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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
29
Data
27/11/2009
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 "Tagli boschivi
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 191 del 30 novembre 2009
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L. R. 31/05/2001 n. 14 che, all’art. 29, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2165 del 17/11/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

 

1.    all’art.3 del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è aggiunto il seguente comma “Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica al Servizio Foreste della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti per territorio”.

 

2.    all’art.14 lettera F, del regolamento regionale n.10 del 30 giugno 2009 “Tagli boschivi”, è sostituita la dicitura “ di cui all’art.8, comma 1, con la nuova dicitura “di cui all’art.10, comma 1;

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009