IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la
L.R. 10 luglio 2006, n. 19;
Vista
la
Delibera
di Giunta Regionale n. 314 del 9 febbraio 2010 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Modifiche all’ art. 32
“Criteri per la definizione delle
tariffe dei servizi”
1. Il comma 3, lett.
b dell’art. 32
è così sostituito:
“b) una riduzione
della tariffa di riferimento regionale, da corrispondere in relazione a
specifiche economie di scala nonché a specifiche condizioni di complementarietà
di un servizio con altri servizi e prestazioni garantiti dall’Ambito.”
Art. 2
Modifiche all’art. 58
“Residenza sociosanitaria
assistenziale per diversamente abili”
1. Il comma 1
dell’art. 58
è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “RSSA di fascia
media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per
portatori di handicap” è eliminato.
Art. 3
Modifiche all’art. 59
“Residenza sociale assistenziale per
diversamente abili”
1. Il comma 1
dell’art. 59
è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto
singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in
misura di uno ogni 3 ospiti” è eliminato.
Art. 4
Modifiche all’art. 66
“Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani”
1. Il comma 1
dell’art. 66
è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “RSSA di fascia
media (seconda categoria): camere da letto singole (…) con servizio igienico per
portatori di handicap” è eliminato.
Art. 5
Modifiche all’art. 67
“Residenza sociale assistenziale per
anziani”
2. Il comma 1
dell’art. 67
è così modificato al paragrafo “Modulo abitativo”:
il punto “Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto
singole (…) che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di
uno ogni 3 ospiti” è eliminato.
Art. 6
Art. 60 ter
“Centro diurno integrato per il supporto
cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da
demenza”
1. Dopo l’art. 60
bis è aggiunto il seguente articolo 60 ter “Centro socio educativo e riabilitativo per
Alzheimer: "
“Art. 60 ter
(Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza)
1. Il Centro
diurno integrato per le demenze deve avere le seguenti caratteristiche:
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Dimensioni
Descrizione e standard
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Tipologia e carattere;
Destinatari Il centro diurno
demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata
all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il
loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente
gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata. Il centro è destinato a
soggetti affetti da demenza associata o meno a disturbi del comportamento, non
affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di semiresidenzialità,
capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così come definito dal
rispettivo Piano assistenziale individualizzato (PAI). Non possono essere
accolti nel Centro le seguenti tipologie di utenti:
– malattia
psichiatrica (es. schizofrenia, …)
– demenza di grado
avanzato, tale da non consentire il ciclo semiresidenziale di assistenza e
le tipologie
– di prestazioni ivi
erogabili
– disturbi del
comportamento di entità tale da compromettere lo svolgimento delle attività del
Centro.
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Ricettività
Il Centro è strutturato per una capacità ricettiva massima di n. 30
utenti. Per strutture specializzate per l’accoglienza di specifiche patologie,
il Centro può essere strutturato su una capacità ricettiva massima di n. 15
ospiti, adeguando proporzionalmente gli standard strutturali e organizzativi.
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Prestazioni Il centro
pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e
assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana,
dal lunedì al sabato. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente
potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni a settimana, in base a
quanto definito nel PAI. Finalità complessive del Centro sono le seguenti:
-
controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo ed i disturbi del
comportamento;
- mantenere il
più a lungo possibile le capacità funzionali e socio relazionali;
- consentire il
mantenimento dei soggetti a domicilio, ritardandone il ricovero in strutture
residenziali;
- aiutare la
famiglia a comprendere l’evoluzione cronica della malattia e supportare il care
giver rispetto alle attività del Centro;
- garantire il
dialogo e la collaborazione con gli altri servizi sani-tari e sociosanitari
della rete.
Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
-
servizio di accoglienza
-
attività di cura e assistenza alla persona
-
servizio medico e infermieristico
-
attività di terapia occupazionale
-
attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di
riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale)
-
attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia,
ecc..)
-
attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della
validazione, pettherapy, psicoterapia di supporto)
-
strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per
l’utilizzo dei presidi di sicurezza
-
socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, religiose
-
servizio pasti
- servizio
trasporto da e per l’abitazione propria.
Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate
attivando le risorse della comunità locale.
Si accede al Centro mediante la seguente procedura:
- la UVA
- Unità di Valutazione Alzheimer e gli altri servizi ospedalieri e territoriali
specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici) esprimono la diagnosi di
demenza;
- gli
stessi servizi formulano la richiesta di accesso, in uno con l’istanza dei
familiari o del tutore, al Direttore di Distretto sociosanitario;
- il
Direttore di Distretto attiva la UVM che elabora la SVAMA del caso per l’accesso
al Centro;
- la UVM
con l’equipe del Centro elaborano il PAI e lo verificano periodicamente.
Visti gli obiettivi e le attività del Centro, la quota di
compartecipazione del SSR al pagamento della retta giornaliera pro utente è pari
al 50% del totale.
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Personale
Medico specialista (geriatra/neurologo) per almeno 8 ore settimanali;
Educatori professionali in numero di 4 per 30 ospiti e per 36
ore settimanali;
Psicologo per almeno 18 ore settimanali;
Fisioterapista per almeno 12 ore settimanali;
Infermiere per almeno 12 ore settimanali, per gli interventi di
competenza, secondo le necessità degli utenti indicate nel PAI. Tale
figura deve essere fornita dai servizi territoriali del Distretto sociosanitario
di riferimento o dalle strutture residenziali sociosanitarie presso cui è
allocato il Centro;
Operatori sociosanitari (OSS) in numero di 4 per 30 ospiti per
36 ore settimanali.
Il coordinatore della struttura è individuato tra le figure
sociosanitarie del Centro.
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Modulo
abitativo
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato
ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in
centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.
La struttura deve, in ogni caso, garantire:
- un
ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa riferimento
- congrui
spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti,
inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad
uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro,
le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento
di attività
individualizzate;
- una
zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera
da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze;
-
autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in
caso di erogazione del servizio;
- spazio
amministrativo;
- linea
telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
- servizi
igienici attrezzati:
- 2 bagni
per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni
per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla
ricettività preventiva uomini/donne.
- un
servizio igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima
accessibilità.
Art. 7
Modifiche all’art. 70
“Casa famiglia o casa per la
vita per persone con problematiche psicosociali”
1. L’art. 70
del Regolamento Regionale n. 4/2007 è così sostituito:
“Articolo 70
(Casa famiglia o casa per la vita per persone con
problematiche psicosociali)
1. La casa famiglia
per persone con problematiche psico-sociali deve avere le seguenti
caratteristiche:
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Dimensioni
Descrizione e
standard
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Tipologia e carattere;
destinatari La casa
per la vita è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a bassa o
media intensità assistenziale sanitaria. La struttura è destinata ad accogliere,
in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e
pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico
riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti familiari, e/o che
necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso
di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo.
Ricettività Fino a 4 ospiti per ciascun modulo abitativo, e
fino ad un massimo di quattro moduli abitativi per struttura.
Prestazioni La casa per la vita
è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative proprie della
casa famiglia o del gruppo appartamento, orientate al modello comunitario.
L’attività e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato
predisposto dai competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi
sanitari e socio-assistenziali territoriali. Qualora il progetto personalizzato
definito dalla UVM preveda la erogazione di prestazioni terapeutiche e
socioriabilitative per gli ospiti con problemi psichiatrici le ASL definiscono
apposite intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni
in misura pari al 70% del costo complessivo per giornata di permanenza
dell’utente, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1C del DPCM del
29.11.20011, come previsto dalla L.R. 23/2008 (Piano Regionale di
Salute 2008-2010.Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto
del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (media intensità
assistenziale). Per gli utenti con problematiche psicosociali non gravi, che
necessitano di bassa intensità assistenziale sanitaria, le ASL possono definire
intese per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura
non superiore al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza
dell’utente, come previsto dalla L.R. 23/2008 (Piano Regionale di Salute
2008-2010 (bassa intensità assistenziale).
1 In questo caso le strutture devono essere
accreditate dal Servizio Sanitario Regionale.
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Personale
• Strutture a bassa intensità
assistenziale: Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh
settimanali e un educatore professionale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali.
Per l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 16 utenti
per 36 hh settimanali per ciascun turno, incluso il turno
notturno.
• Strutture a media intensità assistenziale:
Almeno un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh
settimanali e tre educatore professionale ogni 16 utenti per 36 hh settimanali.
Per l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 8 utenti
per 36 hh settimanali; per la copertura del turno notturno n. 2 figure con
qualifica di OSS per 16 utenti. Può essere prevista, nelle strutture a media
intensità assistenziale la presenza di una unità di personale ausiliario
(addetto alle pulizie, cuoco) laddove per la tipologia degli utenti accolti non
fosse possibile mettere a valore l’apporto diretto di lavoro quotidiano degli
utenti per la cura personale e la gestione domestica della casa
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Modulo
abitativo La
casa per la vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria
e l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. La
struttura può essere articolata in un numero massimo di 4 moduli abitativi.
Ciascun modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte
individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente
non inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici, con dotazione completa e funzionante (vaso, lavabo, bidet e vasca da
bagno o piatto doccia) ogni tre ospiti. Il servizio igienico previsto deve
possedere il requisito della adattabilità (ex legge n. 13/1989). Gli spazi
collettivi, ovvero destinati alla socializzazione: cucina, sala pranzo - sala
TV, spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative possono essere spazi
comuni ai moduli abitativi dell’intera struttura.
Art. 8
Modifiche all’art. 88
“Servizio di assistenza domiciliare
integrata”
1. Il comma 1
dell’art. 88,
relativamente alla voce “Personale” è così modificato:
Dopo le parole “Figure professionali di assistenza alla
persona” si aggiungano le parole: “con il titolo di Operatore Socio Sanitario
(OSS), …”.
Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già
attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con
qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per
l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente
regolamento”.
Art. 9
Modifiche all’art. 92
“Servizio per l’integrazione
scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”
11. Il comma 1 dell’art. 92,
relativamente alla voce “Personale” è così modificato:
Dopo le parole “Le équipes sono coadiuvate dal personale
ausiliario e di assistenza” si aggiungano le parole: “alla persona con il titolo
di Operatore Socio Sanitario (OSS).
Alla fine del primo periodo aggiungere: “Per i servizi già
attivi, l’eventuale personale per l’assistenza alla persona già impiegato con
qualifiche diverse, dovrà essere riqualificato entro i termini concessi per
l’adeguamento degli standard strutturali e organizzativi del presente
regolamento”.
Art. 10
Modifiche all’art. 89
“Ludoteca”
1. Il comma 1
dell’art. 89,
relativamente alla voce “Tipologia/carattere” è così modificato, sostituendo il
secondo capoverso:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività
educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5
anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di
favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e
alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed
espressive.
La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio
minimo di 100 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per
servizi igienici, non può superare i 20 bambini. In presenza di superfici
maggiori, la capacità della struttura può crescere proporzionalmente. In
presenza di superfici minori la capacità di struttura può essere ridotta
proporzionalmente nella misura di 1 utente ogni 5 mq, fino ad un valore minimo
di 80 mq e 16 utenti e fino ad un valore massimo di 300 mq e 60 utenti.
Esso si configura come un insieme di attività opportunamente
strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare
interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello
logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale
servizio di ludoteca anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato,
svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Art. 11
Modifiche all’art. 104
“Centro aperto polivalente per
minori”
1. Il comma 1 dell’art. 104,
relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:
Modulo abitativo La struttura deve
essere dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con
una superficie complessivamentenon inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti.
Tale superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per
utente aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie
destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale.
Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e
sicurezza e alle attività previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico
ogni venti ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un
servizio igienico riservato al personale.
Art. 12
Modifiche all’art. 105
“Centro aperto
polivalente per diversamente abili”
1. Il
comma 1 dell’art. 105,
relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:
Modulo abitativo La struttura deve essere
dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una
superficie complessivamentenon inferiore a 125 mq. ogni 25 utenti. Tale
superficie deve essere incrementata proporzionalmente di almeno 5 mq per utente
aggiuntivo, fino ad un massimo di 50 utenti e al netto della superficie
destinata ai servizi igienici sia per gli utenti che per il personale.
Gli spazi devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e
sicurezza e alle attività previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico
ogni venti ospiti, attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno
destinato alle donne, e un servizio igienico riservato al personale. Tutti i
servizi e gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità.
Art. 13
Modifiche all’art. 106
“Centro aperto polivalente per
anziani”
1. Il
comma 1 dell’art. 106,
relativamente alla voce “Modulo abitativo” è così modificato:
Modulo abitativo La struttura deve essere
dotata di ambienti e spazi idonei allo svolgimento delle attività, con una
superficie complessivamentenon inferiore a 100 mq. ogni 30 utenti. Tale
superficie deve essere incrementata proporzionalmente, fino ad un massimo di 120
utenti per una superficie di 400 mq e al netto della superficie destinata ai
servizi igienici sia per gli utenti che per il personale. Gli spazi
devono essere in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza e alle
attività previste. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni venti
ospiti, attrezzati per la non autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle
donne, e un servizio igienico riservato al personale. Tutti i servizi e gli
spazi devono essere dotati della massima accessibilità.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010