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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
23
Data
20/10/2009
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 - 'Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi' -articolo 8. 'Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione'.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 162 Suppl. del 15 ottobre 2009
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la L.R. 3 agosto 2007 n. 23 che, all’art. 8, comma 5 prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1831 del 06.10.2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento

 

CAPO I
FINALITA’ E CONTENUTO

 

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

 

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione (di seguito NTV), previsto dall’art.8 comma 5 della L.R. 3 agosto 2007, n.23 (di seguito “Legge”).

 

 

CAPO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE

E FUNZIONAMENTO DEL

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Art. 2

Composizione, nomina e sede del NTV

 


1. Il NTV è formato dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà garantire l’integrazione delle competenze connesse alla gestione dei principali programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente”. (1)

2. I componenti del NTV sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere revocato sulla base di idonea motivazione.

3. Il NTV ha sede presso l’Area Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del Reg. regionale del 24 luglio 2012, n. 16. (L'articolo di riferimento è stato erroneamente indicato con art.1 anzicchè con art. 2  del presente regolamento).  Il testo originario era così formulato:"1  . Il NTV è formato dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque componenti nominati dalla Giunta Regionale. La composizione del NTV dovrà garantire l’integrazione di competenze specialistiche con quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. "

 

Art. 3

Convocazione

 

 

1. Il Nucleo si riunisce su convocazione del Presidente.

2. La convocazione è inviata, anche mediante fax o e mail, almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

3. Il NTV, qualora lo ritenga opportuno, per la valutazione di programmi con elevata valenza settoriale, chiede un parere alle Autorità di gestione dei Programmi Comunitari interessati ed alle Aree di coordinamento competenti per materia. Il parere richiesto dovrà essere reso in tempi compatibili con le scadenze previste dalla “Legge” e, comunque, nel termine indicato dal NTV.

 

Art. 4

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

 

 

1. Il Nucleo è validamente costituito quando: 

a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;

b) risulti presente la maggioranza dei componenti.                     

2. Le deliberazioni in merito all’approvazione definitiva del Distretto sono adottate a maggioranza (2) .

3. [Il Nucleo può esprimere pareri anche per via telematica, ratificando i medesimi nella prima seduta utile] (3) .

4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 35. Il testo originario era così formulato: «2. Le deliberazioni in merito all’approvazione definitiva del Distretto, sono adottate all’unanimità dei presenti.».

(3) Comma soppresso dall'art. 1, comma 2, Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 35.

 

 

CAPO III
FUNZIONI

 

Art. 5

Compiti

 

1. Il NTV garantisce l’integrazione delle politiche distrettuali con l’insieme delle politiche economiche regionali.

2. Esegue valutazioni a supporto dell’attività che l’ufficio debba svolgere per l’approvazione del Programma di Sviluppo; per esprimere il parere motivato sugli aggiornamenti del Programma di Sviluppo del Distretto, di cui all’articolo 8 comma 7 della “Legge”; per elaborare la relazione complessiva annuale sullo stato di attuazione della “Legge”, come da art. 8, comma 8 della stessa.

3. Al NTV sono assicurati piena autonomia operativa, nonché pubblicità e diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

4. Per svolgere le proprie funzioni, il Nucleo si avvale del supporto tecnico-organizzativo della struttura relativa all’Area Sviluppo Economico, Lavoro ed Innovazione della Regione Puglia, nell’ambito delle cui risorse umane può essere nominato, dal Presidente, un Segretario. Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della citata Legge, il Nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

5. Il nucleo comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti interessati e può richiedere, ai sensi delle L.241/90, tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei propri compiti istituzionali, comprese eventuali integrazioni documentali. Il termine di conclusione del procedimento viene sospeso dalla eventuale richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dall’evasione della stessa.

6. Il NTV, nel rispetto del termine di cui all’art. 4, comma 6 della “Legge”, può accertare l’ammissibilità della richiesta presentata dal Nucleo Promotore qualora l’ufficio regionale competente decida di avvalersi delle sue prestazioni già nella fase istruttoria relativa al primo riconoscimento del Distretto (fase ascendente).

 

Art. 6

Criteri di valutazione

 

1. Il Nucleo, nell’esprimere il proprio parere sulla valutazione del Programma di sviluppo del Distretto produttivo di cui agli articoli 7 e 8 della “Legge”, accerta:

· l’osservanza della “Legge” e delle disposizioni attuative generali e specifiche;

· la rispondenza degli obiettivi del Programma di sviluppo alle finalità della “Legge”;

· il rispetto delle prescrizioni indicate in sede di primo riconoscimento;

· il recepimento delle osservazioni contenute nel parere motivato e non vincolante rilasciato dalle Province, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 2 della “Legge”;

· la coerenza con i programmi di sviluppo economico regionale e la conformità agli strumenti legislativi e programmatori vigenti;

· la permanenza delle condizioni di rappresentatività dei componenti del Comitato di Distretto, valutate in sede di riconoscimento provvisorio;

· la permanenza delle condizioni di coerenza con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionale;

· la permanenza delle condizioni di coerenza con l’analisi di contesto formulata in sede di presentazione dell’istanza per il riconoscimento provvisorio del Distretto produttivo;

· la coerenza tra obiettivi del Programma, dimensione produttiva ed ambito territoriale del Distretto;

· la conformità ed il livello di integrazione con le iniziative di sviluppo locale attive in ambito regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzi ASI, PIT/PIS, patti territoriali, contratti d’area, programmi leader, pianificazione di Area Vasta, altri strumenti di programmazione negoziata, ecc.);

· il grado di innovatività delle azioni e dei progetti previsti dal Programma con riferimento al sistema distrettuale di imprese ed al grado di valore aggiunto che si verrebbe a determinare;

· la fattibilità e cantierabilità dei progetti;

· il grado di integrazione produttiva e di servizio, all’interno del Distretto.

 

Art. 7

Pubblicità e verbalizzazione

 

1. Per le sedute che determinano la valutazione finale, sia di primo riconoscimento che di approvazione dei Programmi di Sviluppo, va redatto apposito verbale, dal quale si evincano le motivazioni ed i criteri di valutazione adottati ai fini della decisione.

2. Le decisioni del Nucleo, debitamente verbalizzate, sono pubbliche.

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI

 

Art. 8

Disposizioni generali

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 ottobre 2009