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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
12
Data
16/06/2011
Abrogato
 
Materia
Acque e acquedotti
Titolo
Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.].
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 20 giugno 2011, n. 96
Allegati

 



Il Presidente  della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Vista la L.R. 12 maggio 2004, n. 7, ed in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, l'art. 94, comma 5;

Vista la Delib.G.R. 15 giugno 2011, n. 1327 di adozione del regolamento;

 

emana

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1 

Campo di applicazione e finalità

1.  Ai sensi dell'art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Regione, “su proposta dell'Autorità d'ambito, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse”, deve individuare “le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”. Nelle more della individuazione delle aree di salvaguardia, si applicano le ulteriori disposizioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

2.  Al fine della tutela della risorsa idrica captata, il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 94, comma 5, e dalle “Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di Tutela delle Acque” approvate con Delib.C.R. 20 ottobre 2009, n. 230 disciplina le seguenti strutture o attività:
a)  fognature,

b)  edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione,

c)  opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio,

d)  pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

3.  Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

 

 

Art. 2 

Disposizioni generali

1.  L'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comporta, in via provvisoria, l'adozione del criterio geometrico per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'attuazione della “protezione statica” della risorsa idrica attraverso l'applicazione di divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni.

2.  In particolare, in attuazione di quanto disposto dai commi 3 e 6 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, la zona di tutela assoluta deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione e la zona di rispetto, che è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

3.  Nelle zone di rispetto delle opere di captazione sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività elencati all'art. 94, comma 4 (1) , del D.Lgs. n. 152/2006 . Nel caso di insediamenti o attività preesistenti, fatta eccezione per le aree cimiteriali, ai sensi del comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere attuate misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

4.  L'esistenza delle strutture e attività oggetto della presente disciplina, ossia fognature, edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, non è ammissibile all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione. In deroga a tale principio, le stesse strutture e attività possono essere dichiarate compatibili, all'interno della zona di rispetto, con la presenza delle opere di captazione, a condizione che siano rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

5.  Per le opere di captazione esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'incompatibilità delle strutture e attività di cui al comma precedente non sia sanabile attraverso l'attuazione delle suddette prescrizioni, si dovrà prevedere la chiusura e l'abbandono della fonte di captazione, nei termini della normativa regionale di riferimento (L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 come modificata con L.R. 22 febbraio 2005, n. 3). La eventuale sostituzione con altra fonte dovrà avvenire alla luce delle indicazioni vincolanti del Piano di Tutela e nei termini della programmazione regionale in materia di approvvigionamento idrico potabile e nel rispetto dei principi del presente regolamento.

6.  Nei casi di cui al comma precedente, in alternativa alla chiusura o all'abbandono dell'opera di captazione, fermo restando il principio inderogabile che la qualità delle acque risulti conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile, è consentito il mantenimento in esercizio dell'opera di captazione, subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di “protezione dinamica”.

7.  Le misure di protezione dinamica si attuano attraverso l'attivazione e la gestione, a cura del soggetto gestore e/o del soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque estratte dalle opere di captazione, che consenta di verificare periodicamente parametri rappresentativi della qualità delle acque captate, rilevando eventuali loro variazioni, significative ai fini in argomento. Detti parametri sono individuati, dall'ASL territorialmente competente, in base alle criticità connesse alle caratteristiche degli insediamenti e delle attività ricadenti nelle zone di rispetto, mediante selezione tra quelli previsti dalla normativa nazionale di riferimento.

8.  Nei casi di applicazione di misure di protezione dinamica, si può ritenere sufficiente, in prima analisi, l'effettuazione di controlli con frequenza quindicinale a carico del soggetto affidatario della gestione, fermo restando che qualora venissero rilevate modificazioni significative di alcuni dei parametri indice, il medesimo soggetto affidatario della gestione dovrà provvedere ad un aumento della frequenza dei controlli, previo accordo con l'ASL territorialmente competente sulle relative modalità.

9.  Ogni zona di rispetto deve essere chiaramente segnalata in sito. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione è tenuto a dare informazione della localizzazione dell'opera di captazione medesima e della relativa zona di rispetto ai Sindaci dei comuni interessati e agli Enti proprietari delle infrastrutture (di cui al successivo art. 5) ricadenti nelle zone di rispetto. La medesima comunicazione deve essere inviata, inoltre, all'ASL competente per il territorio, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alle strutture della Protezione Civile e ad ogni altra Autorità competente.

(1)  si riporta l'art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006:"In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

 

Art. 3 

Fognature

1.  Per le reti di fognatura di acque reflue e connesse vasche di raccolta ricadenti all'interno delle zone di rispetto, è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta e alla sicurezza idraulica. Al fine di non compromettere la qualità delle acque sotterranee, detta affidabilità deve essere garantita e periodicamente controllata, con frequenza almeno annuale, dal soggetto gestore della rete, oltre che verificata per tutta la durata dell'esercizio dal Comune competente.

2.  Gli esiti dei controlli e delle verifiche di cui al comma 1 sono trasmessi alla ASL competente per territorio.

3.  L'esistenza di impianti di trattamento individuali di acque reflue domestiche non è compatibile, nella zona di rispetto, con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

 
 

Art. 4 

Edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione

1.  Ai fini della disciplina dell'edilizia residenziale e delle connesse opere di urbanizzazione, all'interno delle zone di rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi:
-  la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee; -  la tenuta e messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche.

2.  Con riferimento alla tipologia delle fondazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale deve verificare, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo a costruire, che le opere di fondazione non siano tali da determinare pericolo di inquinamento delle acque sotterranee. Al riguardo, particoare attenzione deve essere prestata alle fondazioni profonde ed agli interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione, tali da potere determinare vie preferenziali di infiltrazione di sostanze inquinanti ovvero immissioni nel sottosuolo di sostanze pregiudizievoli per la qualità delle acque sotterranee. L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto, inoltre, a trasmettere il provvedimento autorizzativo alla ASL competente per il territorio.

3.  Per quanto attiene ai sistemi di colletta mento delle acque, si rimanda a quanto previsto all'art. 3 per le fognature.

4.  Per quanto attiene alle opere viarie comprese all'interno degli interventi di carattere residenziale, si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 5 del presente regolamento.

5.  Le opere di captazione di acque destinate al consumo umano già esistenti, ubicate all'interno di centri abitati (ex definizione ISTAT) e/o insediamenti produttivi, devono essere escluse dall'esercizio ed eventualmente sostituite con nuove opere di captazione, fermo restando la possibilità di ricorrere alle misure aggiuntive di “Protezione dinamica” ai sensi del comma 6 del precedente art. 2.

 
 

Art. 5 

Opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio

1.  Ai fini della disciplina delle opere viarie e ferroviarie all'interno delle zone di rispetto, devono essere considerati i seguenti elementi:
-  la tipologia di strada, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee; -  la regimentazione delle acque meteoriche; -  le modalità di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali in caso di neve e ghiaccio.

2.  Nelle zone di rispetto, fatta salva l'ammissibilità delle infrastrutture stradali minori, la presenza di infrastrutture stradali classificate di tipo “A e B” ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, è compatibile con la presenza di opere di captazione a condizione che le acque meteoriche incidenti sulla piattaforma stradale siano raccolte, all'occorrenza trattate, e allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

3.  Al verificarsi di uno sversamento accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente proprietario dell'infrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto all'art. 2, comma 9), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL territorialmente competente.

4.  Per le strade interpoderali, il Sindaco territorialmente competente deve emettere ordinanza di divieto di transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti e, conseguentemente, apporre idonea segnalazione stradale.

5.  Il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione, è tenuto a dare comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee.

6.  L'esistenza di infrastrutture ferroviarie nella zona di rispetto non è compatibile con la presenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

 
 

Art. 6 

Pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione

di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006

1.  L'attività agricola deve essere condotta in conformità alle normative vigenti in materia ed, in particolare, nel rispetto delle disposizioni:
-  del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti;

-  del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, approvato con Delib.G.R. 23 gennaio 2007, n. 19 e dei suoi aggiornamenti.

2.  Nelle zone di rispetto delle opere di captazione è vietato l'utilizzo dei diserbanti, tranne quelli “selettivi” utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione comunicano detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali, a loro volta, dovranno emettere apposita ordinanza.

 

       Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.