IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista la
Delibera di Giunta Regionale n 375 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Risorse disponibili.
La dotazione finanziaria disponibile destinata
all'agevolazione dei progetti presentati a valere sulla Misura 4.14 ammonta a
euro 110,8 milioni. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni dei progetti
d'investimento sarà formulata una graduatoria unica regionale. Sulla base della
graduatoria unica regionale le risorse saranno assegnate prioritariamente ai
progetti d'investimento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente
regolamento, secondo la seguente ripartizione:
1. PIS n. 11 Turistico culturale - Barocco
Pugliese - Euro 13,4 milioni
2. PIS n. 12 Itinerario turistico - culturale
Normanno Svevo - Angioino - Euro 13,4 milioni
3. PIS n. 13 Itinerario turistico - culturale
Habitat Rupestri - Euro 9,5 milioni
4. PIS n. 14 Turismo - Cultura - Ambiente nel
territorio del sud Salento - Euro 13,4 milioni
5. PIS n. 15 Turismo - Cultura - Ambiente nel
Gargano - Euro 13,4 milioni
6. PIT n. 10 Sviluppo e innovazione
dell'economia del Sub Appenino Dauno - Euro 3,5 milioni
Le restanti risorse saranno assegnate a
scorrimento della graduatoria per iniziative localizzate su tutto il territorio
regionale, per un importo pari ad euro 39,2 milioni ai progetti d'investimento
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 del presente regolamento e per un
importo pari ad euro 5,0 milioni ai progetti d'investimento di cui alla lettera
c) dell'articolo 4 del presente regolamento.
Le disponibilità finanziarie potranno essere
modificate dalla Giunta regionale in funzione di variazioni generate da
eventuali rimodulazioni, sopravvenienze e da eventuali ulteriori fondi che a
qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni di cui al
presente regolamento le Piccole e Medie Imprese che svolgono attività
turistico-alberghiera.
Le predette imprese, alla data di sottoscrizione
del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel
registro delle imprese; devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa
o volontaria.
Le domande presentate dalle imprese individuali,
non ancora operanti alla data di sottoscrizione del modulo di domanda possono
essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione
al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano titolari di partita
IVA.
In ogni caso per questi ultimi soggetti
l'iscrizione al registro deve avvenire ed essere tempestivamente comprovata
entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.
Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni
devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o optare per tale regime con
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della domanda
o a quello in cui cade la data di avvio a realizzazione del programma se
successiva.
Ai fini del presente regolamento è definita
piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti,
2) ha un fatturato annuo non superiore a 15
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni
di euro,
3) è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera i);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti,
2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni
di euro,
3) è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera i).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e
3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del
fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori
riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa
detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti
indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di
una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto
vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di
domanda;
d) il periodo di rilevazione del numero di
dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale
relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio
sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della
data di presentazione del Modulo di domanda;
e) per le imprese che, alla data di
presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non
abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione
dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del
fatturato, che non viene preso in considerazione;
f) il numero di dipendenti occupati corrisponde
al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla
precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a
tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa,
compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i
dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura
proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time
e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1
del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si
intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti
nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte
direttamente connesse con il volume d'affari;
h) per le imprese che alla data di cui alla
precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono
esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e
quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle
attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.
689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
i) è considerata indipendente l'impresa il cui
capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola
impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione
della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri
utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società
di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo
individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque
indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti
impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
l) per società di investimenti pubblici si
intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano,
direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale
di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza
limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in
relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono;
per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che,
per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i
propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento,
le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
m) qualora le quote di capitale sociale o i
diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da
imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della
grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
n) qualora la predetta soglia del 25% sia
raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle
detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della
media.
Il programma d'investimento deve essere organico
e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità
locale, ubicata nella Regione Puglia e di cui i soggetti richiedenti abbiano la
piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal
presente regolamento.
Per unità locale si intende la struttura, anche
articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia
produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve
comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli
immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da
idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche
finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui
all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti
relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche
in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U.
sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire
successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite
di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto
dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa
entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la
trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda.
Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia
legata ad una concessione demaniale, entro la data di completamento
dell'attività istruttoria il soggetto richiedente deve comprovare di avere
ottenuto la concessione demaniale di durata compatibile con l'obbligo di
mantenimento dell'investimento incentivato (cinque anni dalla data di entrata in
funzione).
Art. 3
Localizzazione
I programmi di investimento agevolabili devono
riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia. Ai fini
dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1 del presente regolamento,
l'elenco dei Comuni inseriti nei Progetti Integrati è quello approvato con
Delib.G.R. 30 ottobre 2004, n. 1620, Delib.G.R. 3 novembre 2004, n. 1623,
Delib.G.R. 5 novembre 2004, n. 1625, Delib.G.R. 6 novembre 2004, n. 1628 e
Delib.G.R. 24 novembre 2004, n. 1752 riportato in allegato 4.
Art. 4
Investimenti agevolabili
I programmi di investimento agevolabili possono
riguardare:
a) programmi di ampliamento ed ammodernamento
delle seguenti tipologie di strutture turistiche e ricettive esistenti:
alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi
dimora storica, alberghi centro benessere, campeggi, villaggi turistici, ostelli
per la gioventù; per questa tipologia le agevolazioni di cui al successivo art.
6 del presente regolamento saranno calcolate su un importo complessivo non
superiore a euro 2.500.000,00;
b) programmi di realizzazione di strutture
ricettive alberghiere di cui all'art. 3
della L.R.
11 febbraio 1999, n. 11 attraverso il recupero ed il restauro di una
pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e
fortificazioni, castelli, immobili siti in borghi rurali o centri storici ovvero
di immobili di particolare pregio storico-architettonico[1] ; per questa
tipologia le agevolazioni di cui al successivo art. 6 del presente regolamento
saranno calcolate su un importo complessivo non superiore a euro 2.500.000,00;
c) programmi di realizzazione o di
ammodernamento di strutture per la balneazione, ivi compresi gli spazi destinati
alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai
punti di ormeggio; per questa tipologia le agevolazioni di cui al successivo
art. 6 del presente regolamento saranno calcolate su un importo complessivo non
superiore a euro 300.000,00.
I programmi di investimento di cui alle
precedenti tipologie a) e b), possono prevedere anche servizi di consulenza per
l'acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica per le strutture di
ricettività turistica, per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale e
di gestione ambientale secondo le norme ISO 9000, ISO 14001 ed EMAS, la
progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale. Le spese
ammissibili per l'acquisizione di detti servizi, fermi restando gli importi
complessivi sopra richiamati ed in base ai quali saranno calcolate le
agevolazioni, non possono superare euro 100.000,00.
Relativamente ai programmi di investimento di
cui alla precedente lettera a) si considera:
I) "ampliamento" il programma che, attraverso un
incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad
accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
II) "ammodernamento" il programma volto al
miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del
servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività
produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico
dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento
del processo produttivo e/o dell'attività gestionale.
Per quanto concerne l'ampliamento: -
l'"incremento dell'occupazione" è individuato con i criteri indicati al
successivo articolo 11; - per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare
del capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale; - per
"potenzialità" delle strutture esistenti si intende la disponibilità di numero
di camere, posti letto, aree di sosta, ore - uomo, ecc.
Sono altresì classificabili come ampliamento i
programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di
strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" che comportano aumento
dell'occupazione; in tal caso la relativa potenzialità è espressa in n. di
ore-uomo degli addetti riferiti ai "servizi annessi".
Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa
che esso consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o
tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi
di ristrutturazione in senso lato (ma non di manutenzione ordinaria), di
adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in materia, ad esempio, di
barriere architettoniche o di sicurezza), di riorganizzazione dell'attività
produttiva anche mediante l'adozione di strumentazione informatica e tecnologie
avanzate. Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello di
migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli
qualitativi più elevati, anche legati all'impatto ambientale (in alcuni casi
resi necessari dalle prescrizioni normative) e maggiormente rispondenti alle
esigenze del mercato turistico. Sono altresì classificabili come ammodernamento
i programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di
strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" che non comportano
aumento dell'occupazione.
Si intendono "servizi annessi" le strutture o
gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio
ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva
principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i
"servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono
essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla
stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti
della struttura ricettiva principale medesima.
A titolo puramente esemplificativo, per "servizi
annessi" si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi,
discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e
garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio[2] , attrezzature e
servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali, campi da golf [3] , ecc.
Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra
siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da
specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare essi vanno
considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono
quindi essere considerati "servizi annessi". A tal fine l'impresa interessata
deve indicare nella parte descrittiva del business plan anche gli specifici
riferimenti normativi. In sede di esame finale il Soggetto Convenzionato deve
verificare che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti acquisendo dalle
imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione.
Gli immobili oggetto del piano di investimenti
dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e
del D.M. n. 236/1989, in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere
correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola
unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè,
a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati
dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non
può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare
compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione
della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei
suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della
Commissione dell'Unione Europea, deve corredare la domanda di agevolazione con
il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due
parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità
produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e
l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e
numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o
ritenuto più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", partendo da
alcuni dati di base relativi all'"ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i
prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi
finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A
tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende
l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan.
Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo
ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un
preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti
quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si
riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o
che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione;
- per "area produttiva da valutare" si intende
il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe
le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi
e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno
finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di
investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare
più di una sola unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare"
viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed
ai Soggetti Convenzionati una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti
derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla
realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto
va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica
dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano.
Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario
individuare l'"area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella
prima parte del business plan. L'"area produttiva da valutare", quindi, può
essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o
può riguardare più unità produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente
approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella
Scheda Tecnica di cui in allegato al presente regolamento. Particolare
attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo
di attività dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare
riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del
prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori
produttivi, delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e
adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se
del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo
affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi
ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente
sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente
sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella
prima parte del business plan.
Per i programmi inferiori a 1.500.000,00 di euro
e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento
degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni
significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'"area
produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte
descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i
dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti
nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale
documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte dei Soggetti
Convenzionati, si fornisce, in allegato 3, un indice ragionato degli argomenti
che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare
alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
Si precisa che i dati da
rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti all'unità locale come
definita all'art. 2 del presente regolamento, ovvero secondo il caso all'area
produttiva da valutare, così come definita nel presente punto.
[1] Sono suscettibili di
incentivazioni i manufatti rientranti nel regime giuridico della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, ovvero la cui rilevanza di natura storico-culturale,
architettonica o artistica dei beni oggetto di iniziative avviate nel settore
della fruizione dei beni culturali e/o ambientali così come definiti dal
D.Lgs. n. 490/1999 è comprovata da una relazione predisposta da
professionista abilitato e iscritto all'albo.
[2] Si precisa che all'interno
dei siti Natura 2000 saranno finanziate unicamente strutture "leggere" (tipo
porti spiaggia, porti a secco, campi boe, pontili galleggianti) non ricadenti in
aree occupate da determinati habitat di interesse comunitario (le informazioni
necessarie sono disponibili sul sito internet
http://parchi.regione.puglia.it/natura2000/default.htm).
[3] Per la tipologia campi da
golf non saranno ammessi a finanziamento progetti ricadenti in tutto o in parte
in aree ad elevato pregio naturalistico, quali a) aree occupate da zone umide di
importanza internazionale ai sensi della Convenzione RAMSAR e relativi bacini
drenanti; b) aree coperte da habitat e/o compresenza di specie di interesse
comunitario ai sensi degli allegati I e II della Direttiva Habitat inserite nei
siti Natura 2000.
Art. 5
Spese ammissibili (1) .
Le spese ammissibili sono solo ed
esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento avviati a partire
dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni.
Non sono ammissibili le spese effettuate oltre i
ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle
agevolazioni, salvo proroga.
Qualora il programma non sia ultimato in
ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle
agevolazioni, la Regione potrà autorizzare eccezionalmente - previa richiesta da
parte dell'impresa beneficiaria e su proposta del Soggetto Convenzionato - una
proroga per non oltre sei mesi una sola volta.
La richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa
al Soggetto Convenzionato almeno quattro mesi prima della scadenza dei
ventiquattro mesi. Il Soggetto Convenzionato trasmette entro 30 giorni dal
ricevimento all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo detta richiesta, a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio
motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora
l'Assessorato non esprima il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento del
parere da parte del Soggetto Convenzionato.
Non possono essere agevolate spese effettuate
successivamente al termine di cui sopra. Si considerano, pertanto, revocate
parzialmente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente
ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi della eventuale proroga, fatta
salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo
completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione
della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato
successivamente.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono
essere regolati per contanti, ma devono essere effettuati da parte dell'impresa
beneficiaria esclusivamente tramite bonifico utilizzando specifico conto
corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate tra l'altro le risorse
di spettanza delle imprese legate alla realizzazione del programma di
investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di
finanziamento a m/l termine; pena l'esclusione del relativo importo dalle
agevolazioni.
A tal fine l'impresa beneficiaria dovrà
documentare di aver aperto tale conto prima della data di avvio del programma e
dovrà darne comunicazione al Soggetto Convenzionato utilizzando lo schema
allegato (allegato 5). L'erogazione delle agevolazioni è subordinato al
ricevimento della suddetta comunicazione.
Le spese ammissibili riguardano in generale:
a) studi e progettazione. La voce comprende:
- studi di fattibilità
tecnico-economico-finanziaria;
- studi di valutazione di impatto ambientale;
- progettazioni ingegneristiche di opere murarie
ed assimilate ed impianti generali e specifici;
- direzione lavori;
- collaudi di legge;
- oneri per concessioni edilizie;
- indagini geognostiche;
i) Le spese di cui alla presente lettera a) sono
agevolabili fino ad un massimo del 5% dell'investimento complessivo agevolabile;
b) macchinari, impianti, attrezzature varie ed
arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché
iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica, compresi
quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di
quelli relativi all'attività di rappresentanza;
c) sistemi informativi di gestione della
ricettività turistica, con priorità per le applicazioni di tipo telematico:
- acquisto licenze software funzionali allo
sviluppo di applicazioni software specifiche;
- consulenze specialistiche per lo sviluppo di
sistemi informativi aziendali;
- consulenze specialistiche per lo sviluppo di
applicazioni su rete, per lo sviluppo di contenuti multimediali, per la gestione
delle prenotazioni e delle transazioni;
- realizzazione di reti LAN a servizio della
clientela;
d) opere murarie ed assimilate, impiantistica
connessa, sistemazioni del suolo e infrastrutture specifiche aziendali, relative
agli interventi oggetto dell'investimento nel limite del 70% dell'investimento
complessivo agevolabile;
ii) La spesa relativa all'acquisto di un
immobile esistente non è ammissibile alle agevolazioni anche se l'impresa
richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto;
e) suolo da destinare esclusivamente ad
ampliamento di strutture ricettive o realizzazione di "servizi annessi";
iii) Le spese relative all'acquisto del suolo,
di cui alla presente lettera, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento
complessivo agevolabile;
iv) Le spese relative all'acquisto del suolo, di
cui alla lettera e), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le
agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di
parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in
proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci;
la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia
a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la
parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti
la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla
compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici
mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese
medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice
civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il
venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione
rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va
acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni (allegato 6);
v) Le spese relative all'acquisto di beni in
valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in
euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, quello riportato
sulla "bolletta doganale d'importazione".
Riguardo alle spese per servizi di consulenza
finalizzati all'acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica per le
strutture di ricettività turistica, alla certificazione dei sistemi di qualità
aziendale e di gestione ambientale secondo le norme ISO 9000, ISO 14001 ed EMAS,
alla progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, sono
ammissibili le spese di consulenza, esterne all'azienda, che risultino essere
strettamente connesse a detti interventi.
Gli interventi ammessi a contributo non devono
presentare carattere di continuità e/o periodicità e non devono essere connessi
alle normali spese di funzionamento delle imprese.
Gli interventi ammissibili sono:
1. Certificazione del sistema qualità aziendale
secondo la normativa ISO9000, Edizione 2000.
L'intervento deve prevedere:
a) lo sviluppo del Sistema di Qualità Aziendale
secondo la normativa ISO9000;
b) il conseguimento della certificazione del
Sistema Qualità Aziendale rilasciata da uno degli organismi accreditati a
livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua
riconoscibilità.
Sono ammessi i costi per:
- Servizi di consulenza specialistica per lo
sviluppo e implementazione del Sistema Qualità Aziendale secondo la normativa
ISO9000.
- Servizi di prove di laboratorio funzionali
alla certificazione.
- Consulenze per l'addestramento del personale,
nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di
certificazione.
- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e
rilascio del certificato.
La mancata certificazione, non giustificata da
cause eccezionali di forza maggiore, comporterà la revoca del beneficio previsto
per questo intervento.
Non sono ammessi i costi per il mantenimento
della certificazione del Sistema Qualità (sia di consulenza che dell'ente di
certificazione).
2. Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa 14001.
L'intervento deve prevedere :
a) lo sviluppo del Sistema di Gestione
Ambientale secondo la normativa ISO 14001;
b) il conseguimento della certificazione del
Sistema di gestione Ambientale rilasciata da uno degli organismi accreditati a
livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua
riconoscibilità.
Sono ammessi i costi per:
- Servizi di consulenza specialistica per lo
sviluppo e implementazione Sistema Gestione ambientale secondo la normativa ISO
14001.
- Servizi di prove di laboratorio funzionali
alla certificazione.
- Consulenze per l'addestramento del personale,
nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di
certificazione.
- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e
rilascio del certificato.
Considerato che l'impegno ad aderire, entro
l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale
conforme alla norma UNI EN ISO 14001 comporta l'assegnazione di un punteggio ai
sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la mancata certificazione, non
giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà, ai sensi
dell'articolo 16 la revoca totale del contributo relativo all'intero programma
di investimenti.
Non sono ammessi i costi per il mantenimento
della certificazione del Sistema Gestione Ambientale (sia di consulenza che
dell'ente di certificazione).
3. Certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo la normativa EMAS-2
L'intervento deve prevedere:
a) lo sviluppo del Sistema di Gestione
Ambientale secondo la normativa EMAS-2;
b) il conseguimento della certificazione del
Sistema di gestione Ambientale rilasciata da uno degli organismi accreditati a
livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua
riconoscibilità.
Sono ammessi i costi per:
- Servizi di consulenza specialistica per lo
sviluppo e implementazione Sistema Gestione Ambientale secondo la normativa
EMAS-2.
- Servizi di prove di laboratorio funzionali
alla certificazione.
- Consulenze per l'addestramento del personale,
nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di
certificazione.
- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e
rilascio del certificato.
Considerato che l'impegno ad aderire, entro
l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale
conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni comporta
l'assegnazione di un punteggio ai sensi dell'articolo 11 del presente
regolamento, la mancata certificazione, non giustificata da cause eccezionali di
forza maggiore, comporterà, ai sensi dell'articolo 16 la revoca totale del
contributo relativo all'intero programma di investimenti.
Non sono ammessi i costi per il mantenimento
della certificazione del Sistema EMAS, (sia di consulenza che dell'ente di
certificazione).
4. Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL)
L'intervento deve prevedere l'ottenimento della
certificazione ambientale ECOLABEL secondo la normativa Comunitaria e nazionale
di riferimento (Regolamento CE n. 1980/2000 pubblicato sulla GUCE n.
L237, Decisione 2003/287/CE).
Sono ammessi i costi di:
- Consulenza tecnica di assistenza alla adozione
del sistema di gestione per il marchio comunitario di qualità ecologica
ECOLABEL.
- Servizi di prove di laboratorio sui prodotti
oggetto della adozione del marchio di qualità ecologica ECOLABEL.
- Consulenze per l'addestramento del personale,
nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di
certificazione.
- Costi di rilascio del marchio di qualità
ecologica Ecolabel da parte della Sezione Ecolabel del Comitato Ecolabel e
Ecoaudit del Ministero dell'Ambiente.
Considerato che l'impegno ad ottenere
l'assegnazione, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, del Marchio
comunitario di qualità ecologica comporta l'assegnazione di un punteggio ai
sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la mancata assegnazione, non
giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà, ai sensi
dell'articolo 16 la revoca totale del contributo relativo all'intero programma
di investimenti.
Non sono ammessi i costi per il mantenimento del
Marchio di qualità ecologica ECOLABEL (sia di consulenza che dell'organismo di
certificazione).
5. Progettazione di strumenti di promozione e
comunicazione aziendale.
Sono ammissibili i costi di consulenza per la
progettazione di strumenti di promozione, quali:
- brochure;
- cataloghi;
- CD rom;
- siti internet.
Tutte le spese sopra elencate sono ammesse al
netto dell'I.V.A.
Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono
essere supportate da fatture e documenti fiscalmente equipollenti.
Sono comunque escluse dalle agevolazioni le
seguenti spese:
1. le spese per imposte e tasse, fatta eccezione
per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori
dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
2. le spese notarili;
3. l'acquisto di mezzi mobili targati;
4. le spese relative all'acquisto di scorte;
5. le spese relative all'acquisto di macchinari,
impianti ed attrezzature usati;
6. le spese di pura sostituzione;
7. le spese di funzionamento in generale;
8. le spese in leasing;
9. tutte le spese non capitalizzate;
10. le spese sostenute con commesse interne di
lavorazione, anche se capitalizzate;
11. i titoli di spesa nei quali l'importo
complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 516,46 euro.
Per le tipologie di spesa assoggettate a
limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie,
si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.
Per consentire un'agevole ed univoca
individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature
maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, in sede di accertamento
sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti, di controlli,
ispezioni e di monitoraggio di cui all'art. 17 del presente regolamento,
l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di
spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il
legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 , una specifica dichiarazione
corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 7 ed il
prospetto di cui all'allegato 8. La dichiarazione può essere resa anche da un
procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa
procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere
riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica
targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene
medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto coincidente con
la sigla ed il numero di protocollo attribuito dal Soggetto Convenzionato sulla
domanda relativo al progetto nel quale è inserito il bene; a tal fine si può
fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora
non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato
attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso
numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta
a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si
tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in
relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti,
riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica,
gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita,
bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo
smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono
essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o
suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa
dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei
controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La
mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa
contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
(1) Con Delib.G.R. 23 ottobre 2007,
n. 1743 sono state approvate le modalità di applicazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.
Art. 6
Intensità di aiuto.
Le agevolazioni concedibili, che verranno
calcolate tenendo conto degli importi complessivi massimi indicati nel
precedente articolo 4 del presente regolamento, consistono in:
- un contributo in c/impianti, nella misura
massima del 30% ESN;
- un contributo in conto interessi nella misura
massima del 15% ESL, per la riduzione degli oneri finanziari connessi
all'accensione di un mutuo necessario alla copertura totale dell'investimento
agevolabile. L'ammontare del mutuo ammissibile al contributo in conto interessi
sarà determinato quale differenza tra l'investimento agevolabile e la somma dei
mezzi propri (min. 25% e max. 35%) e del contributo in ESN. Il contributo in
conto interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) in euro a 10 anni, rilevato alla data di
pubblicazione del presente regolamento sulla pagina ISDA - FIX2 del circuito
Reuters, maggiorato dell'1%. Tale contributo non può essere superiore al tasso
effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, per
quanto ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile (15% ESL).
Il mutuo dovrà presentare obbligatoriamente le
seguenti caratteristiche:
- durata massima: 10 anni di cui max 2 di
preammortamento ed utilizzo;
- tasso: fisso pari all'Interest Rate Swap
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) in euro a 10 anni, rilevato il giorno
precedente la data di stipula del mutuo stesso sulla pagina ISDA - FIX2 del
circuito Reuters, maggiorato di uno spread;
- piano di ammortamento: francese a rate
costanti semestrale.
Tale contributo è messo a disposizione dalla
Regione Puglia in forma attualizzata (l'attualizzazione di detti interessi è
effettuata sulla base del tasso applicato al mutuo), in un'unica soluzione,
attraverso l'Istituto Convenzionato, che provvederà a liquidare e pagare il
contributo alla banca concedente il mutuo (qualora non coincida con l'Istituto
Convenzionato) dietro richiesta del soggetto beneficiario in data comunque
successiva a quella dell'effettiva erogazione totale del mutuo.
La banca concedente il mutuo provvederà ad
accreditare al beneficiario il suddetto contributo attualizzato, rivalutato al
tasso applicato per l'attualizzazione del contributo, solo dopo il regolare
pagamento della rispettiva rata in scadenza sulla base del piano di ammortamento
previsto dal contratto di mutuo stipulato. La banca concedente il mutuo
provvederà ad accreditare al beneficiario il suddetto contributo attualizzato,
rivalutato al tasso applicato per l’attualizzazione del contributo solo dopo il
regolare pagamento della rispettiva rata in scadenza sulla base del piano di
ammortamento previsto dal contratto di mutuo stipulato (2) . Il soggetto beneficiario può richiedere ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la conversione
del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale (3) .
Così come stabilito nel successivo art. 16 del
presente regolamento, nel caso di revoca il contributo in conto interessi deve
essere restituito alla Regione tramite l'Istituto Convenzionato. A tale scopo il
contratto di mutuo dovrà obbligatoriamente prevedere la seguente clausola
contrattuale:
"Le parti si danno reciprocamente atto che il
presente contratto di mutuo beneficia delle agevolazioni in conto interessi di
cui all'articolo 6 del regolamento Attuativo della Misura 4.14 del Por Puglia
2000/2006 "Supporto alla competitività e all'innovazione delle imprese e dei
sistemi di imprese turistiche", complessivamente pari a euro...............
Qualora la Regione Puglia, ai sensi e per gli
effetti di quanto disciplinato dal suddetto regolamento, revochi le agevolazioni
concesse, la (mutuante) è autorizzata sin da ora dalla (azienda
beneficiaria) a restituire le quote di contributo in conto interessi che
residuano dal semestre in corso alla data di emanazione del provvedimento di
revoca fino alla scadenza contrattuale del presente atto.
Analogamente, in caso di estinzione anticipata
parziale o totale del mutuo la (mutuante) è autorizzata sin da ora dalla
(azienda beneficiaria) a restituire le quote di contributo in conto
interessi che residuano dal semestre in corso alla data di estinzione fino alla
scadenza contrattuale del presente atto.
La (mutuante) dispone il trasferimento
delle quote di contributo revocate con valuta pari alla data del provvedimento
di revoca o dell'estinzione parziale/totale del mutuo".
L'intensità di aiuto calcolata in ESN e ESL non
potrà in ogni caso eccedere, complessivamente quella prevista o approvata dalla
Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia
dalla carta degli aiuti a finalità regionale.
Gli aiuti non possono essere erogati in nessun
caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Per l'attualizzazione delle spese del programma,
si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a
realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali.
Il tasso di attualizzazione da applicare è
quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che
pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.
Ai fini della concessione provvisoria delle
agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia
ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in
vigore alla data della concessione medesima.
(3) Periodo aggiunto
dall’art. 1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Copertura finanziaria degli
impegni
Il soggetto richiedente dovrà cofinanziare
l'iniziativa attraverso un apporto di mezzi propri in misura non inferiore - in
valore nominale - al 25%e non superiore al 35% dell'importo dell'investimento
agevolabile espresso in valore assoluto.
Qualora l'investimento complessivamente ammesso
sia superiore, in rapporto alla tipologia dello stesso, all'importo massimo
indicato nel precedente articolo 4 del presente regolamento, il proponente deve
dimostrare la capacità di fornire copertura totale all'investimento
complessivamente ammesso, attraverso la dimostrazione di disponibilità di mezzi
propri e/o di disponibilità di finanziamenti concessi da parte di una o più
istituzioni finanziarie.
A tal fine il Soggetto Convenzionato dovrà
deliberare e/o acquisire delibera a concedere, all'impresa richiedente le
agevolazioni, finanziamenti a medio-lungo termine in relazione al programma di
investimenti complessivo.
Estratto di tale deliberazione - che dovrà in
ogni caso contenere un chiaro riferimento al progetto agevolato - andrà
trasmessa in allegato alla Relazione istruttoria da parte del Soggetto
Convenzionato alla Regione Puglia - Assessorato Turismo e Sport - Settore
Turismo.
L'apporto di mezzi propri è costituito dagli
aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del
capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai
competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati,
anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire
dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino alla data
dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso in cui all'atto dell'emissione
della determina di concessione l'investimento risulti ultimato, gli impegni ed i
versamenti potranno essere effettuati nell'anno di emissione di detta determina.
Ai fini dell'erogazione della prima quota a
titolo di anticipazione non è obbligatorio, da parte dell'impresa beneficiaria,
dimostrare l'avvenuto versamento della corrispondente quota di capitale proprio,
ma è sufficiente l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle
forme consentite.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni
solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li
accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del
programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione
dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali
perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché
risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi
presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali
perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma,
viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare
interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della
documentazione finale di spesa l'impresa non disponga di bilanci approvati o,
secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi
interessati dal periodo di realizzazione del programma, il Soggetto
Convenzionato effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del
programma di investimenti di cui al successivo art. 13 (documentazione di spesa
e collaudo) del presente regolamento sulla base dei bilanci approvati o delle
dichiarazioni dei redditi presentate.
Le delibere relative ai suddetti aumenti,
conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale
rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono
esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale
gli stessi sono destinati; tali indicazioni possono essere perfezionate anche
successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle
agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea
ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione
riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto,
anche le singole quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo
sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato
come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte
dell'aumento stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i
conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere
realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione
di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili
e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o
dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente
quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste
utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio
finanziario di cui nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione del contributo
in conto impianti l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale,
deve produrre al Soggetto Convenzionato, qualora non già prodotta in fase
istruttoria, la documentazione, indicata al seguente articolo 13, utile a
comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme
consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente
indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione.
Inoltre, ai fini delle erogazioni, escluso l'erogazione della prima quota a
titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre al Soggetto
Convenzionato la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o
accantonamento per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due
terzi del suddetto ammontare complessivo.
In dettaglio:
- la prima quota, nella misura del 50% del
contributo assentito, può essere erogata all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti a fronte di titoli di spesa regolarmente
pagati e quietanzati, oppure a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari
alla somma da erogare e di durata adeguata (allegato 9); l'erogazione della
prima quota è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Convenzionato
della copia del contratto di mutuo relativo al finanziamento da destinare al
programma ammesso;
- la seconda quota, nella misura massima del 40%
del contributo ammesso, può essere erogata all'effettivo completamento
dell'investimento ammesso; le principali condizioni per l'erogazione sono che le
fatture siano pagate e quietanzate nella misura non inferiore al 90%
dell'investimento; che l'impresa abbia interamente versato e/o accantonato, in
una o più delle forme consentite, il capitale proprio di cui al primo capoverso
del presente articolo; che sia certificato il completamento dell'investimento
stesso;
- il saldo finale è erogato dopo l'approvazione
degli atti di collaudo finale e della conseguente rideterminazione del
contributo spettante. Le principali condizioni per l'erogazione sono che le
fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento. In
ogni caso l'apporto dei mezzi propri dovrà avvenire entro la data dell'ultimo
titolo di spesa ammissibile di cui all'art. 5 (spese ammissibili).
Il suddetto versamento dovrà essere effettuato,
in base a quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento, su specifico
conto dedicato su cui si provvederà all'erogazione delle quote di contributo ed
al pagamento delle forniture.
Per quanto concerne le imprese individuali, il
capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto
risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione
del programma.
Ai fini della verifica delle condizioni di
ammissibilità di cui al primo capoverso del presente articolo, il Soggetto
Convenzionato può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa
solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile
al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio
finanziario dell'impresa stessa. In tal senso il Soggetto Convenzionato, con
riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo
di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli
articoli 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto
delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n.
689/1974 ed in conformità ai suddetti articoli 2423 e seguenti c.c., deve
rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali
permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste
dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima
limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali
permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai
punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia,
il Soggetto Convenzionato, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto
patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare
l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che
l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo
adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad
uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario,
da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del
capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in
qualsiasi forma, purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite
istruzioni della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei
debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei
agli investimenti del programma da agevolare.
Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e)
devono avere durata non inferiore a cinque anni. Il Soggetto Convenzionato deve
indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è
impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che la Regione Puglia
possa compiutamente formulare l'atto di concessione provvisoria, le relative
condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle
agevolazioni. È poi compito del Soggetto Convenzionato verificare che l'impresa
abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di
contributo anche a titolo di anticipazione.
Art. 8
Soggetti convenzionati.
Le imprese presentano le istanze ad uno dei
Soggetti Convenzionati con la Regione Puglia per l'attuazione del programma.
L'elenco è riportato nell'allegato 10.
Come risulta dal Manuale delle procedure
allegato alla Convenzione sottoscritta dai diversi Soggetti Convenzionati e la
Regione Puglia l'attività istruttoria sarà articolata su diversi livelli di
analisi:
a) Ammissibilità della domanda in relazione ai
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Bando e dal regolamento;
b) Verifica di merito in relazione alla
pertinenza e congruità delle spese richieste a finanziamento;
c) Verifica di merito in relazione ai dati di
base per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione e per
la formulazione della graduatoria.
Il Soggetto Convenzionato può richiedere, nel
corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori materiali e
irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il
completamento degli accertamenti istruttori, con una specifica, formale nota
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'impresa è tenuta a corrispondere in modo
puntuale e completo alla richiesta con nota trasmessa con le medesime modalità,
entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima. In
caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e
l'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo, tempestivamente informato dal
Soggetto Convenzionato, ne da immediata e motivata comunicazione all'impresa
interessata, con nota trasmessa per conoscenza anche al Soggetto Convenzionato.
Entro 90 giorni - pur in presenza di
richiesta di integrazioni - dalla data di chiusura dei termini per la
presentazione delle domande il Soggetto Convenzionato dovrà trasmettere le
risultanze istruttorie all'Assessorato competente.
Dal calcolo di cui sopra va escluso il mese di
agosto (considerato a tutti gli effetti di sospensione dell'attività
istruttoria).
I Soggetti Convenzionati trasmetteranno
all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo:
□ le schede istruttorie da cui si dovranno
evincere gli elementi di base affinché l'Assessorato elabori le graduatorie di
merito. Eventuale richiesta di ulteriori 30 giorni per la definizione della
istruttoria delle domande acquisite, deve essere prodotta con tempestività da
parte dei Soggetti Convenzionati al Responsabile di Misura e al dirigente del
settore competente per materia, al fine di attivare le procedure previste dalla
legge regionale n. 13/2000 e dai cronogrammi di attuazione delle Misure
riportati nel CdP;
□ in allegato alle risultanze estratto della
delibera del Soggetto Convenzionato contenente il previsto impegno alla
concessione del finanziamento a medio/lungo termine per la copertura finanziaria
del piano di investimento complessivo o estratto della delibera di altro
Istituto di credito che concede al soggetto beneficiario finanziamenti a
medio-lungo termine in relazione al programma di investimento complessivo;
□ elenco delle domande per le quali è stato
verificato il possesso dei requisiti, elenco delle domande per le quali è stato
verificato il non possesso dei requisiti ed elenco delle imprese che hanno
rinunciato alla concessione degli aiuti;
□ nota contenente i dati proposti per il calcolo
degli indicatori (secondo uno schema conforme all'allegato n. 11), così come
eventualmente rettificati in sede istruttoria; copia di tale nota verrà
inoltrata a cura dell'Assessorato alle imprese per le quali l'istruttoria si è
conclusa con esito positivo.
Le risultanze istruttorie dei Soggetti
Convenzionati devono concludersi con un giudizio positivo o negativo
sull'agevolabilità del programma.
In caso di giudizio negativo il Soggetto
Convenzionato ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché l'Assessorato
Turismo e Sport - Settore Turismo provveda a comunicare il diniego delle
agevolazioni alle imprese interessate. L'Assessorato si riserva di effettuare
verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter
procedurale.
Art. 9
Spese ed oneri a carico dell'impresa.
Sono a carico del soggetto beneficiario gli
oneri relativi all'istruttoria, da riconoscere al Soggetto Convenzionato
prescelto per l'istruttoria dell'istanza di agevolazione. Dette spese devono
essere versate dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal
Soggetto Convenzionato, all'atto di presentazione della domanda, tramite
bonifico bancario, a pena di inammissibilità. I conti correnti sono riportati
nell'elenco dei Soggetti Convenzionati (allegato 10).
Il bonifico bancario deve riportare la seguente
causale POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.14 "Supporto alla competitività
e all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche".
Copia del bonifico bancario che attesti
l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie va allegata al Modulo di domanda.
Detti compensi, comprensivi di IVA, come da
convenzione stipulata tra la Regione Puglia e i diversi Soggetti Convenzionati,
non dovranno essere superiori agli importi di seguito indicati:
1.800 Euro per domande con investimenti
inferiori a Euro 1.500.000;
3.000 Euro per domande con investimenti a
partire da 1.500.000 Euro e inferiori a Euro 4.500.000;
4.200 Euro per domande con investimenti
superiori a 4.500.000.
Qualora l'istruttoria riguardi una nuova
impresa, il compenso, in considerazione dei necessari maggiori e diversi
accertamenti, è incrementato di 120 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti
inferiori a 1.500.000 Euro e di 240 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti
pari o superiori a 1.500.000 Euro. A tal fine un'impresa viene considerata
"nuova" quando, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande non può
esibire, in quanto non ne è ancora in possesso, i due bilanci approvati o le due
ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Per le domande, per le quali non sia effettuata
un'attività istruttoria di natura tecnica, economica e finanziaria, il Soggetto
Convenzionato restituirà il compenso percepito, al netto delle spese sostenute
per l'attività di ricezione che sono quantificabili in euro 250 + IVA.
Tali importi saranno regolarmente fatturati dal
Soggetto Convenzionato all'impresa ad avvenuta pubblicazione della graduatoria
sul Bollettino Ufficiale.
Le spese relative alle istruttorie saranno
rimborsate dalla Regione alle imprese la cui domanda di agevolazioni sia ammessa
a contribuzione. L'impresa potrà richiedere il rimborso delle suddette spese
entro 30 giorni dall'erogazione del saldo finale sul programma di investimenti
presentato ammesso a finanziamento.
Gli oneri dovuti alle attività di monitoraggio
in fase di realizzazione e gestione delle iniziative di impresa sono da
riconoscere al Soggetto Convenzionato dall'Assessorato al Turismo e Sport.
L'impresa dovrà accollarsi per intero le spese
connesse all'istruttoria, concessione e gestione del mutuo a M/L termine
previsto per la copertura finanziaria dell'investimento (spese ed oneri
tecnico/notarili, tasse e spese assicurative).
Presentazione della domanda.
Il Modulo di domanda per accesso all'istruttoria
bancaria dovrà essere spedito al Soggetto Convenzionato prescelto tra i
nominativi di cui all'elenco in allegato 10, esclusivamente all'indirizzo
riportato in detto elenco, a mezzo lettera raccomandata A.R., pena l'esclusione.
A tal fine dovrà essere unicamente utilizzato il
modulo approvato e pubblicato contestualmente al regolamento e riportato in
allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore speciale secondo le modalità di seguito
esposte.
Alla domanda, pena l'esclusione, dovrà essere
correlata la documentazione prevista all'allegato 12.
Le domande di accesso dovranno pervenire entro
il 90° giorno dalla data di pubblicazione del successivo bando, relativo al
presente regolamento Attuativo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del
mittente, la dicitura POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 4.14 "Supporto alla
competitività e all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese
turistiche".
La domanda di agevolazioni deve essere
necessariamente presentata ad uno solo dei Soggetti prescelto dall'impresa tra
quelli convenzionati con la Regione Puglia - a cui andranno corrisposti i
compensi di cui all'art. 9 per l'effettuazione dell'istruttoria
tecnico-economico-finanziaria della domanda.
La domanda di agevolazione deve essere
presentata, entro i termini di cui al primo capoverso del presente articolo,
utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato
nell'allegato n. 1 del presente regolamento. Tale Modulo riporta, tra l'altro,
l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea
con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo
ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale,
non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini
del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle
graduatorie.
Il Modulo deve essere corredato di tutta la
documentazione di cui all'allegato n. 12 necessaria per il completamento
dell'attività istruttoria, a pena di esclusione. Tale documentazione può essere
trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei
termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.
Il Modulo deve essere timbrato e firmato dal
legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, con le
modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Nel caso in cui a firmare sia un procuratore
speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia
autentica della stessa.
La modulistica per la presentazione della
domanda di agevolazione deve essere elaborata, pena l'invalidità
dell'istanza, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente
l'apposito software che sarà reso disponibile via internet. Il software in
questione consente la compilazione del modulo di domanda, della scheda tecnica,
del business plan descrittivo e - ove necessario - del business plan numerico e
la successiva stampa degli originali dei predetti documenti per l'inoltro al
Soggetto Convenzionato prescelto.
Per l'accesso al software occorre che l'impresa
contatti il Soggetto Convenzionato prescelto (vedasi allegato 10), il quale
rilascerà l'apposita user name e password.
I documenti dovranno essere stampati su normali
fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica, quelle della parte
descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello
stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e
sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società
o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo
di domanda.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare
tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel Modulo di domanda che
dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali
variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed
intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la
pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta.
Come detto in precedenza, il Modulo di domanda e
la prevista documentazione di cui all'allegato 12 devono essere presentati a
mezzo plico postale raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'automatica
esclusione, entro i termini di chiusura del Bando. Quale data di presentazione,
si considera quella del timbro postale di spedizione.
Entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice
fotocopia del Modulo di domanda alla Regione Puglia - Assessorato Turismo e
Sport - Settore Turismo - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari. La busta dovrà recare
la dicitura POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 4.14 "Supporto alla competitività e
all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche".
Ai fini della presentazione delle domande
valgono i seguenti divieti e limitazioni:
a) non è ammessa la presentazione di una domanda
relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali,
regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di
presentazione del Modulo;
b) non è ammessa la presentazione di un'unica
domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità produttive, né la
presentazione di più domande, le quali, sebbene riferite a distinti
investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e
funzionale;
c) non è ammessa la presentazione di più domande
di agevolazione riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o
di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.
Art. 11
Criteri di valutazione e
selezione.
La valutazione delle proposte è effettuata sulla
base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con
gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
Tali criteri di selezione portano
all'individuazione delle categorie di indicatori, così come riportate nel
Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000 - 2006 per ciascuna Misura.
Ai fini della formazione delle graduatorie, per
i programmi di investimento di cui alle tipologie a) e b) dell'articolo 4 del
presente regolamento vengono utilizzati tutti gli indicatori.
Per i programmi di investimento di cui alla
tipologia c) dell'articolo 4 del presente regolamento vengono utilizzati
esclusivamente gli indicatori B, D1, E, F ed H.
A) TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla tipologia di
investimenti programmata, indirizzato a costituire |
premialità nei confronti di programmi di realizzazione di nuove
strutture ricettive attraverso il recupero del |
patrimonio immobiliare pugliese d'interesse storico, artistico e
ambientale. |
Tale indicatore attribuisce all'iniziativa un punteggio in relazione
alla tipologia di investimenti programmata, secondo il |
seguente criterio: |
|
Tipologia |
Punti |
|
Programmi di realizzazione di strutture ricettive attraverso il
recupero ed il restauro di una |
|
pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e
fortificazioni, castelli, immobili |
|
siti in borghi rurali o centri storici ovvero di immobili di
particolare pregio storico - |
|
architettonico |
12 |
Programmi di ampliamento ed ammodernamento delle seguenti tipologie di
strutture turistiche e |
|
ricettive esistenti: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze
turistico-alberghiere, campeggi, |
|
villaggi turistici, ostelli per la gioventù |
10 |
|
Tale indicatore è da intendersi in relazione alle tipologie di
investimenti ammissibili indicate all'art. 4 del presente |
regolamento così come verificato a seguito dell'accertamento
istruttorio svolto dal Soggetto Convenzionato. |
|
B) GRADO DI CANTIERABILITÀ DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione al grado di
cantierabilità degli investimenti previsti. |
Se l'impresa dimostra che gli investimenti previsti sono immediatamente
cantierabili verrà attribuito un punteggio pari a 8 |
punti. |
Si intende immediatamente cantierabile l'iniziativa per la quale, entro
10 giorni precedenti la data di scadenza del termine |
per l'ultimazione dell'attività istruttoria, l'impresa ha presentato al
Soggetto Convenzionato gli atti autorizzativi necessari |
all'avvio dell'investimento. |
|
C) MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI
DELL'OFFERTA |
|
Punteggio attribuito al livello di qualità dei servizi
offerti |
Tale indicatore attribuisce all'iniziativa un punteggio in relazione
alla classificazione della struttura oggetto |
dell'intervento, ed all'eventuale miglioramento della stessa
classificazione, secondo i seguenti criteri: |
√ nel caso di strutture ricettive che nell'esercizio a regime
mantengono la stessa classificazione assegnata nell'esercizio |
|
precedente all'avvio dell'investimento: |
|
Classificazione |
Punti |
Strutture ricettive a quattro stelle e superiori |
14 |
Strutture ricettive a 3 stelle |
7 |
Altre strutture |
0 |
|
√ nel caso di strutture ricettive che nell'esercizio a regime
migliorano la classificazione assegnata nell'esercizio |
|
precedente all'avvio dell'investimento, il suddetto punteggio è
aumentato di due punti: |
|
Classificazione |
Classi |
Punti |
precedente |
nell'esercizio |
totali |
all'avvio |
a regime |
|
dell'investimento |
|
|
Strutture ricettive con |
Strutture |
|
nessuna classificazione |
ricettive a |
|
o inferiore a 3 stelle |
3 stelle |
9 (7+2) |
Strutture ricettive |
Strutture ricettive |
|
a 3 stelle |
a quattro stelle |
16 |
|
e superiori |
(14+2) |
|
Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria
sulla base della classificazione già assegnata alla |
struttura e sulla base della classificazione che la struttura otterrà
nell'esercizio a regime. |
Il punteggio sarà assegnato sulla base degli elementi riportati
dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di |
impegno di cui all'allegato 15, salvo verifica documentale in fase di
monitoraggio e collaudo del programma, qualora |
agevolato. |
|
D) EFFETTI OCCUPAZIONALI |
|
|
|
|
|
|
D1) Punteggio attribuito all'iniziativa in
relazione al rapporto tra occupati diretti attivati dall'iniziativa e
investimento complessivo attualizzato.
Tale indicatore è da intendersi in relazione
alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui
all'art. 4 del presente regolamento. Dette spese complessivamente ammesse
vengono attualizzate con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo delle
agevolazioni di cui all'art. 6.
Il numero di occupati attivati dal programma è
rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dal
programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato
riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti
quello di presentazione del Modulo di domanda. Il dato "a regime" da considerare
è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola
variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti è quello medio
mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato
sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola,
compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i
lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in
proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità
intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano
antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale
programma precedente agevolato a valere su fondi comunitari, nazionali o
regionali, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto
per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale
al competente Soggetto Convenzionato e da quest'ultimo confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del
numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione
è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al
programma risultante dal prospetto di cui alla Scheda Tecnica.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
D2) Punteggio attribuito all'iniziativa in
relazione alla qualificazione professionale degli occupati diretti attivati
dall'iniziativa.
Se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che
almeno il 50% dei nuovi occupati diretti attivati dall'iniziativa saranno in
possesso di:
- Master post-laurea nel settore turistico;
- diploma di Laurea nel settore turistico;
- diploma universitario (c.d. laurea breve) nel
settore turistico;
- diploma di maturità turistica rilasciato da
Istituti tecnici per il turismo;
- diploma di operatore turistico o di tecnico
delle attività alberghiere o di tecnico dei servizi della ristorazione,
rilasciati da Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione e/o
Istituti Professionali per i Servizi Commerciali e Turistici;
- titoli di studio conseguiti per la frequenza
di corsi professionali nel settore turistico di almeno 1.000 ore;
verrà attribuito un punteggio pari a 8 punti.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 16, salvo
verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora
agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
E) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
al rapporto tra investimenti, attualizzati, per la realizzazione di servizi
annessi e investimento complessivo attualizzato.
Tale indicatore è da intendersi in relazione
alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
Tale indicatore attribuisce all'iniziativa, per
i programmi di investimento di cui alle tipologie a) e b) dell'articolo 4 del
presente regolamento, un punteggio in relazione al rapporto tra investimenti per
i seguenti servizi annessi:
- piccoli porti turistici ed approdi;
- impianti sportivo - ricreativi a servizio
delle strutture ricettive;
- impianti per il gioco del golf comprensivi di
clubhouse;
- strutture congressuali;
- strutture di tipo specialistico finalizzate a
cicli di trattamento di talassoterapia, dietetico, estetico e di relax
rispondenti ai requisiti della L.R.
19 febbraio 1999, n. 11;
e spese complessivamente ammesse, comprese
quelle eccedenti il limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Per i programmi di investimento di cui alla
tipologia c) dell'articolo 4 del presente regolamento il punteggio attribuito
all'iniziativa viene determinato dal rapporto tra investimenti per:
- spazi destinati alla ristorazione e alla
somministrazione di cibi e bevande;
- ai parcheggi;
- punti di ormeggio;
e spese complessivamente ammesse, comprese
quelle eccedenti il limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo
del programma, qualora agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
F) COLLEGAMENTO CON LE PRODUZIONI LOCALI |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
alla capacità di stimolare la crescita di un indotto di imprese locali operanti
nel settore dell'artigianato artistico di produzione.
Tale indicatore è da intendersi in relazione
alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
Questo punteggio sarà attribuito all'iniziativa
in relazione al rapporto tra valore attualizzato delle spese, sostenute in fase
di realizzazione dell'investimento, per prodotti delle attività artigianali
artistiche e tradizionali riportate in allegato 14 ed investimento complessivo
ammesso attualizzato.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 17, salvo
verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora
agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
G) DESTAGIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
alla durata, nell'arco dell'anno, del periodo di apertura della struttura.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si
distinguono strutture operanti in comuni aventi popolazione residente superiore
a 30.000 abitanti, e comuni aventi popolazione residente inferiore a 30.000
abitanti.
Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente
criterio:
Popolazione |
Periodo apertura |
Punteggio |
|
|
|
Minore di |
|
|
30.000 abitanti |
12 mesi |
12 |
Minore di |
|
|
30.000 abitanti |
Da 9 a 12 mesi |
10 |
Minore di |
|
|
30.000 abitanti |
Da 6 a 9 mesi |
8 |
Maggiore di |
|
|
30.000 abitanti |
12 mesi |
6 |
Maggiore di |
|
|
30.000 abitanti |
Da 9 a 12 mesi |
5 |
Maggiore di |
|
|
30.000 abitanti |
Da 6 a 9 mesi |
4 |
|
|
|
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 18, salvo
verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora
agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
H) PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
all'impegno di promuovere le pari opportunità secondo le indicazioni fornite
dalla VISPO (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità).
Se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che
tra i nuovi occupati diretti attivati dall'iniziativa vi saranno donne verrà
attribuito un punteggio pari a 4 punti.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 19, salvo
verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora
agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
I) INCREMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA |
|
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
all'aumento della capacità ricettiva della struttura oggetto dell'investimento.
Tale indicatore è da intendersi in relazione
alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
Ai fini dell'attribuzione di questo punteggio si
determinerà il rapporto tra numero di nuovi posti letto creati a regime e
investimento complessivo ammissibile attualizzato.
Nei casi in cui vi sia una diminuzione del
numero di posti letto, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa
variazione è assunta pari a zero.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo
del programma, qualora agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione
agli investimenti in sistemi informativi e ICT.
Tale indicatore è da intendersi in relazione
alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
Ai fini dell'attribuzione di questo punteggio si
determinerà il rapporto tra investimenti attualizzati riconducibili alla lettera
c) dell'art. 5 del presente regolamento e investimento complessivo ammissibile
attualizzato.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo
del programma, qualora agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
K) PRESTAZIONI AMBIENTALI |
|
Punteggio attribuito al livello di attenzione
dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali.
Se l'impresa dichiara che ha ottenuto
l'assegnazione o si impegna ad ottenere l'assegnazione, entro l'esercizio "a
regime" del programma proposto, del Marchio comunitario di qualità ecologica per
i servizi di ricettività turistica ai sensi della Decisione della Commissione n.
2003/287/CE del 14 aprile 2003, verrà attribuito un punteggio pari a 16 punti.
In alternativa, se l'impresa dichiara che già
aderisce o si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma
proposto, al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS
(1836/93) e successive modificazioni, acquisendo la relativa certificazione,
verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti.
In alternativa, se l'impresa dichiara che già
aderisce o si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma
proposto, al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001
acquisendo la relativa certificazione, verrà attribuito un punteggio pari a 6
punti.
Il punteggio, come sopra indicato, verrà
attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa
nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 20, salvo
verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora
agevolato.
In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare,
attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e
collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.
* * * * *
Ai fini della formazione della graduatoria per
la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda viene attribuito un punteggio
(massimo 112 punti), ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli
indicatori.
Il punteggio assegnato agli indicatori A, B, C,
D2, G, H, K è quello sopra riportato nella descrizione dei parametri.
Agli altri indicatori può essere assegnato il
seguente punteggio massimo:
La determinazione del punteggio da assegnare ad
ognuno dei suddetti indicatori è effettuato con la seguente formula:
P = i x p : I
Dove:
P = punteggio assegnato;
i = valore del singolo indicatore (es. rapporto
tra occupati diretti attivati dall'iniziativa e investimento complessivo);
p = punteggio massimo assegnabile (es. 4);
I = valore più alto degli i registrati.
Il procedimento di assegnazione dei punteggi è
effettuato dalla Regione Puglia.
Le graduatorie sono formulate secondo l'ordine
decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto, sino alla quarta cifra
decimale, fino all'esaurimento dei fondi, fatta salva la possibilità di
scorrimento di cui all'art. 1 e quanto disposto al seguente art. 12.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo
programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità
residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità
residue, agevolando, comunque, l'intero programma.
Nel caso di attribuzione di uguale punteggio a
due o più iniziative si procederà a stilare la graduatoria valutando in via
prioritaria le iniziative che hanno ottenuto un punteggio più alto relativamente
all'indicatore D1.
Graduatorie e concessione del contributo.
Le graduatorie sono formulate dall'Assessorato
Turismo e Sport - Settore Turismo entro il trentesimo giorno dalla ricezione
delle risultanze istruttorie da parte dei Soggetti Convenzionati.
Tali graduatorie andranno approvate con
determinazione del Dirigente di Settore, nell'ambito delle risorse finanziarie
previste per il Bando, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
La concessione provvisoria del contributo sarà
adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore, entro trenta
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.P.; di tale
determinazione verrà data entro 7 giorni lavorativi comunicazione alle imprese
interessate ed ai Soggetti Convenzionati.
Nel caso in cui per l'iniziativa ammessa alle
agevolazioni il soggetto beneficiario non sia ancora in possesso dell'atto
autorizzativo necessario all'avvio degli investimenti in opere murarie
l'emissione della Determinazione Dirigenziale di concessione provvisoria del
contributo viene sospesa. In tal caso, il soggetto beneficiario, entro 60 giorni
dalla pubblicazione sul B.U.R.P. delle graduatorie, dovrà dimostrare, pena
l'esclusione dalla graduatoria, al Soggetto Convenzionato che ne informerà entro
5 giorni lavorativi l'Assessorato competente, il possesso dell'atto
autorizzativo.
Nel caso di revoca o riduzione del contributo
secondo quanto disposto dal seguente art. 16, la Regione Puglia provvederà con
proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella
graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.
A tal fine la graduatoria resterà aperta per
l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della
stessa sul B.U.R.P.
Art. 13
Documentazione di spesa e
collaudo.
I Soggetti Convenzionati cureranno
l'acquisizione della documentazione e gli accertamenti necessari all'erogazione
del contributo in c/impianti nonché gli adempimenti relativi all'accreditamento
degli aiuti alle imprese beneficiarie.
Il contributo in conto impianti verrà erogato
all'impresa beneficiaria in tre soluzioni, così come dettagliato al precedente
articolo 7.
La prima quota è resa disponibile entro 31
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia. Per la seconda quota e per il saldo finale i Soggetti
Convenzionati inoltrano, al responsabile di Misura, formale richiesta
trasmettendo alla fine di ciascun mese l'elenco dei programmi agevolati per i
quali a seguito di richieste di erogazione da parte delle medesime beneficiarie,
siano verificate con esito positivo, le condizioni per l'erogazione medesima,
con contestuale dichiarazione di avvenuta erogazione alle imprese beneficiarie
degli importi già accreditati. Dette quote sono rese disponibili entro il 30°
giorno dalla richiesta.
Tutti gli stati di avanzamento lavori verificati
dal Soggetto Convenzionato, saranno liquidati all'impresa soltanto dopo
l'espletamento della fase di monitoraggio con esito positivo, che avverrà entro
36 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto completamento dello stato di
avanzamento.
Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni,
le imprese beneficiarie trasmettono al Soggetto Convenzionato unitamente alla
relativa richiesta in base allo schema di cui all'allegato 21, certificato di
vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla
competente CCIAA oltre alla seguente documentazione:
1) nel caso di anticipazione:
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa
come sopra specificato;
al fine di formalizzare l'impegno ad
apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nella concessione provvisoria:
a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale di
Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in
tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un
espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;
II - copia autenticata dell'attestazione del
deposito della delibera di aumento del capitale sociale ovvero dichiarazione del
notaio in tal senso;
b) nel caso di conferimento dei soci in conto
aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale del
Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato
il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una
dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata,
contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il
conferimento è destinato;
2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso
quello finale:
- nel caso in cui lo stato di avanzamento
includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo
professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o
all'autorizzazione edilizia comunale.
Oltre che formalizzare l'impegno ad apportare
i mezzi propri, così come previsto al punto 1) al fine di comprovare l'effettivo
versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di
erogazione richiesta:
c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di
preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel
caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie
o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del
passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura
prevista dall'art. 7;
d) nel caso di utili accantonati:
I - copia del bilancio approvato;
II - copia autenticata del verbale di Assemblea
Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto
accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata,
contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale
l'accantonamento è destinato;
e) nel caso di ammortamenti anticipati:
I - copia del bilancio approvato dal quale
risultino evidenziati in un apposito fondo gli ammortamenti anticipati;
II - dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni,
attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma
agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al
mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;
f) nel caso di imprese individuali, copia
autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e
della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del
patrimonio netto nella misura necessaria;
3) dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni, di
non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di
rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui
alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a
leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni
pubbliche di cui all'allegato 22;
4) la documentazione correlata ad eventuali
condizioni particolari contenute nell'atto di concessione provvisoria;
5) in caso di utilizzo di immobili preesistenti:
perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale,
attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà
esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle
relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme
all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime
ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve
attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non
esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Qualora
tale perizia sia stata acquisita in sede istruttoria andrà prodotta
dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di Tecnico Abilitato;
6) solo per la prima erogazione utile successiva
all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui di
seguito nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto
ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci
relativi agli anni solari di realizzazione del programma.
I destinatari dei contributi in aggiunta alla
predetta documentazione debbono presentare, in copia autenticata, dichiarazione
attestante la conformità agli originali della documentazione contabile relativa
alle spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione
fiscalmente regolare, lettere liberatorie, titoli di spesa, elaborati di
contabilità, ecc.
L'erogazione della seconda quota è subordinata
alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa
in duplice copia:
1) copia conforme delle fatture quietanzate e
documentazioni fiscalmente regolari con allegate dichiarazioni liberatorie da
parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23;
2) elenchi di fatture o di altri titoli di
spesa;
3) elaborati anche meccanografici di contabilità
industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare.
La richiesta deve essere corredata inoltre delle
seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 38, 47 e 76 attestanti in particolare:
a) la conformità della documentazione prodotta
in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti
originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
b) la regolarità della documentazione prodotta e
che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione
dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
c) che i macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello
stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
d) che le spese non si riferiscono a materiali
di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
e) che le forniture sono state pagate a saldo e
che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli
eventualmente già evidenziati.
Tale documentazione va prodotta in forma
solidale con timbro e firma a cavallo del Legale Rappresentante dell'impresa.
I Soggetti Convenzionati verificata la
documentazione finale di spesa redigeranno una relazione sullo stato finale del
programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla Misura e dal programma, i dati relativi agli indicatori di
realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori, nonché
l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.
L'erogazione del saldo finale è comunque
subordinata al positivo esito del collaudo finale da parte della Regione Puglia
le cui spese restano a carico del beneficiario.
La nomina delle Commissioni di collaudo sarà
effettuata dalla Regione ai sensi dei criteri vigenti in materia. In sede di
richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire nuovamente "l'Impegno
alla Qualificazione Etica" di cui al punto 12 dell'allegato 12 del presente
regolamento.
Erogazioni
Il Soggetto Convenzionato, effettuate le
verifiche della documentazione, procederà all'erogazione del contributo in conto
impianti in base a quanto disposto all'art. 7 e dal presente articolo.
Il soggetto beneficiario, maturate le condizioni
per l'erogazione delle quote di contributo inoltra la richiesta di erogazione e
gli allegati documentali al Soggetto Convenzionato.
Il Soggetto Convenzionato effettua un primo
esame di completezza e conformità della documentazione.
In caso di eventuali carenze e/o difformità il
Soggetto Convenzionato dovrà richiedere integrazioni al beneficiario, stabilendo
un intervallo utile per il ricevimento delle stesse non superiore a 10 giorni
lavorativi e/o la sospensione dei termini. Contestualmente alla richiesta di
integrazioni, nel caso di erogazione per stato avanzamento lavori, comunica al
beneficiario la data della visita di monitoraggio, tenendo conto dei tempi di
attesa delle integrazioni e dei tempi concessi per l'attività di verifica.
In ogni caso entro il 20° giorno dalla ricezione
della richiesta, il Soggetto Convenzionato deve preparare ed inviare al
competente Assessorato il rapporto contenente gli esiti dell'esame di merito.
In ogni caso entro il 10° giorno dalla ricezione
del rapporto di monitoraggio, contenente gli esiti dell'esame di merito riferito
al soggetto beneficiario, l'Assessorato dovrà rendere disponibile l'importo
dell'erogazione del contributo, dando la necessaria comunicazione al
beneficiario ed al Soggetto Convenzionato.
I suddetti termini sono applicabili solo alle
richieste di erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori fatta
eccezione per il saldo finale erogabile solo dopo il collaudo del progetto.
L'erogazione del contributo a vantaggio del
beneficiario deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data
dell'accreditamento sul conto di cui all'art. 5 del presente regolamento ed
entro e non oltre il 35° giorno alla data di ricezione della richiesta di
erogazione da parte dell'Assessorato.
A tale riguardo, qualora i Soggetti
Convenzionati eroghino gli aiuti alle imprese oltre cinque giorni lavorativi
dalla comunicazione dell'avvenuto accredito da parte della Regione Puglia, fermo
restando le responsabilità dei medesimi Soggetti Convenzionati di giustificare
tale ritardo, riconosceranno alle imprese la valuta alla data dell'accredito.
Gli accrediti all'impresa beneficiaria dovranno
essere effettuati sul conto corrente indicato dalla stessa impresa sul quale
verranno riversate le risorse di spettanza della stessa legate alla
realizzazione dell'iniziativa. I correlati pagamenti da parte dell'impresa
avverranno esclusivamente attraverso detto conto.
Entro un mese dalla data di ultimazione del
programma e di entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare al
Soggetto Convenzionato le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del
programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono
essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e
successive modifiche ed integrazioni. In considerazione del fatto che dalla data
di entrata in funzione decorre il periodo durante il quale i beni agevolati non
possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale
delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi
articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte
precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata
in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale
ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del
relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi
numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui all'art. 5. Ai fini di
cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei
titoli di spesa ammissibili.
Dopo l'ultimazione del programma di investimenti
e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, ed eventualmente
completato l'apporto dei mezzi propri, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni
trasmette al Soggetto Convenzionato la documentazione comprovante
l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non
oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. La
documentazione va inoltrata in duplice copia. Alla scadenza dei sei mesi, in
assenza di gravi e giustificati motivi, che, comunque, devono essere rassegnati
con congruo anticipo al Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente, previo
parere del Soggetto Convenzionato, dispone la revoca delle agevolazioni e
procede all'adozione ed emanazione del conseguente atto.
La documentazione di spesa consiste nella copia
autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari
accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun
fornitore. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal Soggetto
Convenzionato, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in
originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere
in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti
titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa
e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una
chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole
immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed
il relativo importo al netto dell'I.V.A. Gli originali dei documenti di spesa e
di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti
dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.
Qualora il Soggetto Convenzionato non dovesse riscontrare la rispondenza dei
predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare
riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite,
deve restituire la documentazione di spesa all'impresa. L'eventuale
ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa
oltre i sei mesi dalla data di ultimazione del programma d'investimenti di cui
al precedente articolo 5, dà luogo all'attivazione delle procedure di revoca
delle agevolazioni concesse.
La documentazione finale di spesa deve essere
solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa, la documentazione e la
rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono
essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della
firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo
lo schema di cui all'allegato 24. La documentazione come già detto in precedenza
va prodotta in duplice copia.
Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della
documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni, ovvero dell'eventuale
ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti
dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, il
Soggetto Convenzionato provvede a:
□ verificare la completezza e la pertinenza al
programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse
dall'impresa;
□ redigere una relazione sullo stato finale del
programma di investimenti, contenente un giudizio di pertinenza e congruità che
evidenzi eventuali e sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva
rispetto al progetto approvato, nonché notizie in merito all'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai
sensi della vigente normativa antimafia;
□ trasmettere all'Assessorato competente la
relazione finale, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui
detto in precedenza. La documentazione finale di spesa deve essere vistata e
timbrata dal Soggetto Convenzionato per attestazione della pertinenza e
congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione
finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità
delle copie stesse agli originali quietanzati.
Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i
relativi allegati da parte del Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente
dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti
anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della
relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto, ed emana
l'atto di concessione definitivo, dando disposizioni per l'erogazione a saldo
secondo le procedure individuate all'art. 13 e nel presente articolo.
Art. 15
Variazioni al programma di spesa.
Nella fase di realizzazione dell'investimento,
il soggetto beneficiario si dovrà scrupolosamente attenere al programma di spese
approvato.
Il Soggetto Convenzionato curerà l'attività in
ordine ad eventuali variazioni, che abbiano rilievo sul rapporto di concessione
e di cui il Soggetto Convenzionato venga comunque a conoscenza, intervenute nel
corso della realizzazione degli investimenti ed anche oltre la determina di
concessione definitiva.
Tali variazioni dovranno essere preventivamente
autorizzate dall'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo, previo il
suddetto parere favorevole del Soggetto Convenzionato.
A tal fine, in previsione di spese non in linea
con il programma approvato, il soggetto beneficiario dovrà produrre allo stesso
Soggetto Convenzionato che ha curato l'iniziale istruttoria una domanda di
variazione, comprendente una perizia di stima dettagliata dei cambiamenti
previsti e le motivazioni alla base delle variazioni, allegando i nuovi
documenti progettuali ed i nuovi preventivi.
Il Soggetto Convenzionato entro 7 giorni
lavorativi dal ricevimento della domanda, dovrà attivare, in presenza di
importanti variazioni al programma di investimenti, un supplemento di
istruttoria.
Il Soggetto Convenzionato entro 15 giorni
lavorativi dalla richiesta dovrà fornire il parere all'Assessorato Turismo e
Sport - Settore Turismo che, sugli esiti dell'eventuale supplemento di
istruttoria, decide l'ammissibilità delle variazioni di spesa e comunica tale
decisione entro 7 giorni lavorativi al soggetto beneficiario.
In seguito alle variazioni al programma, in sede
di stato finale e ricalcolo del contributo definitivo, il contributo stesso non
potrà in ogni caso superare l'importo del contributo provvisorio concesso.
Nei casi di riduzione del programma di spesa,
prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il
Soggetto Convenzionato procede al ricalcolo della singola quota erogabile.
Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la
stessa può attivare, in alternativa alla restituzione delle somme una procedura
di compensazione.
Art. 16
Cumulo e revoche.
Il contributo non è cumulabile con altre
agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per
lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
Entro 6 mesi dalla data di concessione
provvisoria delle agevolazioni, le imprese beneficiarie, ad eccezione di quelle
che hanno richiesto l'erogazione della prima quota del contributo a fronte di
SAL, dovranno, a pena di revoca, dimostrare di aver realizzato almeno il 20%
dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda riepilogativa degli investimenti
realizzati e copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle
dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori secondo lo schema di cui
all'allegato 23.
I beneficiari dei contributi sono tenuti a
conservare a disposizione della Regione Puglia la documentazione originale delle
spese sostenute per i dieci anni successivi al completamento dell'intervento.
Variazioni al programma di spesa possono essere
ammesse nella misura in cui non alterino sostanzialmente le finalità
dell'investimento e non comportino spese diverse non ammissibili ai fini della
rendicontazione finale. Tali variazioni devono, in ogni caso, essere
preventivamente comunicate all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo ed
al Soggetto Convenzionato.
Non possono essere ammesse modifiche degli
investimenti che comportano variazioni in diminuzione dei punteggi assegnati
sulla base dell'art. 11 agli indicatori B, C, D2, G, H e K per i programmi di
investimento di cui alle tipologie a) e b) dell'articolo 4 del presente
regolamento, H per i programmi di investimento di cui alla tipologia c)
dell'articolo 4 del presente regolamento.
I beni per i quali è stato concesso il
contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di
cinque anni dalla data della loro entrata in funzione.
La Regione Puglia effettuerà controlli per
verificare l'effettiva destinazione dei contributi concessi, la consistenza dei
beni, il funzionamento degli impianti, la loro destinazione d'uso, l'effettiva
realizzazione degli obiettivi occupazionali previsti, nonché la permanenza dei
requisiti richiesti ai beneficiari durante il periodo di durata del vincolo.
I beneficiari sono tenuti a consentire controlli
ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna
informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e
contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
L'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo,
autonomamente o su segnalazione motivata del Soggetto Convenzionato, con
apposito provvedimento, procederà alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni, una volta provveduto ad eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze da parte dell'impresa:
a) qualora per i beni del medesimo programma
oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura
previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da
enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo per quanto eventualmente previsto in
materia di detrazione degli utili reinvestiti;
b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma,
anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è
stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in
funzione dell'impianto;
c) qualora non vengano osservati nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di
lavoro;
d) qualora l'impresa non abbia maturato, alla
data della disponibilità dell'ultima quota di erogazione del contributo, le
condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota
(4) ;
e) qualora l'impresa, entro 6 mesi dalla data di
concessione provvisoria delle agevolazioni non abbia dimostrato di aver
realizzato almeno il 20% dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda
riepilogativa degli investimenti realizzati e copia delle relative fatture
quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei
fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23 (5) ;
f) qualora il programma non venga ultimato entro
ventiquattro mesi dall'atto di concessione provvisoria delle agevolazioni; detti
termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa
preventiva richiesta, per non oltre sei mesi;
g) qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
h) qualora gli investimenti subiscano modifiche
tali da determinare variazioni in diminuzione dei punteggi assegnati, sulla base
dell'art. 11, agli indicatori B, C, D2, G, H e K per i programmi di investimento
di cui alle tipologie a) e b) dell'articolo 4 del presente regolamento, H per i
programmi di investimento di cui alla tipologia c) dell'articolo 4 del presente
regolamento;
i) qualora, calcolati gli scostamenti in
diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, di cui
all'articolo 11 del presente regolamento, anche solo uno degli scostamenti
stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la
formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi,
rispettivamente, i 30 o i 15 punti percentuali. Nel caso in cui l'impresa
beneficiaria, al termine del programma, abbia sostenuto un investimento
complessivo attualizzato superiore all'investimento complessivo ammissibile
attualizzato, per il calcolo degli scostamenti si prende in considerazione
l'investimento complessivo ammissibile attualizzato.
Si precisa che, ai fini del calcolo dello
scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli
indicatori suscettibili di variazione, e cioè:
- per i programmi di investimento di cui alle
tipologie a) e b) dell'articolo 4 del presente regolamento: D1, E, F, I e J e la
si divide per cinque;
- per i programmi di investimento di cui alla
tipologia c) dell'articolo 4 del presente regolamento: D1, E, ed F e la si
divide per tre.
Si procede alla revoca totale delle agevolazioni
allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi:
1) anche uno solo degli indicatori subisca uno
scostamento superiore ai 30 punti percentuali;
2) la media degli scostamenti, come sopra
determinata, superi i 15 punti percentuali.
j) qualora l'ammontare del capitale proprio di
cui all'art. 7, primo capoverso del presente regolamento, in valore nominale,
risulti inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.
Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le
inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca
totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).
Per le imprese beneficiarie che, per cause
oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l’esercizio a
regime gli indicatori previsti dall’art. 11 (Criteri di valutazione e
selezione), lett. D) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del
termine per l’attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura
dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la
rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera D) è quello del
terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime (6) .
Per le imprese beneficiarie che non hanno
ottenuto, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, entro l’esercizio a
regime la certificazione prevista dall’art. 11 (Criteri di valutazione e
selezione), lett. k) Prestazioni ambientali è consentito il differimento del
termine per la presentazione della relativa certificazione entro e non oltre 24
mesi dalla chiusura dell’esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di
riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera
K) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a
regime (7) .
Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni
il Soggetto Convenzionato procederà alla rideterminazione del contributo ed a
provvedere al recupero non coattivo delle somme indebitamente erogate alle
imprese.
Si ricorda che la data di disponibilità della
prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria
conseguentemente, l'ultima quota è disponibile entro e non oltre la data del
secondo anno seguente. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità
dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il
necessario stato d'avanzamento, il Soggetto Convenzionato provvede a contestare
formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette
condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento
emerga l'insussistenza delle suddette condizioni il Soggetto Convenzionato ne dà
comunicazione all'Assessorato competente per le conseguenti valutazioni e
l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
Nei casi di revoca parziale, ai fini della
rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle quote, si
procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare
delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono i Soggetti
Convenzionati in sede di parere.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale
le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a
valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni
ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o
nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una
procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa
beneficiaria.
Nel caso in cui uno o più soggetti presentino, a
fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a
valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più Soggetti
Convenzionati, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni
eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate. Restano ferme
le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente e gli ulteriori casi di
revoca, parziali e totali previsti nel presente regolamento.
(4) Con Delib.G.R. 12 giugno 2007, n.
861 sono state approvate le modalità di applicazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera.
(5) Con Delib.G.R. 12
giugno 2007, n. 861 sono state approvate le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera.
(6) Comma aggiunto
dall’art. 1,
Reg.
reg. 20 luglio 2011, n. 17, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(7) Comma aggiunto
dall’art. 1,
Reg.
reg. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 17
Monitoraggio.
L'impresa a partire dalla fase di avvio della
realizzazione dell'investimento, si impegna a riconoscere tutti gli accertamenti
e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire le certificazioni
opportune ed indispensabili per controllare il rispetto da parte della Società e
dei Soci di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo:
1. il mantenimento dei requisiti richiesti ai
fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;
2. agli adempimenti connessi agli stati di
avanzamento del programma di investimento ed al relativo apporto dei mezzi
finanziari propri;
3. alla individuazione e stima degli effetti di
eventuali scostamenti rispetto al programma di investimenti ed al progetto
accertati nella fase istruttoria, con l'individuazione delle motivazioni;
4. alla verifica di congruità, pertinenza e
conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto e
con le voci iscritte nel bilancio;
5. all'accertamento - una volta andato a regime
l'impianto - del rispetto degli impegni occupazionali e normativi, nonché del
generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò
anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la
gestione della Società, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere
contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i
sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici,
finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.
Le predette attività saranno svolte direttamente
dal Soggetto Convenzionato.
In particolare l'attività di monitoraggio dovrà
ottemperare ad una duplice linea operativa, di cui la prima orizzontale su tutta
la durata delle attività del bando, la seconda strettamente legata alle
richieste di erogazione.
Al termine del programma di monitoraggio il
Soggetto Convenzionato dovrà produrre un report consuntivo sullo stato finale
del programma di sostegno, con riferimento alle iniziative di competenza.
Il Soggetto Convenzionato dovrà attestare, in
sede di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte dello stesso,
eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le
motivazioni.
Per ciascuna delle iniziative ed in maniera
cumulata la relazione finale dovrà informare sull'esame di congruità puntuale
condotto in sede di relazione finale di spesa.
Tale analisi dovrà essere tesa a valutare, anche
attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche
costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti
al totale complessivo dell'investimento prospettato.
La relazione finale dovrà, inoltre, indicare le
risultanze dell'accertamento in merito a tutti gli elementi di valutazione
individuati ed utilizzati in sede di istruttoria.
Il Soggetto Convenzionato, ricevuta la domanda
di erogazione ed esaminata la documentazione allegata in relazione a completezza
e conformità agli schemi standard, richiede le necessarie integrazioni
direttamente al soggetto beneficiario informando contestualmente l'Assessorato
competente, ovvero, comunica al soggetto beneficiario la data inderogabilmente
fissata per la visita, chiarendo lo scopo della visita stessa e richiedendo la
disponibilità della documentazione necessaria.
Il Soggetto Convenzionato fornirà al soggetto
beneficiario il termine inderogabile di 10 giorni lavorativi - salvo eventuale
sospensiva dei termini - per la produzione e l'invio delle integrazioni
richieste.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice Privacy) i dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo
di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal
regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio
di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
Allegati (8)
(8) Gli allegati
citati nel presente regolamento, avente ad oggetto "POR Puglia 2000 - 2006 Asse
IV "Sistemi Locali di Sviluppo" Mis.4.14 "Supporto alla competitività ed
all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche "Approvazione
definitiva regolamento attuativo", approvato dalla Giunta regionale con
provvedimento n° 375 del 15 marzo 2005, sono da intendersi parte integrante del
relativo bando che, come stabilito nel provvedimento medesimo, sarà
successivamente emanato dal dirigente del Settore Turismo e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.