In attuazione della presente legge vedi l'art.
1,
L.R.
28 settembre 2011, n. 22. Vedi anche l'art. 5,
L.R.
8 aprile 2011, n. 5.
Vedi
anche la l.r.
11/2012, art.
1,
c. 2 che così dispone: “2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto
dalla l.r.
2/2011,
in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali
di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale,
fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo determinato, senza
oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo
nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme
nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni
pubbliche, del personale selezionato all’esito delle procedure di cui
all’articolo
3,
comma 40, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia), oggetto della sentenza della Corte
Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, depositata l’11 febbraio
2011.”
Art. 1
Approvazione
1. E’ approvato l’Accordo sottoscritto il 29 novembre
2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Presidente della Giunta regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di
riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 9 febbraio 2011
vedasi allegati