IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed,
in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Visto il
Regolamento Regionale 30.12.2009 n.36;
Vista la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 3005 del 28 dicembre 2010;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art.
1
1. L'art. 16
(Cumulo e revoche) del Reg.
reg. 6 aprile 2005, n. 21 e s.m.i. è così integrato:
dopo le parole «Danno luogo a revoca totale le infrazioni
o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a
revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).» sono inserite
le seguenti parole:
«Per le imprese beneficiarie che non hanno ottenuto, per
cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l'esercizio a regime la
certificazione prevista dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett.
k) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del termine per la
presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24 mesi dalla
chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per
la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera K) è quello del
terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a
regime».
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.