sua azione al fine di:
a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla
base di un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle
norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la
responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione
laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggio sull’efficacia delle riforme
introdotte e delle loro applicazioni.
8. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle
proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria
competenza, delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, un
programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse
per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.
9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di
sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai
settori delle attività produttive, del commercio con l’estero, dell’attività
urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.
Art. 7
(Esercizio decentrato di funzioni e compiti
amministrativi)
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti
locali esercitano la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione, in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle
funzioni dell’ente locale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge regionale
al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità, con particolare
riferimento ai diritti civili e sociali.
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione
cessano di avere efficacia nell’ordinamento degli enti locali interessati con
l’entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell’ambito delle materie di competenza legislativa
regionale, salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze
degli enti locali determinano l’importo minimo e quello massimo delle sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di violazione.
4. La Regione avvia il graduale decentramento delle
funzioni e dei compiti amministrativi, favorendo la partecipazione dei diversi
livelli di governo, attraverso forme di consultazione, concertazione e raccordo
idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione.
5. La Regione predispone periodicamente appositi piani di
trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli
enti locali per l’esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto
disposto dal comma 2 dell’articolo 10, che sottopone alle valutazioni e
all’approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il
decentramento di cui all’articolo 8.
6. In relazione ai piani di trasferimento di cui al comma
5, la Regione, per garantire l’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in ambiti territoriali omogenei, promuove e incentiva
l’associazionismo tra comuni, avendo riguardo principalmente alla densità della
popolazione, all’estensione del territorio e alla sua vocazione storica e
culturale, all’adeguatezza funzionale, strumentale e operativa degli enti che
fanno parte del medesimo ambito, all’omogeneità delle funzioni da esercitare e
ai servizi da erogare ai cittadini,
7. Le intese raggiunte in relazione ai predetti piani di
trasferimento di funzioni amministrative dalla Cabina di regia vengono
formalmente eseguite attraverso l’emanazione di appositi decreti del Presidente
della Giunta regionale, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 8
Relazioni Regione-enti locali
(Istituzione della Cabina di regia)
1. E’ istituita la Cabina di regia per il decentramento
quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni,
comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della
Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze
regionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione
province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.
2. La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso
la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica.
3. La Cabina di regia ha il compito di raggiungere, sul
processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale,
attraverso il metodo del confronto e della concertazione.
4. Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi:
a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di
norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti
relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali.
I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della
richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i
pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;
b) esaminare l’andamento del processo di attuazione del
titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d’intervento
legislativo;
c) promuovere l’adozione di protocolli di intesa quadro,
posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un
migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali
di cui all’articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.
5. Le intese previste dal comma 5 dell’articolo 7 si
perfezionano con l’assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal
suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.
6. Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina
di regia per il decentramento sottopone all’esame della commissione consiliare
competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato,
unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su
conforme delibera della stessa commissione consiliare, da adottarsi entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, trasmette il tutto al Presidente
della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere
emanato non oltre i successivi venti giorni.
Art. 9
(Controllo sull’efficacia della gestione delle
funzioni)
1. La Regione, al fine di realizzare un coordinamento
dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, adotta
apposite misure per la verifica del corretto esercizio delle funzioni esercitate
dagli enti locali, sulla base di indicatori definiti, secondo la procedura di
cui agli articoli 7 e 8, d’intesa con il sistema delle autonomie locali.
2. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 1,
si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate
funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati, entro e non oltre sei
mesi dalla data del conferimento, concordano gli appositi correttivi e il
termine entro cui essi devono essere attuati, che comunque non può superare il
limite temporale di centoottanta giorni dalla rilevazione.
3. Nel caso di persistente mancato o inadeguato esercizio
delle funzioni amministrative da parte del livello di governo investito delle
stesse, nonostante l’attivazione della procedura di cui al comma 2, il
Presidente della Giunta regionale, per motivi di generale interesse, urgenza e
improcrastinabilità, può sospendere l’esercizio affidandolo temporaneamente, in
ossequio al principio di sussidiarietà, ad altro ente territoriale.
4. La Regione promuove altresì lo scambio delle
informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema degli enti locali,
assicurando anche, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l’esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi conferiti.
Art. 10
(Risorse)
1. La Giunta regionale, in conformità al disposto di cui
all’articolo 7, assicura al sistema delle autonomie locali, con apposite
deliberazioni, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni, la cui decorrenza è in ogni caso determinata con i
decreti del Presidente della Giunta regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dal personale regionale mediante assegnazione
funzionale o trasferimento;
b) dai beni immobili e mobili strumentali all’esercizio
delle funzioni mediante trasferimento;
c) dalle risorse finanziarie necessarie a sostenere le
funzioni trasferite, mediante utilizzo dei fondi assegnati alla Regione ai sensi
dei decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della l. 59/1997) e 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni
e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell’articolo 1 della l. 59/1997);
d) dalle tariffe già istituite alla data di entrata in
vigore della presente legge, in connessione alle funzioni trasferite.
3. In caso di mancata assegnazione di unità di personale
regionale sarà prevista l’attribuzione di una quota compensativa da
quantificarsi in sede di adozione dei singoli provvedimenti di decentramento.
4. Le risorse di cui ai commi precedenti perseguono
l’obiettivo di uniformare, su tutto il territorio regionale, le prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali secondo livelli essenziali delle
prestazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà.
Art. 11
(Risorse umane)
1. Con decorrenza dall’esercizio delle funzioni conferite,
la Regione assegna funzionalmente al sistema delle autonomie locali i dipendenti
a esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della
Cabina di regia per il decentramento.
2. Le proposte organiche che la Cabina di regia licenzia,
per ogni singola materia oggetto di decentramento, sono puntualmente inviate
alle Organizzazioni sindacali (OO.SS.).
3. Le proposte di cui al comma 2 devono specificatamente
contenere il contingente numerico soggetto a trasferimento, suddiviso per
categoria di appartenenza, e gli eventuali profili professionali.
4. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1,
la Regione provvede all’individuazione degli uffici regionali preposti alle
funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a
procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della
Cabina di regia per il decentramento e previa contrattazione con le OO.SS.
maggiormente rappresentative.
5. A seguito della definizione del contingente numerico,
determinato per ciascuna delle strutture regionali preposte alle funzioni
conferite, l’Amministrazione regionale provvede ad assegnare il personale agli
enti, sulla base di mobilità volontaria dei dipendenti in esse operanti e in
funzione di apposita graduatoria predisposta per anzianità di servizio nel
settore interessato alla delega.
6. Qualora il numero delle adesioni di cui al comma 5,
risulti inferiore al contingente previsto, la Regione provvede a predisporre
apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo
regionale. Le operazioni di tale bando sono concluse con apposita graduatoria
che terrà conto dell’anzianità di servizio assoluta, degli eventuali servizi
prestati presso settori interessati alla delega, dei titoli di studio e
professionali attinenti alla materia/funzione delegata.
7. Qualora, ultimate le operazioni di cui al comma 4, il
contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a
mobilità d’ufficio tra il personale regionale operante nel territorio
provinciale, nell’ambito delle funzioni trasferite.
8. Ogni fase di mobilità deve completarsi entro un termine
massimo di sessanta giorni.
9. Sono salvaguardate le prerogative del personale in
situazioni particolari normativamente tutelate.
10. La Regione si impegna a richiedere formalmente agli
enti destinatari del personale trasferito l’utilizzazione di tale personale nel
rispetto dei livelli funzionali e professionali conseguiti.
10-bis. I dipendenti regionali trasferiti in applicazione
delle disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le
procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con
esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche
agli effetti di cui all'articolo 14, comma 2. (15)
11. Dalla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni
conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri
organici.
12. E’ data facoltà al personale di qualifica dirigenziale
assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei
ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione dell’articolo 17 del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999.
13. A seguito del processo di conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l’organizzazione
strutturale dell’ente, rideterminando i propri organici.
14. La disciplina di cui ai commi precedenti si applica
anche nel caso di conferimento di funzioni agli enti locali da parte degli enti
strumentali e delle Aziende di promozione turistica (APT) della Regione Puglia.
(15) Comma aggiunto dall'art. 48,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 12
(Incentivi)
1. Ai dipendenti della Regione Puglia che, in
applicazione della presente legge, facciano istanza di mobilità volontaria
presso gli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni è attribuita, al
momento del loro trasferimento presso l’ente di destinazione, un’indennità di
trasferimento pari a sei mensilità della retribuzione tabellare in godimento al
momento dell’istanza.
2. L’indennità di trasferimento di cui al
comma 1 è ridotta a quattro mensilità per i casi di mobilità d’ufficio, così
come da articolo 11, comma 7.
3. Al fine di un più agevole perseguimento
dell’obiettivo di assegnazione del personale della Regione Puglia agli enti
locali, al personale interessato al trasferimento, in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale
regionale), è altresì corrisposto, al momento del trasferimento, la quota parte
maturata ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge.
4. Ai fini della determinazione del
trattamento di cui al comma 3, si considerano utili i periodi che l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
prende a base per il calcolo dell’indennità di fine servizio, ai sensi della
legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni, definiti
alla data di cessazione del servizio presso la Regione Puglia.
5. Sono altresì considerati validi i servizi
riconosciuti in favore degli interessati con atti formali ed esecutivi alla data
del trasferimento, ai sensi degli articoli 5
e 7
della l.r.
22/1983, così come integrato dall’articolo 1 della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 20 e dall’articolo 72
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
6. Ai dipendenti di cui ai commi 1 e 2 o ai
loro eredi aventi titolo la Regione Puglia assicura, alla definitiva cessazione
dal servizio, a qualunque causa, dall’ente di destinazione, l’ulteriore quota
maturata a differenza tra la somma lorda effettivamente determinata e
corrisposta a titolo di indennità di fine servizio dall’INPDAP e quella già
erogata dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel comma
3.
Art. 13
(Risorse strumentali)
1. I beni utilizzati in modo stabile ed
esclusivo per l’esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili dalla
Regione agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. L’Amministrazione regionale conserva la
titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà
agli enti locali, previa valutazione positiva dell’Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni mobili e immobili di
proprietà di terzi in uso alla Regione gli enti locali subentrano nei contratti
in corso.
5. La copertura finanziaria delle spese
collegate esclusivamente ai canoni derivanti dai contratti relativi agli
immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui
all’articolo 14.
Art. 14
(Norme finanziarie, finali e
transitorie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
degli articoli 10 e 12 si provvede:
a) mediante trasferimento delle somme statali
assegnate ai sensi dei d.lgs. 112/1998, 143/1997, 422/1997 e 469/1997 che
saranno ripartite con provvedimento della Giunta regionale, con imputazione al
capitolo di nuova istituzione “Spese per il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi al sistema delle autonomie locali”;
b) mediante riduzione degli stanziamenti
destinati alla spesa di personale, per l’erogazione delle indennità di
trasferimento, con imputazione al capitolo di nuova istituzione “Spese per
l’attribuzione dell’indennità di trasferimento ai dipendenti regionali in
mobilità presso gli enti locali”.
2. Sono fatte salve le risorse necessarie per
i costi relativi al personale trasferito agli enti locali destinatari di
trasferimento di funzioni.
3. La Regione, entro centoottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti
necessari, secondo le modalità previste dall’articolo 7, per il trasferimento
agli enti locali delle risorse finanziarie, strumentali e umane relative
all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti con le leggi
regionali 30 novembre 2000, n. 16 (in materia di agricoltura), n.
17 (in materia di tutela ambientale), n.
18 (in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi
boschivi), n.
19 (in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse
geotermiche) n.
20 (in materia di opere pubbliche, viabilità e trasporti) e n.
21 (in materia di salute umana e sanità veterinaria) e loro successive
modificazioni e da ogni altra disciplina normativa di settore.
4. In sede di prima applicazione, gli importi
minimi e massimi previsti dall’articolo 7, comma 3, della presente legge non
possono essere inferiori a euro 25 né superiori a euro 10 mila.
Art. 15 (16)(17)
(Effetti della soppressione delle comunità
montane)
[1. In sede di prima applicazione della presente
legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle
funzioni delle comunità montane soppresse nei modi e nelle forme di cui
all’articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle
comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre
2010 determina l’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 5, comma 3
. (18)
2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle
Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decadono dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta
eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività, per la sola
gestione dell’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei commissari
liquidatori di cui ai commi successivi . (19)
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi. Il
Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario
per ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle
attività di liquidazione. Proseguono nell’espletamento dell’incarico i revisori
dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. (20)
4. Il commissario liquidatore esercita con
propri decreti ogni potere di governo della comunità e cessa dalla carica con
l'estinzione della comunità montana soppressa.
4-bis. Per l’espletamento dei compiti di cui
all’articolo 4 e fino alla cessazione dell’incarico, il commissario liquidatore
si avvale dell’organizzazione amministrativa della comunità soppressa di cui
agli articoli 17
(Uffici) e 18
(Segretario) della L.R.
n. 20/2004. (21)
5. Il Commissario liquidatore predispone, nei
termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la
successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana soppressa.
(22)
6. Con regolamento (23)
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono introdotte norme applicative e di dettaglio per disciplinare
l'attività dei commissari liquidatori nominati in attuazione dei commi 3 e 4 del
presente articolo nonché, per quello che concerne il personale, dell'articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in
quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti
articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione
collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì,
l'applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'articolo 30
del d.lgs. 165/2001 con priorità rispetto al personale proveniente da altre
amministrazioni.
7. Il Presidente della Giunta regionale, con
proprio decreto, adotta il piano di cui al comma 5, dichiara l'estinzione della
comunità montana soppressa e trasferisce le funzioni e i rapporti attivi e
passivi alla forma associativa deliberata dai comuni già facenti parte della
comunità montana. Ove non sia stata costituita alcuna forma associativa tra i
comuni già facenti parte della comunità montana o non sia stato raggiunto il
livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire entro sessanta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, le stesse sono esercitate
dalle province territorialmente competenti.
8. Con il decreto di cui al comma 7, il
Presidente della Giunta regionale può dettare le disposizioni necessarie ad
assicurare la continuità dell'azione amministrativa tra la comunità montana
estinta e la forma associativa dei comuni ovvero la provincia.
8-bis. La fase di liquidazione é interamente
regolata dalle disposizioni del Reg.
reg. 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente articolo, in quanto
compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme
applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei commissari
liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanto attiene il
personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina
introdotta dal D.Lgs. 165/2001, fatto salvo, in quanto compatibile, il
trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché
dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile
ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l’applicazione al
personale in questione della disciplina di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità rispetto al
personale proveniente da altre amministrazioni. (24)
8-ter Resta ferma la possibilità per il
personale dipendente delle comunità montane soppresse in conseguenza
dell’applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilità
presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni (25) ].
(16) Vedi anche il D.P.G.R. 6 febbraio
2009, n. 132, relativo all'applicazione della disciplina riguardante le comunità
montane.
(17) Articolo abrogato
all’art. 3,
comma 1, lettera c), L.R.
10 dicembre 2012, n. 36.
(18) Comma così
sostituito dall’art. 8,
comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «1. In sede
di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio
generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità montane nei modi
e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già
compresi nelle comunità montane soppresse dei comuni in forma associata entro il
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma
4.».
(19) Comma così
sostituito dall’art. 8,
comma 1, lettera b), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Gli
organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi
del comma 20 dell'articolo 2 della l. 244/2007 e di ogni altra norma vigente,
anche di natura finanziaria, decadono dalle loro funzioni e i loro componenti
cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i presidenti i quali
continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria
amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai
successivi commi.».
(20) Comma così
sostituito dall’art. 8,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «3. Entro
trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario per
ciascuna comunità montana soppressa con il compito di provvedere alle attività
di liquidazione.».
(21) Comma aggiunto
dall’art. 8,
comma 1, lettera d), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.
(22) Comma così
sostituito dall’art. 8,
comma 1, lettera e), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5. Il testo originario era così formulato: «5. Il
commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite
nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi
in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della L.
244/2007.».
(23) Vedi, al riguardo,
il Reg.
15 luglio 2009, n. 16.
(24) Comma aggiunto
dall’art. 8,
comma 1, lettera f), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.
(25) Comma aggiunto
dall’art. 8,
comma 1, lettera f), L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.
(Norme di rinvio)
1. Dalla presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate a carico del bilancio
regionale in quanto contenente norme di principio e procedimentali in materia di
conferimento di funzioni e di compiti amministrativi al sistema delle autonomie
locali.
2. All’attuazione dei principi e delle
procedure previste dalla presente legge si procede con i provvedimenti di cui
agli articoli precedenti e, per quello che concerne i profili finanziari, previa
adozione delle correlate e apposite disposizioni delle leggi di bilancio.
Art. 17
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge è abrogata la legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli enti locali).
2. Sono altresì abrogate, a decorrere
dalla data di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili
o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 dicembre 2008
|