IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. 11/03/2009 n. 4;
Vista
la
Delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 17/11/2009 adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
1 l’art. 2,
comma 2, del Regolamento
Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “Istituzione albo delle Imprese Boschive”
è soppresso;
2 dopo il primo comma
dell’art. 2,
vengono aggiunti i seguenti commi:
- le imprese di nuova costituzione possono chiedere l’iscrizione
all’albo delle imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente
nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti di cui all’art.2
dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di
attività;
per i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà
essere conseguito complessivamente dalle imprese
consorziate
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 27 novembre 2009