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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
15
Data
15/07/2011
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1° agosto 2003, n. 11.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 19 luglio 2011, n. 113
Allegati
Nessun allegato

 



Il Presidente della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;

Vista la L.R. 1° agosto 2003, n. 11 così come modificata dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5;

Visto il Reg. reg. 15 ottobre 2009, n. 24;

Vista la Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 338 e la successiva di adozione del regolamento n. 1563 del 12 luglio 2011;

 

emana

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento.

1.  Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla legge regionale 7 maggio 2008, n. 5 che istituisce i distretti urbani del commercio.

2.  Per distretto urbano del commercio, ai fini del presente regolamento, si intende un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un'offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. L'ambito può avere un'ampiezza intra comunale, comunale o infra comunale.

 
 

Art. 2 

 Obiettivi.

1.  La regione Puglia promuove i distretti urbani del commercio come strumento per perseguire le seguenti finalità:
a.  Realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.

b.  Promuovere l'aggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.

c.  Incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio.

d.  Favorire la collaborazione fra comuni in un ottica di ottimizzazione delle risorse, e di copianificazione territoriale per l'ottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini.

e.  Valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali.

f.  Favorire l'interrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio.

g.  Costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto.

h.  Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana.

i.  Proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale previsti dall'art. 16 L.R. n. 11/2003.

 
 

Art. 3 

Caratteristiche dei distretti.

1.  In relazione alle dimensioni dei comuni si possono evidenziare le seguenti tipologie di distretti:

a)  Distretti diffusi: attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi commerciali.

b)  Distretti urbani: attuati da comuni con popolazione residente compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più di 200 esercizi commerciali.

c)  Distretti metropolitani: attuati da comuni con popolazione residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600 esercizi commerciali.

2.  Caratteristiche delle tipologie:

a)  I comuni facenti parte dei distretti diffusi possono aggregarsi, sottoscrivendo un unico accordo di distretto, per realizzare politiche coordinate e sfruttare sinergie nell'attuazione degli interventi. Le aggregazioni possono coincidere con le unioni di comuni.

b)  All'interno dei distretti urbani viene individuato un unico accordo di distretto.

c)  All'interno dei distretti metropolitani possono essere creati più accordi di distretto, fra loro coordinati, in relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio.

 
 

Art. 4 

Costituzione del distretto.

1.  I distretti urbani del commercio possono essere promossi dai seguenti soggetti:
a)  dalle amministrazioni comunali in forma singola o associata; b)  dalle associazioni di operatori commerciali.

2.  Condizione necessaria per l'attivazione del distretto è un accordo stipulato tra l'Amministrazione comunale, o le Amministrazioni comunali, e gli operatori commerciali dell'area.

3.  L'accordo, che fa seguito ad una analisi delle problematiche del commercio dell'area, deve contenere i seguenti elementi minimi:

a)  l'indicazione o la delimitazione dell'area di intervento;

b)  gli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso il distretto;

c)  l'indicazione dei progetti e delle attività prioritarie;

d)  un regolamento di distretto in cui siano individuate le modalità di gestione del distretto (forma giuridica, organi di gestione, responsabilità organizzative, modalità di coinvolgimento di altri soggetti ecc.);

e)  i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari;

f)  le modalità di finanziamento delle attività del distretto;

g)  la durata dell'accordo, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e modifica dello stesso.

4.  All'accordo possono partecipare, oltre all'Amministrazione comunale e agli operatori commerciali associati, tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, quali ad esempio: Camere di Commercio, fondazioni, pro-loco e altre associazioni di promozione turistica, imprese private, sindacati, associazioni di consumatori e utenti.

5.  Nel caso in cui all'accordo di distretto partecipino più comuni, nell'accordo si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la regione. A questi fini il comune capofila può essere sostituito dall'unione dei comuni.

6.  I distretti possono essere rappresentati da un apposito organismo autonomo di gestione costituito dai soggetti di cui al punto 1 del presente articolo.

7.  Sulla base dell'accordo verranno predisposti progetti operativi contenenti le azioni di riqualificazione concordate.

8.  L'accordo di distretto viene trasmesso alla Regione che verifica la rispondenza dell'accordo al presente regolamento anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste. Alla regione vengono trasmessi anche eventuali rinnovi o variazioni nell'accordo. La Regione tiene un registro dei distretti urbani costituiti in regione e pubblicizza le loro attività.

 
 

Art. 5 

Partecipazione degli operatori commerciali.

1.  Ai fini della sottoscrizione dell'accordo gli operatori commerciali vengono rappresentati: da almeno un'associazione di categoria del commercio di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 11/2003 e successive modifiche.

2.  Possono associarsi al distretto le aziende aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano. Possono altresì associarsi le attività artigianali, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati.

 
 

Art. 6 

Rapporti con la programmazione e le politiche comunali.

1.  L'accordo di distretto può anche prevedere che i comuni firmatari procedano ad un coordinamento degli strumenti normativi riguardanti il settore commerciale. Fra gli altri i comuni aderenti ad un distretto urbano diffuso possono procedere alla definizione di strumenti di programmazione comuni riguardanti:

a.  La programmazione delle medie strutture di vendita e dei centri commerciali di livello locale, prevista dagli artt. 12 e 15 della L.R. n. 11/2003, dei pubblici esercizi L. 287/1991, e del commercio su aree pubbliche L.R. n. 18/2001;

b.  La progettazione degli interventi di sviluppo, promozione e rivitalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 della L.R. n. 11/2003;

c.  L'utilizzo degli oneri derivanti dall'insediamento e dall'ampliamento di grandi strutture di vendita; d.  L'identificazione di norme armonizzate fra i comuni del distretto per: l'insediamento di attività commerciali, dei dehors, la gestione delle aperture domenicali e degli orari di apertura.

 
 

Art. 7 

Modalità di finanziamento dei distretti.

1.  I progetti operativi previsti nell'accordo di distretto di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento vengono realizzati con l'apporto dei contraenti, secondo le competenze e gli impegni sottoscritti nell'accordo.

2.  La regione favorisce l'accesso dei comuni e degli operatori a finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui fondi strutturali europei, per la realizzazione dei progetti operativi.

3.  La regione inoltre promuove e finanzia la creazione ed il funzionamento dei distretti tramite appositi bandi che definiscono:

a.  le modalità di accesso da parte dei comuni e degli operatori;

b.  le caratteristiche dei progetti da presentare a finanziamento;

c.  le tipologie di contributi previste;

d.  la modulistica e le modalità di presentazione della domanda;

e.  i criteri di valutazione delle domande;

f.  le modalità ed i tempi per la rendicontazione delle spese sostenute;

g.  gli obblighi dei beneficiari;

h.  i controlli ed i casi di revoca o rinuncia;

i.  la copertura finanziaria degli interventi.

4.  I bandi possono essere articolati per tipologia di distretto.

5.  Le domande di finanziamento possono essere presentate dal comune, dall'associazione degli operatori o dall'organismo preposto alla gestione del distretto urbano del commercio, così come individuato dal patto di distretto di cui all'art. 4.

 
 

Art. 8 

Interventi ammissibili.

1.  Ferma restando la possibilità di prevedere misure e limiti specifici all'interno dei bandi di cui all'art. 6 del presente regolamento sono ammissibili le seguenti spese:

a.  spese per la creazione della società di gestione e la remunerazione del manager di distretto;

b.  studi, ricerche e consulenze volte all'analisi dei contesti commerciali e alla individuazione di strategie e piani di marketing e alla realizzazione degli strumenti di programmazione di cui all'art. 7;

c.  attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, siti internet ecc.);

d.  contributi a investimenti volti alla riqualificazione della rete distributiva (arredi dei negozi, serrande, rifacimento delle vetrine ecc.);

e.  interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi o comuni fra gli operatori del distretto (sito web, consegna a domicilio, logistica, servizi alla clientela ecc.);

f.  interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento.

2.  Nel caso il progetto sia presentato da una o più Amministrazioni Comunali almeno il 50% del contributo deve essere destinato a contribuire a spese degli operatori e delle loro forme associative, con un contributo massimo del 50% sulle spese sostenute.

 
 

Art. 9 

Monitoraggio delle attività dei distretti.

1.  La regione, anche attraverso l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 21 della L.R. n. 11/2003, monitora le attività dei distretti al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può richiedere ai distretti le informazioni e la collaborazione per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

2.  Oltre che attraverso i bandi la regione assiste i distretti nel raggiungimento dei loro fini attraverso:

a)  la diffusione ai distretti di informazioni circa le possibilità di accesso a contributi e provvidenze;

b)  la promozione di attività di formazione rivolte alle Amministrazioni comunali, agli organismi degli operatori e ai manager di distretto;

c)  lo scambio di esperienze fra i distretti ed il confronto con casi di successo in Italia e all'estero;

d)  la valorizzazione delle migliori pratiche e la loro diffusione; e)  l'assistenza nella stesura degli accordi e dei relativi progetti operativi, anche attraverso la definizione di testi di esempio e di riferimento.

 

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1, dellaL.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.