Il presente regolamento è stato abrogato dal reg.
reg. 9/2013, art. 21
GIUNTA
REGIONALE
[Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto il Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
Vista la L.R. 11
marzo 2009 n. 4 che, all’art. 1 comma 4, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 1117 del 30.06.2009 di adozione del Regolamento;
]
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art.
1
Premesse
[ E’ istituito, ai sensi dell’art.
1
della L.R.
11 marzo 2009, n. 4, l’Albo regionale delle
imprese boschive abilitate ad effettuare lavori, opere e servizi in ambito
forestale, ambientale e delle sistemazioni idraulico-forestale. (1)
L’iscrizione all’Albo,
certificata dal Servizio Foreste, è condizione necessaria per l’esecuzione, con
fondi pubblici, di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e
rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali qualora
gli stessi non siano eseguiti in amministrazione diretta.
All’Albo possono essere
iscritte le imprese, a qualsiasi titolo costituite, che effettuano i lavori o le
opere summenzionate.
Le imprese boschive non
residenti in Puglia possono concorrere all’esecuzione di lavori e/o opere di cui
sopra a condizione che siano iscritte all’albo delle imprese boschive della
Regione Puglia o iscritte ad un albo di imprese boschive di altre Regioni, i cui
requisiti minimi per l’iscrizione siano almeno quelli previsti dal successivo
art. 2, ovvero che dichiarino di possedere i requisiti minimi di cui al citato
art. 2 e producano la relativa documentazione richiesta.
Si fa obbligo, comunque,
dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione di residenza, ove
esistente. ]
(1)
Vedi anche la DGR 7 agosto 2012, n.
1665 che detta indicazioni procedurali in merito alla tenuta dell’Albo
(Allegata)
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Art.
2
Requisiti
[ Per ottenere l’iscrizione all’Albo delle
imprese boschive, i richiedenti devono presentare istanza alle Sezioni
Provinciali del Servizio Foreste della Regione Puglia, competente per
territorio, in qualsiasi periodo dell’anno, corredata della seguente
documentazione:
·
Certificato di iscrizione
presso la C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di impresa boschiva e/o forestale
oppure di cooperative o consorzi di cooperative;
·
Certificato del
Casellario giudiziario del titolare o del legale rappresentante;
·
Certificato del Tribunale
attestante i carichi pendenti;
·
Dichiarazione di
regolarità contributiva;
·
Referenze bancarie
comprovante la regolare operatività dell’impresa;
·
Dichiarazione dalla quale
risulti l’elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dalla
impresa per l’esercizio delle attività o, nel caso di consorzi, dalle imprese
consorziate;
·
Dichiarazione dalla quale
risulta di aver svolto, negli ultimi tre anni, lavori selvicolturali, opere di
imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione
idraulico-forestali:
Ö
almeno 5.000 giornate
lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe A;
Ö
almeno 1.500 giornate
lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe B.
1
·
le
imprese di nuova costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle
imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese
boschive. I requisiti di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati
alla fine del 1° anno di attività;
·
per
i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito
complessivamente dalle imprese consorziate. (2)
[Per i consorzi il suddetto requisito dovrà essere
conseguito da ciascuna impresa consorziata negli ultimi tre anni.](3)
(1) Commi aggiunti dal
reg. reg. n . 30/2009, comma
2.
(2)comma abrogato dall’art. 1
del Regolamento
regionale 27 novembre 2009, n. 30
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Art.
3
Classi delle
Imprese
[L’Albo delle imprese
boschive è suddiviso in due classi: Classe A e Classe B.
Ogni impresa è iscritta
ad una classe di iscrizione.
Le imprese iscritte alla
Classe B possono concorrere
all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e
rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali, di cui
all’art. 1, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge.
Le imprese iscritte alla
Classe A possono concorrere all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di
imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione
idraulico-forestali, di cui all’art. 1, per un importo anche superiore ad euro
150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge.
L’iscrizione alla Classe A è subordinata, inoltre, al possesso della
certificazione di qualità/processo. Infine, l’impresa è tenuta a dotarsi di un
tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale di riferimento in materia
agro-forestale ed ambientale. ]
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Art.
4
Modalità d’iscrizione
[La domanda di iscrizione
all’Albo regionale delle imprese boschive, unitamente alla documentazione di cui
all’art. 2, deve essere trasmessa alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste,
competente per territorio, che, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza,
provvede a verificare la regolarità della documentazione allegata e a redigere
una relazione sulla ammissibilità della impresa all’iscrizione nell’Albo
regionale. Nei successivi 30 giorni, il Servizio Foreste della Regione Puglia
rilascerà all’impresa richiedente il certificato d’iscrizione all’albo regionale
delle imprese boschive nella corrispondente classe di appartenenza.
Qualora ricorrano le
condizioni per la sospensione o la cancellazione dall’Albo regionale, le sezioni
provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, proporranno al
Servizio Foreste di adottare i provvedimenti di competenza. ]
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Art.
5
Tenuta ed
aggiornamento
[L’albo regionale delle
imprese boschive è tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia.
L’albo è soggetto ad
aggiornamento biennale a partire dalla istituzione e pubblicazione del presente
regolamento sul B.U.R. della Puglia.
Le imprese boschive sono
tenute ad inviare alle Sezioni Provinciali, competenti per territorio, del
Servizio Foreste, competente per territorio, entro 60 giorni dalla scadenza del
biennio, previa archiviazione d’Ufficio, una relazione sull’attività svolta
nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.Lgs
445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all’art. 2.
Le imprese boschive sono
tenute a seguire, nel corso del biennio di iscrizione all’Albo, almeno un corso
di aggiornamento professionale in materia forestale della durata minima di 16
ore e riconosciuto dal Servizio Foreste della Regione Puglia. ]
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Art.
6
Sospensione
[Il Servizio Foreste, sia
d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per
territorio, dispone la sospensione dall’Albo delle imprese boschive per un
periodo di 1 anno qualora ricorrano le sottoindicate condizioni:
·
l’assenza di specifiche
maestranze forestali e del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa vigente nei cantieri forestali e in quelli di sistemazione
idraulico-forestali;
·
l’esistenza di
procedimenti penali in corso per danneggiamenti al soprassuolo boschivo causati
durante l’esecuzione di lavori per gli interventi selvicolturali, le opere di
imboschimento e rimboschimento e per gli interventi di sistemazione
idraulico-forestali;
·
non abbia provveduto al
regolare pagamento dei salari e stipendi agli addetti ai lavori ed al versamento
delle quote assicurative e contributive.
Gli Organi preposti al
controllo e alla vigilanza segnalano al Servizio Foreste le succitate
irregolarità, per la relativa valutazione. ]
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Art.
7
Cancellazione
[Il Servizio Foreste, sia
d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per
territorio, dispone la cancellazione dall’Albo delle imprese boschive qualora
ricorrano le sottoindicate condizioni:
·
liquidazione o cessazione
dell’attività dell’impresa;
·
l’esistenza di una
procedura di fallimento;
·
in caso di recidività di
comportamenti che avevano avuto come conseguenza la sospensione dall’Albo;
·
per espressa richiesta
della impresa interessata. ]
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reg. 9/2013, art. 21
Art.
8
Ricorso in opposizione
[Avverso ai provvedimenti
di sospensione o di cancellazione o di non iscrizione o di permanenza in una
determinata classe è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione
al Servizio Foreste nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della
determinazione all’interessato.
La Commissione Tecnica,
appositamente istituita presso il Servizio Foreste, si esprime con parere
motivato entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso.
In caso di accoglimento
del ricorso, la predetta Commissione Tecnica, dispone l’integrazione del
ricorrente nell’Albo delle imprese boschive, dandone comunicazione. ]
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reg. 9/2013, art. 21
[Il presente Regolamento
è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia. ]
Dato a Bari, addì 6
luglio 2009