(1) Con Delib.G.R. 31 gennaio 2008, n. 91
sono state approvate le linee guida applicative in materia di promozione e
riconoscimento dei distretti produttivi, di cui alla presente
legge.
Art. 1
(Finalità e oggetto della
legge)
1.
La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di
sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione,
l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la
crescita delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, della pesca,
dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle
imprese.
2. La presente legge disciplina,
nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema
produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei
distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo
sviluppo distrettuale.
3. La Regione adegua le proprie normative in
materia di occupazione, trasferimento tecnologico, società dell’informazione,
politiche energetiche, mitigazione dell’impatto ambientale, formazione
professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della
produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro
consolidamento e il loro sviluppo.
4.
La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al
fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:
a)
accrescerne la competitività e la capacità
innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri;
b)
intensificare i processi di crescita
dimensionale;
c)
favorire
la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità in particolare nelle
attività a più alto contenuto tecnologico.
Art. 2
(Definizioni)
1. Il distretto produttivo è
caratterizzato da:
a)
una
significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media
dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
b)
un
insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti
nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Il distretto produttivo è espressione
della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare
una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo
sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori
regionali vigenti.
3.
I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al
loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici
generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono
previste specifiche forme di intervento nell’ambito della programmazione
economica regionale.
4. I distretti produttivi possono assumere le
seguenti configurazioni:
a)
reti di
imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi)
e/o verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate,
appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con
il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;
b)
distretti produttivi a elevato contenuto
tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza
la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università,
centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative):
c)
sistemi
turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo) e dell’articolo 5
della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione
dell’articolo 5 della l. 135/2001 riguardante il riordino del sistema turistico
pugliese) e delle relative norme di attuazione;
d)
distretti produttivi che interessano
territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio
nazionale (transnazionali).
d-bis) distretti
agroalimentari di qualità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell'articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57) (2);
d-ter) distretti
rurali ai sensi dell'articolo 13 del
d.lgs. 228/2001, che sono disciplinati da apposito regolamento proposto
dall'Assessorato alle risorse agroalimentari (3).
(2) Lettera aggiunta dall'art. 15,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 15,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art. 3
(I soggetti)
1. I distretti produttivi sono
riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il
riconoscimento di un distretto produttivo sono:
a)
imprese
operanti nel territorio regionale;
b)
associazioni di categoria e sindacali di
rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di
riconoscimento di un distretto produttivo:
a)
enti
locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio,
società a partecipazione pubblica;
b)
associazioni private, fondazioni e consorzi;
c)
università, istituzioni pubbliche e private
riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate
allo sviluppo del sistema produttivo.
Art. 4
(Nucleo promotore del distretto
produttivo)
1. Per giungere al
riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all’articolo 3,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti
della Regione un’azione volta al riconoscimento del distretto produttivo,
costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un
protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese,
comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni
sindacali.
2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve
essere costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa di
soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell’innovazione.
3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 deve individuare le
motivazioni alla base dell’avvio del distretto, i principali obiettivi e le
caratteristiche dei progetti più significativi che si intendono avviare al fine
di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d’intesa deve
prevedere l’esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia
garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall’articolo 3,
stabilendone la relativa durata in carica.
4.
Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o
settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale
può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto
territoriale degli interventi.
5. L'istanza per il riconoscimento
di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro il
28 febbraio di ogni anno (4), depositando il protocollo di intesa di
cui al comma 1 (5).
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a
decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta
l’ammissibilità dell’istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla
presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della
regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, e, accertato che
la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia
rappresentativa, provvede sul riconoscimento del distretto
produttivo.
(4) Per il termine previsto per gli anni 2009 e 2010, in
deroga al termine fissato dal presente comma, vedi l'art. 16,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10. L’art. 16 della l.r. 10/2009 così dispone: “Art. 16 (Sistemi
turistici locali) 1. Per l’anno 2009, in deroga a quanto stabilito dalla l.r.
23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 e dal
regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4 (Regolamento ai sensi dell’articolo 5
legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di sistemi turistici locali),
i termini di presentazione delle istanze relative a Sistemi turistici
territoriali (STT) e Sistemi turistici di prodotto (STP) sono fissati al 15
ottobre. Per l’anno 2010, gli stessi termini sono fissati al 15 marzo.”
(5) Comma così sostituito dall'art. 1,
L.R.
14 dicembre 2007, n. 36. Il testo
originario era così formulato: «5. L'istanza per il riconoscimento di un
distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al
comma 1.».
Art. 5
(Comitato di distretto
produttivo)
1.
Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l’avvenuto riconoscimento,
avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti
degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto
di quanto indicato nel protocollo d’intesa. Il nucleo promotore cessa le sue
funzioni al momento della nomina del comitato di
distretto.
2.
Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:
a)
redigere
e coordinare l’adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e
promuoverne l’attuazione;
b)
promuovere l’utilizzo degli strumenti e delle
risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c)
esprimere proposte e pareri alla Giunta
regionale in materia di politica industriale regionale;
d)
organizzare ed effettuare le procedure di
monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del
distretto;
e)
convocare ogni sei mesi, ovvero ogni
qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle
istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all’articolo 7.
3. Il comitato di distretto si intende
definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal
protocollo d’intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei
propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni
dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla
designazione.
4. Il comitato di distretto si riunisce
la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai
sensi dell’articolo 6. Dopo l’elezione, il comitato viene convocato dal
presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei
componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti.
5.
I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta.
6. Il comitato di distretto, al fine di
una migliore funzionalità, adotta un regolamento interno, che viene presentato
alla Giunta regionale contestualmente al programma di sviluppo del distretto di
cui all’articolo 7.
7. Il
presidente, novanta giorni prima della data di scadenza del comitato di
distretto, promuove il rinnovo dello stesso.
8. Al presidente e ai
componenti il comitato di distretto per l’espletamento delle funzioni non spetta
alcun compenso.
Art. 6
(Presidente del distretto
produttivo)
1. Il comitato di distretto elegge il
proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di distretti
tecnologici il presidente deve essere espresso dai soggetti del mondo della
ricerca, della formazione e dell’innovazione.
2. Il comitato deve eleggere il
presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data
della prima convocazione. Fino all’elezione del presidente, il comitato è
convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione del
presidente nel termine previsto, il riconoscimento del distretto produttivo di
cui all’articolo 4, comma 6, si intende decaduto.
3. Il presidente nomina un segretario del
comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle
persone designate tra i componenti del comitato di
distretto.
4.
Al presidente compete:
a)
la
rappresentanza del distretto;
b)
la convocazione del comitato;
c)
la
vigilanza sullo stato di attuazione del programma di
sviluppo;
d)
la redazione della relazione annuale
sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.
Art. 7
(Programma di sviluppo dei distretti
produttivi)
1. Il programma di sviluppo, redatto in modo
e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente
dal comitato di distretto e prevede:
a)
la
descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del
distretto;
b)
gli
obiettivi generali e specifici di sviluppo;
c)
le
azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
d)
i piani
finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da
realizzare;
e)
l’entità
e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di
azioni e progetti.
2. I progetti previsti all’interno del
programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema alla realizzazione
dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi
interventi che riguardano singole imprese.
3. Al programma deve essere allegato un
elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara
evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
a)
ragione
sociale e sede, sia legale che operativa;
b)
breve descrizione dell’attività svolta;
c)
solo per le imprese sottoscrittrici,
numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro
matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.
4. Il programma deve essere sottoscritto:
a)
dal
presidente del distretto;
b)
dai
legali rappresentanti delle imprese;
c)
dai legali rappresentanti, o aventi
titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti
produttivi così come definiti all’articolo 3.
5. Nel caso dei distretti produttivi che
interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio
nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese
localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi
stipulati tra la Regione
Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori.
L’accordo, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia,
stabilisce gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli
impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti.
Art. 8
(Procedure per l’approvazione e verifica
del programma di sviluppo del distretto)
1. Il programma di sviluppo del distretto
deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:
a)
all’Assessorato regionale per lo sviluppo
economico e agli altri assessorati competenti per materia;
b) alle province
nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno
sottoscritto il programma di sviluppo (6).
2. Entro trenta giorni dalla data di
ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.
3. Entro trenta giorni dalla data di
ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il
parere sia reso, l’Assessore regionale allo sviluppo economico, con proprio
decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia,
determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta
regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del
distretto.
4. L’Assessore regionale allo sviluppo
economico, nonché gli altri assessori interessati per materia, per le attività
di valutazione dei programmi possono avvalersi degli enti strumentali e delle
società controllate e partecipate dalla Regione.
5. Per la valutazione dei programmi è
costituito, con provvedimento dell’Assessore regionale allo sviluppo economico e
di concerto con gli altri Assessori interessati per materia, un nucleo tecnico
di valutazione. L’attività del nucleo è disciplinata da un regolamento(7) predisposto a cura dell’Assessorato allo
sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può
avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla
Regione.
6. Il presidente del comitato di
distretto trasmette all’Assessorato allo sviluppo economico e agli altri
assessorati competenti per materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una
relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e
gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.
7. L’Assessore regionale allo sviluppo
economico, d’intesa con gli altri assessori interessati per materia, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di
sviluppo, esprime un proprio parere motivato.
8. L’Assessore allo sviluppo economico
presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una
relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata
di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente
normativa.
9. Eventuali nuovi programmi o
sostanziali variazioni di quelli già approvati devono seguire le procedure di
approvazione previste dal presente articolo.
(6) Comma così sostituito dall'art. 15,
comma 1, lettera b), L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo
originario era così formulato: «1. Il programma di sviluppo del distretto deve
essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:a)
all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati
competenti per materia;b) alle province nel cui ambito territoriale opera almeno
un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.».
(7) vedi Regolamento
Regionale 12 ottobre 2009, n. 23
Art. 9
(Risorse per la gestione e l’attuazione dei
programmi di sviluppo)
1. La Regione concorre alla realizzazione
dei programmi di sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di
azioni e misure previste dalla legislazione regionale
vigente.
2. Per l’individuazione delle modalità e
delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo
la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa
vigente.
3. Le azioni previste al comma 1 per
l’attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti
pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle
iniziative inserite nel programma.
Art. 10
(Norme finanziarie e
finali)
1.
La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Nell’ambito della regolamentazione dei
sistemi turistici locali, la
Regione individua specifiche misure volte ad armonizzare la
normativa in materia con le disposizioni della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 agosto 2007