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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
18
Data
20/07/2011
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Misure urgenti per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 22.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 26 luglio 2011, n. 117
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Visto il Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n.22;

Visto il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 21

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 19 luglio 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

 

 

Art. 1

1.  L'art. 16 (Cumulo e revoche) del Reg. reg. 6 aprile 2005, n. 22 e s.m.i. è così integrato:

dopo le parole “Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).” sono inserite le seguenti parole: “Per le imprese beneficiarie che, per cause oggettive ed ad esse non imputabili, non hanno attivato entro l'esercizio a regime gli indicatori previsti dall'art. 11 (Criteri di valutazione e selezione), lett. C) Effetti Occupazionali è consentito il differimento del termine per l'attivazione degli stessi entro e non oltre 24 mesi dalla chiusura dell'esercizio a regime. Di conseguenza il periodo di riferimento per la rilevazione degli indicatori di cui alla richiamata lettera C) è quello del terzo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime”.

      Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.