Il Presidente della
Giunta
regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;
Vista la L.R. 1° agosto 2003, n. 11 così come modificata
dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5;
Visto il Reg. reg.
15 ottobre 2009, n. 24;
Vista la Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 338 e la
successiva di adozione del regolamento n. 1563 del 12 luglio 2011;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento.
1. Oggetto del presente regolamento è
l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5 che istituisce i distretti urbani del
commercio.
2. Per distretto urbano del commercio, ai
fini del presente regolamento, si intende un organismo che persegue politiche
organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione
commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori
economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito
territoriale delimitato caratterizzato da un'offerta distributiva integrata ed
in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. L'ambito può
avere un'ampiezza intra comunale, comunale o infra comunale.
Art. 2
Obiettivi.
1. La regione Puglia promuove i distretti
urbani del commercio come strumento per perseguire le seguenti
finalità:
a. Realizzare una politica organica di valorizzazione del
commercio nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.
b. Promuovere l'aggregazione fra operatori
per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.
c. Incrementare la collaborazione fra le
amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione
del territorio.
d. Favorire la collaborazione fra comuni
in un ottica di ottimizzazione delle risorse, e di copianificazione territoriale
per l'ottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini.
e. Valorizzare le specificità territoriali
ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi
ambiti concorrenziali.
f. Favorire l'interrelazione fra commercio
e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio.
g. Costruire un sistema di governance, di
competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto.
h. Migliorare la qualità degli spazi
pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione
urbana.
i. Proporre e definire i progetti di
valorizzazione commerciale previsti dall'art. 16
L.R.
n. 11/2003.
Art. 3
Caratteristiche dei distretti.
1. In relazione alle dimensioni dei comuni
si possono evidenziare le seguenti tipologie di distretti:
a) Distretti diffusi: attuati da comuni
con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi
commerciali.
b) Distretti urbani: attuati da comuni con
popolazione residente compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più
di 200 esercizi commerciali.
c) Distretti metropolitani: attuati da
comuni con popolazione residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600
esercizi commerciali.
2. Caratteristiche delle tipologie:
a) I comuni facenti parte dei distretti
diffusi possono aggregarsi, sottoscrivendo un unico accordo di distretto, per
realizzare politiche coordinate e sfruttare sinergie nell'attuazione degli
interventi. Le aggregazioni possono coincidere con le unioni di comuni.
b) All'interno dei distretti urbani viene
individuato un unico accordo di distretto.
c) All'interno dei distretti metropolitani
possono essere creati più accordi di distretto, fra loro coordinati, in
relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio.
Art. 4
Costituzione del distretto.
1. I distretti urbani del commercio
possono essere promossi dai seguenti soggetti:
a) dalle amministrazioni
comunali in forma singola o associata; b) dalle associazioni di operatori
commerciali.
2. Condizione necessaria per l'attivazione
del distretto è un accordo stipulato tra l'Amministrazione comunale, o le
Amministrazioni comunali, e gli operatori commerciali dell'area.
3. L'accordo, che fa seguito ad una
analisi delle problematiche del commercio dell'area, deve contenere i seguenti
elementi minimi:
a) l'indicazione o la delimitazione
dell'area di intervento;
b) gli obiettivi di riqualificazione da
conseguire attraverso il distretto;
c) l'indicazione dei progetti e delle
attività prioritarie;
d) un regolamento di distretto in cui
siano individuate le modalità di gestione del distretto (forma giuridica, organi
di gestione, responsabilità organizzative, modalità di coinvolgimento di altri
soggetti ecc.);
e) i compiti e le responsabilità dei
soggetti firmatari;
f) le modalità di finanziamento delle
attività del distretto;
g) la durata dell'accordo, comunque non
inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e modifica dello stesso.
4. All'accordo possono partecipare, oltre
all'Amministrazione comunale e agli operatori commerciali associati, tutti i
soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, quali ad esempio:
Camere di Commercio, fondazioni, pro-loco e altre associazioni di promozione
turistica, imprese private, sindacati, associazioni di consumatori e
utenti.
5. Nel caso in cui all'accordo di
distretto partecipino più comuni, nell'accordo si individua un comune capofila,
che funge da referente amministrativo per la regione. A questi fini il comune
capofila può essere sostituito dall'unione dei comuni.
6. I distretti possono essere
rappresentati da un apposito organismo autonomo di gestione costituito dai
soggetti di cui al punto 1 del presente articolo.
7. Sulla base dell'accordo verranno
predisposti progetti operativi contenenti le azioni di riqualificazione
concordate.
8. L'accordo di distretto viene trasmesso
alla Regione che verifica la rispondenza dell'accordo al presente regolamento
anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste. Alla
regione vengono trasmessi anche eventuali rinnovi o variazioni nell'accordo. La
Regione tiene un registro dei distretti urbani costituiti in regione e
pubblicizza le loro attività.
Art. 5
Partecipazione degli operatori commerciali.
1. Ai fini della sottoscrizione
dell'accordo gli operatori commerciali vengono rappresentati: da almeno
un'associazione di categoria del commercio di cui all'art. 2,
comma 2, della L.R.
n. 11/2003 e successive modifiche.
2. Possono associarsi al distretto le
aziende aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano
attività di commercio in sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree
pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano. Possono altresì
associarsi le attività artigianali, di servizio e altri distretti produttivi
purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori
associati.
Art. 6
Rapporti con la programmazione e le politiche comunali.
1. L'accordo di distretto può anche
prevedere che i comuni firmatari procedano ad un coordinamento degli strumenti
normativi riguardanti il settore commerciale. Fra gli altri i comuni aderenti ad
un distretto urbano diffuso possono procedere alla definizione di strumenti di
programmazione comuni riguardanti:
a. La programmazione delle medie strutture
di vendita e dei centri commerciali di livello locale, prevista dagli artt. 12
e 15
della L.R.
n. 11/2003, dei pubblici esercizi L. 287/1991, e del commercio su aree
pubbliche L.R.
n. 18/2001;
b. La progettazione degli interventi di
sviluppo, promozione e rivitalizzazione previsti dagli artt. 16
e 17
della L.R.
n. 11/2003;
c. L'utilizzo degli oneri derivanti
dall'insediamento e dall'ampliamento di grandi strutture di vendita; d.
L'identificazione di norme armonizzate fra i comuni del distretto per:
l'insediamento di attività commerciali, dei dehors, la gestione delle aperture
domenicali e degli orari di apertura.
Art. 7
Modalità di finanziamento dei distretti.
1. I progetti operativi previsti
nell'accordo di distretto di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento
vengono realizzati con l'apporto dei contraenti, secondo le competenze e gli
impegni sottoscritti nell'accordo.
2. La regione favorisce l'accesso dei
comuni e degli operatori a finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui
fondi strutturali europei, per la realizzazione dei progetti operativi.
3. La regione inoltre promuove e finanzia
la creazione ed il funzionamento dei distretti tramite appositi bandi che
definiscono:
a. le modalità di accesso da parte dei
comuni e degli operatori;
b. le caratteristiche dei progetti da
presentare a finanziamento;
c. le tipologie di contributi previste;
d. la modulistica e le modalità di
presentazione della domanda;
e. i criteri di valutazione delle domande;
f. le modalità ed i tempi per la
rendicontazione delle spese sostenute;
g. gli obblighi dei beneficiari;
h. i controlli ed i casi di revoca o
rinuncia;
i. la copertura finanziaria degli
interventi.
4. I bandi possono essere articolati per
tipologia di distretto.
5. Le domande di finanziamento possono
essere presentate dal comune, dall'associazione degli operatori o dall'organismo
preposto alla gestione del distretto urbano del commercio, così come individuato
dal patto di distretto di cui all'art. 4.
Art. 8
Interventi ammissibili.
1. Ferma restando la possibilità di
prevedere misure e limiti specifici all'interno dei bandi di cui all'art. 6 del
presente regolamento sono ammissibili le seguenti spese:
a. spese per la creazione della società di
gestione e la remunerazione del manager di distretto;
b. studi, ricerche e consulenze volte
all'analisi dei contesti commerciali e alla individuazione di strategie e piani
di marketing e alla realizzazione degli strumenti di programmazione di cui
all'art. 7;
c. attività di promozione e marketing
(concorsi a premi, attività di animazione, siti internet ecc.);
d. contributi a investimenti volti alla
riqualificazione della rete distributiva (arredi dei negozi, serrande,
rifacimento delle vetrine ecc.);
e. interventi volti alla realizzazione di
servizi innovativi o comuni fra gli operatori del distretto (sito web, consegna
a domicilio, logistica, servizi alla clientela ecc.);
f. interventi di arredo urbano (fioriere,
panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento.
2. Nel caso il progetto sia presentato da
una o più Amministrazioni Comunali almeno il 50% del contributo deve essere
destinato a contribuire a spese degli operatori e delle loro forme associative,
con un contributo massimo del 50% sulle spese sostenute.
Art. 9
Monitoraggio delle attività dei distretti.
1. La regione, anche attraverso
l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 21
della L.R.
n. 11/2003, monitora le attività dei distretti al fine di verificare
l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può
richiedere ai distretti le informazioni e la collaborazione per l'acquisizione
delle informazioni necessarie.
2. Oltre che attraverso i bandi la regione
assiste i distretti nel raggiungimento dei loro fini attraverso:
a) la diffusione ai distretti di
informazioni circa le possibilità di accesso a contributi e provvidenze;
b) la promozione di attività di formazione
rivolte alle Amministrazioni comunali, agli organismi degli operatori e ai
manager di distretto;
c) lo scambio di esperienze fra i
distretti ed il confronto con casi di successo in Italia e all'estero;
d) la valorizzazione delle migliori
pratiche e la loro diffusione; e) l'assistenza nella stesura degli accordi
e dei relativi progetti operativi, anche attraverso la definizione di testi di
esempio e di riferimento.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53
comma 1, dellaL.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.