Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Vista la L.R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare, gli
artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Visto il D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, l'art. 94, comma 5;
Vista la Delib.G.R. 15 giugno 2011, n. 1327 di
adozione del regolamento;
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Regione, “su proposta dell'Autorità d'ambito, per
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela
dello stato delle risorse”, deve individuare “le aree di salvaguardia distinte
in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini
imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”. Nelle
more della individuazione delle aree di salvaguardia, si applicano le ulteriori
disposizioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 94 del D.Lgs. n.
152/2006.
2. Al fine della tutela della risorsa
idrica captata, il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal
D.Lgs. n. 152/2006 art. 94, comma 5, e dalle “Linee Guida per la redazione dei
regolamenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” approvate con
Delib.C.R. 20 ottobre 2009, n. 230 disciplina le seguenti strutture o
attività:
a) fognature,
b) edilizia residenziale e relative opere
di urbanizzazione,
c) opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio,
d) pratiche agronomiche e contenuti dei
piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006, all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione
delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante
impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
3. Le presenti disposizioni non si
applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.
Art. 2
Disposizioni generali
1. L'applicazione delle prescrizioni di
cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comporta, in via provvisoria,
l'adozione del criterio geometrico per la delimitazione delle aree di
salvaguardia e l'attuazione della “protezione statica” della risorsa idrica
attraverso l'applicazione di divieti, vincoli e regolamentazioni che si
applicano nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione,
finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in
afflusso alle captazioni.
2. In particolare, in attuazione di quanto
disposto dai commi 3 e 6 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, la zona di tutela
assoluta deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di
captazione e la zona di rispetto, che è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta, ha un'estensione di 200 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o di derivazione.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di
captazione sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento
delle attività elencati all'art. 94, comma 4 (1) ,
del D.Lgs. n. 152/2006 . Nel caso di insediamenti o attività preesistenti,
fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
4. L'esistenza delle strutture e attività
oggetto della presente disciplina, ossia fognature, edilizia residenziale e
relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e in genere
infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei piani di
utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n.
152/2006, non è ammissibile all'interno delle zone di rispetto delle opere di
captazione. In deroga a tale principio, le stesse strutture e attività possono
essere dichiarate compatibili, all'interno della zona di rispetto, con la
presenza delle opere di captazione, a condizione che siano rispettate le
indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
5. Per le opere di captazione esistenti ed
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora
l'incompatibilità delle strutture e attività di cui al comma precedente non sia
sanabile attraverso l'attuazione delle suddette prescrizioni, si dovrà prevedere
la chiusura e l'abbandono della fonte di captazione, nei termini della normativa
regionale di riferimento (L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 come modificata con L.R.
22 febbraio 2005, n. 3). La eventuale sostituzione con altra fonte dovrà
avvenire alla luce delle indicazioni vincolanti del Piano di Tutela e nei
termini della programmazione regionale in materia di approvvigionamento idrico
potabile e nel rispetto dei principi del presente regolamento.
6. Nei casi di cui al comma precedente, in
alternativa alla chiusura o all'abbandono dell'opera di captazione, fermo
restando il principio inderogabile che la qualità delle acque risulti conforme
ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile, è consentito
il mantenimento in esercizio dell'opera di captazione, subordinatamente
all'adozione di misure aggiuntive di “protezione dinamica”.
7. Le misure di protezione dinamica si
attuano attraverso l'attivazione e la gestione, a cura del soggetto gestore e/o
del soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, di un
preordinato sistema di monitoraggio delle acque estratte dalle opere di
captazione, che consenta di verificare periodicamente parametri rappresentativi
della qualità delle acque captate, rilevando eventuali loro variazioni,
significative ai fini in argomento. Detti parametri sono individuati, dall'ASL
territorialmente competente, in base alle criticità connesse alle
caratteristiche degli insediamenti e delle attività ricadenti nelle zone di
rispetto, mediante selezione tra quelli previsti dalla normativa nazionale di
riferimento.
8. Nei casi di applicazione di misure di
protezione dinamica, si può ritenere sufficiente, in prima analisi,
l'effettuazione di controlli con frequenza quindicinale a carico del soggetto
affidatario della gestione, fermo restando che qualora venissero rilevate
modificazioni significative di alcuni dei parametri indice, il medesimo soggetto
affidatario della gestione dovrà provvedere ad un aumento della frequenza dei
controlli, previo accordo con l'ASL territorialmente competente sulle relative
modalità.
9. Ogni zona di rispetto deve essere
chiaramente segnalata in sito. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto
affidatario della gestione dell'opera di captazione è tenuto a dare informazione
della localizzazione dell'opera di captazione medesima e della relativa zona di
rispetto ai Sindaci dei comuni interessati e agli Enti proprietari delle
infrastrutture (di cui al successivo art. 5) ricadenti nelle zone di rispetto.
La medesima comunicazione deve essere inviata, inoltre, all'ASL competente per
il territorio, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alle strutture della
Protezione Civile e ad ogni altra Autorità competente.
(1) si riporta l'art.
94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006:"In particolare, nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle
seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di
concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse
idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in
connessione con la falda;g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio
di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi
perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta.
Art. 3
Fognature
1. Per le reti di fognatura di acque
reflue e connesse vasche di raccolta ricadenti all'interno delle zone di
rispetto, è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta e alla
sicurezza idraulica. Al fine di non compromettere la qualità delle acque
sotterranee, detta affidabilità deve essere garantita e periodicamente
controllata, con frequenza almeno annuale, dal soggetto gestore della rete,
oltre che verificata per tutta la durata dell'esercizio dal Comune
competente.
2. Gli esiti dei controlli e delle
verifiche di cui al comma 1 sono trasmessi alla ASL competente per
territorio.
3. L'esistenza di impianti di trattamento
individuali di acque reflue domestiche non è compatibile, nella zona di
rispetto, con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo
umano.
Art. 4
Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione
1. Ai fini della disciplina dell'edilizia
residenziale e delle connesse opere di urbanizzazione, all'interno delle zone di
rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi:
- la tipologia
delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque
sotterranee; - la tenuta e messa in sicurezza dei sistemi di collettamento
delle acque nere, miste e bianche.
2. Con riferimento alla tipologia delle
fondazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale deve verificare, ai fini del rilascio del
provvedimento autorizzativo a costruire, che le opere di fondazione non siano
tali da determinare pericolo di inquinamento delle acque sotterranee. Al
riguardo, particoare attenzione deve essere prestata alle fondazioni profonde ed
agli interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione, tali da potere
determinare vie preferenziali di infiltrazione di sostanze inquinanti ovvero
immissioni nel sottosuolo di sostanze pregiudizievoli per la qualità delle acque
sotterranee. L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto, inoltre, a trasmettere il
provvedimento autorizzativo alla ASL competente per il territorio.
3. Per quanto attiene ai sistemi di
colletta mento delle acque, si rimanda a quanto previsto all'art. 3 per le
fognature.
4. Per quanto attiene alle opere viarie
comprese all'interno degli interventi di carattere residenziale, si rimanda a
quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento.
5. Le opere di captazione di acque
destinate al consumo umano già esistenti, ubicate all'interno di centri abitati
(ex definizione ISTAT) e/o insediamenti produttivi, devono essere escluse
dall'esercizio ed eventualmente sostituite con nuove opere di captazione, fermo
restando la possibilità di ricorrere alle misure aggiuntive di “Protezione
dinamica” ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.
Art. 5
Opere viarie,
ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio
1. Ai fini della disciplina delle opere
viarie e ferroviarie all'interno delle zone di rispetto, devono essere
considerati i seguenti elementi:
- la tipologia di strada, in relazione
al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee; - la regimentazione
delle acque meteoriche; - le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di
fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio.
2. Nelle zone di rispetto, fatta salva
l'ammissibilità delle infrastrutture stradali minori, la presenza di
infrastrutture stradali classificate di tipo “A e B” ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, è compatibile con la
presenza di opere di captazione a condizione che le acque meteoriche incidenti
sulla piattaforma stradale siano raccolte, all'occorrenza trattate, e
allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità
delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla
disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia.
3. Al verificarsi di uno sversamento
accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di
sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente
proprietario dell'infrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente
informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto all'art.
2, comma 9), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL
territorialmente competente.
4. Per le strade interpoderali, il Sindaco
territorialmente competente deve emettere ordinanza di divieto di transito per
automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative
vigenti e, conseguentemente, apporre idonea segnalazione stradale.
5. Il soggetto gestore e/o il soggetto
affidatario della gestione dell'opera di captazione, è tenuto a dare
comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano
interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di
neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che
possono compromettere la qualità delle acque sotterranee.
6. L'esistenza di infrastrutture
ferroviarie nella zona di rispetto non è compatibile con la presenza di opere di
captazione di acque destinate al consumo umano.
Art. 6
Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione
di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n.
152/2006
1. L'attività agricola deve essere
condotta in conformità alle normative vigenti in materia ed, in particolare, nel
rispetto delle disposizioni:
- del Codice di Buona Pratica Agricola,
approvato con D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti;
- del Programma d'azione per le zone
vulnerabili da nitrati
- Attuazione della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006,
approvato con Delib.G.R. 23 gennaio 2007, n. 19 e dei suoi aggiornamenti.
2. Nelle zone di rispetto delle opere di
captazione è vietato l'utilizzo dei diserbanti, tranne quelli “selettivi”
utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore
e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione comunicano
detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali,
a loro volta, dovranno emettere apposita ordinanza.
Il presente
regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.