Art.
1
Integrazione dell'articolo
7 della L.R. n. 23/2000
1. Dopo
la lettera o) del comma 2 dell'articolo 7
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi
nel mondo), è aggiunta la seguente:
“o-bis) tre Consiglieri regionali della
Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio
regionale.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.