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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
15
Data
06/07/2009
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Istituzione dell'Albo Regionale delle imprese boschive
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n.106 del 13 luglio 2009
Allegati

 

 TITOLO I

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

 

GIUNTA REGIONALE

 

[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004,  n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Vista la L.R. 11 marzo 2009 n. 4 che, all’art. 1 comma 4, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1117 del 30.06.2009 di adozione del Regolamento; ]

EMANA

 Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Premesse

 [  E’ istituito, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11 marzo 2009, n. 4, l’Albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare lavori, opere e servizi in ambito forestale, ambientale e delle sistemazioni idraulico-forestale. (1)

L’iscrizione all’Albo, certificata dal Servizio Foreste, è condizione necessaria per l’esecuzione, con fondi pubblici, di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali qualora gli stessi non siano eseguiti in amministrazione diretta.

All’Albo possono essere iscritte le imprese, a qualsiasi titolo costituite, che effettuano i lavori o le opere summenzionate.

Le imprese boschive non residenti in Puglia possono concorrere all’esecuzione di lavori e/o opere di cui sopra a condizione che siano iscritte all’albo delle imprese boschive della Regione Puglia o iscritte ad un albo di imprese boschive di altre Regioni, i cui requisiti minimi per l’iscrizione siano almeno quelli previsti dal successivo art. 2, ovvero che dichiarino di possedere i requisiti minimi di cui al citato art. 2 e producano la relativa documentazione richiesta.

Si fa obbligo, comunque, dell’iscrizione all’Albo delle imprese boschive della Regione di residenza, ove esistente. ]

(1) Vedi anche la DGR 7 agosto 2012, n. 1665 che detta indicazioni procedurali in merito alla tenuta dell’Albo (Allegata)

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

Art. 2

Requisiti

Per ottenere l’iscrizione all’Albo delle imprese boschive, i richiedenti devono presentare istanza alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste della Regione Puglia, competente per territorio, in qualsiasi periodo dell’anno, corredata della seguente documentazione:

·        Certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. attestante l’esercizio di impresa boschiva e/o forestale oppure di cooperative o consorzi di cooperative;

·        Certificato del Casellario giudiziario del titolare o del legale rappresentante;

·        Certificato del Tribunale attestante i carichi pendenti;

·        Dichiarazione di regolarità contributiva;

·        Referenze bancarie comprovante la regolare operatività dell’impresa;

·        Dichiarazione dalla quale risulti l’elenco delle attrezzature e dei mezzi meccanici posseduti dalla impresa per l’esercizio delle attività o, nel caso di consorzi, dalle imprese consorziate;

·        Dichiarazione dalla quale risulta di aver svolto, negli ultimi tre anni, lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali:

Ö        almeno 5.000 giornate lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe A;

Ö        almeno 1.500 giornate lavorative per le imprese che intendono iscriversi alla Classe B.

1                     

·        le imprese di nuova costituzione possono chiedere l’iscrizione all’albo delle imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente nell’elenco delle imprese boschive. I requisiti di cui all’art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di attività;

·        per i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate. (2)

 

[Per i consorzi il  suddetto requisito dovrà essere conseguito da ciascuna impresa consorziata negli ultimi tre anni.](3)  

 

 

(1) Commi aggiunti dal reg. reg. n . 30/2009, comma 2.

 

(2)comma abrogato dall’art. 1 del  Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 30

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

 

Art. 3

Classi delle Imprese

[L’Albo delle imprese boschive è suddiviso in due classi: Classe A e Classe B.

Ogni impresa è iscritta ad una classe di iscrizione.

Le imprese iscritte alla Classe B possono concorrere all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali, di cui all’art. 1, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge.

Le imprese iscritte alla Classe A possono concorrere all’esecuzione di lavori selvicolturali, opere di imboschimento e rimboschimento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestali, di cui all’art. 1, per un importo anche superiore ad euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre I.V.A., come per legge. L’iscrizione alla Classe A è subordinata, inoltre, al possesso della certificazione di qualità/processo. Infine, l’impresa è tenuta a dotarsi di un tecnico abilitato ed iscritto all’albo professionale di riferimento in materia agro-forestale ed ambientale. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

Art. 4

Modalità d’iscrizione

[La domanda di iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive, unitamente alla documentazione di cui all’art. 2, deve essere trasmessa alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste, competente per territorio, che, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, provvede a verificare la regolarità della documentazione allegata e a redigere una relazione sulla ammissibilità della impresa all’iscrizione nell’Albo regionale. Nei successivi 30 giorni, il Servizio Foreste della Regione Puglia rilascerà all’impresa richiedente il certificato d’iscrizione all’albo regionale delle imprese boschive nella corrispondente classe di appartenenza.

Qualora ricorrano le condizioni per la sospensione o la cancellazione dall’Albo regionale, le sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, proporranno al Servizio Foreste di adottare i provvedimenti di competenza. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

Art. 5

Tenuta ed aggiornamento

[L’albo regionale delle imprese boschive è tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia.

L’albo è soggetto ad aggiornamento biennale a partire dalla istituzione e pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R. della Puglia.

Le imprese boschive sono tenute ad inviare alle Sezioni Provinciali, competenti per territorio, del Servizio Foreste, competente per territorio, entro 60 giorni dalla scadenza del biennio, previa archiviazione d’Ufficio, una relazione sull’attività svolta nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.Lgs 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all’art. 2.

Le imprese boschive sono tenute a seguire, nel corso del biennio di iscrizione all’Albo, almeno un corso di aggiornamento professionale in materia forestale della durata minima di 16 ore e riconosciuto dal Servizio Foreste della Regione Puglia. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

Art. 6

Sospensione

[Il Servizio Foreste, sia d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per territorio, dispone la sospensione dall’Albo delle imprese boschive per un periodo di 1 anno qualora ricorrano le sottoindicate condizioni:

·        l’assenza di specifiche maestranze forestali e del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nei cantieri forestali e in quelli di sistemazione idraulico-forestali;

·        l’esistenza di procedimenti penali in corso per danneggiamenti al soprassuolo boschivo causati durante l’esecuzione di lavori per gli interventi selvicolturali, le opere di imboschimento e rimboschimento e per gli interventi di sistemazione idraulico-forestali;

·        non abbia provveduto al regolare pagamento dei salari e stipendi agli addetti ai lavori ed al versamento delle quote assicurative e contributive.

Gli Organi preposti al controllo e alla vigilanza segnalano al Servizio Foreste le succitate irregolarità, per la relativa valutazione. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21   

Art. 7

Cancellazione

[Il Servizio Foreste, sia d’iniziativa che su proposta delle Sezioni Provinciali, competenti per territorio, dispone la cancellazione dall’Albo delle imprese boschive qualora ricorrano le sottoindicate condizioni:

·        liquidazione o cessazione dell’attività dell’impresa;

·        l’esistenza di una procedura di fallimento;

·        in caso di recidività di comportamenti che avevano avuto come conseguenza la sospensione dall’Albo;

·        per espressa richiesta della impresa interessata. ]

 

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21 

 

Art. 8

Ricorso in opposizione

[Avverso ai provvedimenti di sospensione o di cancellazione o di non iscrizione o di permanenza in una determinata classe è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione al Servizio Foreste nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della determinazione all’interessato.

La Commissione Tecnica, appositamente istituita presso il Servizio Foreste, si esprime con parere motivato entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso.

In caso di accoglimento del ricorso, la predetta Commissione Tecnica, dispone l’integrazione del ricorrente nell’Albo delle imprese boschive, dandone comunicazione. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal reg. reg. 9/2013, art. 21

[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]

 

Dato a Bari, addì 6 luglio 2009