Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
20
Data
04/08/2011
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Regolamento regionale di modifiche al Reg. reg. 4 novembre 2010, n. 16.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 10 agosto 2011, n. 125
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (
L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed, in particolare, l’art. 26;

Visto il
Regolamento Regionale 04 novembre 2010, n. 16

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 02 agosto 2011;



EMANA



Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1 

Modifiche all'art. 2: “Soggetti che possono accedere alla riabilitazione domiciliare”

1.  All'art. 2, lettera a) dopo la parola “raggiungere” si aggiungono le parole “o mantenere”.

 

 

Art. 2 

Modifiche all'art. 3: “Tipologie delle disabilità”

1.  Si sostituisce l'intero articolo 3 con il seguente:
«Le disabilità trattate nei soggetti con le caratteristiche citate nell'articolo precedente sono le seguenti:
a) Pazienti con patologie di anca, femore e ginocchio trattati chirurgicamente che, per condizioni cliniche, non possono accedere al trattamento ambulatoriale;
b) Pazienti con esiti di ictus cerebrale e residuale emiparesi nelle fasi di immediata post acuzie e nei casi con gravi esiti invalidanti;
c) Pazienti affetti da gravi patologie di apparato e politraumatizzati che, per condizioni cliniche, non possono accedere al trattamento ambulatoriale;
d) Pazienti affetti da malattie degenerative progressive del sistema nervoso centrale e periferico, neuromuscolari in fase di avanzata evoluzione che non possono essere trattati in ambulatorio;
e) Pazienti affetti da mielolesioni e cerebrolesioni genetiche e acquisite;
f) Pazienti in coma vegetativo e stato di minima coscienza.».

 
 

Art. 3 

Modifiche all'art. 6: “Attivazione della presa in carico”

1.  All'art. 6, primo capoverso, terzo punto, dopo le parole “dal MMG” si aggiungono le parole “o dal PLS”.

2.  All'art. 6, ultimo capoverso, dopo le parole “il MMG” si aggiungono le parole “o il PLS”.

3.  All'art. 6, ultimo capoverso, dopo le parole “il MMG deve inviare una richiesta di intervento riabilitativo al distretto socio-sanitario di residenza del paziente con l'indicazione della diagnosi per l'attivazione” si sostituiscono le parole “dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M)” con le seguenti parole “della valutazione sanitaria multidisciplinare”.

 
 

Art. 4 

Modifiche all'art. 7: “Compiti dell'UVM del distretto di residenza”

1.  All'art. 7 si sostituisce il titolo dello stesso con Art. 7 – Compiti del distretto di residenza.

2.  All'art. 7, dopo il nuovo titolo, si aggiungono come primo capoverso le parole:

• Per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento, il DSS attiva la valutazione sanitaria multidisciplinare.

3.  All'art. 7, al primo capoverso, che ora diventa il secondo, si sostituiscono le parole “l'UVM” con le parole “la valutazione sanitaria multidisciplinare”.

4.  All'art. 7, si sostituisce tutto il secondo capoverso, che ora diventa il terzo, con il seguente:

• Nel caso di attivazione del MMG o del PLS:
> il DSS attiva la valutazione sanitaria multidisciplinare per valutare il caso e redigere il programma riabilitativo, anche attraverso la riabilitazione domiciliare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Il responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare invia il piano riabilitativo al DSS che organizza la presa in carico del paziente.

 
 

Art. 5 

Modifiche all'art. 8: “Modalità di attuazione del servizio”

1.  All'art. 8 si sostituisce il primo capoverso con il seguente:
“La riabilitazione domiciliare prevede le seguenti attività:

a) valutazione sanitaria multidisciplinare;

b) stesura del piano riabilitativo domiciliare da parte del responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare o presa d'atto del programma riabilitativo redatto dall'équipe medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa territoriale;

c) esecuzione del programma riabilitativo: di norma il numero di accessi per le prestazioni di riabilitazione domiciliare non può superare i 24 accessi (1 ciclo), fatto salvo quanto specificato nel successivo punto d) del presente articolo;

d) per i pazienti di cui ai punti d), e), f) del precedente art. 3 che necessitino di vari cicli di riabilitazione domiciliare, il responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare, in fase di valutazione o di presa d'atto del programma riabilitativo redatto dall'équipe medica ospedaliera o di struttura residenziale riabilitativa territoriale, autorizza il numero di cicli di prestazioni previsti dallo stesso;

e) programmazione, ove necessario, di un ulteriore ciclo riabilitativo, in particolare nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 3;

f) alla fine del ciclo o dei cicli autorizzati, laddove non è possibile il trasferimento dal setting assistenziale domiciliare a quello ambulatoriale, la struttura che esegue il programma riabilitativo, al fine di evitare l'interruzione della cura, chiede al DSS la proroga entro i 7 giorni precedenti;

g) valutazione di fine cura da parte del responsabile della valutazione sanitaria multidisciplinare ovvero da parte del responsabile sanitario della struttura erogante;

h) programmazione, ove necessario, di altra tipologia di setting assistenziale nell'ambito del PAI.”.

2.  All'art. 8, ultimo capoverso, si sostituiscono le parole “La cartella clinica domiciliare viene consegnata, quindi, al DSS per l'archiviazione.” con le parole “La struttura erogante consegna, a fine cura, la cartella clinica domiciliare al DSS e ne conserva una copia per l'archiviazione.”.

 
 

Art. 6 

Modifiche all'art. 9: “Requisiti organizzativi per l'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare”

1.  All'art. 9, si sostituisce il secondo capoverso con il seguente:

“Per n. 25 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:

• N. 1 Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);

• N. 7 Fisioterapisti per 36 ore settimanali o in alternativa un numero di fisioterapisti tale da assicurare un equivalente monte orario settimanale con un minimo di 12 ore ciascuno, assunti a tempo indeterminato.”.

2.  All'art. 9, si aggiungono dopo il secondo capoverso le seguenti parole:

“Per ogni 3 moduli di prestazioni di riabilitazione domiciliare (n. 75 prestazioni) deve essere garantita la presenza di n. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunto a tempo indeterminato. Pertanto, per n. 75 prestazioni riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:

• Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 39 ore settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);

• N. 20 Fisioterapisti per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato;

• N. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato.

Se presso ogni struttura ambulatoriale o residenziale sono previsti meno di tre moduli di riabilitazione domiciliare deve comunque essere garantita la presenza di un logopedista per ciascun modulo per non meno di 12 ore settimanali.”.

3.  All'art. 9, si sostituisce l'ultimo capoverso, con il seguente:

“Al fine di garantire alla persona con disabilità un percorso riabilitativo attraverso diversi setting assistenziali, così come previsto dalle linee guida ministeriali del 1998 prima e dal 2011 dal piano d'indirizzo per la riabilitazione, per le prestazioni domiciliari, essendo queste ultime una estensione di quelle residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali, le strutture di cui al primo capoverso del presente articolo presentano istanza al Direttore generale della ASL territorialmente competente autocertificando il possesso degli ulteriori requisiti organizzativi, come previsto dallo standard minimo del presente regolamento. Il Direttore generale, prima dell'eventuale sottoscrizione dell'accordo contrattuale, provvederà all'accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute per la ratifica dell'accreditamento delle attività di cui trattasi.”.

     Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.