TITOLO I
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti
regionali.
-
Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto
della Regione Puglia".
-
Visto l' art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
-
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1976 del 23 dicembre 2004 di attuazione
del Regolamento suddetto.
EMANA
Il
seguente Regolamento
Art. 1
Il Servizio Ispettivo Sanitario è
l’organismo, funzionalmente dipendente dall’Assessorato alle politiche per la
salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e
controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie
pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e
privati, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e
degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario
regionale (1) .
(1) Articolo così
sostituito dall’art. 2,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «Art. 1. Il Servizio Ispettivo Sanitario è l'organismo,
funzionalmente dipendente dall'Assessorato alla Sanità, attraverso il quale la
Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo
nei confronti delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Istituti di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e delle strutture
private.».
Art. 2
L'Assessorato alle politiche per la salute
esercita l'azione di cui all'art. 1 mediante il N.I.R. (Nucleo Ispettivo
Regionale) costituto da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative,
scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo tra i
dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria “D” delle Aziende
pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici
del S.S.R.. Sono componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di
categoria “D” ed i dirigenti del settore sanitario dell’Area politiche per la
salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia. L’elenco dei
componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende
pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del
S.S.R. dal competente ufficio regionale (2)
.
È costituita una sezione speciale presso il
Nucleo Ispettivo Regionale, composta da esperti di valutazione
dell’approprietezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie,
da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere
j) e k) del successivo art. 3 (3)
.
(2) Il presente
comma, in origine composto unicamente del solo primo periodo, è stato così
modificato sia per effetto dell’art. 1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4 che dall’art. 3, primo comma, del
medesimo regolamento (che ha sostituito le originarie parole "tra i dirigenti di
ruolo del S.S.R. e della Regione Puglia", poste in fondo al periodo, con le
parole "tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria D delle
aziende pubbliche e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico
pubblici del S.S.R." che chiudono l’attuale primo periodo e con i due periodi
che seguono).
(3) Comma aggiunto
dall’art. 3,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 3
In particolare l'esercizio dell'attività del
N.I.R. è rivolta:
a) alle attività sanitarie e di gestione, al
fine della verifica periodica del funzionamento del Servizio Sanitario Regionale
e dell'andamento della Spesa Sanitaria in relazione all'efficienza dei servizi,
nonché del conseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, delle
azioni programmatiche e dei progetti-obiettivo; all'ottemperanza delle
indicazioni e degli indirizzi regionali (4)
;
b) alla corretta attuazione dell'articolo 8
del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla corretta applicazione dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi Decentrati Regionali e Aziendali;
d) alla gestione dei fondi assegnati per
parte corrente e parte capitale, al fine di rilevare la conformità della
utilizzazione alle norme di legge e dei regolamenti vigenti per il perseguimento
del principio della corrispondenza costo/benefici;
e) alla corretta applicazione delle vigenti
normative in ordine alle prescritte procedure per gli approvvigionamenti e
l'acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari;
f) alla gestione dei beni da parte dei
consegnatari per la conformità alle norme che regolano l'affidamento e la
utilizzazione degli stessi nella Pubblica Amministrazione;
g) all'andamento delle attività sanitarie,
precipuamente riferite alla Medicina Preventiva, alla tutela dell'Ambiente ed al
funzionamento dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori e dei Consultori
pubblici e privati;
h) alla tempestiva e puntuale trasmissione
dei dati regionali (flussi informativi), nonché al riscontro di ogni richiesta
degli Organismi Ministeriali e Regionali;
i) all'attuazione dei piani settoriali e dei
progetti-obiettivo relativi alla sfera dell'emarginazione, dell'assistenza,
della salute mentale, della tossicodipendenza, della lotta all'AIDS, nonché
all'attuazione dei servizi generali di profilassi in materia di igiene pubblica
e di profilassi e risanamento in materia di veterinaria;
j) al controllo analitico delle cartelle
cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di
dimissione ospedaliere (5) ;
k) al controllo dell’appropriatezza delle
prestazioni specialistiche (6) .
(4) Lettera così
modificata dall’art. 4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(5) Lettera aggiunta
dall’art. 4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(6) Lettera aggiunta
dall’art.4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 4
L’ARES, i Servizi e gli Uffici Regionali
devono supportare per le materie di propria competenza i componenti del N.I.R.
su richiesta degli stessi (7) .
(7) Articolo così
sostituito dall’art. 5,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così
formulato: «Art. 4. Il N.I.R. fornisce il supporto all'ARES per la verifica
della rispondenza della programmazione, predisposta, alle attività svolte dai
soggetti, istituti ed enti, sottoposti a vigilanza.».
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 5
Le indagini amministrativo-sanitarie possono
essere a carattere generale e possono essere disposte ed effettuate in qualsiasi
momento in relazione ad eventi o esigenze particolari (8). Le amministrazioni presso le quali gli ispettori prestano
servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo necessario per
espletare l’attività ispettiva che, salvo casi di particolare complessità
espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può essere
superiore a quindici giorni per singolo incarico (9) . L’attività ispettiva è articolata in tre fasi: a)
fase istruttoria dedicata allo studio e all’approfondimento del contesto
legislativo e normativo di riferimento; b) fase di indagine in senso stretto
riservata agli accessi presso la struttura ispezionata; c) fase conclusiva
dedicata all’elaborazione della relazione finale ispettiva (10) . L’attività ispettiva è da considerasi a tutti gli
effetti equiparata all’attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi
(11) . L’ispettore è tenuto a
comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio
regionale i giorni che intende dedicare all’attività ispettiva, nella misura
massima stabilita dal secondo comma (12) . La
comunicazione deve essere trasmessa al direttore generale dell’azienda presso
cui l’ispettore presta servizio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto
all’inizio dell’attività ispettiva (13) .
L'amministrazione sottoposta all'indagine deve mettere l'ispettore nelle
condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le
informazioni, la documentazione ed i mezzi necessari richiesti. I direttori
generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, degli Istituti di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici ed i legali responsabili degli
enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione devono: a)
fornire agli ispettori tutti gli atti e la documentazione entro dieci giorni
dalla richiesta; b)fornire le controdeduzioni e/o relazionare in merito alle
azioni intraprese a seguito delle risultanze dell’attività ispettiva al
competente ufficio regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione
ispettiva (14) .
(9) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(10) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(11) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(12) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(13) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(14) Periodo aggiunto
dall’art. 6,
terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 6
Le amministrazioni di cui all'art.1 possono
chiedere all'Assessorato alle politiche per la salute l'invio di funzionari
ispettivi per l'attività di supporto finalizzata a ricercare i modi per rendere
efficiente la gestione dei servizi e per la soluzione di problemi organizzativi
di particolari complessità al fine di agire con più incisività nelle decisioni e
per una più efficace azione nei servizi prestati (15) .
(15) Comma così
modificato per effetto dell’art. 1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 7
Gli ispettori devono completare gli
adempimenti connessi all'incarico entro trenta giorni dalla disposizione,
prorogabili a giudizio del dirigente del competente ufficio regionale (16) . Qualora sussistano impedimenti soggettivi
allo svolgimento dell'incarico, o sussistano ragioni di incompatibilità,
l'ispettore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire
l'immediata sostituzione; l'inadempienza agli adempimenti predetti, senza giusta
causa, comporta la decadenza da componente del NIR (17) . Lo svolgimento dell’attività ispettiva nel rispetto di
quanto previsto dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione
positiva ai fini delle valutazioni previste dai CCNL e dalla vigente normativa
(18) . I componenti del N.I.R. sono
tenuti al massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazione
apprese nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva (20) . L’ispettore, in caso di dichiarazione mendace,
decadrà automaticamente da componente del Nucleo Ispettivo Regionale (20) . Nel caso di incarico ispettivo conferito a
due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi
informazioni e documenti ed a produrre un’unica relazione conclusiva a firma
congiunta (21) .
(16) Periodo così
modificato dall’art. 7,
primo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(17) Periodo così
modificato dall’art. 7,
secondo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(18) Periodo aggiunto
dall’art. 7,
terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(19) Periodo aggiunto
dall’art. 7,
terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(20) Periodo aggiunto
dall’art. 7,
terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(21) Periodo aggiunto
dall’art. 7,
terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 8
Al termine di ciascuna verifica o ispezione
o indagine gli ispettori redigono una relazione scritta nella quale dovranno
essere evidenziate le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i
fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione,
inoltre, deve contenere una motivata valutazione dell'oggetto della verifica,
basata sul principio della imparzialità e autonomia di giudizio.
La relazione deve essere inoltrata
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal termine delle operazioni di
verifica all'Assessorato alle politiche per la salute per il seguito di
competenza (22) . In ogni caso i risultati
dell'ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata
nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti, in
quanto ad essi dovranno seguire processi correttivi o di autotutela.
La relazione dovrà esplicitare con chiarezza
gli esiti dell’attività ispettiva e le conclusioni. Ad ogni relazione scritta
dovrà essere allegata una scheda sintetica secondo il formato stabilito dal
competente ufficio regionale (23) .
L'attività del direttore generale
conseguente alla relazione ispettiva ed, in particolare, il mancato adeguamento
agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori,
in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce elemento di
valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi
di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della
amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell’art. 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (24) .
(22) Comma così
modificato per effetto dell’art. 1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(23) Comma aggiunto
dall’art. 8,
primo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(24) Comma così
modificato dall’art. 8,
secondo e terzo comma, Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Art. 9
I dirigenti addetti al servizio ispettivo
che nell'esercizio delle funzioni vengano a conoscenza di atti e fatti
penalmente perseguibili o che causino danno erariale, denunciano direttamente
alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i
soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni
acquisite. Copia della denuncia va rimessa all'Assessorato alle politiche per la
salute, al legale rappresentante e al presidente del collegio sindacale
dell'azienda sanitaria o altra struttura ispezionata (25) .
Art. 10
Premesso che la formazione dell'ispettore è
obbligatoria e la sua professionalità deve essere costantemente aggiornata, al
fine di raggiungere più alti livelli di preparazione possono essere promossi
attraverso l’Organismo Regionale per la Formazione sanitaria e delle relative
strutture di supporto, istituto con Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 93 eventi
formativi, durante i quali saranno scambiate le esperienze maturate e saranno
approfondite le tematiche oggetto dell'attività ispettiva (26) .
I componenti del N.I.R. potranno utilizzare
le 4 ore settimanali, eventualmente cumulate in ragione d'anno previste dal
C.C.N.L. per l'aggiornamento professionale.
La richiesta di partecipazione a corsi di
aggiornamento, convalidata dal responsabile regionale dell'attività ispettiva,
presentata, dai componenti del N.I.R., alla propria amministrazione, costituisce
titolo preferenziale rispetto ad altre presentate e le relative spese devono
rientrare nel budget della stessa amministrazione.
Art. 11
La Regione Puglia si fa carico delle spese
per il funzionamento del Servizio Ispettivo Sanitario Regionale nei modi e nei
termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
All'ispettore compete il rimborso delle
spese sostenute e documentate (27) .
Art. 12
La Regione Puglia, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti dei componenti del
N.I.R. per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento dell'esercizio
ispettivo, assumerà a proprio carico l'onere della difesa fin dall'apertura del
procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere l'interessato da
un legale di fiducia dello stesso.
La Regione Puglia in caso di condanna
dell'ispettore, con sentenza passata in giudicata, per fatti a lui imputati per
averli commessi con dolo ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la
difesa.
Al fine della responsabilità civile presso
terzi e per i dipendenti, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori
dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche
l'attività che questi svolgono quali componenti del servizio ispettivo sanitario
regionale (28) .
(28) Comma così
modificato dall’art. 12,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
Regolamento abrogato dal R.R.
n.16/2017,
art. 11,
comma 2.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
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