IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma
2, L. R. 12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la L.R.,
n.4/2010 art. 8 ;
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 2336 del 29 ottobre 2010 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Finalità
La riabilitazione domiciliare si pone
l'obiettivo di potenziare le risorse della riabilitazione territoriale e di
creare una rete che sia efficace ed adeguata alle esigenze della popolazione.
Attraverso la riabilitazione domiciliare si offre un trattamento che può
esaurirsi direttamente a domicilio o rappresentare una fase transitoria in cui
vengono attivate tutte le azioni che permettano di continuare il trattamento in
ambulatorio. Tale modello di assistenza consente al paziente di rimanere a casa,
nel proprio ambito familiare e relazionale, potendo ugualmente usufruire
dell'assistenza di cui ha bisogno per migliorare il decorso
riabilitativo.
Art. 2
Soggetti che possono accedere alla riabilitazione
domiciliare
Possono accedere alla riabilitazione domiciliare
i cittadini che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
a) Soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali, impossibilitati ad essere trasportati presso
gli ambulatori o per i quali occorre raggiungere o mantenere obiettivi relativi
all'autonomia nel proprio ambito di vita (1)
;
b) Adeguato supporto familiare o
informale;
c) Idonee condizioni abitative;
d) Consenso informato da parte della
persona e della famiglia.
(1) Lettera così
modificata dall'art. 1,
Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20.
Art. 3
Tipologie delle disabilità (2) .
Le disabilità trattate nei soggetti con le
caratteristiche citate nell'articolo precedente sono le seguenti:
a) Pazienti con patologie di anca, femore
e ginocchio trattati chirurgicamente che, per condizioni cliniche, non possono
accedere al trattamento ambulatoriale;
b) Pazienti con esiti di ictus cerebrale e
residuale emiparesi nelle fasi di immediata post acuzie e nei casi con gravi
esiti invalidanti;
c) Pazienti affetti da gravi patologie di
apparato e politraumatizzati che, per condizioni cliniche, non possono accedere
al trattamento ambulatoriale;
d) Pazienti affetti da malattie
degenerative progressive del sistema nervoso centrale e periferico,
neuromuscolari in fase di avanzata evoluzione che non possono essere trattati in
ambulatorio;
e) Pazienti affetti da mielolesioni e
cerebrolesioni genetiche e acquisite; f) Pazienti in coma vegetativo e
stato di minima coscienza.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 2,
Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato:
«Art. 3. Tipologie delle disabilità. Le disabilità trattate nei soggetti con le
caratteristiche citate nell'articolo precedente sono le seguenti:• Pazienti con patologie di anca, femore e ginocchio trattati
chirurgicamente che, per condizioni cliniche, non possono accedere al
trattamento ambulatoriale; • Pazienti con esiti di ictus
cerebrale e residuale emiparesi nelle fasi di immediata post acuzie;
• Pazienti affetti da malattie degenerative progressive
del sistema nervoso centrale e periferico, neuromuscolari in fase di avanzata
evoluzione che non possono essere trattati in ambulatorio.».
Art. 4
Obiettivi
La riabilitazione domiciliare ha
l'obiettivo:
• di permettere il completamento del
programma riabilitativo ai pazienti che non possono accedere al trattamento
ambulatoriale;
• di evitare i ricoveri e i trattamenti in
regime residenziale e semiresidenziale inappropriati;
• di fare in modo che il paziente,
soprattutto i soggetti fragili, possa rimanere nel proprio ambito familiare,
usufruendo ugualmente dell'assistenza di cui ha bisogno.
Art. 5
Organizzazione.
La riabilitazione domiciliare fa capo al sistema
organizzativo dei Distretti socio-sanitari (DSS) e si integra nella rete dei
servizi riabilitativi territoriali.
Le prestazioni di riabilitazione domiciliare
sono effettuate dai presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione
funzionale delle ASL. Ove detti Servizi non siano in grado di sostenere il
fabbisogno riabilitativo aziendale, le prestazioni di riabilitazione domiciliare
possono essere effettuate, a seguito di accordo contrattuale, prioritariamente
da strutture private di riabilitazione insistenti nel territorio aziendale, e
successivamente da quelle insistenti nel territorio regionale, provvisoriamente
ed istituzionalmente accreditate per l'erogazione di prestazioni riabilitative
ex art. 26 legge n. 833/78, che si dotino di personale adeguato a tale
attività previsto dal successivo art. 9, per l'autorizzazione e
l'accreditamento in relazione ai requisiti organizzativi dei moduli dedicati
all'erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari. L'accordo
contrattuale definisce il volume e le tipologie dell'attività in relazione a
quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
Art. 6
Attivazione della presa in carico
La riabilitazione domiciliare viene
richiesta:
• da unità operative ospedaliere per acuti
e riabilitative, comprese quelle di lungodegenza, a seguito di dimissione
protetta;
• da strutture residenziali territoriali
(RSA e strutture di riabilitazione);
• dal MMG o dal PLS per insorgenza di
patologie o condizioni che creano disabilità o peggiorano una disabilità
preesistente (3) .
L'attivazione del servizio di riabilitazione
domiciliare richiede la segnalazione del caso al DSS di residenza del paziente,
che avviene con le seguenti modalità:
• per i soggetti in dimissione
dall'ospedale:
l'équipe medica dell'unità operativa,
direttamente o per il tramite della Direzione sanitaria, contatta il DSS di
residenza del paziente per organizzare l'attivazione della riabilitazione
domiciliare. Il programma riabilitativo deve essere redatto dall'équipe medica,
allegato alla lettera di dimissione e inviato per fax al distretto 72 ore prima
della dimissione in modo da consentire la presa in carico territoriale;
• per i soggetti in dimissione da
strutture residenziali territoriali:
l'équipe medica, che ha in carico il paziente,
contatta il DSS di residenza del paziente per organizzare l'attivazione della
riabilitazione domiciliare. Il programma riabilitativo deve essere redatto
dall'équipe medica, allegato alla lettera di dimissione e inviato per fax al
distretto 72 ore prima della dimissione, in modo da consentire la presa in
carico territoriale;
• nel caso in cui la richiesta di
riabilitazione domiciliare sia proposta dal MMG:
il MMG o il PLS deve inviare una richiesta di
intervento riabilitativo al distretto socio-sanitario di residenza del paziente
con l'indicazione della diagnosi per l'attivazione della valutazione sanitaria
multidisciplinare (4) .
(4) Periodo così
modificato dall'art. 3,
commi 2 e 3, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20.
Art. 7
Compiti del distretto di residenza (5)
• Per l'erogazione delle prestazioni di cui al
presente regolamento, il DSS attiva la valutazione sanitaria multidisciplinare
(6) .
• In caso di dimissione protetta e di
attivazione di riabilitazione domiciliare per paziente dimesso da struttura
residenziale territoriale:
- il DSS attiva la valutazione sanitaria
multidisciplinare per la valutazione del caso, per i controlli periodici e per
redigere, ove necessario, un nuovo programma riabilitativo ultimato il primo
programma terapeutico (7) ;
• Nel caso di attivazione del MMG o del PLS:
> il DSS attiva la valutazione
sanitaria multidisciplinare per valutare il caso e redigere il programma
riabilitativo, anche attraverso la riabilitazione domiciliare, entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta. Il responsabile della valutazione sanitaria
multidisciplinare invia il piano riabilitativo al DSS che organizza la presa in
carico del paziente (8) .
(5) Rubrica così sostituita
dall'art. 4,
comma 1, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato:
«Compiti dell'UVM del Distretto di residenza.».
(6) Capoverso aggiunto
dall'art. 4,
comma 2, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20.
(7) Alinea così
modificato dall'art. 4,
comma 3, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20.
(8) Capoverso così
sostituito dall'art. 4,
comma 4, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «•
Nel caso di attivazione del MMG:- l'UVM, entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta, valuta il caso e redige il programma
riabilitativo, anche attraverso la riabilitazione domiciliare. L'UVM invia il
piano riabilitativo al DSS che organizza la presa in carico del
paziente.».
Art. 8
Modalità di attuazione del servizio
La riabilitazione domiciliare prevede le
seguenti attività:
a) valutazione sanitaria
multidisciplinare;
b) stesura del piano riabilitativo
domiciliare da parte del responsabile della valutazione sanitaria
multidisciplinare o presa d'atto del programma riabilitativo redatto dall'équipe
medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa territoriale;
c) esecuzione del programma riabilitativo:
di norma il numero di accessi per le prestazioni di riabilitazione domiciliare
non può superare i 24 accessi (1 ciclo), fatto salvo quanto specificato nel
successivo punto
d) del presente articolo; d) per i
pazienti di cui ai punti d), e), f) del precedente art. 3 che necessitino di
vari cicli di riabilitazione domiciliare, il responsabile della valutazione
sanitaria multidisciplinare, in fase di valutazione o di presa d'atto del
programma riabilitativo redatto dall'équipe medica ospedaliera o di struttura
residenziale riabilitativa territoriale, autorizza il numero di cicli di
prestazioni previsti dallo stesso;
e) programmazione, ove necessario, di un
ulteriore ciclo riabilitativo, in particolare nei casi di cui ai punti a), b) e
c) del precedente articolo 3; f) alla fine del ciclo o dei cicli
autorizzati, laddove non è possibile il trasferimento dal setting assistenziale
domiciliare a quello ambulatoriale, la struttura che esegue il programma
riabilitativo, al fine di evitare l'interruzione della cura, chiede al DSS la
proroga entro i 7 giorni precedenti; g) valutazione di fine cura da parte
del responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare ovvero da parte
del responsabile sanitario della struttura erogante; h) programmazione,
ove necessario, di altra tipologia di setting assistenziale nell'ambito del PAI
(9) .
In caso di valutazione effettuata a domicilio è
indispensabile la presenza di almeno un familiare del paziente.
Custodita presso il domicilio del paziente a
cura della struttura erogante, deve essere aperta la cartella clinica
domiciliare dove registrare formalmente la descrizione degli aspetti clinici e
gli accessi controfirmati dagli operatori impegnati nel piano. Al termine del
ciclo di riabilitazione, il fisiatra effettua e descrive la valutazione degli
esiti. La struttura erogante consegna, a fine cura, la cartella clinica
domiciliare al DSS e ne conserva un copia per l'archiviazione (10) .
(9) Capoverso così sostituito
dall'art. 5,
comma 1, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «La
riabilitazione domiciliare prevede le seguenti attività:•
valutazione multidisciplinare; • stesura del piano
riabilitativo domiciliare da parte dell'UVM o presa d'atto del programma
riabilitativo redatto dall' équipe medica ospedaliera o di struttura
residenziale riabilitativa territoriale; • esecuzione
dell'intervento: il numero di accessi per le prestazioni di riabilitazione
domiciliare è stabilito dall'équipe UVM; il numero complessivo non può superare
i 24 accessi; • valutazione di fine cura da parte
dell'UVM; • programmazione, ove necessario, di un
ulteriore percorso di tipo riabilitativo; •
programmazione, ove necessario, di altra tipologia di percorso
assistenziale.».
(10) Capoverso così
modificato dall'art. 5,
comma 2, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20.
Art. 9
Requisiti organizzativi per l'erogazione di prestazioni di
assistenza riabilitativa domiciliare
I presidi ambulatoriali di recupero e
rieducazione funzionale ed i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, pubblici e privati, di
cui al comma 1 lett. a) punto 1.2.1 dell'art. 5
della legge
regionale n. 8/2004 e s.m.i., provvisoriamente e istituzionalmente
accreditati per l'erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26
legge n. 833/1978, fermo restando i requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi previsti dal Reg.
reg. n. 3/2005 e s.m.i, devono possedere i seguenti ulteriori
requisiti organizzativi per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione
domiciliare.
Per n. 25 prestazioni riabilitative domiciliari
giornaliere si richiede la presenza di:
• N. 1 Medico specialista in Medicina
fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore
settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP
– ARIS);
• N. 7 Fisioterapisti per 36 ore
settimanali o in alternativa un numero di fisioterapisti tale da assicurare un
equivalente monte orario settimanale con un minimo di 12 ore ciascuno, assunti a
tempo indeterminato (11) .
Per ogni 3 moduli di prestazioni di
riabilitazione domiciliare (n. 75 prestazioni) deve essere garantita la presenza
di n. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunto a tempo indeterminato.
Pertanto, per n. 75 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si
richiede la presenza di:
• Medico specialista in Medicina fisica e
riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 39 ore settimanali
(Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);
• N. 20 Fisioterapisti per 36 ore settimanali assunti a tempo
indeterminato;
• N. 1 Logopedista per 36 ore settimanali
assunti a tempo indeterminato. Se presso ogni struttura ambulatoriale o
residenziale sono previsti meno di tre moduli di riabilitazione domiciliare deve
comunque essere garantita la presenza di un logopedista per ciascun modulo per
non meno di 12 ore settimanali (12) .
Il personale assunto per l'erogazione delle
prestazioni riabilitative domiciliari, dipende funzionalmente dal Direttore
Sanitario della struttura accreditata per tale attività.
Ogni prestazione domiciliare del Medico
specialista in Medicina fisica e riabilitazione o del Medico con
specializzazione affine deve durare non meno di 20 minuti.
Ogni prestazione riabilitativa domiciliare
effettuata dal fisioterapista deve durare non meno di 45 minuti.
Il numero annuo massimo delle prestazioni
riabilitative domiciliari per una struttura che eroga 25 prestazioni giornaliere
è il seguente:
25 prestaz. giornaliere x 312 giorni lavorativi
annui (escluse le domeniche) = 7.800 prestazioni di riabilitazione
domiciliare all'anno.
Il Medico specialista in Medicina fisica e
riabilitativa o del Medico con specializzazione affine deve garantire 13 accessi
domiciliari a settimana per un numero massimo di 56 accessi mensili.
Tale standard di prestazioni è considerata
soglia minima di efficienza per accedere al sistema di accreditamento. Qualora
l'Azienda sanitaria locale in relazione al fabbisogno territoriale determinato,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, debba contrattualizzare
con la singola struttura un numero di prestazioni superiore alla soglia minima
d'efficienza sopra richiamata, i requisiti organizzativi della struttura
erogatrice devono essere proporzionalmente adeguati.
Al fine di garantire alla persona con disabilità
un percorso riabilitativo attraverso diversi setting assistenziali, così come
previsto dalle linee guida ministeriali del 1998 prima e dal 2011 dal piano
d'indirizzo per la riabilitazione, per le prestazioni domiciliari, essendo
queste ultime una estensione di quelle residenziali, semiresidenziali e
ambulatoriali, le strutture di cui al primo capoverso del presente articolo
presentano istanza al Direttore generale della ASL territorialmente competente
autocertificando il possesso degli ulteriori requisiti organizzativi, come
previsto dallo standard minimo del presente regolamento. Il Direttore generale,
prima dell'eventuale sottoscrizione dell'accordo contrattuale, provvederà
all'accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del
Dipartimento di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente
Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche
della Salute per la ratifica dell'accreditamento delle attività di cui trattasi
(13) .
(11) Capoverso così
sostituito dall'art. 6,
comma 1, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Per
n. 25 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza
di:• N. 1 Medico specialista in Medicina fisica e
riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore settimanali
(Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP - ARIS );
• N. 6 Fisioterapisti per 36 ore settimanali assunti a
tempo indeterminato; • N. 1 Logopedista per 36 ore
settimanali assunti a tempo indeterminato.».
(12) Capoverso aggiunto
dall'art. 6,
comma 2, Reg. reg. 4 agosto 2011, n.
20.
(13) Capoverso così
sostituito dall'art. 6,
comma 3, Reg.
reg. 4 agosto 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «I
presidi di riabilitazione privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente
accreditati che intendono erogare prestazioni di riabilitazione domiciliare, ai
fini dell'accordo contrattuale devono autocertificare il possesso di ulteriori
requisiti organizzativi come previsto dallo standard minimo del presente
regolamento al Direttore Generale dell'ASL di riferimento che provvederà
all'accertamento per il tramite del Dipartimento di Prevenzione.».
Il presente
regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.