IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli
artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Visto il Regolamento
Regionale 6 aprile 2005, n.21;
Visto il Regolamento Regionale 29
dicembre 2010, n. 23
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
1625 del 19 luglio 2011;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
1. L'art. 16
(Cumulo e revoche) del Reg.
reg. 6 aprile 2005, n. 21 e s.m.i. è così integrato:
dopo le parole “Danno luogo a
revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f),
g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere
a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole: “Per le imprese beneficiarie
che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro
l'esercizio a regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di
valutazione e selezione), lett. D) Effetti Occupazionali è consentito il
differimento del termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24
mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di
riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera
D) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a
regime”.
Il presente regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3, e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.
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