IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.
R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all’art. 31 comma 6, prevede l’adozione del
regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 23 settembre 2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
(Finalità)
1. Il
presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative
dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità
di nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della
libertà personale, di seguito denominato Garante, istituito dall’articolo 31
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia”.
2.
All’Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non
giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà
personale, residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale,
mediante azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di
recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di
istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di
espressione e di opinione.
3.
L’Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è
sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con
le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e
documenti inerenti il suo mandato istituzionale.
Articolo 2
(Azioni e funzioni
dell’Ufficio del
Garante)
1.
L’azione dell’Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
a) diffondere e
promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a
misure restrittive della libertà personale, nella prospettiva costituzionale
della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale;
b) segnalare e
raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti di tali
persone;
c) monitorare
e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della
libertà e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario,
all’autorità giudiziaria.
2.
L’Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2
dell’art. 31
della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma
precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) assume ogni iniziativa volta ad
assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in
conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle
convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai
soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla
salute, all’istruzione e alla formazione professionale, all’esercizio della
libertà religiosa e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla
reintegrazione sociale e all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro,
anche in collaborazione con le Strutture di cui agli articoli 78
e 79
del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di
attuazione della legge
regionale n. 19/2006;
b) pone in essere ogni azione utile a
rendere operativo il Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione del 26 giugno 2007, n. 995 e sottoscritto nel
febbraio 2008;
c) segnala agli organi regionali
eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali
venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti
sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività
inerenti la tutela dei diritti umani;
d) si attiva nei confronti
dell’amministrazione interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte
ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
e) interviene nei confronti
degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate
omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le
rispettive competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui
alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone
agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le
opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi;
f) propone agli organi
regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per
contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati
e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e
legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;
g)
propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione
e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
h)
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali del
territorio e dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia, favorendo
l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche delle
istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle
vittime dei reati, della mediazione penale e sociale, della sicurezza;
i) collabora con
l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e con gli Osservatori
provinciali di cui all’art. 14
della l.
r. n. 19/2006, e con l’Osservatorio sull’immigrazione istituito con
deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1228, all’attività di
studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale in ambito regionale;
j) esprime pareri e formula
proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e
pluriennali riguardanti i minori e gli adulti soggetti a limitazioni delle
libertà personali, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province
e dei Comuni;
k) promuove iniziative nei
confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e
attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà
personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e
sociale.
Articolo 3
(Nomina del Garante
regionale
delle persone sottoposte a
misure
restrittive della libertà
personale)
1.
L’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale è presieduto dal Garante ed ha sede presso
il Consiglio Regionale.
2.
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La
Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari,
sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore alla Solidarietà,
predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del
Consiglio Regionale. É eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L’elezione ha luogo a scrutinio
segreto.
3.
Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma
precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis
dell’art.30
della l.r.
n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra
i generi.
4.
Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2
del presente articolo, devono essere individuate personalità che abbiano età non
superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o
specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza,
almeno decennale, nella promozione e nella tutela dei diritti umani e/o
nell’attuazione di interventi di prevenzione, trattamento e recupero delle forme
di devianza, nel settore penitenziario e/o nei Servizi sociali ed educativi del
territorio.
5.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di
incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita
il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di
inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata
comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.
6. Il
Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile
una sola volta.
Articolo 4
(Composizione dell’Ufficio
del
Garante)
1.
É istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del
Consiglio Regionale, l’Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale.
2.
All’Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad
almeno due unità, individuate nell’ambito dell’organico regionale.
3.
L’Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività
connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con le strutture della Giunta
competenti per le materie affrontate.
4.
L’Ufficio del Garante può avvalersi dell’apporto di risorse umane
esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata
limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici
progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all’Ufficio, nel rispetto delle
vigenti normative nazionali e regionali.
Articolo 5
(Trattamento economico
e budget
annuale)
1.
All’Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle
risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità
di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura delle spese di
funzionamento dell’Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle
retribuzioni del personale dipendente assegnato all’Ufficio stesso.
2.
Al Garante è attribuita un’indennità di funzione, per dodici mensilità,
pari al venti per cento dell’indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri
regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere,
connesso al rimborso delle spese di viaggio per l’espletamento dalla funzione.
3.
L’Ufficio del Garante predispone e presenta al Presidente del Consiglio
Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese
sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.
4.
L’Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui
ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio
regionale di previsione.
Articolo 6
(Sede, organizzazione e struttura)
1.
L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le
proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture
regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.
Articolo 7
(Rapporti con le Autorità di garanzia)
1. Il Difensore Civico, le altre
Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti
del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse
comune, coordinando le rispettive funzioni nell’ambito delle loro competenze.
Articolo 8
(Relazioni agli organi istituzionali)
1. L’Ufficio del Garante informa
costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta
regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al
Consiglio Regionale sull’andamento della propria attività presentando, entro il
30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le
iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell’anno precedente, che viene
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente regolamento si
provvede a partire dall’annualità successiva a quella di entrata in vigore del
presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di
spesa di nuova istituzione nella U.P.B. ______ del Consiglio Regionale,
denominato:
-
(CNI) Funzionamento dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale.
2.
Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1,
annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al
finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del
Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell’art. 67
dellal.
r. n. 19/2006.
Articolo 10
(Norma di prima applicazione)
1.
In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all’elezione
del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 29
settembre 2009