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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2005
Numero
18
Data
20/12/2005
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine'
Note
Pubblicata nel B.U.R. della Puglia n. 157 del 27 dicembre 2005
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1
Istituzione dell'area naturale protetta.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale "Terra delle gravine".

2. La perimetrazione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine", ricadente sui territori dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli, è riportata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante e sul BURP, oltre che affissa agli Albi pretori degli enti interessati e pubblicata sui siti web istituzionali in formato vettoriale. Tale perimetro in formato digitale ha valenza normativa (1).

3. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende private agricole e zootecniche nonché i titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al comma 2 possono, per il tramite delle associazioni di categoria più rappresentative, presentare istanza di esclusione dal parco e di inclusione per gli stessi soggetti non compresi nella perimetrazione del Parco. La Regione, d'intesa con il Comune di riferimento, si esprime entro centoventi giorni sulle istanze prodotte.

4. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall'Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

Art. 2
Finalità.

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono le seguenti:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare e valorizzare i beni storico-architettonici, il patrimonio antropologico e le attività produttive agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;

c) migliorare la qualità strutturale dei boschi e aumentarne le superfici;

d) salvaguardare i solchi gravinali e la qualità delle acque presenti;

e) favorire la connessione ecologica dei diversi ambienti naturali;

f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

g) favorire la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche, in particolare quelle agro-silvo-pastorali, del turismo, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;

i) promuovere l'integrazione tra le risorse naturali, le attività umane, le risorse storico-architettoniche, i valori antropologici, le espressioni culturali, le identità delle comunità locali.

 

 

Art. 3
Zonizzazione provvisoria.

1. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Terra delle gravine", è suddiviso in:

a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;

b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione e di attività agraria.

 

Corte Costituzionale
Sentenza n. 325 del 02-12-2011 (ud. del 08-11-2011),

Misure di tutela del Parco naturale "Terra delle gravine":
- abrogazione del divieto di esercizio dell'attività venatoria
-  dichiarazione di illegittimità costituzionale

Art. 4
Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela.

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato e della Regione richiesti per la realizzazione, entro i confini del parco, degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 7; la priorità in detti finanziamenti è, altresì, attribuita ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco.

2. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 promuove azioni di valorizzazione e, in particolare:

a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) il recupero dei nuclei abitati rurali;

c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata;

e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;

f) le attività culturali nei campi di interesse del parco;

g) l'agriturismo, il turismo storico-culturale, il turismo enogastronomico;

h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di mobilità lenta e le attività sportive compatibili;

i) la promozione del risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché l'autoproduzione energetica attraverso l'uso di energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico.

3. In applicazione delle finalità indicate dall'articolo 2, sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:

a) pratiche di allevamenti fissi e bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;

b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;

c) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari;

d) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre.

Sono, inoltre, consentiti gli interventi di recupero e restauro di manufatti storici dell'architettura rurale ai fini della tutela del paesaggio.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e in particolare:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

5. Con l'autorizzazione dell'Ente di gestione possono essere consentiti gli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali e annessi rustici esistenti nella misura massima del 20 per cento della loro superficie totale, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica, interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive.

5 bis - Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoriale, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:

a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;

b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni. (2)

5 ter - Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (3)

5 quater - La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.(4)

6. Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

7. Allo scopo di perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale, nel Parco naturale regionale "Terra delle gravine" non è consentito:

a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni e salvo proroghe da concedere previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali, comunque nei limiti dei volumi già autorizzati. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva) (5) ;

b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente la morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche, e dei cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

c) trasformare le superfici coperte da vegetazione spontanea;

d) [esercitare l'attività venatoria; sono fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici] (6) ;

e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);

f) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

g) introdurre nell'ambiente a vegetazione spontanea specie faunistiche e floristiche non autoctone;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;

i) [transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali] (7) ;

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali;

k) effettuare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari;

l) costruire, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, nuovi edifici o opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);

m) mutare, fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

m-bis) resta fermo il divieto di esercizio dell’attività venatoria sancito dal comma 6 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) (8) ;

m-ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale (9) .

8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici, a istanza dell'Ente di gestione.

8-bis. Nelle aree o porzioni di aree comprese all’interno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui al comma 7 dell’articolo 4, fatta eccezione per le lettere a), d), m), m-bis) e m-ter) (10) .

(3) Comma inserito dalla l.r. n. 10/2017, art. 1, c. 1.

(4)  Comma già inserito dall'art.1, della l.r. 10/2017 è stato sostituito dall'art. 1 l.r. 52/2017; in origine il comma era così formulato : Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.

(5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Lettera abrogata dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre-2 dicembre 2011, n. 325 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2011, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illeggittimità costituzionale del suddetto art. 37, nella parte in cui abroga la presente lettera, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale alla presente lettera.

(7) Lettera abrogata dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(9) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 21 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 5
Gestione.
 

1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), la gestione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” è affidata a un consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265).

2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli enti di cui al comma

2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con deliberazione Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 1366.

4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.

5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio. (11)

 

(11) Articolo sostituito dall'art.2, della l.r. 52/2017;  in origine l'articolo era così formulato . 1. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19/1997, la gestione del Parco è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione delle riserve orientate del litorale tarantino-orientale).

 

 

Art. 6
Strumenti di attuazione.

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Terra delle gravine", l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti:

a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19/1997;

b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19/1997;

c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/1997.

 

 

Art. 7
Piano territoriale dell'area naturale protetta.

1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" deve:

a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della L. n. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;

b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti anche volti a valorizzare il Parco sotto il profilo turistico, prevedendo interventi di qualità che utilizzino materiali naturali locali e abbiano un basso impatto paesaggistico-ambientale;

h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;

k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione;

l) definire il trasferimento su altre aree dei diritti edificatori previsti da strumenti urbanistici generali vigenti all'interno della perimetrazione del parco, laddove, a seguito dell'approvazione del Piano territoriale, i soggetti titolari degli stessi siano posti nell'impossibilità di esercitarli.

 
 
Art. 8
Piano pluriennale economico sociale.

1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è predisposto dalla Comunità del Parco, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. n. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 7.

 

 

Art. 9
Regolamento.

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

2. Il regolamento deve contenere le disposizioni di cui all'articolo 11 della L. n. 394/1991 e di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

 

Art. 10
Applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

1. L'Ente di gestione svolge attività volte a:

a) promuovere le vocazioni produttive del territorio;

b) tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali;

c) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio culturale rurale e il paesaggio agrario e forestale;

d) curare la manutenzione e il mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Ente di gestione ricorre prioritariamente a contratti e convenzioni, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con le imprese agricole le cui aziende siano in tutto o in parte ubicate all'interno del territorio del Parco.

3. L'Ente di gestione, di concerto con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, redige, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la manutenzione territoriale nel quale vengono individuate le priorità di intervento e le modalità per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 2.

 

 

Art. 11
Autorizzazioni, nulla-osta e pareri.

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente di gestione. Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4. (12)

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione il nulla-osta s'intende rilasciato con esito favorevole.

3. Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

(12) Comma modificato dall'art. 3, l.r. 52/2017;

 

 

Art. 12
Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della L. n. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e), f), e i) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1.032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) e alle limitazioni di cui alle lettere l) e m) del comma 7 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dalla lettera k) del comma 7 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della L. n. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

 

Art. 13
Indennizzi.

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) l'eventuale riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le eventuali riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

 

 

Art. 14
Sorveglianza del territorio.

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale delle amministrazioni comunali interessate e di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale e alle guardie ecologiche volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L. n. 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

 

 

Art. 15
Controllo.

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

 

Art. 16
Commissariamento.

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili degli enti di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

 

 

Art. 17
Norme finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione e delle Amministrazioni interessate.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 230 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

 

 

Art. 18
Disposizioni transitorie.

1. Fino alla costituzione degli organi del consorzio di cui all’articolo 5. , le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto. Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.(13)

2. Per l'intera area del Parco è consentita, fino alla scadenza dei rispettivi bandi e fatta salva la procedura di valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, la completa realizzazione delle misure dei programmi agricoli del Programma di sviluppo rurale (PSR), degli interventi del Programma operativo regionale (POR) e Leader Plus, nonché delle azioni previste dai Progetti integrati territoriali e dal Progetto integrato settoriale (PIS) n. 13 "Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestre"; sono altresì consentiti gli interventi di adeguamento funzionali della strada statale n. 172.

3. Decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce un tavolo di concertazione a cui partecipano le Amministrazioni provinciali e comunali interessate; tale tavolo verifica l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 e propone eventuali modifiche dello stesso.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

(13) Comma modificato dall'art. 4, della l.r. 52/2017 ; in origine il comma era cosi formulato : Fino alla costituzione degli organi dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto, le funzioni attribuite a quest'ultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di Taranto.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


 

Allegato A (14)

 

(14)  L'allegato è stato sostituito dall’allegato A alla L.R. 21 aprile 2011, n. 6 (come disposto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.