IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la
L.R. 3 agosto 2007 n. 23 che, all’art. 8, comma 5 prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale n. 1831 del 06.10.2009 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento
CAPO I
FINALITA’ E
CONTENUTO
Art.
1
Oggetto del
Regolamento
1. Il presente
regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo
Tecnico di Valutazione (di seguito NTV), previsto dall’art.8
comma 5 della L.R.
3 agosto 2007, n.23 (di seguito “Legge”).
CAPO II
COMPOSIZIONE,
ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DEL
NUCLEO TECNICO DI
VALUTAZIONE
Art.
2
Composizione, nomina e sede del NTV
1. Il NTV è formato
dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo
economico, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque
componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà
garantire l’integrazione delle competenze connesse alla gestione dei principali
programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato
regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di
crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In
caso di parità, prevale il voto del Presidente”. (1)
2. I componenti del NTV
sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale allo
Sviluppo Economico. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere revocato
sulla base di idonea motivazione.
3. Il NTV ha sede presso
l’Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1
del Reg.
regionale del 24 luglio 2012, n. 16. (L'articolo di riferimento è stato
erroneamente indicato con art.1 anzicchè con art. 2 del presente
regolamento). Il testo originario era così formulato:"1 . Il NTV è
formato dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque
componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà
garantire l’integrazione di competenze specialistiche con quelle derivanti dal
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle
aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. "
Art.
3
Convocazione
1. Il Nucleo si riunisce
su convocazione del Presidente.
2. La convocazione è
inviata, anche mediante fax o e mail, almeno 5 giorni prima della data fissata
per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. Il NTV, qualora lo
ritenga opportuno, per la valutazione di programmi con elevata valenza
settoriale, chiede un parere alle Autorità di gestione dei Programmi Comunitari
interessati ed alle Aree di coordinamento competenti per materia. Il parere
richiesto dovrà essere reso in tempi compatibili con le scadenze previste dalla
“Legge”
e, comunque, nel termine indicato dal NTV.
Art.
4
Validità delle
adunanze e delle deliberazioni
1. Il Nucleo è
validamente costituito quando:
a) tutti i componenti
siano stati regolarmente convocati;
b) risulti presente la
maggioranza dei
componenti.
2. Le deliberazioni in
merito all’approvazione definitiva del Distretto sono adottate a maggioranza
(2) .
3. [Il
Nucleo può esprimere pareri anche per via telematica, ratificando i medesimi
nella prima seduta utile] (3) .
4. Le sedute del Nucleo
non sono pubbliche.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, Reg.
reg. 30 dicembre 2009, n. 35. Il testo originario era così formulato: «2. Le
deliberazioni in merito all’approvazione definitiva del Distretto, sono adottate
all’unanimità dei presenti.».
(3)
Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, Reg.
reg. 30 dicembre 2009, n. 35.
CAPO
III
FUNZIONI
Art.
5
Compiti
1. Il NTV garantisce
l’integrazione delle politiche distrettuali con l’insieme delle politiche
economiche regionali.
2. Esegue valutazioni a
supporto dell’attività che l’ufficio debba svolgere per l’approvazione del
Programma di Sviluppo; per esprimere il parere motivato sugli aggiornamenti del
Programma di Sviluppo del Distretto, di cui all’articolo 8
comma 7 della “Legge”;
per elaborare la relazione complessiva annuale sullo stato di attuazione della
“Legge”,
come da art. 8, comma 8 della stessa.
3. Al NTV sono
assicurati piena autonomia operativa, nonché pubblicità e diffusione degli atti,
nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Per svolgere le
proprie funzioni, il Nucleo si avvale del supporto tecnico-organizzativo della
struttura relativa all’Area Sviluppo Economico, Lavoro ed Innovazione della
Regione Puglia, nell’ambito delle cui risorse umane può essere nominato, dal
Presidente, un Segretario. Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 8
della citata Legge,
il Nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e
partecipate dalla Regione.
5. Il nucleo comunica
l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati e può
richiedere, ai sensi delle L.241/90, tutte le informazioni necessarie
all’espletamento dei propri compiti istituzionali, comprese eventuali
integrazioni documentali. Il termine di conclusione del procedimento viene
sospeso dalla eventuale richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere
dall’evasione della stessa.
6. Il NTV, nel rispetto
del termine di cui all’art. 4,
comma 6 della “Legge”,
può accertare l’ammissibilità della richiesta presentata dal Nucleo Promotore
qualora l’ufficio regionale competente decida di avvalersi delle sue prestazioni
già nella fase istruttoria relativa al primo riconoscimento del Distretto (fase
ascendente).
Art.
6
Criteri di
valutazione
1. Il Nucleo,
nell’esprimere il proprio parere sulla valutazione del Programma di sviluppo del
Distretto produttivo di cui agli articoli 7
e 8
della “Legge”,
accerta:
· l’osservanza della
“Legge” e delle disposizioni attuative generali e specifiche;
· la rispondenza degli
obiettivi del Programma di sviluppo alle finalità della “Legge”;
· il rispetto delle
prescrizioni indicate in sede di primo riconoscimento;
· il recepimento delle
osservazioni contenute nel parere motivato e non vincolante rilasciato dalle
Province, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 2 della “Legge”;
· la coerenza con i
programmi di sviluppo economico regionale e la conformità agli strumenti
legislativi e programmatori vigenti;
· la permanenza delle
condizioni di rappresentatività dei componenti del Comitato di Distretto,
valutate in sede di riconoscimento provvisorio;
· la permanenza delle
condizioni di coerenza con gli indirizzi strategici generali delle politiche di
sviluppo economico regionale;
· la permanenza delle
condizioni di coerenza con l’analisi di contesto formulata in sede di
presentazione dell’istanza per il riconoscimento provvisorio del Distretto
produttivo;
· la coerenza tra
obiettivi del Programma, dimensione produttiva ed ambito territoriale del
Distretto;
· la conformità ed il
livello di integrazione con le iniziative di sviluppo locale attive in ambito
regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi ASI, PIT/PIS,
patti territoriali, contratti d’area, programmi leader, pianificazione di Area
Vasta, altri strumenti di programmazione negoziata, ecc.);
· il grado di
innovatività delle azioni e dei progetti previsti dal Programma con riferimento
al sistema distrettuale di imprese ed al grado di valore aggiunto che si
verrebbe a determinare;
· la fattibilità e
cantierabilità dei progetti;
· il grado di
integrazione produttiva e di servizio, all’interno del Distretto.
Art.
7
Pubblicità e
verbalizzazione
1. Per le sedute che
determinano la valutazione finale, sia di primo riconoscimento che di
approvazione dei Programmi di Sviluppo, va redatto apposito verbale, dal quale
si evincano le motivazioni ed i criteri di valutazione adottati ai fini della
decisione.
2. Le decisioni del
Nucleo, debitamente verbalizzate, sono pubbliche.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
Art.
8
Disposizioni
generali
1. Per quanto non
espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 12
ottobre 2009