Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione, al
fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto a una
domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con
i residenti e al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione
urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla valorizzazione della
tradizione dell'ospitalità e a integrazione dell'articolo 3
(Destinatari) della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni,
individua la struttura ricettiva denominata “albergo diffuso” e ne disciplina
l'attività.
Art. 2
Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso
*
1. Si definisce
albergo diffuso una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria,
situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile
principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative
dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro.
2. L'albergo
diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta
ospitale.
3. La Regione
incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei
borghi rurali.
*
Vedi il Reg. reg. 6/2012 di attuazione della
presente legge
Art. 3
Procedure
1. Le procedure
inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla
L.R.
n. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti
applicabili.
2. Il divieto di
cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al
comma 4 dell'articolo 41
(Definizione) della L.R.
n. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla
presente legge.
3. La Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro
centoventi giorni il regolamento attuativo dell'albergo diffuso.
4. Il regolamento
attuativo specifica, tra l'altro, le modalità e le caratteristiche che
definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale,
nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.
Art. 4
Norme finanziarie e finali
1. La presente
legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 luglio 2011
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