Vedi anche il Reg.
reg. 26 giugno 2008, n. 10 relativo ai regimi di aiuto per le
strutture e i servizi socio-assistenziali. Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 25 maggio 2012, n. 1037(allegata).
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
-Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-Visto
l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
-Vista
la L.R. 10 luglio 2006 , n.
19 che, all’art. 64, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge.
-Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n.2050 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente
regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia”, di seguito denominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 14,
18
e 64
della medesima legge
e dell’articolo 44
dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
TITOLO I
ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI
Articolo 2
(Accesso universalistico ai servizi e alle
prestazioni)
1. Il sistema
integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato
alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità
di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità
delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il
territorio dell’ambito.
2. I Comuni
garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità di accesso
ai servizi:
a)
ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
b)
ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
c)
ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d)
ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non
autosufficienti.
3. I servizi di
pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza, di cui
all’art. 12,
comma 2 lett. c), della legge
regionale, sono destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di
bisogno e hanno carattere gratuito. I servizi per l’accesso al sistema
integrato, di cui all’art. 12,
comma 2 lett. a) e b), della legge
regionale, hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.
4. L’accesso alle
prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto
sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei
nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali agevolate si
intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque
collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; i
servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta
dell’interessato.
Articolo 3
(Modalità e strumenti per l’accesso unico al sistema
integrato dei servizi)
1.
L’accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di
Accesso (PUA) attivate dall’ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le
indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario
Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell’accesso per
gli utenti, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso,
l’integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l’utente di un
termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso
operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi
sociosanitari.
2.
Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini
sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema
locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari
opportunità nell’accesso. L’ambito organizza l’attività delle Porte Uniche di
Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per
condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.
3.
Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso
agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli
orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo
Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di
informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento, connesse
alla articolazione territoriale della Porta Unica di Accesso, l’ambito può
avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19
comma 1 della legge
regionale.
4.
Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che
richiedano l’integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l’ambito
territoriale e la AUSL definiscono un protocollo operativo unico per:
a)
accogliere la richiesta inoltrata;
b)
decodificare il bisogno;
c)
effettuare l’indagine sociale;
d)
attivare l’Unità di Valutazione Multidimensionale, di cui all’art. 59,
comma 4, della legge
regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa
valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;
e)
verificare periodicamente l’andamento dell’intervento;
f)
individuare il responsabile del caso per garantire l’attuazione e l’efficacia
degli interventi previsti dal progetto personalizzato.
5.
L’ambito territoriale e la AUSL definiscono con proprio regolamento
l’organizzazione delle Porte Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il
controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere
sociosanitario, nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso.
6.
La Unità di Valutazione Multidimensionale è una equipe multiprofessionale, in
grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali
complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per l’accesso al
sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata.
Svolge
i seguenti compiti :
a)
effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le
procedure previsti a livello regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo
grado di autonomia dell’utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio
nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica
risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di
intervento;
b)
verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di
ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
c)
elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso
con l’utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un
uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo,
orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;
d)
verifica e aggiorna periodicamente l’andamento del progetto personalizzato;
e)
procede alla dimissione concordata.
7.
La U.V.M. ha la seguente composizione:
a)
coordinatore sociosanitario o altro dirigente nominato dal Direttore del
Distretto sociosanitario, ai sensi dell’art. 14,
comma 14, della l.r.
n. 25/2006, o loro delegato per le singole sedute; (1)
b)
assistente sociale, nominato dall’ambito territoriale, prioritariamente tra le
figure già inquadrate nei servizi sociali dei Comuni dell’ambito;
c)
Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento
dell’assistito;
d)
medico specialista e altre figure professionali specifiche [1] , rispetto alle patologie prevalenti nel quadro delle
condizioni di salute psico-fisiche del paziente, individuate dalla ASL
competente. (2)
_____________________
1 Il geriatra per i pazienti ultra-sessantacinquenni, uno specialista
delle attività riabilitative per i diversamente abili, uno specialista di
discipline per la salute mentale del DSM della ASL competente per i pazienti
psichiatrici, uno specialista del SERT per i casi di soggetti con dipendenze
patologiche, referenti per l’assistenza sanitaria di base negli altri casi.
8.
Al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di
accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura
che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione
Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso. Il
regolamento per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale
definisce le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la
presa in carico, nel rispetto delle urgenze. Le linee
guida regionali per il funzionamento della Unità di Valutazione
Multidimensionale, approvate dalla Giunta Regionale, disciplinano le modalità di
svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico, nel
rispetto delle urgenze (3)
9.
Per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo
operativo d’urgenza che consenta l’immediato accesso alle prestazioni
sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a
gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è necessaria
motivata proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità
operative della ASL e del responsabile d’ambito sociale, (ai fini
dell’assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M.
affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti
nel presente articolo.
(1) lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(2) lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(3) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 2. Il comma era così
formulato:"Al fine di garantire in tempi certi la più
idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il
Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della
Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla
segnalazione del caso. Il regolamento per il funzionamento della Unità di
Valutazione Multidimensionale definisce le modalità di svolgimento delle
procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle
urgenze.A tal fine l’Unità di Valutazione
Multidimensionale può effettuare visite dell’utente a domicilio ovvero presso le
strutture per acuti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura
residenziale che l’utente ha scelto per l’ospitalità d’urgenza, connessa al
bisogno individuale e/o familiare."
Articolo 4 (4) (Composizione del nucleo familiare)
1. Ai fini del presente
regolamento, in attuazione dell’art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n.
19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a
carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
2. Per i soggetti collocati in strutture
residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti
prima dell’istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è
integrato dal genitore che l’abbia riconosciuto ove non residente con il minore;
è fatto salvo l’accertamento dell’estraneità dei rapporti affettivi ed economici
da parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica competente in
materia di servizi sociali.
(4) Articolo così sostituito dal
r.r. n. 11/2015, art. 3. Il testo originario dell'articolo era così
formulato:"Articolo 4 (Criteri per
la individuazione del nucleo familiare) -1. Ai
fini del presente regolamento e per disciplinare il calcolo dell’ISEE in base al
quale è regolato l’accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal
richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti
considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
"
Articolo 5
(Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica
Equivalente regionale) (5)
[1. Per il
calcolo dell’Indicatore della situazione economica (ISE), ai soli fini
dell’accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento, si
utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R è il reddito e P il
patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione
del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla
base della seguente formula:
ISEE = ISE _____,
S
dove S
tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di
equivalenza:
Componenti
nucleo familiare |
Valore di
S |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,51 |
5 |
2,98 |
Il parametro S
viene maggiorato nel modo seguente:
·
+ 0,50 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
·
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori,
·
+ 0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.
3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
·
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori
svolgono attività di lavoro o d’impresa. La maggiorazione spetta quando i
genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente
la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un
figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o
d’impresa per almeno 6 mesi.
2. Il nuovo indicatore ISEE
regionale, così come determinato al comma precedente, sarà applicato dai Comuni
e dagli altri enti competenti per regolare l’accesso alle prestazioni e ai
servizi di cui al presente regolamento, subordinatamente all’adeguamento del
sistema informatico dell’INPS, cui è affidata la gestione della banca dati
relativa al calcolo dell’indicatore e il rilascio della certificazione, così
come disposto da apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a
cura dell’Assessorato alla Solidarietà entro due anni dalla entrata in vigore
del presente regolamento.]
(5) Articolo
dapprima modificato dall’art. 2, comma 1 del Regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19 e successivamente
abrogato dal r.r.
n. 11/2015, art. 4.
Articolo 6
(Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la
compartecipazione degli utenti) (6)
1. Ai
fini del calcolo dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.
2. I Comuni, associati in ambito
territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti
per l’accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i
criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.
3. L’ISEE, come disciplinato dal DPCM n.
159/2013, è:
- requisito
di accesso ai contributi economici e ai titoli per l’acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo
delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di
acquisto.
4. Per i
servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la
rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al
pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La compartecipazione (dell’ente) al costo
dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è
determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono,
in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.
6. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l’ISEE
è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.
7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo
continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e
5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è
esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo
ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La
soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è
tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale
soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che
l’Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere
ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti
per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto
dall’art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.
(6) Articolo
dapprima modificato dal r.
r. 7 agosto 2008, n. 19. e dal Reg.
reg. 18 aprile 2012, n. 7, Successivamente sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 5. L'articolo era così
formulato:" Articolo
6 (Criteri per
la compartecipazione alla spesa per il servizio) 1. L’ambito territoriale definisce forme di compartecipazione degli
utenti alla spesa per l’accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a
tutti i servizi a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano
Sociale di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere
determinata assumendo a riferimento i seguenti principi: a) gradualità della contribuzione
secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche
effettive; b) adozione di
metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
c) definizione di procedure
semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si
avvalgono dell’autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di
informazione da parte degli uffici dell’ambito. d) condivisione della responsabilità per
gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di
cui all’art. 433 C.C., anche se non conviventi. 2. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett.
b), l’ambito si attiene alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato
dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di
seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori
correttivi. 3. La valutazione della situazione
economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare,
combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel
rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come
modificata dall’art. 9 del D. Lgs. 130/2000 e dall’art. 12 del presente
regolamento e dall’art. 5 del presente regolamento. 4.
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con
handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92,
accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti
ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o
psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della
prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più
favorevole, cioè più elevata rispetto a quella del nucleo familiare. A tal fine
si considerano quali redditi del destinatario della prestazione o
dell’intervento i redditi a ogni titolo percepito, ivi inclusi i redditi non
fiscalmente rilevanti, quali l’indennità di accompagnamento dell’INPS, le
pensioni di invalidità, le rendite INAIL. 5. Con
riferimento ai casi di cui al comma 4, l’ambito territoriale concorre alla spesa
della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza
di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla indennità di
accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in via
prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente alla quota di
compartecipazione a carico dell’utente. 6. Per la
determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si
procede individuando: a) la
soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato
da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene
individuata in un valore dell’ISEE minimo regionale uguale a Euro 7.500,00, che
l’ambito territoriale, con proprio atto, può variare, fatta eccezione per
i servizi residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti
modalità di calcolo del reddito presunto; b) la soglia ISEE al di sopra della
quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero
il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in Euro
30.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di
servizi, che l’ambito territoriale individua nel proprio regolamento unico.
c) l’ambito territoriale
può introdurre forme di esenzione dal pagamento della compartecipazione al costo
del servizio per specifiche tipologie di servizi in relazione alla presenza di
specifiche condizioni di bisogno e di specifiche patologie, e specifica le quote
di compartecipazione degli utenti ricadenti nelle fasce ISEE comprese entro i
limiti sopra individuati. d) con riferimento alla fascia di
reddito compresa tra le soglie di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente
articolo, il regolamento unico di ambito territoriale determina le quote di
compartecipazione al costo delle prestazioni in relazione alle diverse fasce di
reddito e alle tipologie di servizi.Le soglie minima e
massima di ISEE per le condizioni di accesso e di compartecipazione alle
prestazioni sono aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta Regionale,
previa intesa con l’ANCI Puglia da definire sulla base delle risultanze del
monitoraggio condotto sul territorio regionale. Lo stesso atto può individuare
servizi e prestazioni che, in relazione a specifiche condizioni del contesto
socio-economico di riferimento, è opportuno rendere ad accesso gratuito per gli
utenti. Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie determinate ai sensi
dei precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto
a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio
strettamente correlata alla propria situazione economica. 7. L'Ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione
delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti
commi. 8.[ In caso di compartecipazione
dell’ambito e dei privati al pagamento delle rette, le somme poste a carico
dell’utente dovranno essere garantite dallo stesso ovvero dai soggetti obbligati
al pagamento, salvo che il regolamento dell’ambito non preveda la possibilità di
anticipazione da parte dell’ambito, nelle more della rivalsa nei confronti dei
soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 Cod. Civ.. ]
9. I singoli comuni costituenti l’ambito territoriale possono, con fondi
aggiuntivi del proprio bilancio, prevedere ulteriori agevolazioni per i propri
cittadini per particolari servizi a domanda individuale. "
Articolo 7
(Carta dei servizi)
1. Ciascun
soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le modalità
previste dall’art. 58
della legge
regionale e a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. La Carta dei
servizi assicura l’informazione e la partecipazione degli utenti e la
trasparenza nell’erogazione dei servizi.
3. La
Carta dei servizi deve contenere almeno gli elementi previsti dall’art. 58,
comma 2, della legge
regionale e, in particolare, al fine di tutelare le posizioni soggettive e
di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, deve
prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi e reclami formali secondo le
modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento.
4. L’adozione
della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei
servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento dei
soggetti e delle strutture e del successivo inserimento nell’Albo regionale.
Articolo 8
(Valutazione della qualità da parte degli
utenti)
1. L’Ambito
territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al comma 2
lett. c) dell’art. 4
della legge
regionale, le procedure e gli strumenti atti a garantire la partecipazione
degli utenti ai processi di qualità dei servizi, nonché un sistema di indicatori
di qualità percepita dagli utenti e idonei strumenti di rilevazione da
utilizzare in tutte le strutture e i servizi che concorrono alla attuazione del
sistema integrato dei servizi sociali di ambito.
2. Le
carte dei servizi, di cui al precedente art. 7 del presente regolamento,
illustrano le procedure e gli strumenti per la partecipazione degli utenti alla
valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute, nonché le
modalità per assicurare il rispetto delle diversità, rispetto alla identità
culturale, alla religione, agli orientamenti sessuali di tutti gli utenti.
Articolo 9
(Reclami)
1. Le procedure e
le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli
organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali, di cui all’art. 60,
comma 1, della legge
regionale, sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono
soddisfare i seguenti criteri:
a)
registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;
b)
rilascio, da parte dell’incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
c)
predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del
reclamo;
d)
previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;
e)
impegno del gestore a trasmettere mensilmente all’Ambito l’elenco dei reclami
ricevuti e l’esito degli stessi.
2. Il reclamo,
inoltre, può anche essere presentato all’Ambito competente; in tal caso il
responsabile del Servizio attiva, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo, apposito procedimento di verifica, con garanzia di contraddittorio,
presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo.
3. Qualora, a
seguito della verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo, l’Ambito
territoriale competente adotta le iniziative previste dal presente regolamento e
dalla legge
regionale e trasmette dettagliata relazione all’Ufficio Regionale di tutela
degli utenti, di cui all’art. 60,
comma 4, della medesima legge.
4.
Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal ricevimento del
reclamo.
Articolo 10
(Ufficio Regionale di tutela degli utenti)
1. L’Ufficio
Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60,
comma 4, della legge
regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli utenti.
Esso è istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali.
2.
L’Ufficio ha il compito di:
a)
elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle
strutture dei servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte
degli utenti;
b)
riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora le associazioni
degli utenti e dei consumatori, le Organizzazioni sindacali, altre
organizzazioni di rappresentanza di interessi diffusi si siano dichiarate
motivatamente insoddisfatte;
c)
esaminare i casi per i quali non è stata data risposta entro i termini indicati
al precedente art. 9 del presente regolamento;
d)
esaminare i fatti oggetto di reclamo o segnalazione per i quali l’Ambito abbia
ritenuto, con adeguata motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna
risposta.
3. L’Ufficio
Regionale di tutela degli Utenti è nominato dalla Giunta Regionale secondo i
seguenti criteri di composizione:
a)
un dirigente regionale in rappresentanza dell’Assessorato alla Solidarietà e
Politiche sociali;
b)
un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segreteria
per l’Ufficio di tutela degli utenti;
c)
un componente in rappresentanza delle associazioni familiari impegnate in campo
sociale;
d)
un componente in rappresentanza delle principali associazioni di tutela dei
consumatori operanti a livello nazionali e con una propria rappresentanza,
dotata di autonomia giuridica e funzionale, a livello regionale;
e)
un componente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul territorio nazionale;
f)
un componente in rappresentanza delle associazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale ed operanti in campo sociale;
g)
un componente in rappresentanza delle principali centrali cooperative
giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa in Puglia ed
iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali;
h)
un componente in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di
categoria;
i)
un esperto senior in materie giuridiche e con competenze specialistiche nel
settore;
j)
un componente in rappresentanza degli ordini professionali.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
Articolo 11
(Assetto istituzionale dell’ambito
territoriale)
1. La Regione, al
fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma,
dei Comuni che fanno parte di uno stesso distretto sociosanitario. Il Comune
capofila dell’ambito territoriale è il Comune sede del distretto sociosanitario.
I Comuni interessati, previo parere delle Province territorialmente competenti,
possono avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell’assetto
circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i termini previsti
dall’art. 5,
comma 2 della legge regionale.
2. I Comuni
appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere
l’esercizio in forma associata della funzione socioassistenziale, definiscono il
proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al Capo V del
Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le
seguenti forme di associazione:
a)
la convenzione tra Comuni, di cui all’art.30 del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.)
b)
il Consorzio tra Comuni, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
3. Con riferimento
alla lett. a) del comma 2, la Convenzione definisce composizione e funzioni del
Coordinamento Istituzionale, in coerenza con quanto previsto dal presente
regolamento, nonché le forme di partecipazione di altri enti pubblici, tra cui
la ASL e la Provincia. Il Coordinamento Istituzionale è composto da tutti i
Sindaci o loro delegati, per i compiti di indirizzo e controllo della
programmazione e della gestione degli interventi sociali in forma associata.
L’Ufficio Unico di Piano di Zona è l’organo tecnico per il coordinamento
funzionale dei Servizi Sociali dell’ambito territoriale.
4. Al
Coordinamento Istituzionale partecipa anche il Direttore Generale dell’AUSL,
ovvero suo delegato, al fine di definire l’Accordo di Programma per l’adozione
del Piano Sociale di Zona e di concorrere alla attuazione dello stesso, con
specifico riferimento alla organizzazione e al finanziamento dei servizi e degli
interventi ad elevata integrazione sociosanitaria. Al Coordinamento
istituzionale spetta di definire, previa concertazione con i soggetti di cui
all’art. 4
della legge
regionale, l’indirizzo politico delle scelte, coordinando l’attività di
programmazione e facilitando i processi di integrazione. Esso è titolare della
funzione d’indirizzo generale dell’attività dell’Ufficio di Piano e svolge
almeno i seguenti compiti:
-
designare il Comune capofila dell’ambito territoriale, ovvero confermare in tale
ruolo il Comune sede del distretto sociosanitario di riferimento;
-
disciplinare il funzionamento del Tavolo della concertazione per la
programmazione e la attuazione del Piano Sociale di Zona, di cui all’art. 13 del
presente regolamento;
-
definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione
di ambito, con le relative risorse assegnate;
-
stabilire le modalità di gestione di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale
di Zona;
-
adottare tutti i regolamenti unici di ambito;
-
adottare l’Accordo di Programma con la Provincia e la ASL, in quanto enti
interessati alla definizione, finanziamento e attuazione del Piano di Zona
insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a conclusione della stesura dello
stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi connessi ad eventuali
riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso;
-
consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso
strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione
e di covalutazione;
-
istituire l’Ufficio di Piano, come tecnostruttura snella a supporto della
programmazione di ambito, mediante la approvazione di indirizzi organizzativi,
la nomina del responsabile dell’Ufficio e l’attribuzione del personale e delle
risorse adeguate al suo funzionamento;
-
dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l’ambito e
l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell’area
sociosanitaria;
-
stabilire i contenuti degli Accordi di Programma e le eventuali forme di
collaborazione interambito con la Provincia di riferimento, con le altre
istituzioni pubbliche e private cointeressate dalla realizzazione di specifici
interventi.
5. La Convenzione
definisce anche le modalità di istituzione, la composizione e i compiti dell’
Ufficio di Piano. All’Ufficio di Piano compete:
a)
elaborare la proposta del Piano di Zona in base alle linee espresse dal
Coordinamento Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
b)
definire e perfezionare la progettazione esecutiva di Ambito, nonché le
eventuali modifiche allo stesso Piano di Zona, che si rendano necessarie nel
periodo di validità dello stesso;
c)
supportare le procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di
Zona, e delle relative risorse, anche mediante la elaborazione dei regolamenti
unici di ambito, di cui al successivo comma 7, nonché mediante il supporto al
Comune capofila e agli altri Comuni, eventualmente individuati come gestori di
specifici servizi nell’ambito, per l’esperimento delle procedure di
individuazione del soggetto attuatore ovvero affidatario dei servizi;
d)
implementare modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano
Sociale di Zona, nonché per la rendicontazione delle risorse utilizzate.
e)
promuovere connessioni tra i Comuni dell’Ambito territoriale;
f)
facilitare i rapporti con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte per
l’attuazione del Piano di Zona.
6. Con riferimento
alla lett. b) del comma 2, il Coordinamento Istituzionale dell’ ambito
territoriale è sostituito dagli organi del Consorzio.
7. Ogni ambito
territoriale, al fine di assicurare strumenti omogenei per la gestione associata
ed unitaria del sistema integrato dei servizi, adotta i seguenti regolamenti,
assicurandone gli aggiornamenti eventualmente richiesti da modifiche nella
normativa nazionale e regionale di riferimento:
a)
regolamento di organizzazione;
b)
regolamento per l’affidamento dei servizi;
c)
regolamento per l’accesso ai servizi e la compartecipazione degli utenti al
costo delle prestazioni;
d)
regolamento di contabilità;
e)
ogni altro strumento regolamentare utile alla gestione associata delle funzioni
socioassistenziali nell’ambito territoriale.
Articolo 12
(Modifiche dei confini amministrativi dei distretti
socio-sanitari)
1. Le eventuali
modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari, intervenute
entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di Zona, non
comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli ambiti
territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decisione dei Comuni
interessati. In tal caso i Comuni provvedono alternativamente a:
a)
confermare i confini amministrativi dell’ambito territoriale e gli obiettivi
della programmazione sociale già approvata, definendo un atto aggiuntivo
all’accordo di programma per la formale condivisione degli obiettivi di
intervento, ovvero per la loro ridefinizione, con i responsabili del nuovo
distretto sociosanitario ovvero della nuova ASL interessata per alcuni o tutti i
Comuni dell’ambito territoriale;
b)
aderire, anche per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, alla
nuova configurazione dell’ambito territoriale coincidente con il nuovo distretto
sociosanitario, individuando un termine per la conclusione della gestione
associata con i Comuni dell’ambito originario, che sia adeguato rispetto ai
tempi necessari per la organizzazione del nuovo ambito e per assicurare la
continuità degli interventi e dei servizi già attivati. In tal caso il
Coordinamento Istituzionale o l’Assemblea Consortile dell’ambito originario
provvede alla contestuale individuazione dei criteri per la determinazione delle
risorse residue del Piano di Zona in essere e alla ripartizione delle stesse ai
singoli Comuni, che procedono, nei nuovi ambiti territoriali di assegnazione,
alla riprogrammazione dei Piani di Zona garantendo, laddove necessario, la
continuità agli interventi rispettivamente avviati.
Articolo 13
(Procedura per l’approvazione dei Piani Sociali di
Zona)
1. La Giunta
Regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle
Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei Piani
Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le priorità
di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto in
conformità con quanto richiesto dalle linee guida.
2. Il Sindaco del
Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui all’art. 11,
comma 2 lett. a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui all’art. 11 comma 2
lett. b), danno avvio al percorso per la stesura del Piano sociale di Zona,
assicurando la piena partecipazione di tutto il partenariato istituzionale e
sociale, mediante gli strumenti e le modalità per la progettazione partecipata
di cui all’art. 16 del presente regolamento ed in coerenza con quanto disposto
da eventuali regolamenti di ambito.
3. Per
l’attuazione dei servizi a rilievo sociosanitario e per i servizi di rilievo
sovra-ambito previsti nel Piano Sociale di Zona, la adozione dello stesso è
accompagnata dalla definizione di un accordo di programma con la Provincia e la
ASL, ovvero la definizione di specifici protocolli operativi da approvare
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme statutarie dei
Comuni interessati.
4. Il Piano
Sociale di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale ovvero dall’Assemblea
Consortile dell’ambito territoriale, al termine del percorso partecipato di
stesura del Piano di Zona, ed è approvato mediante Conferenza di Servizi, ai
sensi di quanto disposto dalla l. n. 15/2005, cui partecipano l’Ambito, la ASL,
la Provincia, la Regione.
5. Ai fini del
finanziamento del Piano di zona con il fondo globale socioassistenziale
regionale e con il fondo nazionale politiche sociali, è necessario il parere
positivo da parte della Regione in conferenza di servizi.
6. Eventuali
variazioni o integrazioni del Piano Sociale di Zona nel corso del triennio di
attuazione, sono approvate con le stesse modalità. Possono essere espletate
procedure di consultazione scritta per la espressione dei pareri di tutti i
soggetti che partecipano alla conferenza di servizi, limitatamente ai casi in
cui le modifiche non siano sostanziali, ferma restando la potestà regionale di
richiedere l’applicazione della procedura ordinaria.
7. Le norme di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 trovano applicazione a partire dal secondo triennio di
programmazione sociale. Fino al termine indicato continuano ad applicarsi le
linee guida regionali per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 con la quale la Regione ha
approvato il primo Piano Regionale delle Politiche Sociali.
Articolo 14
(Assetto gestionale dell’ambito
territoriale)
1. I servizi
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono
gestiti con le modalità previste all’art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000,
e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale.
2. L’ambito
territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento a terzi,
applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del presente
regolamento.
3. In presenza di
una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r.
n. 13/2006, con sede legale in un comune dell’ambito territoriale, è
possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell’esercizio
della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia
rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi
nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r.
n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda
sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla
programmazione sociale e sociosanitaria regionale.
4. La Regione, al
fine di promuovere la costituzione di forme di gestione associata tra enti
locali e di favorire un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in
ambiti territoriali adeguati, assicura un supporto tecnico e giuridico alla
progettazione e al funzionamento delle forme associative, attraverso appositi
momenti di formazione e affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi
dell’art. 7
della legge
regionale, con priorità al perseguimento di un elevato grado di integrazione
e di unicità delle procedure gestionali e degli organismi preposti
all’attuazione del Piano Sociale di Zona.
Articolo 15
(Coordinamento di azioni integrate con i Piani Sociali
di Zona)
1. I Comuni,
nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 16,
comma 3, lett. b) della legge
regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l’integrazione operativa tra
i Piani di Zona e le attività realizzate dagli enti che operano in ambito
sociale, educativo e sociosanitario, con particolare riferimento agli altri
Comuni dell’ambito territoriale, alle istituzioni scolastiche, alle AUSL, ai
servizi regionali del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione
Penitenziaria, nonché ad altri enti, specificamente per raccordare i Piani
Sociali di Zona con le politiche e gli altri interventi di cui all’art. 9
comma 2 lett. j) della legge regionale.
2. I Comuni, con
riferimento alla attuazione dei Piani di Zona nel rispettivo territorio,
promuovono all’interno delle rispettive strutture amministrative l’integrazione
programmatoria, organizzativa e finanziaria con gli altri interventi realizzati
nel campo delle politiche per la casa, per il lavoro, l’istruzione e la
formazione professionale, per la mobilità accessibile, la riqualificazione
urbana, le politiche culturali e del tempo libero, le politiche ambientali.
Articolo 16
(Partecipazione e cittadinanza attiva)
1. L’ambito
territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e strumenti,
la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla realizzazione
del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle associazioni familiari,
delle organizzazioni sindacali, degli organismi di tutela, dei patronati e delle
associazioni di categoria.
2. I cittadini
partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema integrato, ed in
particolare svolgono un ruolo attivo per:
a)
la programmazione del Piano Sociale di Zona, attraverso i soggetti di cui
all’art. 4
comma 2 lett. c) della legge
regionale;
b)
la progettazione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali;
c)
la valutazione della efficacia degli interventi attuati e della qualità delle
prestazioni erogate, con le modalità e gli strumenti di cui al Titolo I del
presente regolamento.
3. Con specifico
riferimento alle fasi di programmazione e attuazione del Piano Sociale di Zona,
l’ambito provvede a:
a)
pubblicare l’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la
stesura del Piano, ovvero dei relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità
della concertazione.
b)
istituire il tavolo di concertazione, assicurandone il corretto funzionamento,
in termini di periodicità degli incontri, modalità di convocazione,
verbalizzazione delle decisioni assunte, in ciascuna delle fasi di
predisposizione, attuazione e valutazione del Piano, attraverso la adozione di
apposito regolamento. In sede di predisposizione del Piano di Zona, il verbale
dell’esito della concertazione deve essere obbligatoriamente allegato al Piano
con la esplicita indicazione della posizione assunta dalle parti;
c)
predisporre e diffondere, con cadenza almeno annuale, la relazione sociale
dell’ambito territoriale, sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona,
relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, alle
caratteristiche del contesto socio-economico, alla efficacia delle azioni
realizzate, alla qualità dei processi di partecipazione attivati, al
raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi
bisogni sociali e degli indicatori di costo medio delle prestazioni, così come
individuati dalla Regione.
Articolo 17
(Gestione dei servizi a rilievo
sovra-ambito)
[1. Le
Province attivano sul proprio territorio di riferimento il Coordinamento
Interistituzionale provinciale, cui partecipano tutti gli ambiti della
provincia, per supportare la definizione degli specifici accordi relativi alla
individuazione dei servizi sovra-ambito e delle relative modalità di gestione
ottimale, nonché per svolgere quella azione di coordinamento della
programmazione sociale degli ambiti territoriali che la legge regionale assegna
alle Province. ] (7)
2.
Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito sono
progettati, organizzati e gestiti mediante accordi di programma tra gli ambiti
territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione di attività e servizi che
per la natura tecnica specialistica o per le loro caratteristiche organizzative,
possono essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza a livello
sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a livello locale. (8)
[3. I servizi
di cui al comma 2 possono essere affidati alla gestione di una ASP che abbia
sede legale ed operi in almeno un Comune dell’area interessata.] (9)
(7) Comma soppresso dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.1).
(8) Cooma sostituito
dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.2). .Il comma era così formulato:" 2.
Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito e,
in particolare, quelli di cui all’art. 17 comma 1 lett. e) e f) della legge regionale, sono progettati,
organizzati e gestiti dalle province territorialmente competenti, mediante
accordi di programma con gli ambiti territoriali, allo scopo di favorire la
realizzazione di attività e servizi che per la natura tecnica specialistica o
per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolti con maggiore
efficacia ed efficienza a livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni
raggiunte a livello locale. "
(9) Comma soppresso
dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.3).
Articolo 18
(Attività di verifica regionale)
1. La Regione,
allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei
Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal
Piano Regionale per le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo
dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine:
a) l’ambito
territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale,
corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati
conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate, rispetto alla
domanda rilevata, conformi alle direttive regionali in materia;
b)
l’Assessorato alla Solidarietà della Regione dispone verifiche a campione sui
servizi attivati nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona, nonché sulla
applicazione di quanto disposto dalla legge regionale per l’attuazione del
sistema integrato dei servizi sociali.
2. L’Assessorato
alla Solidarietà della Regione trasmette agli ambiti territoriali gli esiti
delle attività di verifica e fornisce le indicazioni idonee a promuovere una
migliore qualità degli interventi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il
territorio regionale, in termini di indicatori di misurazione delle attività,
della domanda e della offerta di servizi nonché i parametri di copertura
territoriale del bisogno, cui tendere in coerenza con le risorse disponibili.
Qualora, nell’esercizio delle attività di verifica, ovvero dall’esame della
relazione sociale, di cui al precedente comma 1 lett. a), emergano irregolarità
e inosservanze alla normativa vigente, le strutture regionali ne danno
comunicazione all’ambito interessato unitamente all’invito a provvedere, entro
un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, agli adempimenti
conseguenti.
3. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 1 lett. a) e al comma 2, la Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore alla Solidarietà, previa diffida, esercita
il potere sostitutivo di cui all’articolo 62,
comma 3, della legge regionale.
4. Allo scopo di
consentire un adeguato livello di omogeneità e di comparabilità delle relazioni
sociali di ciascun ambito territoriale e degli indicatori in esse utilizzati, la
Regione definisce, di intesa con i Comuni, il modello di relazione sociale di
cui al comma 1, approvato dalla Giunta Regionale con apposite linee guida. La
Giunta Regionale può prevedere, nell’ambito dell’utilizzo delle risorse per la
premialità, di cui all’art. 7
della legge
regionale, modalità premiali per gli ambiti territoriali più virtuosi nella
collaborazione al percorso di verifica regionale.
Articolo 19
(Poteri sostitutivi)
1. Nel corso della
ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo 18, ovvero su
segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se la Regione riscontra
casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti
dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal presente
regolamento, interviene mediante l’attivazione della procedura per l’esercizio
dei poteri sostitutivi.
2. La Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, invita l’ambito
territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non
inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la
situazione che ha prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli obblighi
normativi e regolamentari.
3. Con il medesimo
provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso
inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva. Il
commissario produrrà all’Assessorato alla Solidarietà della Regione una
relazione dettagliata sull’attività svolta.
4. Ai fini della corretta
applicazione dell’intervento della Regione, vengono individuate le seguenti
categorie di casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi derivanti
dalla legge regionale, dal regolamento regionale e dai relativi atti di
indirizzo:
a)
ritardi o mancata approvazione dei documenti di programmazione locale attuativa
della programmazione regionale, espressa in forma di piani e di linee guida;
b) ritardi
o mancata assunzione delle scelte connesse alla definizione dell’assetto
istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Ambito territoriale, rispetto ai
termini fissati dai documenti regionali di indirizzo e di programmazione;
c) omissione
degli atti e delle procedure necessarie a favorire la più ampia partecipazione
dei soggetti di cui all’art. 4
comma 2 lett. c) della legge
regionale; d) ritardi o mancata attivazione,
in assenza di adeguate motivazioni, o attivazione con modalità difformi da
quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, delle
procedure connesse alla attuazione delle linee di intervento del rispettivo
piano sociale di zona, con riferimento alla gestione diretta di interventi e
servizi ovvero alla gestione mediante affidamento a terzi, concessione e altre
forme, degli interventi e servizi previsti nel suddetto piano sociale di zona;
e) la
mancata revoca di provvedimenti per l’autorizzazione al funzionamento di
strutture e di servizi, che, a seguito delle attività di vigilanza e controllo
di cui agli artt. 41 e 42 del presente regolamento, siano risultati in
difformità con gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al
presente regolamento, ovvero inosservanza dei termini e degli obblighi in
materia previsti dallo stesso regolamento, tali da determinare discriminazione e
danno nei confronti dei soggetti titolari delle strutture per le quali si
richieda il provvedimento di autorizzazione;
f) adozione
di atti per la gestione delle strutture e dei servizi in difformità con quanto
previsto dalle norme nazionali e regionali. (10)
5. Il commissario ad acta di cui
al precedente comma 3 del presente articolo viene individuato dalla Giunta
Regionale, in relazione alle cause che hanno reso necessario il
commissariamento, tra le seguenti figure:
a)
funzionari regionali dell’Assessorato alla Solidarietà;
b)
responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona dell’ambito interessato;
c)
responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso uno dei
Comuni dell’ambito territoriale;
d)
responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso Comuni
afferenti ad altri Ambiti territoriali.
Qualora il
commissario ad acta venga individuato in una delle figure di cui alle lett. b),
c) e d), si applicano le disposizioni di cui all’art.4
della l.r.
12 agosto 1981 n. 45 e successive modificazioni. (11)
(10) comma aggiunto
dall’art. 4, comma 1 del Regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(11) comma aggiunto
dall’art.4, comma 2 del Regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Articolo 20
(Interventi indifferibili) (12)
[1. Le
modalità per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 3, della
legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi
accordi internazionali, ferma restando l’erogazione degli interventi
indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della medesima
legge.
2. Le risorse
riservate ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della legge
regionale sono utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal
Piano Regionale delle Politiche Sociali, con i seguenti criteri:
a) per
gli interventi di cui all’art. 3,
comma 4 della legge
regionale, è riservata una quota pari al 30% delle risorse di cui
al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione
dell’anticipazione della spesa sostenuta dal Comune, nelle more dell’azione di
rivalsa e della conseguente restituzione delle somme ricevute alla Regione;
dette anticipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con
minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle
Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune;
b) per
gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i
minorenni è riservata una quota pari al 70% delle risorse di cui al comma 8
dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione a consuntivo della
compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura non superiore
al 50% per ciascun intervento; dette compartecipazioni saranno riconosciute ai
Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come
individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del
numero di interventi realizzati per Comune.
3. I Comuni,
nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di
cui all’art. 3,
commi 4 e 8, della legge
regionale comunicano all’Assessorato alla Solidarietà della Regione
Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del procedimento amministrativo
relativo all’intervento indifferibile, la attivazione dell’intervento e la
relativa previsione di spesa, richiedendo l’anticipazione ovvero la
compartecipazione alla stessa spesa.
4.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia predispone annualmente,
entro il 30 settembre di ogni anno, le due graduatorie dei Comuni che abbiano
richiesto, nei dodici mesi precedenti a tale scadenza, rispettivamente
l’anticipazione per la spesa per gli interventi indifferibili e la
compartecipazione alla spesa per gli interventi in ottemperanza alle ordinanze
del Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità espresse al precedente comma.
Le due distinte graduatorie sono formate mediante la somma dei seguenti punteggi
per tutti i Comuni interessati:
Dimensione
demografica |
Punteggio |
Numero di interventi
in un anno |
Punteggio |
Fino a
5.000 ab |
50 |
Fino a 10 |
10 |
Da 5001
a 10.000 ab. |
40 |
Da 11 a 20 |
20 |
Da
10.001 a 30.000 ab. |
30 |
Da 21 a 50 |
30 |
Da
30.001 a 50.000 ab. |
20 |
Da 51 a 100 |
40 |
Oltre
50.000 ab. |
10 |
Oltre 100 interventi |
50 |
5. Gli oneri
derivanti dagli interventi di cui all’art. 3,
commi 3, 4 e 8, della legge
regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a
carico del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il
finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.
6. Il Piano
Regionale delle Politiche Sociali, in sede di programmazione complessiva degli
interventi sociali, può modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità di gestire tali
interventi a livello di ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le
responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per
gli interventi urgenti e indifferibili. ]
(12) Articolo abrogato dal r.r.
n. 11/2015, art. 7.
TITOLO III
RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA
INTEGRATO
Articolo 21
(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei
servizi)
1. Al fine di
promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il
contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle
modalità di affidamento:
-
favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
-
individuano forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la
piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
-
favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi
sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
-
definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari
requisiti tecnici e professionali richiesti dalla legge regionale e dal presente
regolamento.
2. Alla gestione
degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti
privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei servizi alla
persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a
cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il
contributo e l’apporto dei soggetti del terzo settore.
3. I soggetti
terzi che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere
alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere
esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali
delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di
riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa.
(13)
4. Le attività di
cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi
in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle
spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di
esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti territoriali possono
stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in conformità a
quanto previsto dall’art.19,
commi 3 e 4, della legge
regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche
per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità
indicate dall’art. 56
dellalegge
regionale e dal presente regolamento. Per le organizzazioni di volontariato
le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art.
19,
commi 3 e 4, della legge
regionale n. 19/2006 e dell’art. 5,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge
regionale n. 11/1994.
5. Nella
definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli
Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge
regionale, con riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente
ed economicamente più vantaggiosa.
6. Nelle procedure
per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione
dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali possono
individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni
lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo
contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con
l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991.
(13) comma così sostituito dall’art. 5, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. Il comma era così formulato: “3. I soggetti terzi che non presentino
organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di
promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e
gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai
servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie
delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e
comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed
organizzativa.”
Articolo 22
(Requisiti generali per la partecipazione alle
procedure per l’affidamento)
1. Ai fini della
selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi
sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di
ammissibilità:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le
attività oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;
c)
solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia
bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla
natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
d)
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
Gli ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza documentata,
di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto e/o
dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di
nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché dell’impegno a stipulare
polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate. Gli ambiti possono, con proprio regolamento, integrare i suddetti
requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi ovvero
a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento, garantendo in
ogni caso la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e il
rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità e tutela della
concorrenza. (14)
2. Ai fini della
selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono
partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i
cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b), c), d) del precedente comma 1, ove pertinenti in relazione alla
natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli componenti.
(15) Solo il requisito della esperienza triennale può
essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.
(14) periodo sostituito dall’art.6, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il periodo era così formulato”[…] Gli ambiti possono, con proprio regolamento,
modificare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di
specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di
riferimento, fatti salvi i requisiti previsti al presente comma.”
(15) periodo aggiunto dall’art. 6, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Articolo 23
(Criteri per la valutazione delle offerte)
1. Per la
valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei servizi gli
ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo
ribasso.
2.
Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i
seguenti criteri:
-
qualità organizzativa dell’impresa,
-
qualità del servizio,
-
qualità economica,
-
prezzo.
3. Per la
determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del Servizio
tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse professionali da
impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di
settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei
costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la
determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a
base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio della procedura negoziale,
può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.
4. Gli Ambiti
territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52, comma 2, della legge
regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità da parte del
soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione temporanea
proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta
progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del
proponente.
5. Gli Ambiti
territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 55, comma 2,
lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono introdurre
ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione del
regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a ciascun
indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso attribuito
un punteggio non superiore a 40 punti su 100.
Articolo 24
(Istruttoria pubblica per la
coprogettazione)
1.
Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione
di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art.
56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la
soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività
innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi
diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento. (16)
2.
Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19,
comma 3, della legge
regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in
conformità con la natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con
l’iniziativa da realizzare;
c)
presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da
almeno un anno al momento dell’avvio dell’iniziativa;
d)
esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto
dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
e)
presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare,
operative all’interno dell’impresa;
f)
applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni
previdenziali di tutti gli operatori;
g)
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso
terzi nel corso delle attività prestate.
3. Le istruttorie
pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato,
per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente
regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d’Ambito. In ogni caso vanno
garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione,
efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
4. Gli Ambiti
territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne
danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente
i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento dell’istruttoria
pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
a)
presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica
oggetto dell’iniziativa;
b)
definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
c)
presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti
partecipanti;
d)
elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento.
L’istruttoria
pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o
sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di
collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità,
attraverso la stipula di una convenzione.
(16) Comma sostituito dal
r.r.
n. 11/2015, art. 8.. Il testo del comma era cos'
formulato:"1. Gli Ambiti territoriali, al fine di
qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio
territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni
sociali, possono indire, ai sensi dell’art. 56 della legge regionale, e nell’ambito di una
dimensione economica sotto la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006,
istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla
persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono
servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge
regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente
complesso definire preliminarmente l’impostazione tecnico-organizzativa e le
esigenze finanziarie. "
Articolo 25
(Convenzioni per il concorso alla attuazione della
rete dei servizi)
1. Gli Ambiti, al
fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni
alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali,
possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare
mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19,
commi 3 e 4, della legge
regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con
l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle
modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti:
l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa valutazione di
proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria pubblica di cui
all’art. 23 del presente regolamento.
2. I servizi, le
prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma
precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle specifiche
finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche
caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di
notevole complessità tecnica e organizzativa.
3. Gli Ambiti
territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni
verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di ulteriori e/o
diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto di riferimento:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le
attività da realizzare;
c)
attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel
settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso;
d)
esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla
tipologia di attività da realizzare.
Articolo 26
(Altre forme di gestione dei servizi)
1. Gli Ambiti,
individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani Sociali di
Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, ivi
inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto, nel rispetto
delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta Regionale di
intesa con i Comuni.
2. La Regione, con
il concorso dell’ANCI Puglia, effettua un monitoraggio costante delle soluzioni
gestionali adottate negli ambiti territoriali per le principali tipologie di
servizi, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico e
concorrere alla diffusione delle buone pratiche organizzative e/o gestionali.
Articolo 27
(Definizione degli standard di copertura delle
prestazioni)
1. La Giunta
Regionale, di intesa con i Comuni, definisce annualmente parametri di
riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di servizi
rispetto ai correlati bisogni sociali previa costruzione di un sistema di
indicatori per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post della domanda
sociale, delle attività e dei risultati realizzati.
2. La Giunta
Regionale si avvale della analisi delle relazioni sociali di ambito e del
monitoraggio condotto dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali sulla
base degli indicatori di cui al comma 1, per la definizione e l’aggiornamento
della programmazione sociale regionale e delle relative priorità di attuazione
annuale, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e di pari opportunità.
Articolo
28 (17)
(Accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori di servizi socioassistenziali)
1.
Al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire
l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei
servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali
possono rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione
che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla
legge regionale e dal presente regolamento.
2. Oggetto del provvedimento
di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano
interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge
regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:
a)
strutture e servizi pubblici; b) enti e organismi a carattere non
lucrativo; c) strutture private e professionisti che ne facciano
richiesta.
Il
rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di
cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi,
funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento.
3.
L’accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo possano:
-
erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto
rilasciati dai Comuni agli aventi diritto; - entrare nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati di cui all’art. 31 del presente regolamento.
L’accreditamento
può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle
procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto
disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti unici per l’affidamento.
4. L’accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti
territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati
rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la
fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio
pubblico.
(17) Articolo dapprima modificato dal r.r.
7 agosto 2008, n. 19 successivamente sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 9... Il testo dell'articolo era così formulato:" Articolo 28 (Accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori di servizi socioassistenziali) - 1. Al fine di sviluppare la qualità
del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli ambiti territoriali
possono acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare
agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i soggetti
erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale
e dal presente regolamento. 2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono
le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali
nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente
regolamento. In particolare possono essere accreditati:
a) strutture e servizi
pubblici;b) enti e organismi a carattere non
lucrativo; c) strutture private e professionisti
che ne facciano richiesta. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla
sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti
strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente
regolamento. 3. L’accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a
regime nell’ambito territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo possano: - erogare prestazioni il cui costo
si pone a carico del servizio pubblico;
- partecipare all’istruttoria
pubblica; - entrare nell’elenco
di ambito territoriale dei soggetti per i quali l’Ambito possa erogare, su
richiesta degli utenti, titoli per l’acquisto. L’accreditamento può costituire
elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di
affidamento dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti
nei rispettivi regolamenti unici per l’affidamento. 4. L’accreditamento non
costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun
obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per
l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni,
il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico."
Articolo 29 (18)
(Requisiti e modalità per
l’accreditamento)
1.
L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale, è rilasciato
ai soggetti previsti all’art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai
competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti
condizioni:
a)
possesso dell’autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo
registro regionale, previsto dall’articolo 53 della legge regionale; b)
esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell’ultimo
quinquennio precedente alla data di richiesta dell’accreditamento, nel settore
socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si
richiede l’accreditamento; c) coerenza rispetto alle scelte e agli
indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale; d)
rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in
conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;
e) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2.
I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per
l’autorizzazione al funzionamento, attengono a condizioni organizzative,
procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della
qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti
soggettivi e organizzativi:
a)
programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche
iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori; b) adozione
della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano
effettiva l’esigibilità delle prestazioni offerte; c) presenza operativa
all’interno dell’impresa delle figure professionali minime richieste per la
organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e
delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e
regionali vigenti; d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri
lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei
contratti collettivi; e) posizione regolare con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non
assoggettamento a tale obbligo; f) turnover ridotto dei dipendenti: il
turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di
soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno
dell’ultimo triennio da attestare; g) definizione precisa nei tempi, nelle
modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al
miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di
supervisione; h) definizione della modalità di accoglienza della domanda e
di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica
dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante
l’adozione della cartella-utente.
3. Possono
considerarsi, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione
della struttura o del servizio richiedente l’accreditamento anche la
certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa
all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali requisiti
ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.
(18) Articolo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 10. Il testo dell'articolo era così formulato:"
Articolo 29 (Requisiti e modalità per
l’accreditamento)- 1. L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale,
è rilasciato ai soggetti di cui all’art. 28, comma 2 del presente regolamento,
dall’Ambito subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio e
iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto dall’articolo 53 della legge regionale; b) esperienza almeno annuale del
soggetto gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente alla data di
richiesta dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le
strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento; tale criterio
non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla
legge regionale n. 19/2006, ovvero negli
ambiti territoriali in cui gli stessi servizi risultavano assenti;
c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi
di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
d) rispondenza a requisiti ulteriori di
qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo
comma 4 del presente articolo; e) verifica
positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi
di accesso ai servizi. 2. L’ambito territoriale competente per l’accreditamento
delle strutture è quello sul cui territorio insiste la struttura stessa. 3.
L’ambito competente per l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi, è
quello ove ha sede la struttura operativa del soggetto erogatore. 4. I requisiti
tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per
l’autorizzazione all’esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure,
processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del
servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e
organizzativi: a) programmazione delle attività
che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e
formazione per gli operatori; b) adozione della
carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano effettiva
l’esigibilità delle prestazioni offerte; c)
presenza operativa all’interno dell’impresa delle figure professionali minime
richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio,
delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative
nazionali e regionali vigenti; d) posizione
regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e
collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;
e) posizione regolare con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999,
ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
f) turnover ridotto dei dipendenti: il
turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di
soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno
dell’ultimo triennio da attestare; g) definizione
precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e
procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio,
comprese le procedure di supervisione; h)
definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della
stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso
al sistema integrato dei servizi, anche mediante l’adozione della
cartella-utente. 5. L’ambito territoriale può considerare, inoltre, tra i
requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto
richiedente l’accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata
secondo le norme UNI ISO, relativa all’attività oggetto del provvedimento di
accreditamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al
comma 4 del presente articolo. "
Articolo 30 (19)
(Procedure per
l’accreditamento)
1.
L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In
sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta
regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini entro
cui pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare
istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e
servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza ai fini
della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui
all’articolo 54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento è
presentata ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli enti
di cui all’art. 28 comma 2. L’accreditamento ha valore sull’intero territorio
regionale.
2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di
accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano stati rimossi tutti
gli elementi ostativi che hanno impedito l’accesso all’accreditamento stesso.
3. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è oggetto di verifica
e controllo da parte dei competenti uffici della Regione Puglia con una cadenza
almeno triennale.
4. Le residenze protette o strutture sociosanitarie
assistenziali, come previste agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già
convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente
accreditate in via provvisoria, a condizione che risultino autorizzate in via
definitiva e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53 della medesima
legge. Le predette strutture provvisoriamente accreditate sono comunque
assoggettate alle procedure previste al comma 1.
(19) Il testo dell'articolo
modificato era così formulato:" Articolo 30 (Procedure per l'accreditamento) 1.
L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. in
sede di prima applicazione la procedura è avviata contemporaneamente su tutto il
territorio regionale con deliberazione di Giunta regionale da pubblicare sul
B.U.R.P. con la quale sono fissati i termini entro cui gli ambiti territoriali
devono provvedere a pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a
presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di
strutture e servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento.
L’istanza è presentata dal legale rappresentante degli enti di cui all’art. 28
comma 2, rispettivamente presso l’ambito territoriale in cui ricade la
struttura, ovvero presso l’ambito territoriale ove ricade la sede operativa del
servizio. L’accreditamento in ogni caso ha valore sull’intero territorio
regionale. 2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento
non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del
provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente. 3.
L’Ambito territoriale competente trasmette all’Assessorato alla Solidarietà
della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla
adozione, ai fini della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti
accreditati, di cui all’articolo 54 della legge regionale e all’art. 31 del
presente regolamento. 4. L’Ambito territoriale competente, con una cadenza
almeno triennale e secondo le modalità che avrà definito con proprio
regolamento, svolge la verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento
e ne comunica l’esito al competente Settore della Regione Puglia. La sussistenza
della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di eventuale
liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale. 5. Le residenze
protette o strutture sociosanitarie assistenziali, come previste agli articoli
42 e 43 della legge regionale, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali
e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via provvisoria, a condizione
che risultino iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53 della medesima
legge. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a comunicare agli
ambiti competenti per territorio e al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali
della Regione l’elenco delle strutture convenzionate. Le predette strutture
provvisoriamente accreditate sono comunque assoggettate alle procedure di cui al
precedente comma 1.6. Nelle more dell’avvio delle procedure di accreditamento di
cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i rapporti instaurati dalle
strutture e dai servizi al fine di erogare prestazioni il cui costo si pone a
carico del servizio pubblico, e i nuovi contratti possono essere stipulati sulle
base degli specifici riferimenti normativi e delle autorizzazioni in essere,
ancorché provvisorie."
Articolo
31 (20)
(Modalità di gestione degli elenchi
dei soggetti e delle strutture accreditate)
1.
E’ istituito presso i competenti uffici regionali l’elenco dei soggetti
accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità
annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita
piattaforma web. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per
ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per
ciascuna tipologia di servizio gestito.
2. L’accreditamento può essere
sospeso o revocato a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei
requisiti di cui all’art. 29.
3. Qualora si manifestino eventi indicanti
il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto
accreditato, saranno tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.
4. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di
accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate
e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento.
5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato
la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano
l’attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento
comporta l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art.
28 comma 2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28
comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione
dall’elenco previsto al comma 1 del presente articolo.
(20) Articolo dapprima modificato dal Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19,
successivamente sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 12. Il testo dell'articolo modificato era così
formulato:"Articolo 31 (Modalità di gestione degli elenchi dei
soggetti e delle strutture accreditate) 1. E’ istituito presso
l’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia l’elenco dei soggetti
accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia con periodicità annuale. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti
accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto
risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito. La attivazione
della gestione di un servizio in altro ambito territoriale produce la sola
comunicazione, a carico di quest’ultimo ambito, al Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, responsabile della gestione dell’elenco dei soggetti
accreditati, senza che ciò richieda una modifica della iscrizione nel suddetto
elenco. 2. L’accreditamento può essere sospeso o revocato dall’Ambito che ha
adottato il provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una
delle condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29. 3. Qualora nel corso del
periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi
indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un
soggetto accreditato, l’ambito territoriale competente per l’accreditamento
provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche. 4.
L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento
comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa
formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento. 5. L’ambito territoriale competente trasmette
all’Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o
revoca dell’accreditamento. 6. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che
hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che
determinano l’attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente
articolo. 7. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento
adottato dall’Ambito comporta, previa notifica al Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui
all’art. 28 comma 2 dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui
all’art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la
cancellazione dall’elenco di cui al comma 1 del presente articolo."
Articolo 32
(Criteri per la definizione delle
tariffe dei servizi)
1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle
tariffe da corrispondere per l’acquisto di servizi e/o quale controprestazione
economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti
gestori di strutture e servizi assumono come riferimento per l’esercizio delle
attività.
2. Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di
servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive
dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere
determinate dalla Regione, d’intesa con i Comuni, e sentite le associazioni
datoriali di categoria, con apposito e successivo provvedimento della Giunta
Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) costo del servizio in relazione ai
contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali
desunti da apposite analisi di mercato;
b) caratteristiche strutturali,
organizzative e professionali del soggetto accreditato;
c) grado di complessità della
prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a
specifiche situazioni di bisogno;
d) esigenza di promuovere e facilitare
il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti
beneficiari.
e) applicazione dei fattori che
determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di
gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della
dimensione per moduli e per posti/utente di
ciascuna struttura. (21)
Le tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard
strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le
eventuali prestazioni aggiuntive offerte all’utente.
3. Definite a livello regionale le tariffe secondo i criteri
indicati al comma 2 del presente articolo, gli ambiti con propri atti potranno
determinare:
a) un incremento della tariffa da
corrispondere in relazione alle distanze da percorrere verso il luogo di
residenza dell’utente finale, nel caso di prestazioni a carattere domiciliare;
b) una riduzione della tariffa di
riferimento regionale, da corrispondere in relazione a specifiche economie di
scala nonché a specifiche condizioni di complementarietà di un servizio con
altri servizi e prestazioni garantiti dall’Ambito. (22)
(21) Lettera aggiunta dal r.r. n. 11/2015, art.
13
(22) Lettera così sostituita dall’art.1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «b) una riduzione della
tariffa da corrispondere in relazione a specifiche
condizioni di complementarietà di un servizio con altre prestazioni garantite
dall'ambito.».
TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E
DEI SERVIZI SOCIALI
Articolo 33
(Autorizzazione al
funzionamento)
1. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi
socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere
autorizzati al funzionamento.
2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge
regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti
a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi
socio-assistenziali in un’ottica di miglioramento costante della qualità della
vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai
soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali in Puglia.
3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento,
nell’ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali,
sono articolati in modo da concorrere al superamento dei fenomeni di marginalità
ed esclusione sociale, e favorire processi educativi e di crescita dei minori e
in modo da realizzare percorsi di recupero e mantenimento dell’autonomia della
persona. Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di
istituzionalizzazione e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.
4. L’ambito territoriale può individuare tipologie di strutture e di
servizi aggiuntive e diverse rispetto a quelli indicati nel presente
regolamento, laddove le stesse favoriscano la ricerca di risposte innovative e
più mirate rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano
interventi integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e
organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in
ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla
normativa nazionale e dal presente regolamento. L’ambito territoriale competente
provvede a comunicare preventivamente alla Regione l’avvio delle attività del
nuovo servizio o della nuova struttura, che entro trenta giorni dall’arrivo
della comunicazione esprime proprio parere sulla adeguatezza dei requisiti
fissati. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito
positivamente.
5. Nel caso in cui il parere regionale di cui al comma precedente è
negativo, per gravi difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme
nazionali e regionali vigenti e dal presente regolamento, la struttura e/o il
servizio non possono essere attivati.
6. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19,
il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi
socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in
conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione
associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche
l’esercizio della funzione autorizzatoria, l’Ambito territoriale individua le
modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con i connessi
adempimenti di verifica e controllo.(23)
(23) comma aggiunto dall’art.10,comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Articolo 34
(Strutture e servizi soggetti
all’obbligo di autorizzazione)
1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano alle strutture ed
ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così
come individuati nel Titolo IV della legge regionale che, indipendentemente
dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:
a) minori, per interventi
socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
b) diversamente abili e affetti da
malattie rare e croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero
dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c) anziani, per interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero
delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
d) persone affette da AIDS che
necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto
familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente
o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e) persone con problematiche
psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
f) adulti con
problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
g) adulti e nuclei familiari, che si
trovino in specifiche situazioni di difficoltà economica, connesse a forme
estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale mediante regimi
detentivi disposti dall’autorità giudiziaria;
h) cittadini stranieri immigrati e
loro nuclei familiari.
2. A seguito della approvazione da parte della Giunta Regionale
degli standard o parametri di copertura territoriale delle prestazioni sociali,
gli ambiti territoriali autorizzano le strutture socioassistenziali e
sociosanitarie tenendo conto anche degli obiettivi di equilibrio e/o di
riequilibrio territoriale su base almeno provinciale per favorire le pari
opportunità di tutti i cittadini pugliesi nell’accesso alle prestazioni, nonché
per promuovere la razionale distribuzione delle strutture e dei servizi e
concorrere alla razionale allocazione delle risorse pubbliche.
Articolo 35
(Verifica di compatibilità per
l’autorizzazione di strutture sociosanitarie) (24)
[1. Per le strutture di cui all’articolo 34 per le quali si
renda necessaria anche l’erogazione di prestazioni ad elevata integrazione
sociosanitaria, si distinguono i seguenti casi:
a) le strutture che erogano
prestazioni sanitarie nel rispetto del modello organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale;
b) le strutture che, nel proprio
modello organizzativo, prevedono la erogazione di prestazioni sociosanitarie,
con riferimento alla propria natura caratteristica.
2. Nel
caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione alla
realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali
competenti, nel rispetto della programmazione sociale
regionale. (25)
[3. Al fine della richiesta della verifica di compatibilità,
l’Ambito territoriale competente trasmette entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della
Regione la documentazione necessaria per acquisire la dichiarazione di
compatibilità. Lo stesso Settore, trasmette la richiesta della verifica di
compatibilità al competente Settore dell’Assessorato alle Politiche per la
Salute, che la conclude entro trenta giorni con provvedimento dirigenziale,
salvo la necessità di interrompere i termini per richiedere integrazioni della
documentazione. Acquisito il parere di compatibilità, l’ambito competente
conclude entro i successivi trenta giorni il procedimento per l’autorizzazione
al funzionamento e trasmette, entro quindici giorni dall’adozione,
all’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il provvedimento di
autorizzazione, per la successiva iscrizione nell’apposito registro regionale,
di cui all’art. 53 della legge regionale, che dovrà
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
dell’ambito. ] (26)
4. Le strutture di cui alla lett. b) del precedente comma 1,
preordinate anche all’erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono
soggette, limitatamente alle stesse prestazioni, alle norme in materia
sanitaria. Il rispetto di tali norme è verificato dall’Ambito nell’espletamento
della procedura di cui al successivo art. 38. ]
(24) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021, art.2,
comma 1.
(25) comma modificato dall’art. 11, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19 e sostituito dalla l.r.
n. 1/2009, art. 3. Il comma originario era così
formulato:”Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle
more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
l’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti
territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale
regionale. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica
di compatibilità prevista per le strutture di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1), della
legge regionale 28 maggio 2004, n. 8,
limitatamente alle strutture che chiedono di erogare anche prestazioni sanitarie
riabilitative.”
(26) comma eliminato dall’art.11, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Articolo 36
(Requisiti comuni alle
strutture)
1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di
urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi,
di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti
collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento
devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) strutturali
- ubicazione in luoghi abitati facilmente
raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le
visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per
specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a
strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso
socio-assistenziale e l’accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali
e riabilitative connesse all’uso delle risorse rurali e agricole, nonché con
percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di
adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi
dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo
didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla
struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto
sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena
accessibilità della struttura. Tale possibilità non è consentita per le
strutture di cui agli artt. 58, 59, 66, 67 del presente regolamento; (27)
- dotazione di spazi
destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi
destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia
individuale, la fruibilità e la privacy;
- in tutte le
strutture in cui il presente regolamento prevede la presenza di condizionatori
d’aria, laddove esigenze specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e
alle condizioni di salute degli ospiti lo richiedono, i condizionatori possono
essere sostituiti in tutto o in parte con adeguati sistemi di ventilazione a
soffitto.(28)
b) organizzativi
- presenza di figure
professionali sociali e sanitarie qualificate, operative all’interno
dell’impresa, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza
ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more
dell’emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di
individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova
applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del
possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi
formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione, che
certifichino il raggiungimento delle necessarie competenze professionali;
- presenza di un
coordinatore della struttura in
possesso di titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente
regolamento; (29)
- registro degli
ospiti;
- organizzazione
delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- adozione, da parte
del soggetto gestore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall’art.
58 della legge
regionale.
c) procedurali
- predisposizione di
un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto
educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo
individuale devono indicare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le
modalità dell’intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuali.
2. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi
del D.M. 21.5.2001 n. 308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli
alloggi e limitatamente alle strutture già autorizzate e operanti
continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici realizzati da oltre ottanta
anni, si fa riferimento, per un massimo di cinque anni dalla entrata in vigore
del presente regolamento, ai requisiti strutturali prescritti prima dell’entrata
in vigore della legge regionale. La concessione della deroga deve essere espressamente richiesta,
sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della
compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c).
(27) punto elenco così modificato dall’art. 12, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il punto elenco era così formulato: “ - ubicazione in luoghi abitati facilmente
raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le
visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per
specifiche strutture.”
(28) punto elenco aggiunto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(29) Punto modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 14.
Articolo 37
(Requisiti comuni ai
servizi)
1. Fermo restando l’obbligo dell’applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore
dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto
delle seguenti condizioni organizzative:
a) presenza di figure professionali
sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato
ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more
dell’emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di
individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova
applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del
possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi
formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione;
b)
presenza di un coordinatore del servizio in possesso di titolo di laurea come
previsto dall’art. 46 del presente regolamento (30)
c) adozione, da parte del soggetto
erogatore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 della legge regionale e dal presente
regolamento;
d) adozione di un registro degli
utenti del servizio con l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza
e, per i minori, di un progetto educativo individuale.
(30) Lettera sostituita dal r.r. n. 11/2015, art. 15 .
Articolo 38
(Procedura
per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi)
(31)
1. L’Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio
del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche
e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i
servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale, [entro il
termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale
l’autorizzazione si intende concessa. ] . (32)
2. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione
provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2005, n. 17,
e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende
prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano
di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che
specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di
adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a
copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche
tecniche dell’intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo
stato di avanzamento del processo di adeguamento. (33)
2 bis. Le strutture in possesso di
autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l’adeguamento
agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla
normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, architettonici,
ambientali dandone apposita comunicazione corredata adeguata documentazione
all’Ambito territoriale, conservano l’autorizzazione provvisoria fino al termine
dei tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.(34)
3. Qualora, decorso il termine di un anno per la presentazione del
piano di adeguamento, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano
provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento,
il Comune che ha rilasciato il primo provvedimento di autorizzazione
provvisoria, diffida entro il 30.09.2008 il soggetto gestore a presentare
il piano di adeguamento di cui al precedente comma 2 entro un massimo di novanta
giorni dalla notifica della predetta diffida. Decorso inutilmente il termine dei
novanta giorni dalla notifica della diffida, l’autorizzazione provvisoria decade
automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura. (35)
3bis. Per le strutture in
possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata
in vigore della legge regionale n. 17/2003, sulla base
della precedente normativa vigente, il Comune titolare del primo provvedimento
di autorizzazione richiede alle stesse strutture di presentare il piano di
adeguamento entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta
richiesta. Decorso il termine dei novanta giorni dalla notifica,
l’autorizzazione decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la
chiusura. Se la struttura precedentemente autorizzata presenta già gli standard
funzionali, strutturali e organizzativi di cui al presente regolamento, ovvero
al momento del conseguimento in applicazione del piano di adeguamento, presenta
al Comune istanza di autorizzazione definitiva ai sensi della legge regionale n. 19/2006, ai fini
della successiva iscrizione nel registro regionale delle strutture
autorizzate.(36)
3ter. Il Comune
titolare del primo provvedimento di autorizzazione provvisoria provvede ad
inviare alla Regione, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, specifica
comunicazione da cui si evincano:
a) i soggetti gestori che hanno
presentato un piano di adeguamento per le strutture interessate;
b) i soggetti che si trovano nelle
condizioni di cui al precedente comma 2 bis;
c) i soggetti diffidati entro il
termine di cui al precedente comma 3;
gli esiti delle
verifiche di cui al precedente comma 2. (37)
4. L’Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento,
avvalendosi degli uffici tecnici dei comuni componenti l’ambito, dei servizi
sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per
territorio.
4
bis. I requisiti organizzativi e funzionali dichiarati nella domanda di
autorizzazione al funzionamento nei modi di cui ai successivi articoli 39 e 40,
devono rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento e devono essere
verificati mediante apposito sopralluogo da effettuarsi successivamente al
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, e comunque entro e non oltre 90
giorni dal predetto rilascio. (38)
5.
Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: a) la denominazione della
struttura e del servizio; b) l’ubicazione della struttura; c) la
denominazione, la sede legale e amministrativa del soggetto titolare e/o
gestore; c bis) la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto titolare e/o
gestore; d) il legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore;
e) la tipologia di struttura e di servizio tra quelle di cui al Titolo V;
f) la ricettività; g) la natura pubblica o privata della struttura e del
servizio. (39)
6. Qualora l’Ambito accerti la non conformità delle strutture o dei
servizi ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve
darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della
struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi.
7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di
modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi
alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso.
Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard
minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi
comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.
L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di
modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella
denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore
della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle
caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi
l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il
provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della
documentazione di cui all’art. 39 del presente regolamento.(40)
8. Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante
del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione motivata all’Ambito che ha rilasciato l’autorizzazione.
La sospensione dell’attività, qualora si protragga per più di 6 mesi
continuativi, comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente
comunicazione alla Regione.
(31) Rubrica così sostituita dal r.r. n. 11/2015, art. 16, comma 1.
(32) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 16, comma 2.
(33) comma così modificato dall’art. 13, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato : “Le strutture e i servizi in possesso di
autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, e
sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende,
prorogata per tre anni,previa presentazione, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali,che specifichi in forma di relazione
descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di
attuazione. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di
avanzamento del processo di adeguamento.”
(34) comma aggiunto
dall’art. 13, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(35) comma così
sostituito dall’art. 13, comma 3 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato:” 3. Qualora, decorso il termine indicato al comma
precedente, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto
ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, l’atto
autorizzativo provvisorio decade automaticamente.”
(36) comma aggiunto
dall’art. 13 , comma 4 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(37) comma aggiunto
dall’art. 13 , comma 5 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(38) Comma aggiunto dal r.r. n. 11/2015, art. 15, comma. 3.
(39) Comma
sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 15, comma. 4. . Il testo del
comma era così formulato:" 5. Nel provvedimento di
autorizzazione l’Ambito deve indicare: a) la
denominazione della struttura e del servizio; b)
l’ubicazione della struttura; c) la sede legale e
amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
d) il legale rappresentante;
e) le tipologie di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari erogati; f) la
ricettività; g) la natura pubblica o privata.
"
(40) Comma già sostituito dall’art. 13 , comma 6 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è stato nuovamnete sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 16, comma 5.
Art. 38 bis (41)
Norme transitorie per l’attuazione di programmi di investimento per
l’adeguamento di strutture sociosanitarie
convenzionate
1. Le
disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione nel caso
di realizzazione di nuove strutture in sostituzione, ovvero per l’adeguamento,
di strutture già autorizzate al funzionamento, ancorché provvisoriamente, e
convenzionate con i Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario
Regionale per l’erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a
carattere socio-sanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento.
2. Al fine di
realizzare il piano di adeguamento ai requisiti organizzativi, funzionali e
strutturali stabiliti dal successivo Titolo V del presente regolamento, il
soggetto titolare e/o gestore della struttura interessata mantiene il
convenzionamento per il medesimo numero di posti letto ovvero per il medesimo
volume di prestazioni, anche nel caso in cui si renda necessario lo spostamento
degli utenti assistiti in altra struttura, purché rispetti le seguenti
condizioni:
a) comunichi preventivamente la
necessità del trasferimento degli assistiti alla Azienda Sanitaria Locale e al
Comune con la quale ha sottoscritto la convenzione, dichiarando nel proprio
piano di adeguamento la durata del programma di investimento e il periodo
durante il quale gli obblighi del convenzionamento dovranno essere riferiti ad
altra struttura, di cui siano compiutamente descritte le caratteristiche
strutturali e organizzative;
b) sia stato dato adeguato preavviso
agli utenti e ai loro familiari della necessità del trasferimento;
c) la comunicazione preventiva dello
spostamento degli utenti assistiti sia corredata da una copia del piano di
adeguamento, che espliciti durata e caratteristiche dei lavori programmati,
numero degli utenti per i quali si richieda il trasferimento in altra struttura,
nonché dall’impegno a spostare nuovamente nella struttura di provenienza gli
utenti trasferiti, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori
programmati, ovvero l’impegno a trasferire definitivamente nella nuova struttura
gli utenti, dismettendo o riconvertendo i vecchi posti letto;
d) il trasferimento degli utenti
assistiti avvenga per il medesimo numero di posti verso altra struttura già
autorizzata al funzionamento, ancorché provvisoriamente, della stessa tipologia
assistenziale, ovvero presso una struttura della stessa tipologia assistenziale
che rispetti gli standard strutturali minimi di cui al D.M. n. 308/2001, così
come verificati preventivamente dal Comune competente;
6. Con
riferimento alla struttura che accoglie temporaneamente gli utenti trasferiti
dalla struttura interessata dal piano di adeguamento, il soggetto titolare e/o
gestore non acquisisce in alcun caso diritti in merito al convenzionamento con
il SSR e con il Comune.”
(41) articolo
aggiunto dall’art. 14 , comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Articolo 39
(Domanda di autorizzazione delle
strutture)
1.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, deve
essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, il quale
accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla
disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta
giorni dal ricevimento della domanda. La domanda deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del
soggetto gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato
per i titolari, amministratori o gestori; c. indicazione dell’ubicazione
della struttura e titolo di godimento della stessa; d. planimetria quotata
dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; e. indicazione
della destinazione d’uso dei locali e degli spazi; f. certificazione di
abitabilità e di idonea conformità urbanistica; g. attestazione di
possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle
strutture; h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa
vigente in materia; i. relazione di un tecnico abilito sullo stato della
rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue
pertinenze j. dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto
gestore indicante la dotazione organica del personale e delle relative
qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di
apposita verifica da effettuarsi successivamente all’inizio dell’attività con
le modalità di cui al precedente art. 38; k. polizza assicurativa di
copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari; l. copia
della carta dei servizi adottata dalla struttura e del regolamento interno;
m. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale; n.
indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi
della normativa vigente in materia; (42)
2. Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e dai singoli regolamenti di ambito.
(42) Comma sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 17. . il testo originario era così
formulato:"1. La domanda per il rilascio
dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
titolare e/o gestore, indirizzata all’ambito nel cui territorio è ubicata la
struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto
gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con
sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i
titolari, amministratori o gestori; c. indicazione dell’ubicazione
della struttura e titolo di godimento della stessa; d. planimetria
quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; e.
indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi;
f. certificazione di abitabilità e di idonea conformità
urbanistica; g. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza
inerenti gli impianti presenti nelle strutture; h. certificato di
prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;
i. relazione di un tecnico abilitato sullo stato della
rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze;
j. indicazione della dotazione organica del personale e delle
relative qualifiche e funzioni, corredata da una dichiarazione unica sulla
regolarità contributiva in base alle norme vigenti; k. polizza
assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
l. copia della carta dei servizi adottata dalla struttura e
del regolamento interno; m. progetto assistenziale generale e/o progetto
educativo generale; n. l’indicazione del responsabile del servizio
di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94. "
Articolo 40
(Domanda
di autorizzazione dei servizi) (43)
1.
Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione
di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui
territorio è operativo il servizio.
2. Il Comune, provvede con le
modalità e nei termini di cui all’art. 51, comma 2, della legge regionale n.
19/06.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto titolare, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del
soggetto gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali,
con sentenze passate ingiudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato
per i titolari, amministratori o gestori; c. dichiarazione a firma del
legale rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del
personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto
dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente
all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38; d.
polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i
volontari; e. copia della carta dei servizi e del regolamento interno;
f. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale; g.
l’indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione
secondo la normativa vigente in materia.
4.
Per i servizi previsti agli articoli 89, 90, 95, 101 lett. b), 104, 105, 106,
del Capo VI del presente Regolamento, deve essere altresì allegata alla domanda
la seguente documentazione:
a.
indicazione della sede operativa del servizio e titolo di godimento della
stessa; b. planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi
verdi annessi; c. indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli
spazi; d. certificazione di abitabilità e di idonea conformità
urbanistica; e. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza
inerenti gli impianti f. certificato di prevenzione incendi ai sensi della
normativa vigente in materia; g. relazione di un tecnico abilitato sullo
stato della rimozione delle barriere architettoniche.
(43) Articolo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 18. Il testo originario era così formulato:"Articolo
40 (Procedura per l’autorizzazione dei
servizi )1. Per i
servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli
previsti dalla lettera a), il soggetto titolare e/o gestore richiede la
autorizzazione all’esercizio all’ambito territoriale in cui ha la propria sede
operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti interni
alla propria organizzazione di impresa. L’ambito competente, a seguito della
richiesta, entro i 30 giorni successivi, attiva il procedimento per l’iscrizione
nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un servizio, previa
verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’autorizzazione e,
nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza dei requisiti prescritti, dispone
l’immediata cessazione del servizio, eventualmente già attivato. 2. L’iscrizione
nel registro regionale è effettuata con le modalità di cui all’art. 53 della legge regionale e determina la
legittimazione all’esercizio dei servizi automaticamente autorizzati.
Nell’ipotesi di diniego dell’iscrizione ai registri, per la verifica di
insussistenza da parte della Regione dei requisiti prescritti, l’Ambito dispone
l’immediata cessazione del servizio. 3. Il soggetto titolare e/o gestore di un
servizio, autorizzato ai sensi dei commi precedenti, all’avvio del servizio in
un ambito territoriale presenta la comunicazione di avvio delle attività ai
sensi dell’art. 51 della suddetta legge, che dovrà contenere la dichiarazione
di sussistenza dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento e il
possesso della iscrizione nell’apposito registro regionale. 4. A seguito della
comunicazione di avvio attività, il servizio si intende automaticamente
autorizzato, fatto salvo l’obbligo del possesso dei requisiti organizzativi e
funzionali indicati nel presente regolamento. L’Ambito competente, a seguito
della comunicazione, attiva la verifica del rispetto dei requisiti richiesti per
il servizio attivato e ne dà comunicazione agli uffici regionali competenti per
l’aggiornamento del registro regionale."
Articolo 41
(Attività di vigilanza e
controllo). (44)
1.
I Comuni
competenti per territorio esercitano l’attività di vigilanza avvalendosi degli
uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di
natura sanitaria, delle ASL competenti per territorio.
2 .
Il Comune
nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata
il venir meno di uno o più dei
requisiti prescritti dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica
tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del
soggetto titolare del servizio, il provvedimento di diffida alla
regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie
prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni per l’adeguamento.
Il Comune, nel
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella
diffida, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o
revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle
violazioni.
3. In caso di gravi illegittimità e
nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre, senza la
preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento,
individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli
utenti
(44) Articolo sostituito dal R.R.
3/2021, art. 3,
comma 1.
Articolo 42
(Attività di vigilanza e controllo
della
Regione)
1. Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia
effettua controlli a campione per verificare l’esercizio delle attività di
vigilanza previste dal presente regolamento.
2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, ivi inclusa la
mancata attivazione del Comune e/o dell’Ambito territoriale di riferimento per
le attività di vigilanza di cui all’art. 41 del presente regolamento,
l’Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso le proprie strutture,
specifiche attività di controllo. (45)
3.
Gli esiti dell’attività regionale di controllo sono comunicati all’ente
competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, unitamente all’invito a
provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di reiterata inerzia, previa
diffida, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo decorsi 30 giorni
dal termine fissato per l’adempimento. (46)
4. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, la
Regione, ai sensi dell’art. 53 della legge regionale, può avvalersi di
organismi di controllo che sono identificati come organismi operanti nel settore
della certificazione di qualità dei servizi e iscritti nell’apposito albo
regionale.
5. L’iscrizione all’albo degli organismi di controllo di cui al
comma 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione di idoneità da parte
di organismi formalmente riconosciuti a livello nazionale;
b) organizzazione aziendale
strutturata in modo da assicurare una piena valorizzazione delle risorse
presenti sul territorio regionale;
c) previsione di meccanismi idonei a
verificare l’effettiva presenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle strutture e dei servizi iscritti nei registri di cui
all’art. 53 e nell’elenco di cui all’art.
54 della legge regionale 19/2006 e dei
relativi soggetti gestori o erogatori;
d) disponibilità di risorse
professionali in possesso di esperienza almeno quinquennale nei rispettivi campi
di competenza;
e) dotazione organica che preveda
almeno le seguenti figure professionali: professionista abilitato alla
certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assistente sociale
iscritto all’Albo Professionale, laureato in materie economiche o giuridiche
esperto nel campo delle politiche sociali;
f) partita IVA ed
iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui ha sede
legale l’organismo di certificazione.
6. L’Albo regionale è istituito con apposito provvedimento del
Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione. Il
Dirigente dispone l’iscrizione ovvero rigetta l’istanza, previa verifica del
possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Il procedimento
amministrativo è concluso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza.
7. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, in
caso di gravi irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo o di
accertata perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, dispone l’immediata
cancellazione dall’Albo regionale degli organismi di controllo. Ai fini del
predetto accertamento il Dirigente del Settore può disporre ispezione presso
l’organismo di controllo.
(45) comma così sostituito dall’art. 15, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato: “ 2. In presenza di circostanze di particolare
rilievo, l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali può disporre, attraverso gli
uffici regionali, specifiche attività di controllo.”
(46) Comma così sostituito daL r.r.
n. 11/2015, art. 20. Il testo originario era così formulato:"3. L’esito dell’attività di controllo di cui ai commi 1 e 2 è
comunicato all’ambito territoriale competente del rilascio del provvedimento
autorizzatorio, unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti.
In caso di reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il
potere sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento."
Articolo 43
(Registri delle strutture
autorizzate)
1. Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente
regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate
dall’art. 53 della legge regionale e dal presente
regolamento.
2.
L’iscrizione nei suddetti registri è condizione necessaria per stipulare
convenzioni con enti pubblici nonché per accedere all’accreditamento di cui
all’art.
54 della legge regionale n. 19/06. (47)
(47) Comma così sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 21. Il testo del comma era così
formulato:"2. L’iscrizione nei suddetti registri
determina la legittimità all’esercizio delle attività."
TITOLO V
STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI
RICONOSCIUTI
Articolo 44
(Definizione delle strutture riconosciute
)
1. Le caratteristiche delle strutture socioassistenziali
riconosciute sul territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al
presente Titolo, costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e
funzionali per la costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio
regionale, in sede di prima e organica applicazione.
2. I requisiti strutturali e organizzativi rapportati agli ospiti
delle strutture ovvero agli utenti dei servizi sono riferiti in ogni caso alla
ricettività autorizzata in numero posti letto per le stesse strutture ovvero
alla capacità di accoglienza dei servizi in numero di utenti.
3. La Regione riconosce la necessità e la opportunità di favorire
sperimentazioni e soluzioni innovative nella organizzazione e nella
progettazione di strutture e servizi, che tengano conto delle evoluzioni
normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese
nei diversi contesti territoriali. A tal fine procederà annualmente, mediante
deliberazioni di Giunta Regionale, e previa intesa con i Comuni, alla
definizione di altre strutture e servizi e alla individuazione dei relativi
requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per le autorizzazioni.
CAPO I
(Strutture per Minori)
Articolo 45
(Norma generale)
1. Le strutture per minori, come definite dall’art. 41 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti previsti nel presente capo.
2. Dette strutture sono destinate altresì all’accoglienza dei minori
sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura penale. Gli Accordi di
programma definiti con le AUSL ai fini dell’approvazione dei Piani di Zona
regolamentano i rapporti per gli interventi socio-sanitari presso le strutture
che accolgono minori con disabilità fisica e/o psichica ovvero con disturbi
della personalità.
3. Le strutture che accolgono minori allontanati dalla famiglia
perché vittime di maltrattamenti o abusi devono avere caratteristiche adeguate
al perseguimento degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini
maltrattati.
4. Nel caso in cui, su disposizioni dei Tribunali per i Minorenni,
si debba procedere a realizzare legami sostitutivi adeguati al compito
riparativo, tali strutture specializzate incoraggeranno il determinarsi di
condizioni che permettano adozioni o affidamenti familiari caratterizzati da
specifiche istanze terapeutiche.
5. Per gli adempimenti di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983
n. 184 e successive modificazioni e disposizioni attuative, il Settore
Programmazione Sociale e Integrazione della Regione Puglia, attraverso
l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, di cui all’art. 14 della legge regionale, effettua il costante
monitoraggio delle strutture per minori e istituisce l’anagrafe dei minori in
affidamento familiare.
Articolo 46
(Contenuto professionale dei
servizi) (48)
1.
Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai
servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le
esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce
i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l’esercizio delle
professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico,
pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario
e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di
operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative
successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali
vigenti.
2.
Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio
assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme
vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre
2017 n. 205, commi 594-598.
3.
Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di
servizi socio riabilitativi, e ad
elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione
educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma
596.
4.
l soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l’attività di educatore per
un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali
soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può
costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale
dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro
modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al
lavoratore.
5.
Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente
regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito
per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei
titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alle
qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già
ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti
alla data del 01.01.2018.”
(48) Articolo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 22, e dall’art. 16, del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 2
, comma 1.
Articolo 47
(Comunità
familiare)
1. La Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità familiare è struttura educativa residenziale,
caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza
stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono
le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali
non è praticabile l’affido. |
Ricettività |
Massimo 6 ospiti in età compresa tra 0 – 18
anni |
Prestazioni |
La comunità familiare è struttura avente caratteristiche
funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a
carattere non professionale. La comunità familiare assicura accoglienza e
cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione
della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto
avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le
attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte
valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati,
gestione delle emergenze, socializzazione e animazione. La struttura
assicura il servizio per tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore
notturne.
La Comunità familiare, in particolare, deve:
- assicurare il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e
la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo
di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo
con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle
presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei
ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività. |
Personale |
Minimo due adulti che assumono funzioni genitoriali,
prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Gli adulti che
assumono responsabilità genitoriali devono possedere idoneità all’affido,
conformemente alle Linee Guida regionali in materia. Gli adulti nello
svolgimento della propria funzione sono affiancati da:
- almeno un educatore;
- da altri consulenti dell’area
socio-psico-pedagogica;
- da esperti per prestazioni relative
ad interventi di animazione, secondo l’organizzazione delle attività della
comunità. |
Modulo abitativo |
Le Comunità a dimensione familiare devono essere organizzate
in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento
deve comprendere:
· camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· un locale per servizi igienici
ogni 3 ospiti, di cui un locale per servizi igienici assistito per la non
autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per servizi igienici
riservato agli adulti e al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei
spazi per attività di gruppo e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile per
i minori ospiti, nei casi previsti e sotto la supervisione degli adulti;
· dotazione di condizionatore d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 48
(Comunità
educativa)
1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La comunità educativa è struttura residenziale a carattere
comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un
gruppo di minori con un’equipe di operatori professionali che svolgono la
funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali
non è praticabile l’affido o per i quali si è in attesa dell’affido
stesso. |
Ricettività |
Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di
età compresa tra 3 – 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa
fino al compimento del 25. mo anno di età limitatamente ai casi per i
quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di
recupero. Le comunità educative organizzano la propria accoglienza in modo
da assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età,
in particolare curando che siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure
minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori
fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate. E’ possibile
inserire minori di età inferiore ai tre anni ove richiesto da particolari
situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che
ne ha disposto l’inserimento. |
Prestazioni |
La comunità educativa è struttura avente caratteristiche
funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a
carattere professionale.
La comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori,
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della
quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene
nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le
attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte
valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati,
gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La Comunità deve:
- assicurare il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la
famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo
di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo
con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle
presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei
ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività. |
Personale |
Nella Comunità educativa il rapporto minimo tra educatori e
minori deve essere di uno a due e comunque in numero sufficiente a
garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa
vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Nelle
ore notturne la comunità educativa di tipo familiare deve assicurare
almeno la presenza di una unità di personale educativo presenza
programmata dello psicologo. (49)
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 6 ospiti, che
garantiscano la presenza nelle ore diurne, [per un minimo di 12 ore
giornaliere]. (50) Per la gestione della
struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento. Se la struttura accoglie anche
minori con problematiche psico-sociali, nella equipe devono essere
presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le
altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni
sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate
dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo
vigente. |
Modulo abitativo |
La Comunità educativa deve essere organizzata in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve
comprendere:
· camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo
letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere
gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni
quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e
un locale per servizi igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile
agli ospiti minori, nei casi previsti e con la supervisione degli adulti;
· dotazione di condizionatore d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
(49) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 23, p.2
(50) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 23, p.1
Articolo 49
(Comunità di pronta
accoglienza)
1. La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa
residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità
dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori
che, anche a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento
svolgendo attività lavorativa. La struttura è finalizzata all’ospitalità
di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di un urgente
allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Il periodo
di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve superare i 15
giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Tali termini possono
essere superati soltanto a seguito di motivata autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento. Durante tale periodo i
servizi sociali dell’ambito formulano un progetto educativo individuale in
virtù del quale saranno attivati altri servizi o interventi.
|
Ricettività |
Massimo 10 minori di età compresa tra 6 -18 anni. Le comunità
di pronta accoglienza organizzano la propria accoglienza in modo da
assicurare la omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in
particolare curando che siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure
minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la possibilità di ospitare minori
fratelli anche in fasce di età diverse da quelle indicate. E’ possibile
inserire minori di età inferiore ai sei anni ove richiesto da particolari
situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che
ne ha disposto l’inserimento. |
Prestazioni |
La Comunità assicura: il funzionamento nell’arco delle 24 ore,
per tutto l’anno, servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire
una pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per
quanto possibile, la continuità con le attività scolastiche e formative
eventualmente in corso. La Comunità partecipa all’elaborazione del
progetto educativo individuale, la cui titolarità resta in capo ai Servizi
sociali territoriali, che ne assicura la continuità rispetto alla
struttura e ai servizi che prendono in carico il minore dopo il periodo di
permanenza nella comunità di pronta accoglienza.
La Comunità di pronta accoglienza deve:
- assicurare il rispetto delle
prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle
presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile. |
Personale |
La Comunità è condotta da un numero di operatori in misura
sufficiente a garantire nell’arco delle 24 ore la presenza di almeno un
educatore ogni tre ospiti. Personale ausiliario nel numero di almeno 1
ogni 5 ospiti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un
minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione della struttura e la
organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore
della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento. |
Modulo abitativo |
La Comunità di pronta accoglienza deve essere organizzata in
appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento
deve comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo
letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere
gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni
quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e
un locale per servizi igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi
per attività di gruppo e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli
ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 50
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a
carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di
giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione di adulti
di riferimento. |
Ricettività |
Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di
età compresa tra 12 - 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere
estesa fino al compimento del 25. mo anno di età limitatamente ai casi per
i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di
recupero. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai dodici anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche
funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere
professionale. La comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei
giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della
quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo
dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le
attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte
valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura
di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze,
socializzazione e animazione.
La Comunità alloggio deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni
della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente
stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la
famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di
osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con
la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale
e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura
degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle
presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli,
tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione
delle attività. |
Personale |
La Comunità alloggio è condotta da educatori e assistenti
sociali in ragione di un operatore ogni 3 minori. Gli educatori,
preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro presenza nella
struttura con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di
riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato. Nelle
ore notturne la Comunità alloggio deve assicurare la presenza di una unità
di personale educativo. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5
ospiti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12
ore giornaliere. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle
prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra
le figure professionali dell’area sociopsico-pedagogica, impiegate nella
stessa, salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento.
|
Modulo abitativo |
La Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve
comprendere:
· camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo
letto, solo in casi specifici determinati dalla necessità di non dividere
gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a seguito di autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni
quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e
un locale per servizi igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per
attività di gruppo e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti
gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Articolo 51
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
Gruppo appartamento è un servizio residenziale a bassa intensità
assistenziale rivolto a minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che
devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della
loro autonomia. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al
compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si
rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto
da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. Qualora all’interno
del gruppo appartamento siano presenti contestualmente sia minorenni che
maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore diversificare opportunamente i
moduli abitativi e l’organizzazione delle attività sociali e
psico-pedagogiche al fine di garantire prestazioni consone alle differenti
tipologie di accolti. Se all’interno del gruppo appartamento sono
presenti contestualmente sia minorenni che maggiorenni, i moduli abitativi
e l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche devono
essere diversificati per garantire prestazioni consone alle differenti
tipologie di ospiti. (51) |
Ricettività |
Per
modulo abitativo: massimo 6 minori, omogenei per sesso. (52) |
Prestazioni |
Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole
condivise dai giovani accolti della struttura, con la presenza, limitata
ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno
assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria
assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del
gruppo e all’accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.
Il Gruppo appartamento deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni
della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente
stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la
famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di
osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con
la famiglia, il servizio sociale, l’educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale
e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura
degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero delle
presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei
ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella
gestione delle attività. |
Personale |
Nel
Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative
della giornata e nelle ore notturne, la presenza di almeno 1 educatore.
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 per modulo abitativo che
garantisca la presenza almeno nelle ore notturne. (53) |
Modulo abitativo |
Il Gruppo appartamento deve essere organizzato in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei giovani residenti. Ogni appartamento deve
comprendere:
· camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· un locale per servizi igienici attrezzato
per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al
personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi
per attività di gruppo e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli
ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale rivolto a giovani
in età adolescenziale e giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non
possono restare e/o rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il
percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza
degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno di età
limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del
percorso educativo e di recupero.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
(51) Comma modificato dl r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 1.
(52) Comma modificato dl r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 2.
(53) Paragrafo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 3., è stato sostituito
dal r.r.
10/2018, art, 3,
comma 1.
Articolo 52
(Centro socio-educativo diurno)
(54)
1. Il Centro socio-educativo
diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta
a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di
attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira
in particolare al recupero dei minori con problemi di socializzazione o
esposti al rischio di emarginazione e di devianza. E’ necessario che il
centro socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità
dei minori residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne
l’integrazione sociale e culturale. Il Centro può accogliere anche minori
non residenti nello stesso Comune, qualora nell’ambito territoriale di
riferimento non vi siano centri diurni sufficienti a rispondere ai
molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro diurno deve provvedere
in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i minori. Il
centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed opera
in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le
istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e
delle comunità di pronta accoglienza per minori.
|
Ricettività
|
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in
età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o
Comune e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la
suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni
modulo rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando
la fruizione comune di attività e servizi generali, non in contrasto con
il presente regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono
essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per
classi d’età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore disabile.
|
Prestazioni
|
La
struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali,
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi
che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla
crescita, l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi
nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto
alle famiglie. |
Il
Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli
ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a
titolo esemplificativo, attività quali: · attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
attività di supporto alla scuola ;
·
momenti di informazione;
·
somministrazione pasti, in relazione agli orari di apertura.
Le
attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati,
raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture
educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le
famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla
determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti
partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle
attività del Centro. L’orario di funzionamento del Centro deve essere
compatibile con le esigenze di studio e formative degli ospiti.
|
|
Personale
|
Operatori
in possesso di qualifiche professionali funzionali alla realizzazione
delle attività educative, formative, ludico-ricreative, di sostegno e
supporto scolastico, laboratoriali, in rapporto di almeno 1 ogni 10
minori. Tra gli operatori devono figurare almeno 1 educatore ogni 30
minori. Se il centro accoglie anche minori con disabilità deve essere
previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica in
rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili. Personale ausiliario nel
numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore di
apertura del centro. Per la gestione della struttura e la organizzazione
delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della
struttura tra le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica,
impiegate nella stessa. |
Caratteristiche
|
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una
superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per 30 minori, in ogni
caso rispondenti alle |
strutturali
|
norme
d’igiene e sicurezza, alle attività previste e al riposo. Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale.” |
(54) Articolo sostituito dal R.R.
n. 3/20221 ,art. 4,
comma 1.
Articolo
53 (55)
(Asilo nido)
1. L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la
erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i
3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard
strutturali e qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
L'asilo nido o nido d'infanzia è un
servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte
le bambine e i bambini in età com presa tra i 3 e i 36 mesi, che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro
di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto
all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e
religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale
strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei
familiari. |
|
|
L'asilo nido garantisce il diritto
all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili,
secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della L. n.
104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi
competenti della ASL vengono definiti progetti educativi
specifici. |
|
In risposta alle nuove esigenze
sociali ed educative, possono essere istituite anche sezioni
aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera, per l'accoglienza
di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi. |
|
Si definisce micro-nido la struttura
con finalità analoghe a quelle dell'asilo nido, ma con una
ricettività ridotta. |
|
Altre strutture assimilate sono il
nido aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse
caratteristiche dell'asilo nido o del micro-nido, in relazione al
numero di posti bambino. |
|
Per tutte le tipologie di nido di
infanzia qui individuate si applicano le caratteristiche
organizzative e gli standard di seguito indicati. |
| |
Ricettività |
La ricettività minima e massima del
nido di infanzia, espressa in termini di capienza, è fissata
rispettivamente a 20 e a 60 posti bambino. |
La ricettività minima e massima
della struttura micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20
posti bambino. |
La presenza programmata su base
annua nella struttura può essere determinata nelle misure massime
del: |
- 30% in più rispetto alla
ricettività per utenti in fascia di età 3-12 mesi; |
- 25% in più rispetto alla
ricettività per utenti in fascia di età 13-23 mesi; |
- 20% in più rispetto alla
ricettività per utenti in fascia di età 24-36 mesi.
|
Detti incrementi possono essere
introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini
iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti
dalla sezione "modulo abitativo" con riferimento alla superficie
richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione
alla ricettività o capienza. |
Nel caso di asilo nido che accolga
più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza
programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività
cumulati su una sola fascia di età degli utenti, bensì
esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i
limiti sopra indicati. L'asilo nido e il micro-nido sono da
intendere operanti a tempo pieno, quando osservano orario di
apertura pari o superiore a 36 ore e almeno 5 gg di apertura
settimanali, o a tempo parziale quando osservano un orario di
apertura inferiore alle 36 ore settimanali. |
Gli spazi essenziali destinati ai
bambini e ai servizi generali sono i seguenti: |
a) ambiente di ingresso, con
adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso
alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre
sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o
educativi, l'ingresso può essere unico; |
b) unità funzionali minime (sezioni)
per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero
dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto
educativo, in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il
pasto ovvero in spazi funzionalmente collegati e attrezzati, anche
ad uso non esclusivo, purché prima dell'utilizzo siano assicurate le
migliori condizioni di igienicità e di fruibilità compatibili con il
sonno; |
c) locali per l'igiene destinati ai
bambini, anche al servizio di più sezioni ma contigui a ciascuna
delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca
lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso
ogni dieci bambini di età superiore a 12 mesi; |
d) spazi comuni, destinati alle
attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni,
ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli
gruppi; |
e) servizi generali e spazi a
disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale,
locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia
e per la conservazione dei materiali connessi alla pre- parazione
dei pasti, spazio per la preparazione del materiale didattico e il
colloquio con i genitori); |
f) cucina o terminale di cucina o
altro spazio attrezzato a servizio della somministrazione di pasti
forniti in multiporzione dall'esterno; |
g) spazi esterni o spazi gioco
attrezzati con strutture fisse e dedicate. |
Qualora la struttura sia collocata
su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e necessarie
a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve
comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente
collegati, sia collocata su un unico piano. |
Ad eccezione degli spazi di cui alle
lettere e) ed f), gli spazi destinati alle attività per i bambini
nonché i locali per l'igiene destinati ai bambini, non possono
essere situate in seminterrati o piani interrati, pena la non
concessione, ovvero la revoca dell'autorizzazione al funanziamento
dell'intera struttura. (56) |
Le unità minime funzionali, o
sezioni, sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle
esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle
attività. | |
Prestazioni |
Sono assicurate le prestazioni che consentano il
perseguimento delle seguenti finalità: |
a) sostegno alle famiglie, con
particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli
e nelle scelte educative; |
b) cura dei bambini che richieda un
affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per
giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un
contesto esterno a quello familiare; |
c) stimolazione allo sviluppo e
socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico
e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali. |
Devono essere assicurati, durante la
permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del
bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza
continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente
attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda
attività educative e attività ludico-espressive, le attività
ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima
alfabetizzazione. |
Deve essere elaborato un progetto
educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi
incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse
esigenze dei bambini componenti la
sezione. | |
Personale |
Il rapporto numerico tra personale e
bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale
di posti programmati in relazione alla ricettività o capienza della
struttura. |
La struttura deve avere un
coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e in
coerenza con quanto indicato all'art. 46 del presente Regolamento.
|
Il personale richiesto per la
organizzazione delle attività di asilo nido sono: |
- gli educatori: in misura minima di
1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1
educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 23 mesi, di 1
educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in
strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di
età; |
- il personale addetto ai servizi
generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e
non affidati a strutture esterne, il rapporto personale - ospiti è
di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini; |
- personale dedicato per la cucina,
se i pasti vengono preparati all'interno della
struttura. |
In presenza di bambini diversamente
abili il rapporto operatore-bambino deve essere di 1 educatore per 1
bambino. |
Se la struttura accoglie anche
minori con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere
presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998,
nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle
prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni
sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel
rispetto del modello organizzativo
vigente. | .
|
Modulo abitativo
|
La superficie esterna alla struttura
asilo nido o nido d'infanzia, al netto di parcheggi e viabilità
carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno
fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10 mq per bambino
iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
ovvero di nuova costituzione, collocati nei centri storici o in
ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a
7 mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, che, limitatamente
al caso in cui lo spazio esterno non sia disponibile in misura
adeguata, può essere sostituito, entro la misura massima del 70%, da
spazi interni attrezzati stabilmente per il gioco. |
La superficie interna dell'asilo
nido, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano
ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 7,5 mq.
per posto bambino, considerando il totale della superficie per le
sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i
servizi igienici per bambini. |
Micro-nido: superficie esterna
minima non inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36
mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino iscritto,
considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi
per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per
bambini. |
Solo per le strutture già operanti
come micro-nido all'interno dei centri urbani consolidati, lo spazio
esterno può essere sostituito, previo parere del Comune competente,
da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura
non inferiore a 4 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi,
diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d)
specificate per la ricettività della struttura. |
Non possono, in ogni caso, essere
utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e
interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle
attività quotidiane. |
Le zone esterne possono essere
utilizzate nelle fasce orarie di non utilizzo da parte della
struttura, per la fruizione pubblica limitata a bambini,
accompagnati da adulti, ovvero genitori, con eventuali oneri
aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa, previo
protocollo di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare
della
struttura. | |
2. Una stessa struttura può ospitare
l'asilo nido o micro-nido e una o più tipologie di servizi per l'infanzia o
scuole per bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e
degli spazi comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento
degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una
scansione oraria programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi
servizi. Il coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per
l'intera struttura e tutti i servizi in essa previsti.
(55) Articolo così sostituito dall'art.
2, Reg. reg. 18 aprile 2012, n. 7, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
(56) Comma modificato dal r.r.n.
11/2015, art. 25.
CAPO II
(Strutture per diversamente
abili)
Articolo 54
(Norma generale)
1. Le strutture per diversamente abili, come definite dall’art.
42 della legge regionale devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo.
Articolo 55
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa
intensità assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa
tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione
di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona
autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa. Tale struttura è rivolta anche a fornire risposte ai casi
dell’area “dopo di noi” che richiedano soluzioni di intervento di tipo
residenziale. |
Ricettività |
Il modulo abitativo deve essere costituito da un minimo di 7
ad un massimo di 12 ospiti. Il modulo abitativo deve ospitare ospiti che
presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e
per classe di età. |
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche
funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere
professionale. La comunità alloggio prevede prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi,
formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili
alle forme di assistenza domiciliare. |
Personale |
Presenza programmata per fasce orarie di un educatore
professionale, e di un assistente sociale, Ciascuna figura assicura una
presenza di almeno 12 ore settimanali e tra le stesse viene individuato il
coordinatore della struttura. Personale ausiliario nel numero di almeno 1
per 12 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo
di 12 ore giornaliere. |
Modulo abitativo |
La comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti
contigui collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. Ogni unità
appartamento deve contenere:
· camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti
letto;
· per le camere da
letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la
disposizione “a castello”;
· un locale per
servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due camere da
letto;
· dotazione di
condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da
parte degli ospiti.
La struttura deve comprendere una sala pranzo, una cucina
attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo
libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato,
ed un servizio igienico riservato per il personale.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per
l’accesso e la mobilità interna alla struttura.
|
Articolo 56
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il gruppo
appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età
compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in
situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano
una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in
maniera continuativa. |
Ricettività |
Da un
minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il gruppo
appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale.
Il gruppo appartamento prevede l’autonomia nella preparazione e nella
somministrazione dei pasti e nelle altre attività della vita quotidiana.
|
Personale |
Un coordinatore responsabile della struttura, nella figura
dell’educatore professionale o dell’assistente sociale, che assicuri una
presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di
1 per gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle ore diurne,
per un minimo di 6 ore giornaliere. |
Modulo abitativo |
Il gruppo appartamento deve essere organizzato in civile
abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni
degli ospiti, con camere da letto singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non
inferiore a mq. 16 per due posti letto. La struttura deve prevedere un
servizio igienico doppio, distinto per uomini e per donne, assistito per
la non autosufficienza, in misura di uno ogni 6 ospiti. Per le camere da
letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”. La struttura deve comprendere una sala
pranzo e una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività
giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. Non devono essere presenti barriere
architettoniche per l’accesso e la mobilità interna alla struttura.
|
Articolo
57 (57)
(Comunità
socio-riabilitativa)
[1. La Comunità socio-riabilitativa deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari |
La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale
socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di
handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o
per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale. La Comunità può essere costituita da moduli
destinati ad un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le
urgenze. E’ proponibile nel medesimo stabile la compresenza di più moduli
abitativi fino ad un massimo di tre.
La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana
significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione
di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura
l’erogabilità d’interventi socio sanitari non continuativi assimilabili
alle forme di assistenza rese a domicilio.
La comunità socio-riabilitativa si configura come
struttura idonea a garantire il “dopo di noi” per disabili gravi senza il
necessario supporto familiare; in questo caso deve essere assicurato il
raccordo con i servizi territoriali per l’inserimento socio-lavorativo e
per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica.
|
Ricettività |
La comunità può essere costituita da più nuclei aventi
ciascuno la capacità ricettiva di 5 ospiti per un massimo di 20 ospiti,
più eventuali 2 posti per le emergenze. Ciascun modulo abitativo deve
ospitare ospiti che presentino caratteristiche di omogeneità per
macrotipologia di handicap e per classe di età. |
Prestazioni |
La struttura assicura un elevato grado di assistenza,
protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie,
finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua
interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell’autonomia
personale e sociale e l’acquisizione e/o il mantenimento di capacità
comportamentali ed affettivo-relazionali.
La comunità offre:
- assistenza tutelare diurna e
notturna;
- attività educative indirizzate
all’autonomia;
- attività riabilitative mirate
all’acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali,
cognitive ed affettivo-relazionali;
- attività di
socializzazione;
- somministrazione pasti.
In presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni
erogate nella Comunità trovano copertura con oneri a carico della ASL
competente in misura non inferiore al70% della retta totale, come previsto
dal DPCM 29 novembre 2001 (All. 1C). |
Personale |
Educatori professionali, educatori con almeno tre anni di
esperienza nei servizi per diversamente abili e assistenti sociali, in
misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza programmata di psicologi,
infermieri e tecnici della riabilitazione; personale ausiliario nel numero
di almeno 1 ogni 10 ospiti.
Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di
laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per
il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con
esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.
Personale ausiliario nel numero di 1 ogni 10 ospiti, che
garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 18 ore
settimanali. |
Modulo abitativo |
La struttura è costituita da:
· camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
· servizio igienico, attrezzato per la
non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante;
· per le camere da letto doppie, la
disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· dotazione di condizionatore d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina
attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo
libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve,
inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,opportunamente attrezzato,
ed un servizio igienico riservato per il personale.
Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed
adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.
] |
(57 ) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021, art. 5,
comma 1.
* R.R.
3/20121, art. 19,
comma 2. In fase di prima applicazione le strutture di cui all’art. 57 del Reg. R. n. 4/07 già autorizzate al
funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato per la riconversione in strutture
sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per
persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare, possono mantenere
l’autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg. R. n. 4/2007 optando per una delle
tipologie di strutture residenziali per diversamente abili disciplinate al
Titolo V, Capo II, dello stesso regolamento n. 4/2007, conseguentemente
adeguando i requisiti nei termini di seguito indicati a far data
dall’entrata in vigore del presente
regolamento:
a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e
funzionali minimi e specifici
b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi
e specifici.
Art. 57 bis
(58) (59)
Comunità
residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi
dello spettro autistico
[1.1. La comunità
socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età
compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in
situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della
relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo
familiare, duratura o temporanea, nell’ottica dell’intervento alla
persona.
1.2. L’obiettivo della
residenzialità nei percorsi socio-educativi- riabilitativi è quello di avviare
l’utente verso il recupero e la promozione dell’autonomia personale e sociale,
di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita
quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di
istituzionalizzazioni fuori Regione.
1.3. La comunità
prevede:
- un modulo di residenzialità
temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità
di una temporanea permanenza in un contesto così
strutturato.
- un modulo di residenzialità
a medio-lungo termine.
1.4. Le attività erogate
dalla comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo,
farmacologico.
1.5. L’intervento
socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e
multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dallo specialista
NPIA/PSICHIATRIA secondo un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
condiviso con la famiglia e con l’équipe.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 16
utenti
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1 La struttura deve
essere priva di barriere architettoniche e deve
prevedere:
− camere da letto singole con
uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti
letto;
− servizio igienico,
attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la
quale deve essere comunicante;
− per le camere da letto
doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la
disposizione “a castello”;
− dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli
ospiti;
− sala pranzo e cucina
attrezzata;
− spazio destinato alle
attività giornaliere ed al tempo libero;
− linea telefonica abilitata
a disposizione degli ospiti;
− un servizio igienico
doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato;
− un servizio igienico
riservato per il personale.
1.8 REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1 Lo standard minimo
sotto riportato è riferito a n. 16 utenti.
MODULO DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-
RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’
|
Medico specialista
NPIA/PSICHIATRIA |
4
ore sett.
|
Psicologo |
6
ore sett.
|
Infermiere |
6
ore sett.
|
Educatore
professionale/Educatore*
|
5 di
cui 1 con funzioni di coordinamento
|
Tecnico della
riabilitazione psichiatrica |
2
|
Operatore
socio-sanitario |
2
|
*vedi art.
46 Reg. Reg. n. 4/2007 e
s.m.i.
1.9 Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD
“.]
(58) Articolo aggiunto dal r.r. n.
9/2016, art. 6.
(59) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021 , art. 5,
comma 1.
Articolo 58
(Residenza sociosanitaria
assistenziale per diversamente abili) (60)
[1. La residenza protetta o residenza sociosanitaria
assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari |
La residenza sociosanitaria assistenziale, di seguito
denominata RSSA, eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a
persone in situazione di handicap con gravi deficit psico-fisici, in età
compresa tra i 18 e i 64 anni, che non necessitano di prestazioni
sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un alto grado di assistenza
alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e
riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta,
non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La RSSA è collegata funzionalmente con i servizi
sociosanitari dell’ambito territoriale, comprendenti l’assistenza
medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale,
l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale
diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi
assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del
ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere
sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.
L’ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di
lunga durata. L’accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA, in regime di
accreditamento con l’Ambito e la ASL, avviene attraverso la Unità di
Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge
regionale.
[Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in
base ai requisiti di accoglienza alberghiera. ] (61) |
Ricettività |
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di
20 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120
ospiti. |
Prestazioni |
Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività riabilitative ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
· cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco,
2 ausiliari per una struttura di 120 posti letto;
· lavanderia e stireria: 1 addetto fino
a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della
giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
• Educatori professionali o terapisti occupazionali: 18
ore settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4
ospiti;
Infermieri: in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il
servizio notturno è garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di
una unità nella struttura;
Tecnici della riabilitazione (tecnici della riabilitazione
psichiatrica, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della riabilitazione)
in rapporto di 18 ore settimanali ogni modulo di 20 ospiti, e comunque in
misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza
definito dalla U.V.M.; Assistente sociale: 6 ore settimanali di
prestazioni ogni 20 ospiti.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive
modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la
riqualificazione del personale in servizio per le strutture già
autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per
OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere
sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale
personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro
il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso
del patentino BLS. (62)
La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella
figura di un medico specialista, preferibilmente in medicina fisica e
riabilitativa o specializzazione equipollente, impegnato con prevalenti
compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica,
nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia
della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione
dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la
competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero
nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto
personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un
minimo di 6 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in
favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza medica generica
-
assistenza medica specialistica
-
fornitura di farmaci
-
fornitura di presidi sanitari.
Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono
attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il
termine di 1 settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il
materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario
debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL
possono concordare con le strutture interessate, previo protocollo di
intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine
della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica
per le successive forniture, purché in stretto raccordo con l’assistenza
del medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della
prescrizione delle terapie e dei presidi.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme
vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico
della ASL nel cui territorio insiste la struttura. |
Modulo abitativo |
[· RSSA di fascia
alta (prima categoria):] (63)
camere da letto singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non
inferiore a mq. 16 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono
il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza
e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per
ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con
servizio igienico per portatori di handicap
[· RSSA di
fascia media (seconda categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 11, o doppie con uno spazio notte individuale non
inferiore a mq. 16 per due posti letto, o triple con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 21 per tre posti letto. Le succitate
dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 ospiti. Per
ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con
servizio igienico per portatori di handicap.]
(64)
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per
categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un
locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso
servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso
esclusivo dei visitatori.
L’ambulatorio, dove possono essere praticate le
consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere
almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio
igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve
accogliere l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata
attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito
attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono
essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza e deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
2. Le residenze protette già accreditate, ancorché
provvisoriamente, e/o convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997
e successive modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B
di cui all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni
dalla entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in
base ai requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle
more di tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3. Le strutture residenziali autorizzate
all’esercizio, classificate come RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui
all’art. 53, comma 1 lett. b) della
legge regionale, possono
accedere, all’accreditamento per l’assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme
regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello
regionale e delle risorse assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale
extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario
e dal piano regionale delle politiche sociali.
4. Per le RSSA accreditate, che
definiscano un rapporto convenzionale, con il servizio sanitario regionale,
l’ammontare della spesa a carico della ASL resta determinato dai parametri di
spesa già applicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004, art.
32, nelle more della
rideterminazione delle rette, per la quota a carico della ASL e per la quota a
carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa analisi di mercato condotta su
tutto il territorio regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia e previa
concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro
180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
]
(60) Articolo soppresso dal R.R.
3/2021, art.6,
comma 1.
(61) Parole soppresse dal r.r.
n. 11/2015, art. 26, c.1 .
(62) capoverso così sostituito dall’art.
17, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
(63) Parole soppresse
dal r.r.
n. 11/2015, art. 26, c. 2.
(64) Categoria eliminata
dall’art. 2,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7.
Articolo 59
(Residenza sociale assistenziale per
diversamente abili) (65)
1. La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria
a bassa intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La residenza sociale assistenziale eroga prevalentemente
servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap con
medio-gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni,
che richiedono un medio-alto grado di assistenza alla persona con
interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in grado di
condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non
possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi
sociosanitari dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica,
l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza
domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al
fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli
ospiti dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in
strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per
ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.
Le Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di
fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera.
|
Ricettività |
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20
ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.
Nella struttura può essere previsto anche un modulo abitativo
fino a un massimo di 20 p.l. per ex utenti psichiatrici che abbiano
concluso l’iter riabilitativo nelle strutture previste dalla legge e che
necessitano solo di un intervento di lungo-assistenza e di accoglienza
sociale. |
Prestazioni |
Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza
tutelare diurna e notturna;
- attività
socializzanti ed educative;
- prestazioni
infermieristiche;
- prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
· cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2
ausiliari;
· lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria
possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco
della giornata.
Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato
a seconda delle esigenze della RSSA.
Prestazioni sociosanitarie:
· Educatori professionali: 18 h.
settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
· Operatori Socio-Sanitari (OSS): in
organico 1 ogni 4 ospiti;
· Infermieri: in organico 12 ore giornaliere
ogni 60 posti residenza;
· Assistente sociale: 12 h. settimanali di
prestazioni ogni 20 ospiti;
· Tecnico della riabilitazione: in misura
funzionale rispetto all’eventuale progetto personalizzato di assistenza
definito dalla U.V.M., per le quali prestazioni la struttura si avvale
delle strutture del SSR.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del
personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della
realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per
le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero
OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà
essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento.
Per la gestione della struttura e la organizzazione delle
prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra
le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella
stessa, salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento da
impegnare con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività
socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento
dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di
protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il
coordinatore è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in
favore degli ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di
rilievo sanitario:
· -assistenza medica
generica
· -assistenza medica
specialistica
· -fornitura di
farmaci
· -fornitura di
presidi sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme
vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della
ASL nel cui territorio insiste la struttura. |
Modulo abitativo |
· Residenza sociale
assistenziale di fascia alta (prima categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore
a mq. 16 per due posti letto.
Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni
stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo,
almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per
portatori di handicap;
[·
Residenza sociale assistenziale di fascia media (seconda
categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 11, o doppie con uno spazio notte individuale non
inferiore a mq. 16 per due posti letto, o triple con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 21 per tre posti letto. Le succitate
dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti.
Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con
servizio igienico per portatori di handicap.] (66)
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per
categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale
per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso
servizio igienico e deve prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso
esclusivo dei visitatori.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere
l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività
motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e
lo spogliatoio con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la
non autosufficienza |
2. All’interno delle residenze sociali assistenziali per
diversamente abili, le eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e
il benessere dell’utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto,
non accedono all’accreditamento con le ASL per l’assegnazione delle quote di
spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o
del tutto non autosufficienti.
3. Le strutture protette che operano in regime completamente
privato, e già autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983,
mantengono l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano
i propri standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una
nuova istanza di autorizzazione.
(65) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021, art. 7,
comma 1.
(66) Categoria eliminata dall’art. 3, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Articolo 60
(Centro diurno socio-educativo e
riabilitativo) (67)
1. Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Tipologia
e carattere; destinatari. Il centro diurno socio-educativo, anche
all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4
dell’art. 42 della legge, e? struttura socio-assistenziale a ciclo diurno
finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della
persona e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti
diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con
notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di
prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti
minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività
extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di frequenza
dei percorsi di studio previsti .
(68) |
Ricettività |
Massimo 30 utenti. |
Prestazioni |
Il
centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze
dell’utenza e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per
cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e
organizzate attivando le risorse della comunità locale. Il centro deve, in
ogni caso, organizzare: • attività educative indirizzate
all’autonomia; • attività di socializzazione ed animazione; •
attività espressive, psico-motorie e ludiche; • attività culturali e
di formazione; • prestazioni sociosanitarie e riabilitative
eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero
con patologie psichiatriche stabilizzate. Deve, altresì, assicurare
l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane
anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale),
nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.
Il centro diurno socio-educativo assicura l’erogabilità delle
prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio sanitario regionale. Il centro puo’ assicurare il servizio di
trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL.
In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il
PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione,
un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente
maggiore rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con
corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di
compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia. (69) |
Personale |
Educatori
professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi
per diversamente abili in misura di almeno 1 operatore per 36 ore
settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente sociale per 18 ore
settimanali ogni 20 ospiti. Presenza programmata di psicologi, altri
operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione
funzionale (es.: logopedisti, psicomotristi, musicoterapisti,
fisioterapisti). Personale ausiliario nelle ore di apertura del
centro, in misura di 1 ogni 15 utenti. Il coordinatore della struttura
deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo
equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o
di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non
inferiore a cinque anni. (70) |
Modulo abitativo |
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o
come spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici
requisiti previsti per ciascuna struttura.
La struttura deve, in ogni caso, prevedere:
- congrui
spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30
utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso
collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità
di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona
riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
- autonomi
spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in
caso di erogazione del servizio;
- spazio
amministrativo;
- linea
telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
- servizi
igienici attrezzati:
- 2 bagni per
ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni per
ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla
ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio
igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima
accessibilità. |
(67) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021 art.8,
comma 1.
(68) Paragrafo sostituito dal r.r
n. 11/2015, art. 27, c. 1.
(69) Paragrafo sostituito dal r.r
n. 11/2015, art. 27, c. 2.
(70) Paragrafo sostituito dal r.r
n. 11/2015, art. 27, c. 3.
Art. 60 bis (71) (72) (73)
La Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le
seguenti caratteristiche strutturali e organizzative :
1.La
Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche
strutturali e organizzative :
Dimensioni |
Dimensioni
Descrizione e standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
La
casa famiglia è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere
familiare destinata prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età
compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità intellettiva o psichica o
con patologia psichiatrica stabilizzata. Possono accedere a tale unità di
offerta persone con disabilità psichica e intellettiva o con patologia
psichiatrica stabilizzata, con sufficienti condizioni di autonomia
primaria, dopo attenta valutazione delle strutture competenti della ASL
che intervengono nella Unità di Valutazione Multidimensionale preposta
alla analisi, valutazione e presa in carico del caso mediante un progetto
personalizzato per l’inserimento. Non possono essere accolte persone
affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità motorie che
impediscano la deambulazione.
Utenti
della casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per
i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
definitivamente impossibile.
La
struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa,
sicura e soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile
definire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia
dell’individuo.
La
casa-famiglia si configura anche come struttura idonea a garantire il “
dopo di noi “ |
Ricettività |
La
Casa-Famiglia ha una capacità ricettiva da un minimo di 3 utenti ad un
massimo di 20 utenti. La casa ospita utenti sia di sesso maschile che
femminile. La casa opera per i 365 giorni dell’anno e per le 24
ore. |
Prestazioni |
Le
attività funzionali offerte nella Casa-Famiglia
sono:
- assistenza diurna e notturna
nelle 24 ore, per 365 giorni anno;
- attività educative indirizzate
all’autonomia;
- attività mirate all’acquisizione
e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed
affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
-
somministrazione pasti.
A
completamento dell’offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono
previste attività ludico-ricreative, comprese gite e vacanze.
|
Personale |
Per
l’unità di offerta Casa-Famiglia il personale preposto è costituito da:
-
educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento in misura
di 1 ogni 12 ospiti, ai quali può essere assegnata anche l’attività di
coordinamento della struttura;
- personale ausiliario per le
attività di cura materiale e per le attività di accadimento e pulizia
degli ambienti;
-
operatori sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che
garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore
giornaliere. |
Modulo
abitativo |
La
Casa Famiglia deve essere organizzata in una struttura avente le
caratteristiche delle abitativo civili abitazioni, adeguatamente arredati
e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti accolti. Ogni nucleo
abitativo deve comprendere:
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due
posti letto o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
25.
La
struttura deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui
uno assistito. Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei
posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”.
La Casa-Famiglia comprende: sala
pranzo e cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle
attività ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e
audiovisivi, ecc.), una linea telefonica abilitata a disposizione degli
utenti.
Gli spazi comuni hanno la dotazione
di servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso
collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato
per il personale. Lavanderia e guardaroba.
Ripostigli
per la custodia del materiale igienico sanitario. Dispensa alimentare.
L’unità
d’offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere
architettoniche.
“ |
(71) Articolo aggiunto dall’art. 18, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n.
19. , è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 4,
comma 1.
(72) Articolo abrogato dall'art. 2
comma 1 del Regolamento
regionale 13/2019;
(73) L'art. 2
comma 2 del Regolamento
regionale 13/2019 dispone : Il Comune competente per territorio dispone
la revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata per la tipologia di
struttura di cui al comma 1, con apposito provvedimento da inviarsi agli uffici
regionale per la cancellazione della struttura dal registro di cui all’art. 53,
comma 1, lettera b della legge
regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e s.m.i. .
Art. 60-ter (74) (75) Centro diurno integrato per
il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza
[1. Il Centro diurno integrato per le demenze deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
centro diurno demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno
finalizzata all’accoglienza di soggetti in condizione di non
autosufficienza, che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono
bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della
giornata. |
|
Il
centro è destinato a soggetti affetti da demenza associata o meno a
disturbi del comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili
in regime di semi-residenzialità, capaci di trarre profitto da un
intervento integrato, così come definito dal rispettivo Piano
assistenziale individualizzato (PAI). |
|
Non
possono essere accolti nel Centro le seguenti tipologie di
utenti: |
|
-
malattia psichiatrica (es. schizofrenia, …) |
|
-
demenza di grado avanzato, tale da non consentire il ciclo
semiresidenziale di assistenza e le tipologie di prestazioni ivi
erogabili |
|
-
disturbi del comportamento di entità tale da compromettere lo svolgimento
delle attività del Centro. |
Ricettività
|
Il
Centro è strutturato per una capacità ricettiva massima di n. 30 utenti.
Per strutture specializzate per l’accoglienza di specifiche patologie, il
Centro può essere strutturato su una capacità ricettiva massima di n. 15
ospiti, adeguando proporzionalmente gli standard strutturali e
organizzativi. |
Prestazioni
|
Il
centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze
dell’utenza e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per sei
giorni a settimana, dal lunedì al sabato. La frequenza di utilizzo del
Centro per ciascun utente potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di
6 giorni a settimana, in base a quanto definito nel PAI. |
|
Finalità
complessive del Centro sono le seguenti: |
|
-
controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo ed i
disturbi del comportamento; |
|
-
mantenere il più a lungo possibile le capacità funzionali e socio
relazionali; |
|
-
consentire il mantenimento dei soggetti a domicilio, ritardandone il
ricovero in strutture residenziali; |
|
-
aiutare la famiglia a comprendere l’evoluzione cronica della malattia e
supportare il care giver rispetto alle attività del Centro; |
|
-
garantire il dialogo e la collaborazione con gli altri servizi sanitari e
sociosanitari della rete. |
|
Il
centro deve, in ogni caso, organizzare: |
|
-
servizio di accoglienza |
|
-
attività di cura e assistenza alla persona |
|
-
servizio medico e infermieristico |
|
-
attività di terapia occupazionale |
|
-
attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia
di riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale) |
|
-
attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia,
aromaterapia, ecc..) |
|
-
attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia
della validazione, pet-therapy, psicoterapia di supporto) |
|
-
strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per
l’utilizzo dei presidi di sicurezza |
|
-
socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali,
religiose |
|
-
servizio pasti |
|
-
servizio trasporto da e per l’abitazione propria. |
|
Tutte
le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse
della comunità locale. |
|
Si
accede al Centro mediante la seguente procedura: |
|
-
la UVA - Unità di Valutazione Alzheimer e gli altri servizi ospedalieri e
territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici)
esprimono la diagnosi di demenza; |
|
-
gli stessi servizi formulano la richiesta di accesso, in uno con l’istanza
dei familiari o del tutore, al Direttore di Distretto
sociosanitario; |
|
-
il Direttore di Distretto attiva la UVM che elabora la SVAMA del caso per
l’accesso al Centro; |
|
-
la UVM con l’equipe del Centro elaborano il PAI e lo verificano
periodicamente. |
|
Visti
gli obiettivi e le attività del Centro, la quota di compartecipazione del
SSR al pagamento della retta giornaliera pro utente è pari al 50% del
totale. |
Personale
|
Medico
specialista (geriatra/neurologo) per almeno 8 ore settimanali; Educatori
professionali in numero di 4 per 30 ospiti e per 36 ore
settimanali; |
|
Psicologo
per almeno 18 ore settimanali; |
|
Fisioterapista
per almeno 12 ore settimanali; |
|
Infermiere
per almeno 12 ore settimanali, per gli interventi di competenza, secondo
le necessità degli utenti indicate nel PAI. Tale figura deve essere
fornita dai servizi territoriali del Distretto sociosanitario di
riferimento o dalle strutture residenziali sociosanitarie presso cui è
allocato il Centro; |
|
Operatori
sociosanitari (OSS) in numero di 4 per 30 ospiti per 36 ore
settimanali. |
|
Il
coordinatore della struttura è individuato tra le figure socio sanitarie
del Centro. |
Modulo
abitativo |
Il
centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio
aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in
ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi
pubblici. |
|
La
struttura deve, in ogni caso, garantire: |
|
-
un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa
riferimento |
|
-
congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq
per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso
collettivo; |
|
-
zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili,
per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con
possibilità di svolgimento di attività individualizzate; |
|
-
una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno
una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle
emergenze; |
|
-
autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei
pasti, in caso di erogazione del servizio; |
|
-
spazio amministrativo; |
|
-
linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti; |
|
-
servizi igienici attrezzati: |
|
-
2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle
donne; |
|
-
3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto
alla ricettività preventiva uomini/donne. |
|
-
un servizio igienico per il personale. |
|
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità
.] |
(74) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021, art.9,
comma 1.
(75) Articolo aggiunto dall’art. 6,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 60 quater (76)
Centro Socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle
persone con disturbi dello spettro autistico
1.1. Il Centro deve erogare
principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro
autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi
omogenei, assicurando interventi personalizzati.
1.2. Il Centro, a seguito di una
valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti
con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a
miglior funzionamento.
1.3. Gli interventi applicati
sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia
nelle diverse aree di sviluppo.
1.4. È previsto un intervento
psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a
promuovere e mantenere l’inclusione sociale, nello
specifico:
• Abilità
comunicative
• Abilità di autonomia personale
(igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio
corpo)
• Abilità integranti: protezione
personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti
sessuali)
• Attività domestiche (pulire il
proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come
rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature
della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria)
• Gestione del tempo libero
(giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità
e vita in comunità (spostamenti pedonali, uso mezzi pubblici, frequentazione di
negozi e servizi territoriali quali piscina, maneggio ecc.
)
• Abilità occupazionali anche
finalizzate all’inserimento lavorativo
1.5. Il Centro deve prevedere,
quindi, interventi di promozione della comunicazione, delle autonomie personali,
domestiche e sociali. Molta attenzione deve essere dedicata all’organizzazione e
strutturazione degli spazi, ambienti interni ed esterni, ausili e materiali. La
visualizzazione e la prevedibilità sono le peculiarità che caratterizzano
l’ambiente educativo, con l’obiettivo di favorire nelle persone con autismo la
comprensione del mondo circostante. Per tali motivi gli ambienti devono essere
adeguati alle specifiche necessità degli utenti e rispondenti agli obiettivi
preposti all’incremento delle competenze comunicative di ciascuno e al
decremento di comportamenti problematici. Lo spazio fisico è progettato per
definire e far capire al soggetto dove si svolgono le sue attività e per quanto
tempo.
La verifica dei progetti
socio-riabilitativi per ciascun utente avviene attraverso valutazioni periodiche
annuali.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 20 utenti,
suddivisi in gruppi
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1. I locali e gli spazi
devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
erogate.
1.7.2. Le struttura deve essere
dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati
allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri
della struttura.
1.7.3. La struttura deve
prevedere:
− zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
− una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
− autonomi spazi destinati alla
preparazione dei pasti (in caso di erogazione del servizio) e, comunque, alla
loro somministrazione;
− spazio
amministrativo;
− servizi igienici per disabili;
i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il
personale;
− servizi igienici e spogliatoi
per gli operatori;
1.7.4. Tutti i locali del Centro
devono essere dotati della massima accessibilità.
1.8. REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1. Lo standard minimo sotto
riportato è riferito a n. 20 utenti.
MODULO
DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA -
RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista
NPIA/PSICHIATRIA |
4 ore
sett. |
Psicologo |
8 ore
sett. |
Educatore
professionale/Educatore*
|
4 di cui
1 con funzioni di coordinamento |
Tecnico della
riabilitazione psichiatrica |
2 |
Operatore
socio-sanitario |
1 |
Assistente
sociale |
8 ore
sett. |
*vedi art.
46 Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.
1.8.2. Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “
(76) Articolo aggiunto dal r.r. n. 9/2016, art. 5, a
decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
CAPO
III
(Strutture per Anziani)
Articolo 61
(Norma generale)
1. Le strutture per anziani, come definite
dall’art. 43 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo e sono destinate ai cittadini che abbiano
raggiunto i limiti previsti per il pensionamento di vecchiaia ovvero che, per
sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano proficuamente esercitare
attività lavorativa.
Articolo 62
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari |
.
La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere
comunitario per anziani autosufficienti che necessitano di una vita
comunitaria e di reciproca solidarietà. (77) |
Ricettività |
Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti.
|
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche
funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario e garantisce
attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale.
|
Personale |
Presenza programmata per fasce orarie di un assistente
sociale, che assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali e viene
individuato il coordinatore della struttura.
Presenza programmata di altri operatori sociali per le
attività di socializzazione ed animazione.
Personale ausiliario3 nel
numero di almeno 1 unità, che garantisca la presenza continuativa
nell’arco della giornata.
________
3 Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del
presente regolamento. |
Modulo abitativo |
La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da
favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La struttura deve contenere:
· camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
· ogni stanza da letto deve essere
dotata di un servizio igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa
degli ospiti, dotato di campanello di allarme.
La struttura deve comprendere una sala pranzo, di dimensioni
non inferiori a 35 mq., e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle
attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti.
La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il
personale.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per
l’accesso e la mobilità interna alla struttura.
|
(77) Paragrafo sostituito dal Paragrafo
sostituito dal r.r
n. 11/2015, art. 22, c. 1
Articolo 63
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale per il co-housing sociale a
bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a
carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una
vita di coppia e comunitaria e di reciproca solidarietà. (78) |
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Sostegno
abitativo e prestazioni di sostegno alla cura materiale della persona in
relazione ai bisogni individuali degli ospiti. |
Personale |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente
sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale
ausiliario4 nel numero di 1 per gruppo
appartamento, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo
di 6 ore giornaliere.
_________
4 Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del
presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti.
Ogni
appartamento deve contenere:
·
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per
due posti letto;
·
per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
·
un servizio igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa ogni 3
ospiti, dotato di campanello di allarme.
·
un locale soggiorno pranzo;
·
un locale cucina attrezzato;
·
una utenza telefonica accessibile per gli ospiti.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Non devono essere
presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità interna alla
struttura. |
(78) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 29, c. 1.
Articolo
64
(Casa alloggio)
[1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La casa
alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a
bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di
piccola dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per
consentire una vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani
autosufficienti. |
Ricettività |
Fino ad un
massimo di 20 ospiti. |
Prestazioni |
Prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di
supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;
attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente
sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali.
Personale
ausiliario5 nel numero di 1 per 10
ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12
ore giornaliere.
_____________
5 Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del
presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La casa
alloggio deve essere organizzata in alloggi contigui, che costituiscono
unità abitative autonome all’interno della stessa struttura, adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Le stanze e
i servizi collettivi devono essere dotati d’impianto di condizionamento
d’aria.
Ciascun
alloggio è composto da:
·
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di
mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per
due posti letto;
·
cucina attrezzata e dispensa;
·
sala pranzo;
·
un locale per servizi igienici;
·
utenza telefonica accessibile per gli ospiti.
L’unità
abitativa minima è costituita da:
-
superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33,
per una persona;
-
superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45
per due persone.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e
di circolazione. |
Articolo 65
(Casa di riposo)
1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere; destinatari |
La
casa di riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza
alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente,
anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi
collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno
dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre
una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto familiare. |
Ricettività |
Massimo 120
ospiti organizzati in moduli con capienza massima di 30 ospiti. |
Prestazioni |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’educatore
professionale o dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di
almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per 10
ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12
ore giornaliere. Nella fascia notturna un operatore ausiliario ogni 20
ospiti.
Prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di
supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività
quotidiane;attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali: • cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari; •
lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da
trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale. I servizi
di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati
mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve
essere garantito nell’intero arco della giornata. Il servizio di
telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze
della casa di riposo.
Prestazioni
sociali: - 1 Operatore Socio-Sanitario per 36 ore settimanali ogni 10
ospiti; - presenza programmata dell’assistente sociale e
dell’animatore socio-culturale; - personale ausiliario nel numero di
almeno 1 ogni 10 ospiti.
Prestazioni
sanitarie: Assicurate mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono
essere affidate ad un Medico convenzionato con il SSR limitatamente agli
aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo. L’assistenza medica in
favore degli ospiti e? assicurata dai medici di medicina generale. Deve
essere garantita nell’arco dell’intera giornata la somministrazione di
eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale
infermieristica. (79) |
Modulo
abitativo |
La casa di
riposo si configura come entità autonoma, articolata in più moduli.
Ciascun modulo si compone di stanze camere da letto singole con uno spazio
notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto.
Ogni camera
da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente
comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera, ed
attrezzato per l’igiene quotidiana completa degli ospiti.
Ciascun
modulo deve, altresì, comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, di
dimensioni adeguate alla presenza contemporanea degli ospiti previsti in
ciascun modulo, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve essere dotato di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio
igienico e spogliatoio riservato per il personale.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
E’
presente, inoltre, nella struttura:
a)
un ambulatorio, collocato in apposito locale dove possono essere
praticate, oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite
periodiche. Deve essere di dimensioni tali da contenere un lavabo con
acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio; deve essere dotato
di un servizio igienico accessibile direttamente dall’ambulatorio,
preceduto da una zona di attesa.
b)
una palestra deve essere ubicata in un locale appositamente attrezzato,
destinato all’esercizio fisico degli ospiti. Deve avere dimensioni
sufficienti ad accogliere l’attrezzatura minima indispensabile per
consentire all’utente di mantenere una soddisfacente efficienza motoria.
In uno spazio attiguo alla palestra deve essere previsto un deposito per
attrezzi e uno spogliatoio con servizio igienico;
c)
un servizio igienico e uno spogliatoio riservato per il personale.
Non devono
essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura. |
(79) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 30, c. 1.
Articolo 66
(Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani) (80)
[1. La residenza protetta o residenza sociosanitaria
assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
residenza sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga
prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane, in età
superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone
affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con
interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata
integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita
autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere
che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non possono essere
assistite a domicilio. La RSSA per anziani non può ospitare ospiti con età
inferiore a 64, ancorché diversamente abili gravi, fatta eccezione per
persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate,
anche se non hanno raggiunto l’età dei 64 anni.
La RSSA
è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito e del
distretto, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata,
i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e
per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in
strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le
caratteristiche sopra individuate. L’ospitalità presso la RSSA fa
riferimento a programmi di lunga durata. L’accesso alle prestazioni
erogate dalla RSSA avviene attraverso la Unità di Valutazione
multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale.
[Le RSSA
sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di
accoglienza alberghiera.] (81) |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le RSSA
assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza tutelare diurna e notturna;
-
attività riabilitative ed educative;
-
prestazioni infermieristiche;
-
prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei
pasti. |
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali: • cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari
(per la ricettività massima di una struttura di 120 posti letto) ; •
lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da
trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale. I servizi
di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati
mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve
essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni
sociosanitarie: Educatori professionali o terapisti occupazionali o
altri profili professionali dell’area socio riabilitativa in rapporto al
piano individualizzato di assistenza, e comunque in misura funzionale
rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M,
garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 operatore per 36 ore
settimanali ogni 4 ospiti; Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore
settimanali ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;
Tecnici della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni
30 ospiti; Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni
30 ospiti. Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del
personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della
realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non
inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per
le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero
OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà
essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. Almeno uno degli operatori in
presenza deve essere in possesso del patentino BLS. La struttura deve
avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico laureato e
abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in
geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione
equipollente impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia
di riabilitazione e di dietetica, nonchè di coordinamento dell’intera
attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli
omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore
è,inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di Valutazione
Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che provvede
alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il
coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti. La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni
caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo
sanitario: - assistenza medica generica - assistenza medica
specialistica - fornitura di farmaci - fornitura di presidi
sanitari. Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono
attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica,entro il
termine di 1 settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale
farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario debitamente
autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono
concordare con le strutture interessate,previo protocollo di intesa, la
fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della
continuità assistenziale, prevedendola rendicontazione periodica per le
successive forniture, purchè in stretto raccordo con l’assistenza del
medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della
prescrizione delle terapie e dei presidi. Le cure mediche generiche in
favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel
rispetto delle norme vigenti. L’assistenza medica specialistica viene
erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura. (82) |
Modulo
abitativo |
[·
RSSA di fascia alta (prima categoria):] (83)
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni
stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo,
almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per
portatori di handicap
[·
RSSA di fascia media (seconda categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due
posti letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
18 per tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio
igienico, anche esterno, che deve essere assistito per la non
autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti. Per ogni modulo
abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio
igienico per portatori di handicap. ] (84)
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di
accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale,
di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
L’ambulatorio, dove
possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure
normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da
una zona di attesa.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura
minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno
spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio
con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente
attrezzati per la non autosufficienza. |
2. Le residenze
protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o convenzionate con le
ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive modificazioni, e
classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui all’art. 1, comma 4,
dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la nuova classificazione in base ai requisiti posseduti e
a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di tale riclassificazione
restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3. Le strutture
residenziali che abbiano i requisiti per essere autorizzate, e classificate come
RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53, comma 1 lett. b) della
legge regionale, possono
accedere, previa verifica di compatibilità di cui all’art. 35 del presente
regolamento, all’accreditamento per l’assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme
regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello
regionale e delle risorse assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale
extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario
e dal piano regionale delle politiche sociali.
4. Per le RSSA
accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale con il servizio sanitario
regionale, l’ammontare della spesa a carico della ASL resta determinato dai
parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004, art. 32, nelle
more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico della ASL e per
la quota a carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa analisi di mercato
condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia e
previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi
entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
5. Per le RSSA
per anziani già autorizzate ed operanti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, che ospitino anche ospiti di età inferiore ai 64 anni e in
condizioni di disabilità e non autosufficienza grave, al fine di non arrecare
disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti potranno permanere nelle
stesse strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove il numero di ospiti
diversamente abili gravi superi le dieci unità, deve essere realizzato un modulo
dedicato all’utenza disabile, nella stessa struttura, con capienza non superiore
a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard strutturali e organizzativi di
cui all’art. 59 del presente regolamento. ]
(80) Articolo abrogato dal R.R.
3/2021, art.10,
comma 1.
(81) Parole soppresse dal r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 1.
(82) Paragrafo dapprima modificato dall’art. 19, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n.
19, successivamente sostituito dal
r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 3 .
(83) Parole soppresse dal r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 2
(84) Categoria eliminata dall’art. 4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7.
Articolo
67 *
(Residenza sociale assistenziale per
anziani) (85)
1. 1. La residenza sociale assistenziale
per anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
La
residenza sociale assistenziale eroga servizi socio-assistenziali a
persone a con deficit funzionali, in età superiore ai 64 anni, in possesso
di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione
che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e
complesse. |
Ricettività
|
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni
|
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
-assistenza
tutelare diurna e notturna;
-attività
socializzanti ed educative;
-prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti. |
Personale
|
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali:
• cucina: 1 cuoco, 1
aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120
ospiti);
• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4
quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore
quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata. Prestazioni
socioassistenziali:
•
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36
ore settimanali;
• Assistente
sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
|
•
Presenza programmata in misura funzionale alle attività di
socializzazione e animazione dell’educatore professionale socio-pedagogico
e dell’animatore. Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla
definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive
modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la
riqualificazione del personale in servizio per le strutture già
autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per
OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere
sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale
personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro
il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
La struttura deve avere un coordinatore in possesso di diploma di laurea
dell’area socio psico-pedagogica impegnato per un minimo di 12 ore
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. |
|
Modulo
abitativo |
Camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni
stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo,
almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per
portatori di handicap. La struttura può prevedere moduli abitativi
distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve
comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da
parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un
locale per il personale, di superficie non inferiore a mq. 4, con annesso
servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso
esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all’esercizio fisico deve
accogliere l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata
attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito
attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono
essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.”
|
(85) Articolo sostituito dal R.R.
3/2021, art. 11,
comma 1.
* L.R.
3/2012, art. 19 In fase di
prima applicazione le strutture di cui all’art. 67 del Reg. R. n. 4/07 si
adeguano ai requisiti di cui all’art. 11 del presente regolamento entro 6 mesi a
far data dall’entrata in vigore del predetto regolamento.
Articolo 68
(Centro diurno)
1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il centro
diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale
costituente luogo d’incontro e di relazioni in grado di permettere, anche
all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5,
dell’art. 43 della legge regionale, l’erogabilità delle prestazioni che
rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana. |
Ricettività |
Fino ad un
massimo di 30 utenti |
Prestazioni |
Il centro
organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze
dell’utenza e assicura l’apertura per otto ore al giorno, e per almeno
cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e
organizzate attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare
l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane
anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale)
e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché
un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in relazione agli
orari di apertura.
Il
centro organizza, inoltre:
·
attività educative a supporto dell’autonomia;
·
attività di socializzazione ed animazione;
·
attività culturali e ludico-ricreative;
·
attività psico-motorie.
Il
centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi
con i Comuni. |
Personale |
Almeno un
educatore professionale e un’assistente sociale per 18 ore settimanali,
per assicurare il funzionamento della struttura. Presenza programmata di
operatori addetti all’assistenza in misura adeguata al numero, alle
caratteristiche e alle esigenze dell’utenza.
Animatori
sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle
specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in
misura di 1 ogni 15 ospiti.
Le attività
di socializzazione ed animazione, le attività culturali e
ludico-ricreative, le attività psico-motorie possono essere oggetto di
convenzione con i soggetti di cui all’art. 21 commi 4 e 5. |
Modulo
abitativo |
Il centro
può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad
altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per
ciascuna struttura.
Gli
ambienti devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
La
struttura, di dimensione non inferiore a 150 mq., deve, in ogni caso,
prevedere:
·
congrui spazi destinati alle attività;
·
zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili,
per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con
possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
·
una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
·
autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei
pasti, in caso di erogazione del servizio;
·
linea telefonica accessibile per gli utenti;
·
un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini
e donne e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano,
di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
·
un servizio igienico - spogliatoio per il personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.
|
CAPO IV
(Strutture per persone con problematiche
psico-sociali)
Articolo 69
(Norma generale)
1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come
definite dall’art. 44 della legge regionale devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo.
Articolo
70 (86)
(Casa famiglia o casa per la vita per
persone con problematiche psicosociali)
1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; |
La
casa per la vita è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario
a bassa o media intensità assistenziale sanitaria. |
destinatari
|
La
struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente,
persone con problematiche psico-sociali e pazienti psichiatrici
stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale,
prive di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel
mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o
reinserimento sociale e/o lavorativo. |
Ricettività
|
Fino
a 4 ospiti per ciascun modulo abitativo, e fino ad un massimo di quattro
moduli abitativi per struttura. |
Prestazioni
|
La
casa per la vita è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative proprie della casa famiglia o del gruppo appartamento,
orientate al modello comunitario. |
|
L’attività
e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato
predisposto dai competenti servizi sociali, in collaborazione con i
servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali. |
|
Qualora
il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda l’erogazione di
prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative per gli ospiti con problemi
psichiatrici le ASL definiscono apposite intese per il riconoscimento di
un concorso al costo delle prestazioni in misura pari al 70% del costo
complessivo per giornata di permanenza dell’utente, ai sensi di quanto
previsto dall’Allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 [1], come previsto dalla L.R. n. 23/2008 (Piano
Regionale di Salute 2008-2010. Le eventuali prestazioni sanitarie sono
erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale (media intensità assistenziale). |
|
Per
gli utenti con problematiche psico-sociali non gravi, che necessitano di
bassa intensità assistenziale sanitaria, le ASL possono definire intese
per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura
non superiore al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza
dell’utente, come previsto dalla L.R.
n. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010 (bassa
intensità assistenziale) |
Personale
|
•
Strutture a bassa intensità assistenziale: |
|
Almeno
un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e un educatore
professionale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali. |
|
Per
l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 16 utenti
per 36 hh settimanali per ciascun turno, incluso il turno
notturno. |
|
•
Strutture a media intensità assistenziale: |
|
Almeno
un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e tre educatore
professionale ogni 16 utenti per 36 hh settimanali. |
|
Per
l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 8 utenti
per 36 hh settimanali; per la copertura del turno notturno n. 2 figure con
qualifica di OSS per 16 utenti. |
|
Può
essere prevista, nelle strutture a media intensità assistenziale la
presenza di una unità di personale ausiliario (addetto alle pulizie,
cuoco) laddove per la tipologia degli utenti accolti non fosse possibile
mettere a valore l’apporto diretto di lavoro quotidiano degli utenti per
la cura personale e la gestione domestica della casa. |
Modulo
abitativo |
La
casa per la vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria e l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti
accolti. |
|
La
struttura può essere articolata in un numero massimo di 4 moduli
abitativi. |
|
Ciascun
modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte
individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte
complessivamente non inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un
locale per servizi igienici, con dotazione completa e funzionante (vaso,
lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia) ogni tre ospiti. Il
servizio igienico previsto deve possedere il requisito della adattabilità
(ex legge n. 13/1989). |
|
Gli
spazi collettivi, ovvero destinati alla socializzazione: cucina, sala
pranzo - sala TV, spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative
possono essere spazi comuni ai moduli abitativi dell’intera struttura
. |
|
|
[1] In questo caso le strutture devono essere accreditate dal
Servizio Sanitario Regionale.
(86) Il presente
articolo, già modificato dall’art. 20, Reg. reg. 7 agosto
2008, n. 19, è stato poi così
sostituito dall’art.
7, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Articolo 71
(Comunità alloggio per
ex-tossicodipendenti)
1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità
alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o
permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare,
autogestito da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i
quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che
necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o
reinserimento sociale. |
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
La comunità
alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario. L’attività educativa viene attuata in
base al progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi
sociali.
La vita
comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire
l’organizzazione domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel
contesto sociale.
Gli
interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e
socio-assistenziali territoriali. |
Personale |
Personale
ausiliario8 per i servizi di assistenza
alla persona in misura di 1 per modulo abitativo che assicuri la presenza
giornaliera minima di 12 ore.
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente
sociale o dell’educatore o dell’educatore professionale, che assicuri una
presenza di almeno 12 ore settimanali.
Presenza
programmata dello psicologo e di altre figure sociali per la realizzazione
di attività rieducative, di socializzazione e di inserimento lavorativo.
_________
8 Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del
presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati
in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non
inferiore a mq. 14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un
locale per servizi igienici ogni tre ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato
alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. |
Articolo
72 (87)
(Gruppo
appartamento per giovani adulti)
1. Il Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere; destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18
ai 21 anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di
sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento
sociale. A titolo esemplificativo sono destinatari prioritari: ex
tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori
famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà
personale.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il
gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli
ospiti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza
programmata dell’assistente sociale e dello psicologo.
|
Modulo abitativo |
Piccoli
appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi.
L’alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all’ambiente
familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno
e notte. |
(87) Articolo così sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 33.
CAPO V
(Strutture per adulti con problematiche
sociali)
Articolo 73
(Norma generale)
1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come
definite dall’art. 45
della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal
presente capo.
Articolo 74
(Comunità alloggio per gestanti e
madri con figli a carico)
1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve
avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico è struttura
residenziale a media intensità assistenziale, a carattere temporaneo o
permanente, per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi
riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento
dal nucleo familiare e che necessitano di supporto per il miglioramento
delle capacità genitoriali e di sostegno nel percorso d’inserimento o
reinserimento sociale. (88) |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti per l’ospitalità
d’urgenza. (89) |
Prestazioni |
La comunità
assicura: servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte
allo sviluppo dell’autonomia individuale, con particolare riferimento alla
funzione genitoriale. Le ospiti partecipano alla gestione della vita
ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. |
Personale |
Nella
struttura opera almeno un educatore per almeno 36 ore settimanali, in
stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari
territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle donne
accolte con i loro contesti di provenienza. E’ assicurata, inoltre, la
presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire
assistenza materiale alle ospiti. (90) |
Modulo
abitativo |
La comunità
deve essere organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in
relazione ai bisogni degli/lle accolti.
La struttura
è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto; ogni donna deve poter dormire con il suo bambino,
ove presente.
La
struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni
tre ospiti adulte, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di
postazione telefonica accessibile per le ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
(88) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 33, c. 1
(89) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 33, c.2
(90) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 33, c.3
Articolo 75
(Gruppo appartamento per gestanti e
madri con figli a carico)
1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a
carattere familiare destinata a gestanti e madri con figli a carico per le
quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che
necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento
sociale. (91) |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 6 ospiti adulte (92) |
Prestazioni |
Servizi di
cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale.
Le ospiti
partecipano alla gestione della vita ordinaria del gruppo nell’arco
dell’intera giornata. |
Personale |
Nella
struttura opera almeno un educatore per almeno 18 ore settimanali, in
stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari
territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle donne
accolte con i loro contesti di provenienza. E’ assicurata, inoltre, la
presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire
assistenza materiale alle ospiti. (93) |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere da letto singole per ogni donna, in cui può essere aggiunto solo il
letto del bambino;
·
locali per servizi igienici in misura di almeno 1 ogni 3 ospiti;
·
un locale soggiorno-pranzo;
·
cucina;
·
postazione telefonica accessibili per le ospiti. |
(91) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 35. c. 1.
(92) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 35. c. 2.
(93) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 35. c. 3.
Articolo 76
(Alloggio sociale per adulti in
difficoltà)
1. L’alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
L’alloggio
sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta
temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con
difficoltà di carattere sociale prive del sostegno familiare o per le
quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o
permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
|
Ricettività |
Fino ad un
massimo di 10 ospiti. La permanenza è, di norma, limitata ad un periodo di
6 mesi. |
Prestazioni |
L’alloggio
sociale è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario e svolge, prevalentemente, attività
socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale,
nonché all’inserimento e reinserimento lavorativo. Tutte le attività
vengono svolte in stretta collaborazione con i servizi del territorio.
|
Personale |
Il
coordinamento della struttura è affidato ad un assistente sociale oppure
ad un educatore, che assicura una presenza di almeno 18 h settimanali.
Operano, inoltre, nella struttura animatori sociali o di comunità e, in
presenza di persone immigrate, mediatori interculturali. Presenza
programmata dello psicologo e altri operatori sociali. Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti,
assicurando una copertura giornaliera di almeno 3 h; inoltre gli ospiti
partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco
dell’intera giornata. L’alloggio sociale deve assicurare il raccordo
funzionale con i Servizi sociali territoriali e con le principali agenzie
educative e i centri preposti a promuovere l’inserimento e il
reinserimento lavorativo. |
Modulo
abitativo |
L’ alloggio
sociale deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria.
Gli spazi
devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti.
La struttura
è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per
servizi igienici ogni tre ospiti.
La struttura
deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. |
Articolo 77
(Centro di pronta accoglienza per
adulti)
1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere; destinatari |
Il centro di
pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere
comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
Il centro
assicura: servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una
pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto
possibile, la continuità con le attività lavorative eventualmente in
corso, il funzionamento nell’arco delle 24 ore, per tutto l’anno e la
somministrazione dei pasti. |
Personale
|
Il centro è
condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire
nell’arco delle ore diurne la presenza di almeno un educatore ogni 4
ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo, dell’assistente sociale e di altri operatori
sociali. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto
ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità
della struttura. |
Modulo
abitativo |
Il centro,
adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti
è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per
servizi igienici ogni tre ospiti.
La struttura
deve comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato
alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. |
Articolo 78
(Centro di accoglienza per persone
sottoposte
o già sottoposte a provvedimenti privativi
o limitativi della libertà personale)
1. Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte
a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro di
accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti
privativi o limitativi della libertà personale è struttura residenziale a
carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone
già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale,
secondo modalità concordate con i servizi territoriali competenti riguardo
alla gestione del percorso trattamentale della persona in ambito penale.
Il centro
può ospitare, a titolo esemplificativo: detenuti soggetti a misure
alternative al carcere; detenuti in regime di semilibertà o ammessi al
lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività
lavorative come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa);
detenuti in “permesso premio” (3-15 giorni); detenuti in regime di
detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per
il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o con la Magistratura di
Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex detenuti. I
tempi di permanenza nella struttura possono variare da pochi giorni per i
permessi premio, ad un anno, salvo specifiche esigenze dettate dal
procedimento penale. |
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. |
Prestazioni |
Il centro
offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale quali, ad esempio:
·
facilitazione all’inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo;
·
corsi di formazione professionale;
·
facilitazione alla ricerca abitativa. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali ed esperti dell’inserimento lavorativo con presenza non
inferiore a 18 h settimanali, per assicurare lo svolgimento delle
specifiche attività programmate.
Il centro
può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che
riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un
coordinatore responsabile delle attività, nella figura dell’educatore o
dell’assistente sociale. |
Modulo
abitativo |
Il centro di
accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati
in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La struttura
è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per
servizi igienici ogni tre ospiti.
La struttura
deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere, una linea telefonica a disposizione degli ospiti.
|
Articolo 79
(Centro sociale rieducativo per
persone sottoposte
o già sottoposte a provvedimenti privativi
o limitativi della libertà personale)
1. Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già
sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una
struttura che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che
l’Amministrazione Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il
percorso rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro
sociale rieducativo per detenuti è struttura semi-residenziale a carattere
comunitario e a ciclo diurno, che sviluppa un programma rieducativo
personalizzato rivolto a detenuti ristretti a cui venga consentito di
trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di pena, per partecipare
ad un programma di trattamento concordato tra il direttore dello stesso
istituto di pena e il responsabile del centro, secondo modalità concordate
con i servizi territoriali competenti riguardo alla gestione del percorso
trattamentale della persona in ambito penale.
Il centro
può ospitare: detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti
in regime di semilibertà; detenuti in “permesso premio” (3-15 giorni);
detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al
Servizio Sociale (per il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o
con la Magistratura di Sorveglianza); imputati in regime di arresti
domiciliari. |
Ricettività |
Fino ad un
massimo di 50 ospiti |
Prestazioni |
Il centro
consente lo svolgimento di attività a sostegno dell’autonomia individuale
e sociale, mediante percorsi rieducativi personalizzati finalizzati:
-
al superamento di stili di vita e di comportamenti tipici degli ambienti
devianti;
-
alla riflessione interiore quale stimolo al cambiamento e ad un corretto
e costruttivo rapporto con il contesto sociale esterno.
Per
raggiungere tali finalità il centro può sviluppare, ad esempio, le
seguenti attività:
·
ricostituzione di un sistema di relazioni all’interno della comunità
locale;
·
tutoraggio nell’avvio di un percorso di riavvicinamento alla e con la
famiglia di origine, prestando particolare attenzione verso figli
minorenni;
·
orientamento al lavoro attraverso valutazione delle competenze, ed avvio a
percorsi di riqualificazione e di formazione professionale, nonché
accompagnamento all’avvio di percorsi di autoimpresa e di inserimento in
cooperative sociali;
·
accompagnamento nell’inserimento sociale, attraverso tutoraggio
nello svolgimento di adempimenti burocratici, ricerca abitativa, ecc..
Il centro
opera in stretto contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, ivi inclusi
gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna competenti per territorio, e
può svolgere attività di tutoraggio anche per i percorsi di reinserimento
sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure alternative alla
detenzione, impegnate in lavori di pubblica utilità ovvero in tirocini e
stages presso le organizzazioni del privato sociale. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali e professionisti con competenze adeguate allo
svolgimento delle specifiche attività programmate.
Il centro
può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che
riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un
coordinatore responsabile delle attività, che è un assistente sociale
ovvero un educatore, il quale assicura una presenza nella struttura non
inferiore a 18 h settimanali.
Educatori
nella misura di 1 ogni 10 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo e di artigiani e maestri d’arte per la
realizzazione di laboratori artigianali e altre attività di avvio al
lavoro. |
Modulo
abitativo |
Il centro
sociale rieducativo deve essere organizzato in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati
in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. |
Articolo
80 (94)
(Casa rifugio per donne vittime di
violenza)
1. La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a
carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di
violenza fisica e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda
necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e
l’inserimento in comunità. La casa rifugio è stata concepita per
offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e
all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un luogo in cui
intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e
materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria
autonomia. L’indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.
La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra
donne. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 10 ospiti adulte, con figli minori se
presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di
allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di
ricostruzione della propria autonomia. Viene inoltre erogata
consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle
competenze e delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi
sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al
lavoro, per la indipendenza economica. L’accesso alla casa rifugio può
avvenire tramite i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali o le Forze
dell’Ordine territorialmente competenti. L’accesso alla struttura avviene
e si realizza nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno,
recupero e di inclusione sociale, costruito di concerto con i Centri
antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a ripristinare la piena
autonomia individuale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
Laddove per le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo
sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all’interno della casa
rifugio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e
riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della ASL
competente. |
Personale |
Nella
casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da una o più
assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale
esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La
struttura può avvalersi di altre figure professionali ai fini
dell’erogazione delle prestazioni previste, quali operatrici per
l’animazione in favore dei minori, per la mediazione
linguistica-culturale, per l’orientamento socio-lavorativo, ecc. Il
coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero ad
altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza
pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi.
E’ prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i
servizi di pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione
della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.
E’prevista la presenza programmata di un’operatrice durante tutto
l’arco delle ore notturne. |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
anche in civile abitazione. Ogni appartamento deve comprendere: •
camere da letto singole o doppie; • numero minimo di locali per
servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno
attrezzato per la disabilità; • un locale soggiorno-pranzo; •
cucina. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
ovvero altro sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli
ambienti destinati alla fruizione da parte delle ospiti. Inoltre
l’appartamento deve essere dotato di un sistema di video-sorveglianza
esterno. |
(94) Articolo così sosituito dal r.r. n. 11/2015, art. n. 36.
Articolo 81
(Casa rifugio per persone vittime di
tratta)
1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La casa
rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale
ovvero lavorativo, è struttura residenziale a carattere comunitario che
offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o
psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo
sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario
il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di
sfruttamento.
La casa
rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui
sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un
ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per
l’inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese
d’origine.
L’indirizzo
della struttura deve essere protetto e segreto. |
Ricettività |
Le strutture
sono distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la prima
accoglienza (o accoglienza d’urgenza) e per la seconda accoglienza
(ospitalità). Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10
ospiti, con i loro bambini se presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento
del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di
sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene
inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione
delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi
sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento
al lavoro, per la indipendenza economica.
La casa
rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i
servizi di mediazione interculturale. |
Personale |
Nella
casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da
assistenti sociali, educatori, psicologi, avvocati -con pluriennale
esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La
struttura si avvale anche di altre figure professionali quali mediatori
linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per
seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo.
Il personale deve avere esperienza pluriennale nel settore e adeguata e
specifica formazione. Il coordinamento della struttura è affidato
all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in
possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e
del coordinamento di servizi. E’ prevista la presenza programmata di
personale ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto degli ospiti che
partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco
dell’intera giornata. E’ prevista la presenza programmata di un operatore
durante tutto l’arco delle ore notturne. (95). |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
anche in civile abitazione. Ogni appartamento deve comprendere: •
camere da letto singole o doppie; • numero minimo di locali per
servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno
attrezzato per la disabilità; • un locale soggiorno-pranzo; •
cucina; • postazione telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la
supervisione degli operatori. Deve essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria ovvero altro sistema di aereazione e di
riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema di
video-sorveglianza esterno. (96) |
(95) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 37, c. 1 .
(96) Paragrafo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 37, c. 2 .
Art. 81 bis (97) Albergo diffuso per l’accoglienza
abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali
1. L’albergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavoratori stranieri
immigrati stagionali si configura quale una struttura socio assistenziale a
carattere residenziale per l’accoglienza di lavoratori stranieri immigrati, ed
ha le seguenti caratteristiche strutturali e
organizzative.
Dimensioni Descrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro di accoglienza per lavoratori stranieri immigrati
stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è denominato “albergo
diffuso” in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli
stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal
centro abitato, purché dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero
garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire la piena integrazione
sociale degli utenti e la raggiungibilità degli stessi luoghi di lavoro.
Il centro
è anche il luogo nel quale gli utenti immigrati ricevono i servizi di prima
accoglienza, mediazione interculturale e consulenza e orientamento rispetto alla
rete dei servizi.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di
sesso maschile e una per le per-sone di sesso femminile; il centro assicura
l’ospitalità fino ad un massimo di 100 utenti, organizzati in stanze da 2, 3 o 4
posti letto massimo, con adeguati spazi comuni per le attività di tipo
comunitario. La permanenza della struttura di ciascun utente nel centro non
potrà essere superiore a 90 gg, visto il carattere temporale dell’accoglienza e
in considerazione dell’obiettivo finale che è quello della piena integrazione
sociale dell’utente.
Prestazioni e attività
Il centro e caratterizzato con servizi di mediazione linguistica e
culturale, con servizi di orientamento sociale e lavorativo, con attività di
mediazione abitativa, con prestazioni sanitarie di base.
La gestione quotidiana del centro si avvale anche di modalità di
autogestione degli aspetti di igiene e pulizia degli ambienti individuali e
comunitari del centro.
L’accoglienza alberghiera prevede il pernottamento, la fornitura dei
pasti principali durante al giornata, i servizi per l’igiene personale.
Nella struttura possono essere previste anche figure con competenze
specialistiche per la erogazione di consulenze specifiche, quali ad esempio
quelle legali, psicologiche, economico-finanziarie, pensionistiche.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di
coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
- n. 1 assistente
sociale o educatore o altra figura sociale, per minimo 9 hh settimanali;
- n. 1 mediatore
culturale ogni 20 utenti, per minimo 18 hh settimanali;
- n. 1 operatore OSS
ogni 20 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione dell’accoglienza e
per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente;
- n. 1 cuoco e n. 1
aiuto-cuoco per la cucina eventualmente prevista all’interno del modello
organizzativo del servizio.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la
pulizia straordinaria degli ambienti, per la cucina e i servizi di trasporto o
altri servizi generali.
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente
regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con
qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento
del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come
spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla
funzionalità del centro e ingresso distinto e separato..
La struttura
deve prevedere:
- stanza singola di
mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq.
21;
- un servizio
igienico per ogni stanza;
- un servizio
igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
- n. 1 doccia ogni 5
ospiti;
- locale accoglienza
ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione e dei pasti;
- eventuale locale
cucina;
- eventuale locale
lavanderia.
(97) articolo aggiunto dall’art. 21, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Art. 81 ter (98)
“Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa
dimora”
1. Il centro
notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale
servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di
adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed
organizzative.
DimensioniDescrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro notturno è un servizio a carattere socio-assistenziale a
regime semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l’erogazione di
prestazioni minime legate al riposo e alla igiene personale di soggetti senza
fissa dimora, ma con carattere di stanzialità. Il centro assicura l’apertura per
12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e per 7 giorni alla settimana.
Ciascun utente può usufruire delle prestazioni del centro per un periodo
continuativo non superiore a 90 giornate. Nel centro non possono essere presenti
ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da
almeno uno dei due genitori naturali.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di
sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e assicura l’ospitalità
fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due moduli attivati. Solo in
situazioni di emergenza le stanze di uno dei moduli possono essere messe a
disposizione della utenza dell’altro modulo e per un periodo non superiore a 30
giornate.
Prestazioni e attività
Il centro organizza la residenzialità notturna, tenendo conto delle
esigenze dell’utenza, nonché le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza.
Assicura l’apertura nella fascia oraria serale (ore 20,00 – ore 8,00). Deve
assicurare l’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane connesse al
riposo e alla igiene personale degli individui, anche mediante prestazioni a
carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte
dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale per
l’erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di
coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
- n. 1 assistente
sociale, per minimo 9 hh settimanali;
- n. 1 operatore OSS
ogni 24 utenti ospiti della struttura, per l’organizzazione dell’accoglienza e
per mantenere l’igiene e la salubrità dell’ambiente.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la
pulizia straordinaria degli ambienti.
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente
regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con
qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento
del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come
spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla
funzionalità del centro e ingresso distinto e separato, fermi restando i
requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono essere dotati di
sistemi di climatizzazione o di ventilazione.
La struttura
deve prevedere:
- stanza singola di
mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq.
21;
- un servizio
igienico ogni 4 ospiti (di cui almeno 1 ogni 12 ospiti attrezzato per la non
autosufficienza);
- un servizio
igienico riservato agli operatori, con annesso spogliatoio;
- n. 1 doccia ogni 5
ospiti;
- locale accoglienza
ospiti e locale per l’erogazione del servizio colazione: mq 30;
- eventuale locale
cucina;
- eventuale locale
lavanderia.
(98) articolo
aggiunto dall’art. 22, comma 1 del Regolamento
regionale 7 agosto 2008, n. 19.
CAPO VI
(Servizi
Socioassistenziali)
Articolo 82
(Norma generale)
1. I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli
artt. 46 e 47 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti minimi organizzativi previsti dal presente regolamento.
Articolo 83
(Servizio di segretariato
sociale)
1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per
l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di
cittadinanza, svolge attività d’informazione, di accoglienza, di
accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con
caratteristiche di gratuità per l’utenza. Il servizio di segretariato sociale
deve caratterizzarsi per l’elevato grado di prossimità al cittadino,
diversificandosi dalle attività di presa in carico.
Prestazioni
Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni
sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel
distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge
attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle
modalità d’accesso ai servizi.
Le attività di informazione e di orientamento possono essere
garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni.
Il segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la
soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere
preso in carico dal Servizio sociale professionale.
Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato,
coordinandone gli interventi.
Personale
Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del
servizio sociale professionale dal quale è coordinato, e deve essere garantito
da professionisti assistenti sociali.
Le attività di informazione possono essere realizzate anche da altro
personale destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche
competenze relazionali e di conoscenza del territorio.
Articolazione territoriale
Il servizio di segretariato sociale deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento
di una articolazione con almeno uno sportello per ogni Comune nell’ambito
territoriale.
Articolo 84
(Sportello
sociale)
1. Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di
prossimità, articolazione dello sportello unico per le attività informative
connesse al segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul
territorio perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori
delle istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni
sociali e delle domande, anche inespresse, provenienti dalle persone e dai loro
nuclei familiari, cui rivolge azioni informative, di sensibilizzazione e di
supporto per il contatto con le istituzioni pubbliche.
Costituisce il primo livello di accesso al sistema dei servizi, e
rappresenta una articolazione diffusa del punto di accesso.
Prestazioni
Il servizio di sportello sociale raccoglie elementi informativi sul
sistema di bisogni e di domande, anche inespresse, da parte delle persone e
delle famiglie, e ne orienta la manifestazione mediante azioni mirate di
informazione e di accompagnamento nella rete degli attori sociali, con specifico
riferimento ai Comuni, ai soggetti del terzo settore, agli altri soggetti
privati.
Presso lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche
prestazioni di supporto burocratico-amministrativo per seguire le pratiche
amministrative connesse alla richiesta ed alla fruizione dei servizi sociali e
sociosanitari, ivi comprese, a puro titolo esemplificativo, le questioni
fiscali, contributive, pensionistiche, la determinazione dell’indicatore di
situazione economica, la formulazione di eventuali autocertificazioni.
Questa articolazione di attività dello sportello unico fornisce
notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito
territoriale e nel distretto sociosanitario. Tali attività possono essere
assicurate dall’Ambito avvalendosi delle associazioni di volontariato, delle
associazioni di categoria e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sulla base di apposite convenzioni.
Personale
Il servizio di sportello sociale deve essere garantito da risorse
umane che abbiano una buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di
comunicazione sociale e che abbiano esperienza nei settori richiesti, oltre che
essere in possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del
territorio. Presso tale servizio è prevista la presenza di mediatori linguistici
e di mediatori interculturali, quando necessaria per la positiva interazione con
persone immigrate.
Articolazione territoriale
Il servizio di sportello sociale deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Articolo 85
(Servizio di Pronto Intervento
Sociale)
1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di
emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale
professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze
sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono
interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta
l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente
collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree
di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con
particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.
Deve prevedere l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci
di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa
in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla
elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni legate
al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti
pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una
valutazione partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che
si caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti.
Prestazioni
Il servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di
prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di
assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono
prestazioni del servizio anche quelle specificamente erogate, a carattere
temporaneo, dalle strutture di pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per
adulti in difficoltà e persone vittime di abusi, maltrattamenti e tratta.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del
Servizio Sociale professionale che lo coordina.
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell’arco
delle 24 ore, attraverso:
- accoglienza,
ascolto telefonico ed informazione di base,
- immediato
intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente,
- repentino accordo
con le risorse del territorio,
- accompagnamento,
presso le strutture di accoglienza con l’ausilio dei vigili urbani del Comune.
Personale
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell’ambito
del servizio sociale professionale. Si avvale di altre figure professionali
quali psicologi, educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e
culturali, altri operatori sociali.
Articolazione territoriale
Il servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso almeno un servizio per Ambito territoriale.
Articolo 86
(Servizio Sociale
professionale)
1. Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di
tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire,
ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei
cittadini.
L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed
emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e
attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione
dell’individuo.
Prestazioni
Sono prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la
decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della
famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati,
l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete,
l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.
Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi
specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e
coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo
di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e
gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e
aiuto professionale.
Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:
1. Servizio di segretariato sociale;
2. Gestione sociale del caso (case
management);
3. Osservazione, pianificazione,
direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
4. Servizio di pronto intervento per
l’emergenza sociale.
Personale
Professionisti assistenti sociali anche
mediante società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della l.n.
183/2011. (99)
Articolazione territoriale
Il Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Nelle zone rurali, è necessario che venga valutata, oltre al bacino di utenza,
la distanza tra i Comuni e le difficoltà nella viabilità, per la articolazione
del Servizio.
(99) Paragrafo modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 38.
Articolo 87
(Servizio di assistenza
domiciliare)
1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da
fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di
vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita
di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni
l
servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza
domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente
abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza
domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali
attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale,
quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto
e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a
causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità
nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione
dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.
Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di
aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente
abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di
anziani. Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la
teleassistenza e il telemonitoraggio erogati h24 da una centrale di assistenza
con personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica
sociale. (100)
Personale
Figure professionali di
assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree
di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti,
per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure
ausiliarie per l’igiene della casa. Coordinatore del servizio in possesso di
diploma di laurea nell’area socio psico pedagogica, con funzioni di
programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività del servizio e
gestione del personale impiegato.
Per le attività di teleassistenza
e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto
nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte
integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e
dalla ASL avvalendosi delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai
sensi commi 3 e 4
dell’art. 21 del presente regolamento.”
2. Il paragrafo Articolazione
territoriale dell’art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) è sostituito dal
seguente:
“Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza
domiciliare deve avere una sede operativa di partenza e articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli
Ambiti territoriali. (101)
(99) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 39, c.
1.
(101) Paragrafo sostituito dal R.R. 3/2021 , art. 12, comma 1 ;
Precedentemente già sostituito dal R.R. 11/2015, art. 39 era così
formulato ( Figure
professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione
alle diverse aree di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali
ogni 10 utenti per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali
figure ausiliarie per l’igiene della casa. Per le attività di teleassistenza
e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto
nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte
integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e
dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21
del presente regolamento..
Art. 87 bis. (102)
(Assistenza educativa domiciliare)
Tipologia/carattere
Il
servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio
socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio
o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione. Persegue
obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di
tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie
per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali. E’ un servizio a forte
valenza preventivae si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare
il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari,
riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali,
promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e
educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del
rapporto genitori-figli,prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o
facilitare il rientro dei minori in famiglia.
Prestazioni
Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE: gli interventi educativi
rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del
nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di riferimento (cura di sé e
gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e
l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei
pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche
in vari settori); gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento
delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la
comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca
osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni
familiari,il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con
servizi e istituzioni,la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione
delle risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del
rispetto dei componenti il nucleo; le attività di coordinamento e di
mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la
scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;
gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitorinell’accesso a
prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con
l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di
supporto alla famiglia. Il servizio deve comprendere gli interventi come
definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione
e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la
famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si
occupano dei minori. Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le
attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.
Personale.
“Il servizio
dovrà essere realizzato da educatori come disposto all’art. 46, comma 2, del
presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei
servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni
specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito
delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i
risultati ottenuti e di rapportarsi con gli operatori di altri servizi. Il
servizio deve prevedere la figura di un coordinatore in possesso di laurea
dell’area socio-psico-pedagogica con esperienza nelle attività di
programmazione, di organizzazione, di gestione e di coordinamento operativo del
gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le
equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale e degli altri
servizi territoriali che si occupano di minori. Il personale deve operare in
raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa
in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare. (103)
Tutti gli
operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”
(102) Articolo aggiunto dal Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 40.
(103) Paragrafo personale modificato dal R.R. 3/2021, art.13, comma 1;
Precedentemente era cosi formulato :
Il servizio dovrà essere realizzato da educatori
laureati in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 46 del presente
regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi
offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici
del minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle
dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati
ottenuti e di rapportarsi agli operatori degli altri servizi. Il servizio deve
prevedere la figura di un coordinatore esperto in grado di programmare,
organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari,
di collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito
territoriale, con i referenti dei centri per le famiglie e degli altri servizi
territoriali che si occupano dei minori. Il coordinatore deve essere in possesso
di laurea dell’area socio-psico-pedagogica. Se il servizio si rivolge a minori
con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche
educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998 ovvero altre figure
professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste.
Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel
settore.
Articolo 88
(Servizio di assistenza
domiciliare integrata)
1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in
interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro
ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una
soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni
socio-assistenziali e sanitarie.
Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che
assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.
L’accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene
attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale.Tali prestazioni di assistenza
domiciliare si integrano, nel progetto personalizzato, con l’eventuale
riconoscimento dell’assegno di cura, di cui all’articolo 33 della legge regionale, in presenza di una
situazione di fragilità economica connessa alla non autosufficienza di uno dei
componenti del nucleo familiare.
Prestazioni
Le
prestazioni ADI si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando
criticita? specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di
continuita? assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5
giorni (I^ livello) o 6 giorni ( II^ livello). Si rinvia alle Linee guida per le
Cure domiciliari integrate, che saranno adottate con deliberazione di Giunta
Regionale, per la definizione dei criteri di eleggibilità, degli standard di
qualità dell’erogazione dei servizi, degli indicatori di verifica delle cure
domiciliari.
Rientrano
nelle prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di
aiuto materiale per l’igiene della persona e della casa, per l’utente preso in
carico e il suo nucleo familiare. Sono considerate prestazioni aggiuntive i
servizi per la teleassistenza e il telemonitoraggio dei parametri vitali in
relazione alle patologie presenti, erogati h24 da una centrale di assistenza con
personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica
sociale. (104)
Personale
L’equipe
per le cure domiciliari integrate deputata ad erogare le prestazioni sociali e
sociosanitarie che compongono il servizio di assistenza domiciliare integrata,
nel rispetto dei singoli PAI elaborati dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e
dell’utente ovvero del Comune, in relazione alla normativa vigente, è composta
dalle seguenti figure: - almeno 1 operatore OSS per 36 ore settimanali ogni
5 utenti per l’alimentazione e la cura della persona - almeno 1 assistente
sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti; - presenza programmata di
educatore professionale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.
- eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa, non in misura
prevalente nel singolo PAI e in ogni caso ad integrazione delle figure
obbligatorie. L’equipe è coordinata dalle figure infermieristiche assicurate
dalla ASL e dal distretto sociosanitario di riferimento, Per le attività di
teleassistenza e telemonitoraggio dei parametri vitali, al fianco di personale
per l’assistenza infermieristica e per l’attivazione dei previsti presidi
sanitari, è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza, con
specifica formazione per l’assistenza di base alla persona non autosufficiente a
h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie
di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. (105)
Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli
ambiti territoriali.
(104) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 41, c.1.
(105) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 41, c. 2.
“Art. 88 bis
(Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di
persone con disabilità) (106)
Dimensioni |
Dimensioni
e standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
Il
servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone
con disabilità.
E’ una
unità di offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla
didattica e formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie
acquisite, preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento
lavorativo ad esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e
turistico alberghiere, orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti
fruitori del servizio dalle liste del collocamento obbligatorio presso le
agenzie del collocamento Provinciali, che trattano la collocazione
lavorativa di persone con inabilità - l. n. 68/1999- individuando tra
queste le persone con invalidità intellettiva e
psichica.
Reception
con annessi uffici di direzione
Aule
didattiche (moduli per contenere 8/15 persone).
Aula
informatica con 15/20 postazioni.
Salone
polivalente.
Servizi
igienici doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il
personale ed uno attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli
per materiale didattico e igienico sanitario.
Il
Servizio Formativo alle Autonomie ospita le persone diversamente abili
negli orari diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di
sette ore giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che
nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle
autonomie, con programmazione settimanale delle attività sia comuni che
individuali.
Il
Servizio offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente
orientati al collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento
delle autonomie acquisite.
Le
attività si svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti
operativi,
anche
esterni alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l’incontro
degli utenti con i soggetti della produzione, pubblici o
privati.
Il
servizio assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela,
finalizzate alla crescita umana e professionale, facendo leva sulle
abilità residue. l progetti individuali o personalizzati hanno lo scopo di
sviluppare e rafforzare non solo le autonomie primarie, ma di acquisire
quelle competenze necessarie ad una qualità di vita, di comportamenti,
compresi quelli affettivo-relazionali.
Le
attività funzionali assicurate nell’ambito del servizio
sono:
−
assistenza ed educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al
venerdì, per almeno sette ore giornaliere;
−
didattica primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e
lettura;
−
didattica per la conoscenza delle tecnologie, cultura
generale;
− attività
occupazionali di orientamento al lavoro;
−
tutoraggio personalizzato al fine della realizzazione di stage presso
aziende
pubbliche
e private;
− attività
ricreative e di socializzazione;
Per le
persone ammesse che non dovessero raggiungere l’obiettivo della
collocazione lavorativa, l’unità di offerta del servizio formativo alle
autonomie può divenire la condizione stabile per il mantenimento delle
autonomie e del loro percorso di vita.
Il
personale preposto lavora in equipe composte da:
−
educatori di cui all’art. 46 del presente regolamento, nella misura di
almeno 1 ogni 7 utenti;
− docenti,
maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti
ogni
modulo
educativo e alla necessità di ciascun Progetto Educativo
Individuale;
Il
coordinatore del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la
mansione di coordinamento.”
|
(106)
Articolo inserito dal r.r.
10/2018, art. 5,
comma 1.
Articolo 89
(Ludoteca)
1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività
educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5
anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di
favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e
alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed
espressive.
La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di
150 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi
igienici, non può superare i 30 bambini. In presenza di superfici maggiori, la
capacità della struttura può crescere proporzionalmente.
Esso si configura come un insieme di attività opportunamente
strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare
interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello
logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale
servizio di ludoteca anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato,
svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi,
i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di
prestito giocattoli. Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi
per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori,
spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per
fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 12 anni). Il
servizio di “ludobus” viene organizzato tenendo conto del luogo dove viene
realizzato.
Personale
“Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche,
sulla base di progetti concordati, la collaborazione con mediatori linguistici e
interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto
operatori/bambini richiede la presenza di 1 educatore ogni 8 bambini in età
compresa dai 3 ai 5 anni e di educatori o animatori socioculturali nel rapporto
di 1 ogni 12 bambini, dai 6 ai 12 anni di età”. (107)
(107) Paragrafo sostituito dal R.R. 3/2021, art. 14, comma 1;
Precedentemente gia sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 42., era cosi formulato
( Il
servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da
educatori,prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione
con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di animazione con i
bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di
bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza
di 1 operatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di 1 operatore
ogni 12 bambini dai 6 ai 12 anni di età. )
Articolo 90
(Centro ludico prima
infanzia)
1. Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata
per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa
tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard
strutturali e qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro
ludico per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di
interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa
tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla
loro crescita e formazione, garantendo il diritto all’inserimento e alla
integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto
all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in
collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti
progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la coppia
genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo
strumento del gioco.
Si tratta di
una tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido
perché a differenza dell’asilo nido prevede:
-
una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;
-
non è prevista la somministrazione di pasti;
-
non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano. |
Ricettività |
La
ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in
50 posti bambino. La presenza programmata su base annua nel servizio
può essere determinata nelle misure massime del: - 30% in più rispetto
alla ricettività per minori in fascia di età 3-12 mesi; - 25% in più
rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 13-23 mesi; -
20% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 24-36
mesi. Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione
dello scarto giornaliero tra minori iscritti e reali frequentanti, fermi
restando gli standard previsti nella sezione “modulo abitativo” con
riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va
parametrata in relazione alla ricettività o capienza. Nel caso di
centro ludico che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la
presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla
ricettività cumulati su una sola fascia di età dei minori utenti, bensì
esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti
sopra indicati. |
Prestazioni |
Sono
assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti
finalità: -
-
sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali,
nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura
dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo
(inferiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle
parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione
e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e
per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali
e sociali.
Devono
essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i
servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza
continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo che
preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività
ricreative di grandi gruppi.
Deve essere
elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle
diverse esigenze dei bambini componenti la sezione. (108) |
Personale |
Il rapporto
numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base
del numero totale di bambini iscritti.
Se la
struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella
equipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n.
520/1998, nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle
prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie
sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello
organizzativo vigente.
La struttura
deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e
dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e fatto
salvo quanto disposto all’art. 46.
Il
personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico
per la prima infanzia è il seguente:
-
educatori (tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura
minima di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i
24 mesi; di 1 educatore ogni 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36
mesi in strutture, anche aggregate a scuole per l’infanzia, che accolgano
esclusivamente bambini di questa classe di età;
-
il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano
svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il
rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20
bambini iscritti.
In presenza
di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve essere
di 1 educatore di sostegno per 1 bambino. |
Modulo
abitativo |
Gli
spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i
seguenti:
a)
ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela
microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio
attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a
servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico; b)
unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui
dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti
e dal progetto educativo; c) locali per l’igiene destinati ai
bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle
sezioni servite,attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una
dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e
ricreative,utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività
individuali e di grandi o piccoli gruppi; e) servizi generali e
spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il
personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di
pulizia, spazio perla preparazione del materiale didattico e il
colloquio con i genitori); f) spazio idoneo per il riposo dei
bambini, in numero minimo di1 posto letto ogni 10 bambini iscritti, per
accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la necessità durante
la permanenza all’interna della struttura; g) spazi esterni.
Qualora
la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le
misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni
momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi
funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano. Ad
eccezione degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle
attività per i bambini non possono essere situate in seminterrati o piani
interrati. Le unità minime funzionali o sezioni sono distinte per
fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini e della
differenziazione delle attività. La superficie esterna alla struttura
centro ludico per la prima infanzia, al netto di parcheggi e viabilità
carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai
bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino iscritto; per i centri
ludici per la prima infanzia collocati nei centri storici o in ambiti
urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq. Per
posto bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune
competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse,in
misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni
di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della
struttura. La superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi
dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non
può essere inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il totale
della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi
comuni, i servizi igienici per bambini. Non possono, in ogni caso,
essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e
interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività
quotidiane. (109) |
(108) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 43, c.1.
(109) Paragrafo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 43, c. 2.
Articolo 91
(Tutor)
1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventi
personalizzati nell’ambito di progetti d’inclusione sociale per minori, adulti e
anziani, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.
L’intervento di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi
relazionali, di socializzazione e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i
legami nel sistema delle relazioni significative familiari e comunitarie.
Prestazioni
Sono prestazioni di tutoraggio le attività educative, di sostegno ed
integrazione sociale, realizzate in funzione del progetto educativo
personalizzato.
Personale
L’attività di tutoraggio è garantita da assistenti sociali,
educatori ed educatori professionali, nonché da altri operatori con specifica
formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.
Articolo 92
(Servizio per l’integrazione scolastica
e sociale extrascolastica dei diversamente abili)
1. Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
I servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono
finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici,
psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche
ordinarie, ivi comprese la Scuola per l’infanzia e l’Università.
Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:
a) Servizi atti a rimuovere gli
ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena
fruizione del diritto allo studio;
b) Servizi per la realizzazione del
tempo pieno e per l’accompagnamento e il trasporto casa-scuola;
c) Attribuzione di assegni di studio
per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in
caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
d) Iniziative per la promozione
culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei soggetti
diversamente abili;
e) attività di integrazione sociale
extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso scolastico e l’ambiente di
vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare
la continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato;
f) Iniziative
d’informazione nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli
organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano l’handicap e
disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto
dell’educazione sanitaria;
g) Iniziative per la qualificazione e
l’aggiornamento degli operatori;
h) Adeguamento dell’organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap;
i) Integrazione dei
bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l’ausilio di
educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove
metodologie di socializzazione e di apprendimento.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno
socio-educativo; il trasporto scolastico; l’acquisto di attrezzature tecniche e
sussidi didattici per l’integrazione scolastica e le attività collegate,
comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale
specializzato; il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed
extrascolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro
nuclei familiari e con il gruppo-classe.
Personale
Le prestazioni del servizio di integrazione scolastica sono
assicurate da équipes integrate così composte: medico specializzato, psicologo,
pedagogista, educatore professionale, assistente sociale, terapista. Le équipes
sono coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza.
Per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap, le
AUSL continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale
sanitario in servizio ai sensi della l.r. n. 16/1987, nelle condizioni
indicate dall’art. 68, comma 3 della legge regionale, dove per convenzione
indiretta con le AUSL deve intendersi anche il caso di convenzione con il
Comune, conseguente a specifico accordo formale tra AUSL e Comune o Ambito
territoriale.
Articolo 93
(Centro di ascolto per le famiglie e
servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità) (110)
Tipologia/Carattere
Il Centro servizi per le famiglie
rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a
sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del
nucleo e tra il nucleo familiare e il suo contesto di vita, a promuovere lo
sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e
il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio
dell’Ambito territoriale, secondo un’articolazione che può prevedere anche più
sedi e flessibili modalità di intervento, integra e supporta le attività dei
servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei
momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di
prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile,
adolescenziale.
Prestazioni
Il Centro si configura quale
servizio per:
-
assicurare alle famiglie accesso
rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal
territorio (informazione e orientamento per l’organizzazione della vita
quotidiana delle famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità
locale in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, sportiva,
ecc; informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica
rivolte alle famiglie con figli; informazione e orientamento sui servizi
socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima informazione
ed orientamento ai servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di
accoglienza e di affiancamento/sostegno);
-
sostenere e riqualificare le
competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di
informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche
socio-psico-pedagogiche; sostegno alla relazione genitore/i-figli; spazio
neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo
genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in
condizioni di difficoltà; attività laboratoriali dedicate a sostenere la
relazione adulto-bambino, anche in stretto raccordo con i servizi per
l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi di approfondimento
legati alle fasi della vita familiare o tematici);
-
rafforzare le reti sociali
informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti;
gruppi di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie,
azioni di animazione territoriale; esperienze di scambio e socializzazione con
particolare riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a favorire
i rapporti intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i tempi di vita e di
lavoro delle
famiglie);
-
sostenere la corresponsabilità
educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti
di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a
sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari, per aiutare le
parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei
bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei
figli (anche con spazi di incontro specificatamente dedicato alla
ricostruzione del rapporto genitori-figli).
Il Centro non eroga prestazioni
di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia
genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o
sospetta. In questi casi gli operatori sono tenuti ad orientare e/o a segnalare
ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, servizi
sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi
di “spazio neutro”, prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere
erogati solo nell’ambito di un progetto complessivo predisposto e coordinato dai
servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che
garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li
accompagna.
Al Centro servizi per le famiglie
è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali.
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o
formazione con altri operatori dei servizi socio-educativi presenti nel
territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e
progettualità.
Personale
Il Centro si avvale di un’èquipe
integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica
formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore
con specifica formazione e qualifica in mediazione familiare, psicologo,
assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore con consolidata
esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in
base alle esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli
interventi specifici. L’equipe è coordinata da una figura professionale in
possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata
nella funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento
professionale annuale e di supervisione professionale dello staff di lavoro. Il
personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del
servizio ADE per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del
nucleo familiare, supporta le equipe territoriali preposte per l’inclusione
sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e l’accoglienza dei
minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti
nei principali documenti di riferimento nazionali e regionali
vigenti.
(110) Articolo
sostituito del R.R.
3/2021, art. 15,
comma 1.
Articolo 94
(Mediazione
familiare)
1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della
riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di
crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare
aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano
conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di
quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La
mediazione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la
responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il regime di
affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso), e
facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia
reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle
situazioni di crisi degli adulti.
La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o
di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella
relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei
casi afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Prestazioni/Metodologia
Sono prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di
sensibilizzazione ed informazione sulla mediazione familiare; attività di
raccolta e filtro della domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione;
percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di
incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione
della “cultura” della mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un
servizio di “luogo neutro” di rilevante supporto all’attività mediativa
medesima, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione
del rapporto genitori-figli.
La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto,
dell’empatia, dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite.
Personale
Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da
operatori già in possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza,
scienze dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale,
psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli
equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso
istituzioni universitarie, enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia o
riconosciuti a livello nazionale e/o europeo, e con esperienza professionale
almeno triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione
pubblici, in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in
strutture private. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato
alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della
coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo
psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta
collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di
separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali,
educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto professionale. (111)
(111) paragrafo così modificato dall’art.
23, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il paragrafo era così formulato: “ Il servizio di mediazione familiare deve
essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia,
sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della formazione,
pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di
laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione
professionale conseguita presso centri accreditati e riconosciuti a livello
europeo ed esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio,
svolto presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con
l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il mediatore familiare è un
operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di
crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo
interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I
mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti
coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati,
assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto
professionale.”
Articolo 95
(Comunità familiare o
casa-famiglia)
1. Il servizio di accoglienza in comunità familiare o casa-famiglia
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La Comunità familiare o casa-famiglia è una modalità di accoglienza
residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di
minori all’interno di un nucleo familiare già costituito. È rivolta a minori in
età evolutiva temporaneamente privi di adeguati supporti familiari, per i quali
non è praticabile l’affido o si sia in attesa dell’affido stesso. Possono essere
accolti non più di 4 minori in età compresa tra i 4 e i 18 anni.
L’accoglienza avviene in strutture aventi le caratteristiche della
civile abitazione e gli ospiti accolti dalla famiglia devono essere ospitati in
stanze con uno o due posti letto, dotate di almeno un locale da adibire a
servizio igienico riservato all’uso per i minori ospiti.
Prestazioni
La casa-famiglia è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non
professionale, ed in questo la casa-famiglia si differenzia dalla comunità
familiare di cui all’art. 47 del presente regolamento.
La casa-famiglia assicura accoglienza e cura dei minori, costante
azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed
organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima
familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della
vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione.
Il nucleo familiare che accoglie i minori assicura il servizio per
tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore notturne. Assicura inoltre:
- il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- la promozione dei
rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
- la
predisposizione, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, di un
progetto educativo personalizzato in accordo con il servizio sociale, le
istituzioni scolastiche, gli operatori del Tribunale per i Minorenni.
Personale
Il servizio di accoglienza in casa-famiglia è svolto da minimo due
adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di
entrambi i sessi. Entrambi gli adulti della coppia genitoriale devono avere età
non superiore a 60 anni. Uno degli adulti assume la funzione di coordinatore del
servizio e referente per tutte le istituzioni pubbliche. Gli adulti svolgono la
propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori professionali,
anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti
per prestazioni relative ad interventi di animazioni.
Articolo 96
(Affidamento familiare
minori)
Il Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore,
che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa
allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate
risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il
minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una
persona singola.
L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e
sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno
concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in
difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.
L’affidamento familiare può essere:
· consensuale, disposto
dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d’origine e di quella
affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24
mesi; la eventuale proroga, qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
· giudiziario, disposto
dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori sia in
favore di minori in situazioni di pregiudizio. L’affidamento familiare si svolge
nell’ambito di un processo dinamico in rapporto all’evoluzione della situazione
della famiglia d’origine e dei bisogni del minore, a cui si deve garantire una
costante azione di verifica e valutazione. Esso implica, inoltre, la fiducia da
parte degli operatori e della famiglia affidataria nella possibilità di mutare,
riducendole, la situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le
risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia d’origine di
esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.
L’affidamento familiare, a seconda dell’istituto giuridico
utilizzato, può essere:
- affidamento
residenziale etero familiare
- affidamento
residenziale intra familiare
- affidamento part
time.
Prestazioni
L’intervento è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito
territoriale, previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i
minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.
Le caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio
Sociale deve disporre sono le stesse sia per l’affidamento consensuale sia per
quello giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato
contenente:
- analisi della
situazione familiare e personale del/la minore
- modalità, tempi di
attuazione e prevedibile durata dell’affidamento
- interventi a
favore della famiglia d’origine, degli affidatari, del/la minore
- tipo e frequenza
dei rapporti tra le due famiglie
- momenti di
verifica periodici.
I compiti del Servizio Sociale, individuati dalla L. n. 184/83 e
dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/01, sono così riassumibili:
- disporre un
programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché
il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i
soggetti interessati
- valutare la
necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e
alternativo all’inserimento in struttura comunitaria
- vigilare
sull’andamento dell’affidamento svolgendo opera di sostegno educativo
- agevolare i
rapporti tra minore e famiglia d’origine favorendo il suo rientro nella stessa
secondo le modalità più idonee
- ricercare la
massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del
territorio, nell’attuazione dell’affidamento
- avvalersi della
collaborazione delle associazioni familiari, per la individuazione e la
formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze
di affidamento
- comunicare al
Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ( a seconda che si tratti di
affidamento consensuale o giudiziale) “ogni evento di particolare rilevanza” che
riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d’origine
- inviare
semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni
sull’andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza (art.4 L. 184/83 e s.m.i.)
- dare sostegno al
minore per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la
preparazione al rientro presso il nucleo d’origine
- definire i tempi e
le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine, anche
valutando l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia
affidataria.
Personale
Le funzioni di presa in carico, di promozione della cultura
dell’affidamento familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti
affidatari, di formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei
possibili abbinamenti, richiedono l’apporto stabile, integrato e continuativo di
professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento
articolato e protratto nel tempo. A tal fine l’Ambito, in collaborazione con la
ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzazione territoriale di una o
più équipes integrate alle quali attribuire compiti specifici. Le équipes
operano in modo tale da evitare che medesimi operatori abbiano in carico
famiglia naturale e famiglia affidataria.
Tali équipes integrate devono essere composte almeno da un
assistente sociale, da un educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati
a questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e devono essere
organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale.
Alle suddette figure si possono affiancare mediatori interculturali, per
supportare in specifiche condizioni la elaborazione del progetto educativo per
il minore, e per sviluppare iniziative di sensibilizzazione all’accoglienza da
parte di famiglie miste o della stessa etnia dei minori interessati.
Il Servizio di Affidamento familiare deve essere disciplinato
dall’Ambito territoriale, con l’adozione di un regolamento unico di ambito che,
recependo le linee guida regionali e le norme del presente regolamento,
definisca impegni e compiti dei vari soggetti protagonisti dell’intervento.
L’Ambito sottoscrive specifici protocolli d’intesa con le
istituzioni che a vario titolo operano sul tema, in particolare con le AUSL del
Servizio sanitario regionale per favorire e rafforzare il processo di
integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali.
Articolo 97
(Affido adulti)
1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad
assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita
quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per
l’affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli
affidamenti familiari di adulti.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di affido adulti la cura e la tutela
delle persone in difficoltà nell’espletamento delle funzioni ordinarie della
vita quotidiana.
Il presupposto essenziale per procedere all’affidamento è la
formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il
progetto individua:
a) le motivazioni che rendono
necessario l’affido;
b) il Servizio Sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante
l’affidamento;
c) le forme di mantenimento del
rapporto tra persona e comunità;
d) gli impegni definiti dal Servizio
per la famiglia affidataria;
e) la previsione della durata
dell’affido;
f) i momenti di verifica
del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento
e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido
e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’èquipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale,
l’educatore e lo psicologo.
Articolo 98
(Affido anziani)
1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a
persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita
quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un
contesto relazionale familiare.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di affido anziani la cura e la tutela
delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell’espletamento
delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per
procedere all’affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i
Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:
a) le motivazioni che rendono
necessario l’affido;
b) il Servizio Sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante
l’affidamento;
c) le forme di mantenimento del
rapporto tra persona anziana e comunità;
d) gli impegni definiti dal Servizio
per la famiglia affidataria;
e) la previsione della durata dell’
affido;
f) i momenti di verifica
del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento
e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido
e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’equipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale e lo
psicologo.
Articolo 99
(Servizio civile degli
anziani)
1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata da
persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il
ruolo della persona anziana nella società. Il servizio civile può rivolgersi ad
iniziative con finalità di mutuo aiuto tra anziani soli e famiglie di anziani,
nonché ad iniziative di educazione degli adulti.
Prestazioni
Le prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della
sorveglianza presso le scuole; sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini
e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;
utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite;
vigilanza e ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di
interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi; attività di
formazione culturale dell’anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari,
nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali;
impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per
la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.
Personale
La gestione dell’intervento è affidata al servizio sociale
professionale, che può avvalersi delle Associazioni di volontariato attraverso
apposita convenzione.
Articolo 100
(Servizio di telefonia
sociale)
1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di telefonia sociale consiste nell’aiuto rivolto a tutti
i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per
l’accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.
Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la
condizione d’isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di
difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per
precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in
difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il
sistema dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con
il contesto socioculturale nel quale vive.
Prestazioni
Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con
copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente
nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri
interventi.
Requisiti del servizio dal punto di vista:
· tecnico-operativo:
a) gestione del servizio da parte di
struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e
che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale
dipendente con elevata professionalità;
b) impiego di strumentazione
telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d’utente)
omologata;
c) dotazione in comodato gratuito agli
utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme;
· delle attività
assistenziali e di sostegno:
a) presenza e funzionamento della
centrale d’ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la
fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
b) controllo delle condizioni di
salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
c) accesso dell’anziano al servizio di
assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio
dell’ambito.
Personale
Il servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente
formati, con esclusione di risponditori automatici.
Articolo 101
(Servizi socio-educativi innovativi
e sperimentali per la prima infanzia)
1. Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere
innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i
bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo
psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle
famiglie e ai nuclei familiari, nel loro compito educativo:
a. il servizio di educazione
familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio;
b. b)
Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia. (112)
2. Il
servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a
domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a
supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi
educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari
flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il centro ludico per
l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del
mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico,
in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia,
al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel
rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute.
Il servizio è assicurato da educatori come individuati all’art. 46 del presente
Regolamento. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto
educativo del nido d’infanzia.” (113)
3. Il
servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i
nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente
protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, alternativo all’asilo nido o nido d’infanzia, per un numero di ore
giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia
si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini
contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori
come individuati all’art. 46 del presente Regolamento.
Gli
spazi essenziali destinati al servizio sono:
-
Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di
gioco e socializzazione;
-
Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
-
Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo,
riduttore;
-
Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei
pasti;
-
Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei
bambini.
Gli
spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i
materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone.
(114)
(112) Lettera
sostituita dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 1.
(113) Articolo
già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 2. , è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 6,
comma 1.
(114) Articolo
già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 3. ,è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 6,
comma 2.
Articolo 102
(Servizi di contrasto della povertà
e della devianza)
1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si
articolano in servizi diversi e flessibili:
a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione
Tipologia/Carattere
Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto,
informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno
capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa
dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si
prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti
non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed
emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni,
insegnanti.
Prestazioni
Sportelli d’ascolto e d’informazione; corsi di formazione; campagne
di sensibilizzazione; progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza
psicologica; rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati;
collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale
Assistenti sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione
d’aiuto, mediatori linguistici ed interculturali..
b) Forme di sostegno economico ad integrazione del reddito
Il servizio consiste nell’erogazione da parte degli ambiti
territoriali di misure di sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause
e alle condizioni di fragilità economica e sociale del nucleo o della persona
beneficiari. Nel rispetto dell’art. 33 della legge regionale sono misure di sostegno
economico per il contrasto alle povertà, le seguenti:
Forme di
intervento
per il
contrasto delle
nuove
povertà |
Situazioni di
bisogno
/
Cause di
povertà |
Obiettivi di
intervento
con lo
strumento di contrasto |
Contributo sociale per l’integrazione al
reddito |
-
giovani coppie e singoli, con redditi da lavoro precario e discontinuo,
che devono stabilizzare in alcuni periodi le proprie entrate per rendere
possibile la continuità del proprio progetto di vita e il soddisfacimento
di bisogni primari
-
nuclei familiari per i quali la fragilità economica non è connessa ad
assenza di lavoro, ma a numerosità del nucleo familiare, insufficienza dei
redditi da lavoro o da pensione percepiti, sostegno di altre spese di
carattere eccezionale, ecc… |
-
assicurare un reddito aggiuntivo limitatamente ad un periodo di tempo
definito, per il soddisfacimento immediato di primarie situazioni di
bisogno |
Reddito minimo di inserimento |
-
sostegno economico a nuclei familiari con reddito insufficiente perché il
capofamiglia e le altre figure adulte hanno difficoltà nell’accesso al
lavoro ovvero che hanno redditi da lavoro insufficienti connessi a
situazioni lavorative precarie o irregolari |
-
definire contratti di inclusione tra l’Ambito territoriale e il soggetto o
il nucleo familiare, rivolti a sostenere economicamente il nucleo per il
periodo nel quale uno o più dei componenti si impegna a concorrere ad un
progetto di empowerment (formazione, tirocinii, lavori di pubblica
utilità, tutoraggio, ecc..) delle capacità proprie e del nucleo di
conseguire autonomamente una situazione di indipendenza economica,
connesse alle capacità di cura adeguate rispetto a specifiche situazioni
di fragilità presenti nel nucleo |
Assegno di cura e dote per i nuovi
nati |
-
sostegno economico a nuclei familiari in cui il reddito insufficiente
deriva dalla necessità che uno o più componenti assumano il carico di cura
di un soggetto fragile (anziano, disabile, minor 0-3 anni) rinunciando al
lavoro ovvero impegnando larga parte di un reddito da lavoro per l’accesso
a specifici servizi di cura e/o di conciliazione |
-
fornire sostegno economico mirato per promuovere le capacità di cura delle
famiglie e per valorizzare la modalità domiciliare di intervento nelle
situazioni di fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture
residenziali.
-
il sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza
domiciliare e comunitari, è rivolto a riconoscere il lavoro di cura
assunto da una figura parentale o da una figura di sostituzione e a
sostenere la situazione economica del nucleo familiare in un periodo
limitato di tempo in cui si concentrano spese aggiuntive straordinarie
connesse ai carichi di cura. |
Prestito sull’onore
Contributi in conto interessi per l’acquisto della
prima casa |
-
forme di accesso agevolato al credito
-
per affrontare spese importanti per la famiglia, quali la crescita di un
figlio nei primi anni di vita, ovvero l’acquisto della prima casa, ovvero
l’avvio di una nuova esperienza di autoimprenditorialità nel settore dei
servizi alla persona |
-
Contributi in conto interesse
-
-fondo di rotazione per il prestito sull’onore. |
2. Gli ambiti territoriali pongono in essere ogni iniziativa per
rendere omogenee le forme di intervento per il contrasto delle povertà tra tutti
i Comuni dell’ambito, promuovendo la integrazione con le risorse autonome dei
bilanci comunali eventualmente finalizzate al perseguimento di obiettivi di
contrasto delle povertà o ad essi correlati, al fine di evitare sovrapposizioni
o inefficienze economiche.
3. Al fine del riconoscimento di un intervento di sostegno
economico, l’Ambito territoriale definisce, attraverso il Servizio Sociale
Professionale, ovvero attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale, il
progetto personalizzato di intervento in cui il sostegno economico possa trovare
piena integrazione con gli altri interventi in servizi e prestazioni rivolti a
sostenere il carico di cura del nucleo familiare nei confronti della specifica
situazione di fragilità.
4. I criteri di accesso, le modalità d’erogazione, l’entità dei
contributi e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti
dalla Giunta Regionale nei documenti di programmazione sociale regionale e, per
gli aspetti attuativi, nel Piano di Zona e in un apposito regolamento d’accesso
unico di Ambito, da comunicare diffusamente alla cittadinanza, fatta salva
l’autonomia dell’Ambito di finanziare con risorse proprie, anche aggiuntive,
specifici interventi di contrasto alle povertà, rientranti nelle tipologie di
cui al precedente comma 2, nelle more della attivazione di interventi a valenza
regionale.
Art.
102 bis
(Servizio
di Unità di Strada) (115)
Il
Servizio di unità di strada deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’Unità
di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di
accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di
sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del
danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno. Destinatari
del servizio sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori
in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in
situazioni di emarginazione.
Prestazioni
L’Unità
di strada, anche in collaborazione con le ASL, enti e istituzioni pubbliche e
del Terzo Settore, nonché in rete con altri servizi, pone in essere interventi
con modalità itinerante nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:
-
promozione della socializzazione attraverso l’ascolto, l’informazione,
l’individuazione dei bisogni, la consulenza, l’accompagnamento e il
sostegno;
-
prevenzione specifica dell’emarginazione, della devianza, della
tossicodipendenza o di altri comportamenti a rischio, miglioramento della
qualità della vita;
-
reinserimento sociale e lavorativo;
-
sensibilizzazione e informazione della comunità sociale anche attraverso un
lavoro di rete fra i servizi.
Personale:
Equipe
multidisciplinare di operatori di strada con competenze necessarie in relazione
al target di utenti (assistente sociale, psicologo, educatore professionale
socio pedagogico, operatore socio sanitario, mediatore culturale, infermiere,
altre figure professionali e operatori generici provenienti dal circuito degli
ex utenti) coordinata da figura in possesso di diploma di laurea dell’area
socio-psicopedagogica. (116)
(115) Articolo inserito dal r.r. 10/2018,
art 7,
comma1.
(116) Parole sostituite dal R.R.
13/2019, art. 3,
comma 1.
Articolo
103 (117)
(Servizi educativi per il tempo
libero)
1.
I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi educativi per il tempo libero sono destinati a minori di età compresa
tra 3 e 14 anni. Sono organizzati per fasce di età compatibili, sulla base di
specifiche progettualità e sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere. Si
caratterizzano, ancorché ripetendosi ogni anno nell’arco di determinati periodi,
per la provvisorietà e la periodicità delle esigenze di conciliazione cui fanno
fronte le famiglie nonché per la temporaneità degli interventi programmati. In
ogni caso, deve essere garantita una funzione educativa specifica attraverso
l’elaborazione di un progetto educativo.
Prestazioni
Sono
prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero: animazione estiva;
attività ludico-ricreative, come laboratori, o socio-educative, come visite
guidate, collegate a specifiche progettualità di carattere temporaneo.
Personale.
“I servizi educativi per il
tempo libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori,
prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con
mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri
immigrati e con figure funzionali allo svolgimento di attività programmate nel
progetto educativo. Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il
rapporto di 1 educatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il
rapporto di 1 educatore o animatore socioculturale ogni 12 bambini. Il
coordinamento è assicurato da figura in possesso dei titoli di laurea prescritti
dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista. (118)
(117) Articolo sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 45
(118) Paragrafo sostituito dal R.R.
3/2021, art. 16,
comma 1.
Articolo 104
(Centro aperto polivalente per
minori)
1. Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro
aperto polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo
con i servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche,
attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di
socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere
della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.
|
Ricettività |
Nel Centro
possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 giovani, in età
compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni
residenti nel quartiere, Comune e Ambito. |
Prestazioni |
La struttura
si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi
per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo
svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento.
Il centro
realizza attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche,
rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni
e gli interessi dei ragazzi.
Il Centro
può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
·
attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
momenti di informazione;
·
laboratori ludico-espressivi e artistici;
·
vacanze invernali ed estive. |
Personale |
Operatori in
rapporto di almeno uno per ogni 10 giovani; figure professionali
funzionali alla realizzazione delle attività, quali educatori, educatori
professionali, assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate.
Tra gli operatori devono figurare almeno un educatore.
Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 25 ospiti, che garantisca la
presenza nelle ore di apertura del centro.
Per la
gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare,
è individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto
disposto all’art. 46 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una
superficie complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso
rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui almeno
uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico
riservato al personale. |
Articolo 105
(Centro sociale polivalente per
diversamente abili)
1. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è struttura
autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche
non continuativa di diversamente abili. Il Centro deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro
sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle
autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione
e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla
organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la
salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività
del centro.
Gli
interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono
consentire di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle
persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della
persona, di supportare la famiglia. |
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti,
residenti nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito
territoriale sociale. |
Prestazioni
(119) |
“Il Centro si colloca nella
rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l’offerta di
una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle
esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura
l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro sociale
polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per
almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al
territorio.
Il Centro pianifica le
attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:
-attività educative indirizzate all’autonomia;
-attività di socializzazione e animazione
-attività espressive, psico-motorie e ludiche;
-attività culturali e di formazione;
-prestazioni a carattere assistenziale;
-attività di laboratorio ludico-espressivo e
artistico;
-organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-somministrazione dei pasti (facoltativa);
-servizio trasporto
(facoltativa).
|
Personale |
Operatori
addetti all’assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti; educatori
professionali e animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti. Deve
essere, infine, garantita, la presenza programmata dell’assistente
sociale, [ nonché di terapisti della riabilitazione in presenza
di esigenze specifiche per alcuni utenti. ] (120) |
Modulo
abitativo |
La struttura
deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle
norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non
autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio
igienico riservato al personale.
Tutti i
servizi e gli spazi devono essere dotati della massima
accessibilità. |
(119) Paragrafo sostituito dal R.R.
3/2021, art. 17,
comma 1
(120) Parole soppresse dal R.R.
3/2021, art. 17,
comma 1
Articolo 106
(Centro sociale polivalente per
anziani)
1. Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata
per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non
continuativa di anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro
sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e
di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni
minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di
garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento
delle attività del centro.
Gli
interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono
consentire di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle
persone anziane, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di
supportare la famiglia. |
Ricettività |
Nel Centro
possono essere accolti contemporaneamente non più di 60 utenti, residenti
nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale
sociale, in presenza di una superficie di 200 mq. La ricettività può
variare in relazione alla superficie complessiva a disposizione, per un
massimo di 120 utenti, accolti contemporaneamente per strutture con
superficie complessiva non superiore a 500 mq. |
Prestazioni |
Il Centro si
colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in
base alle esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura
l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un
Centro sociale polivalente per anziani deve essere garantita l’apertura
per almeno 8 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni
la settimana.
Tutte le
attività sono aperte al territorio.
Il Centro
pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli
utenti:
-
attività educative indirizzate all’autonomia;
-
attività di socializzazione e animazione
-
attività espressive, psico-motorie;
-
attività ludiche e ricreative;
-
attività culturali e occupazionali;
-
segretariato sociale;
-
prestazioni a carattere assistenziale;
-
attività a garanzia della salute degli utenti;
-
attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione dei pasti (facoltativa);
-
servizio trasporto (facoltativa).
Il Centro,
inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto intervento
sociale per l’area anziani. |
Personale |
Operatori
addetti all’assistenza in misura adeguata alle caratteristiche e alle
esigenze degli ospiti; educatori e animatori sociali per 36ore settimanali
ciascuno, al fine di garantire il regolare funzionamento della struttura,
con utenza non superiore a 60 persone. Deve essere, infine, garantita, la
presenza programmata dell’assistente sociale, [ nonché di
terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per
alcuni utenti.] (121) |
Modulo
abitativo |
La struttura
deve essere dotata di ambienti e spazi idonei in ogni caso rispondenti
alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui uno attrezzato
per la non autosufficienza, e di cui almeno uno destinato alle donne, e un
servizio igienico riservato al personale.
Tutti i
servizi e gli spazi devono essere dotati della massima
accessibilità. |
(121) Parole soppresse dal R.R.
3/2021, art. 18,
comma 1.
Articolo
107 (122)
(Centro
antiviolenza)
1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche
Tipologia/ Carattere
Il Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di
attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a
donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque
forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne
Prestazioni
Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di
ascolto (anche telefonico), il sostegno psico-sociale individuale e di gruppo,
il supporto nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e
processuali), la consulenza legale, le attività di orientamento verso i servizi
sociosanitari e assistenziali territoriali e per il reinserimento sociale e
lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Il centro
antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata all’ascolto,
all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico e di spazi
attrezzati per lo svolgimento delle attività. Il centro antiviolenza svolge
anche attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione,
informazione, formazione, iniziative culturali, in favore della comunità
sociale. Il centro antiviolenza concorre allo svolgimento delle attività di
formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi
ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto
della violenza e al sostegno delle vittime. Il centro opera in stretta
connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro,
con le strutture educative e scolastiche, con l’associazionismo e le
organizzazioni di volontariato attive nel territorio. Il centro mantiene
costanti e funzionali rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui
compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei
reati, e definisce eventuali specifici accordi con gli Ambiti territoriali per
gli interventi di pronto intervento sociale. Il percorso personalizzato di
sostegno è sempre costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle
sue decisioni e dei suoi tempi. Il centro opera in raccordo funzionale con
l’equipe multidisciplinare integrata dell’Ambito territoriale per le situazioni
di violenza contro le donne che coinvolgono anche minori. Il centro deve
garantire fruibilità nell’accesso e condizioni di riservatezza. Non è
consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei
maltrattamenti.
Personale
Il centro antiviolenza deve prevedere la presenza di
una o più psicologhe, educatrici, assistenti sociali, avvocate civiliste e
penaliste, tutte con esperienza nel settore e formazione specifica sul tema
della violenza di genere. Il centro garantisce la formazione iniziale e
continua per le figure professionali ivi operanti. E’ fatto esplicito
divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare come strumento di
contrasto alla violenza contro le donne.
(122)
Articolo così sostituito dal r.r.
no 11/2015, art. 46.
Articolo 108
(Sportelli per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale degli immigrati)
1. In ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno
uno sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini
stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di
formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione
della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli
immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri
immigrati e loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari,
dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi
nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento.
2. Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale
operano in stretto contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato
sociale di ogni ambito territoriale, ivi inclusa la possibilità di una
organizzazione integrata unica degli sportelli, purché per il funzionamento
dello sportello per l’integrazione degli immigrati sia assicurata la presenza di
personale qualificato nei servizi di mediazione linguistica e interculturale,
adeguato a rispettare le specificità culturali, etniche e religiose delle
persone che si rivolgono allo sportello.
Articolo 109
(Autonomia gestionale dei soggetti
privati e del privato sociale)
1. La Regione Puglia riconosce l’autonomia gestionale delle imprese
private e delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni
domiciliari, semi-residenziali e residenziali, riconosciuti dal presente
regolamento, nonché risultato di percorsi innovativi e sperimentali. Le imprese
scelgono le forme di esternalizzazione, di assunzione e di collaborazione al
fine di assicurare i servizi minimi previsti e il conseguimento degli obiettivi
di qualità fissati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali
sul mercato del lavoro e sull’approvvigionamento di beni e servizi, nonché nel
rispetto dei requisiti organizzativi fissati dal presente regolamento, con
specifico riferimento a quanto previsto dagli articoli 29 e 36 per i requisiti
minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi.
Articolo 110
(Modifiche al regolamento regionale n.
1/2000)
1. All’art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000 è
aggiunto il seguente comma:
“10. la Commissione decade automaticamente al termine delle attività
di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie
relative all’esercizio 2001”.
2. All’articolo 13 del regolamento regionale n. 1/2000 è
aggiunto il seguente comma:
“3. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 del presente
regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle
eventuali economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari
dando continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà.”
3. All’art. 14 del regolamento regionale n. 1/2000 sono
aggiunti i seguenti commi:
“2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
sulle quote di Fondo nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia
ai sensi dell’art. 127 del DPR n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1 comma 2
della l. n. 45/1999, fino all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio
finanziario 2001.
3. Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative
all’esercizio finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati
alla prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell’ambito dell’area dipendenze
dei Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5% delle
risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e relativi
cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro finanziario del
Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla l.
r. n. 19/2006 e al relativo regolamento attuativo, costituendo tali
attività parte integrante del sistema integrato dei servizi sociali attivato con
lo stesso Piano di Zona.”
4. Al fine della definizione delle progettualità di cui al comma 3,
i Comuni e la AUSL sviluppano una progettazione integrata, con la partecipazione
all’Ufficio di Piano del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche o suo delegato. Le suddette progettualità, inoltre, devono risultare
coerenti con quanto disposto all’art. 2 del regolamento regionale n. 1/2000 e con
ulteriori linee guida o atti di indirizzo eventualmente assunti in materia dalla
Giunta Regionale, sentito il CRIDIP, come previsto dalle disposizioni vigenti.
(123)
(123) Art. 6 della l. r. n. 26/2006 e Del. G.R. n. 1722 del 30.11.2005.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell ’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della
Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 gennaio 2007
INDICE
Art. 1 -(Ambito di applicazione)
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE
TITOLO III - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA
INTEGRATO
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
SOCIALI
TITOLO V - STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI
Capo I -(Strutture per Minori)
Capo II -(Strutture per diversamente abili)
Capo III -(Strutture per Anziani)
Capo IV - (Strutture per persone con problematiche
psico-sociali)
Capo V -(Strutture per adulti con problematiche
sociali)
Capo VI - (Servizi
Socioassistenziali)
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