Art.
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Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18.
1. Alla
legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale
regionale “Terra delle gravine”), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la cartografia allegata è sostituita da
quella allegata alla presente legge (Allegato A);
b) alla fine del comma 2 dell'articolo 1
sono aggiunte le seguenti parole: “e sul BURP, oltre che affissa agli Albi
pretori degli enti interessati e pubblicata sui siti web istituzionali in
formato vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha valenza normativa.”;
c) alla lettera a) del comma 7
dell'articolo 4, dopo le parole “L'attività delle cave in esercizio è consentita
sino alla scadenza delle autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “e salvo
proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e
ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati.”;
d) dopo la lettera m) del comma 7
dell'articolo 4, sono aggiunte le seguenti:
“
m-bis) resta fermo il divieto di
esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo 22 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 8
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);
m-ter) resta fermo il divieto di
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale.”;
e) all'articolo 4 è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
“8-bis. Nelle aree o porzioni di aree
comprese all'interno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 3 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui al comma 7
dell'articolo 4, fatta eccezione per le lettere a), d, m), m-bis) e
m-ter)”.
2. La
“zona 2” ubicata sul perimetro esterno del Parco naturale regionale “Terra delle
Gravine” è eliminata qualora non sia funzionale a garantire la continuità del
Parco o non ne derivi la totale esclusione di un territorio comunale.
3. Gli
uffici dell'Assessorato regionale competente provvedono all'istruttoria tecnica
per la verifica di quanto previsto al comma 2 e, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un
elaborato grafico, redatto sull'ortofoto digitale Sit Regione Puglia 2006, con
la rappresentazione del nuovo perimetro e della nuova zonizzazione.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Allegato A (1)
(1) NDR: vedasi
l'allegato A, sostitutivo dell'allegato A alla L.R. 20 dicembre 2005, n.
18 (come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della presente legge
.