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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2010
Numero
4
Data
10/02/2010
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento Regionale del 4/01/05, n. 1 avente ad oggetto “Attività Ispettiva Sanitaria” Adozione ai sensi della L.R. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 27 suppl. del 10 febbraio 2010
Allegati

 



 

 

Art. 1


(Modifiche agli artt. 2, 3, 6, 8 e 9 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Agli articoli 1, 2, 6, 8 e 9 le parole “Assessorato alla sanità” sono sostituite dalle parole “Assessorato alle politiche per la salute”.

 

Art. 2

(Modifica all’ art. 1 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

L’articolo 1 è così sostituito: “Il Servizio Ispettivo Sanitario è l’organismo, funzionalmente dipendente dall’Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale.”.

Art. 3

(Modifiche ed integrazioni all’ art. 2 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All’articolo 2 le parole “tra i dirigenti di ruolo del S.S.R e della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria “D” delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R.. Sono componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di categoria “D” ed i dirigenti del settore sanitario dell’Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia. L’elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale. L’elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale.”

Al termine dell’articolo 2 si aggiunge il seguente comma: “È costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale, composta da esperti di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere j) e K) del successivo art. 3.”

 

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all’ art. 3 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Alla lettera a) dell’art.3 le parole “Servizi Sani-tari” sono sostituite dalle parole “Servizio Sanitario Regionale” e al termine dell’articolo dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: “j) al controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliere; k) al controllo dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche.”

 

Art. 5

(Modifica all’ art. 4  del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

L’articolo 4 è così sostituito: “L’ARES, i Servizi e gli Uffici Regionali devono supportare per le materie di propria competenza i componenti del N.I.R su richiesta degli stessi.”

 

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni  all’ art. 5 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All’articolo 5 le parole “carattere generale, hanno di norma, cadenza annuale, ma” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere a carattere generale e”.

All’articolo 5 dopo le parole “ad eventi o esigenze particolari.” e prima delle parole “L’amministrazione sottoposta all’indagine” sono aggiunti i seguenti capoversi: “Le amministrazioni presso le quali gli ispettori prestano servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo necessario per espletare l’attività ispettiva che, salvo casi di particolare complessità espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può essere superiore a quindici giorni per singolo incarico. L’attività ispettiva è articolata in tre fasi: a) fase istruttoria dedicata allo studio e all’approfondimento del contesto legislativo e normativo di riferimento; b) fase di indagine in senso stretto riservata agli accessi presso la struttura ispezionata; c) fase conclusiva dedicata all’elaborazione della relazione finale ispettiva. L’attività ispettiva è da considerasi a tutti gli effetti equiparata all’attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi. L’ispettore è tenuto a comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio regionale i giorni che intende dedicare all’attività ispettiva, nella misura massima stabilita dal secondo comma. La comunicazione deve essere trasmessa al direttore generale dell’azienda presso cui l’ispettore presta servizio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività ispettiva.”.

All’articolo 5 dopo le parole “ed i mezzi necessari richiesti.” è aggiunta la seguente frase: “I direttori generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione devono: a) fornire agli ispettori tutti gli atti e la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta; b)fornire le controdeduzioni e/o relazionare in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell’attività ispettiva al competente ufficio regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva.”

 

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni all’ art. 7  del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All’articolo 7 le parole “Settore, sentiti i dirigenti degli uffici interessati, per competenza all’ispezione.” sono sostituite dalle parole “competente ufficio regionale”.

All’articolo 7 e dopo le parole “qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dell’incarico” e prima delle seguenti parole “, l’ispettore è tenuto a darne” sono aggiunte le seguenti parole: “o sussistano ragioni di incompatibilità”.

Al termine dell’articolo 7 dopo le parole “decadenza da componente del NIR.” sono aggiunti i seguenti capoversi “Lo svolgimento dell’attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste dai CCNL e dalla vigente normativa. I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazione apprese nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva. L’ispettore, in caso di dichiarazione mendace, decadrà automaticamente da componente del Nucleo Ispettivo Regionale. Nel caso di incarico ispettivo conferito a due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi informazioni e documenti ed a produrre un’unica relazione conclusiva a firma congiunta.”

 

Art. 8

(Modifiche ed integrazioni all’ art. 8  del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All’articolo 8 dopo le parole “processi correttivi o di autotutela” e prima del capoverso che inizia con le seguenti parole “L’attività del direttore generale” sono aggiunti i seguenti comma: “La relazione dovrà esplicitare con chiarezza gli esiti dell’attività ispettiva e le conclusioni. Ad ogni relazione scritta dovrà essere allegata una scheda sintetica secondo il formato stabilito dal competente ufficio regionale.”

All’ultimo comma dell’articolo 8 dopo le parole “L’attività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva” e prima delle parole “costituisce elemento di valutazione” si aggiungono le seguenti parole: “ed, in particolare, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni,”.

In calce, poi, all’articolo 8 si elimina il punto (“.”) e si aggiungono le seguenti parole: “e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.”

 

Art. 9

(Modifica all’ art. 9 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Nell’articolo 9 le parole “dei revisori” sono sostituite dalla parola “sindacale”.

 

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni  all’ art. 10 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

All’art. 10 tra le parole “più alti livelli di preparazione” e “promossi incontri professionali con i dirigenti” sono soppresse le parole “sono” e sono aggiunte le parole “possono essere” e le parole “incontri professionali con i dirigenti del Settore Sanità e dell’ARES, con cadenza bimestrale” sono sostituite con le seguenti parole: “attraverso l’Organismo Regionale per la Formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto, istituto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 03 febbraio 2009,eventi formativi,”.

 

Art. 11

(Modifica all’ art. 11 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Al secondo comma dell’ art. 11 le parole: “il rimborso delle spese e indennità di missione, oltre al gettone di presenza, per ogni accesso presso il soggetto ispezionato nella misura stabilita dalla l.r n. 18/08/81, n. 45.” sono sostituite dalle seguenti “il rimborso delle spese sostenute e documentate.”

 

Art. 12

(Integrazioni all’ art. 12  del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)

Al terzo comma dell’art. 12 tra le parole “presso terzi” e “, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori” sono aggiunte le parole “e per i dipendenti”.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010

 

vedasi allegato