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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
25
Data
15/11/2011
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 21 novembre 2011, n° 181
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto il Decreto legislativo n.163/06 ed in particolare l’art.125 ;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2425 del 08/11/2011 di adozione del Regolamento;




EMANA


 

Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure per acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi effettuate dalla Regione Puglia, nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato decreto, fatti salvi i limiti previsti dal presente atto.

2. Nell’ambito del presente regolamento si intende per:

a) Regione Puglia: Servizi, Uffici, Strutture di staff e di progetto delle Aree di coordinamento nell’ambito dell’organizzazione della Presidenza e della Giunta regionale, nonché del Consiglio regionale;
b) Piattaforma EmPULIA: piattaforma telematica di acquisto (e-procurement) la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile dal sito internet www.empulia.it;
c) EmPULIA: centrale di acquisto territoriale, di cui all’art. 54 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;
d) Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
e) Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
f) Convenzioni Quadro: gare d’appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l’impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all’art. 54 co. 5 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;
g) Responsabile della Procedura di affidamento (R.U.P.): dirigente della Regione Puglia o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante, cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06;
h) Direttore dell’esecuzione del contratto: soggetto, anche diverso dal R.U.P., che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti pubblici;
i) Albo dei Fornitori on line: elenco degli operatori economici tenuto dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento Regionale n. 22/2008;
j) Tipologie merceologiche: varietà di lavori, beni e servizi classificati - nella struttura definita “Albero merceologico” nell’Albo dei fornitori on line di EmPULIA - in Settori, Comparti, Categorie e Classi;
k) Acquisti ricorrenti: acquisizioni di beni e servizi della stessa specie ovvero tra loro fungibili effettuate o da effettuare con elevata periodicità nell’ambito di un biennio - e per un importo complessivo stimato non inferiore alle soglie comunitarie così come determinate ex art. 28 del Codice dei contratti pubblici.


Art. 2

Principi

1. L’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, ai sensi del presente atto, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’acquisizione deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

2. La Regione Puglia individua le Convenzioni Quadro quale strumento negoziale prioritario per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, nell’ottica di una progressiva riduzione dei costi e di una ottimizzazione delle risorse rispetto al fabbisogno degli Uffici regionali, anche al fine di conseguire economie di scala.


Art. 3

Modalità di acquisizione in economia

1 L’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve essere effettuata, attraverso il R.U.P., nei limiti delle previsioni e secondo le modalità di cui all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e nei limiti indicati dal presente atto, mediante:
• “amministrazione diretta”;
• procedura di “cottimo fiduciario”.

2. Sono eseguiti in “amministrazione diretta” gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o in comodato o appositamente noleggiati e con personale dipendente o assunto appositamente. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Il “cottimo fiduciario” è una procedura negoziata in cui l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione dei lavori avviene mediante affidamento a soggetti terzi.


Art. 4

Limiti di importo e tipologie di lavori, beni e servizi

1. Le procedure in economia sono ammesse:
a) per l’acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all’art.125 comma 9 del codice dei contratti pubblici;
b) per l’esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all’art. 125 co. 5 del codice dei contratti pubblici e nell’ambito delle categorie generali di cui al co. 6 del citato art. 125.

2. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente le suddette acquisizioni, ivi comprese le prestazioni periodiche, nonché gli acquisti ricorrenti.

3. La gara è ritenuta unica, ai fini della quantificazione dell’importo a base d’asta, anche nel caso di suddivisione in lotti.


Art. 5

Modalità di affidamento

1. La procedura in economia deve avvenire esclusivamente tramite apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA (www.empulia.it) invitando tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente l’oggetto della gara. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a cinque, il R.U.P. deve verificare se sussistono altri soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, al fine di integrare l’elenco dell’Albo dei fornitori on line ed espletare la procedura di gara telematica. L’indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di avviso pubblico, per almeno cinque giorni naturali e consecutivi, sul portale www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it . Qualora, ad esito della indagine di mercato, non vi fossero altri soggetti idonei, il R.U.P. procederà invitando solo gli operatori economici già iscritti all’Albo. Nella ulteriore ipotesi che l’indagine di mercato dia esito negativo e che nell’Albo non vi siano operatori economici iscritti, ovvero che non sia presente la tipologia merceologica inerente l’oggetto della gara, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I termini per la presentazione della offerta telematica non possono essere inferiori a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo motivate ragioni d’urgenza.

4. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella Lettera di Invito e nell’ulteriore ed eventuale documentazione di gara prodotta dal R.U.P.

5. La suddetta Lettera di Invito deve contenere:
a. per l’esecuzione dei lavori le indicazioni di cui all’art. 173 co. 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
b. per l’acquisizione di beni e servizi le indicazioni di cui all’art. 334 co. 1 del citato Regolamento.

6. In caso di complessità dell’oggetto dell’appalto deve essere redatto anche apposito Capitolato Tecnico ovvero Capitolato d’Oneri da allegare alla Lettera di Invito.

7. Il concorrente che intende partecipare alla gara deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di quelli generali, di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., e dei requisiti inerenti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nella Lettera di Invito.

8. Il R.U.P. ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.

9. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici e per l’esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co.8, 2° periodo, del citato Codice si deve procedere mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA invitando almeno tre operatori economici iscritti nell’Albo dei fornitori on line; in tal caso il R.U.P. ha la facoltà di esonerare il concorrente dall’onere probatorio dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente comma 7. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, ovvero non sia presente la tipologia merceologica inerente l’oggetto della gara, il R.U.P. procederà in conformità alle modalità previste dal precedente comma 2.

10. I termini di presentazione delle offerte per le acquisizioni di cui al precedente comma 9 non possono essere inferiori a tre giorni dalla data di invio della richiesta, salvo motivate ragioni di urgenza.

11. Nel caso in cui la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso, il Responsabile Unico del Procedimento presiederà il seggio di gara. Il R.U.P., nel caso di una sola offerta valida, può dare corso ugualmente all’affidamento quando ritiene che l’offerta medesima sia congrua.

12. Il ricorso all’esperimento di procedure in economia con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere motivato dal R.U.P., sulla base di particolari esigenze derivanti dall’oggetto dell’affidamento.
13. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 12, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara e i relativi pesi devono essere esplicitati nella Lettera di Invito in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 del Codice dei contratti; la valutazione e selezione della migliore offerta deve essere effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del R.U.P., in conformità a quanto previsto dall’art. 84 del Codice dei contratti pubblici e dalla vigente disciplina regionale.

14. Il R.U.P. si riserva, anche in presenza del numero minimo di operatori economici indicati nei precedenti commi, la facoltà di pubblicare un avviso pubblico sul portale www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, al fine di favorire una maggiore partecipazione alla procedura di gara.


Art. 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Negli affidamenti per via telematica, il R.U.P. è un dirigente della Regione Puglia o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante.

2. L’avvio della procedura telematica per l’acquisizione in economia viene disposta dal R.U.P.


Art. 7

Formalizzazione del rapporto

1. Il contratto affidato a seguito di procedure di acquisizione in economia è stipulato attraverso scrittura privata, acquisito al repertorio dell’Ufficiale Rogante, il quale provvederà alla sua registrazione, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordine.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d’Invito che dell’offerta dell’aggiudicatario.

3. Tutte le spese del contratto (imposta di bollo e di registrazione, copie, etc.) cedono a carico dell’aggiudicatario.

 

Art. 8

Cauzioni

1. L’operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente atto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere con il contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:
• motivata indicazione del R.U.P. nella Lettera d’invito;
• per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici.

2. La garanzia di cui al precedente comma 1 sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.


Art. 9

Verifica e collaudo delle prestazioni

1. Le operazioni di collaudo, ove previsto, per le prestazioni acquisite nell’ambito del presente atto, dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.


Art. 10

Aumento e diminuzione delle prestazioni

1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle prestazioni acquisite nell’ambito del presente atto occorra un aumento o una diminuzione delle stesse, potrà essere richiesto all’affidatario di corrisponderle, alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale senza che l’affidatario medesimo possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli pattuiti; oltre il quinto, si applica l’art. 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.


Art. 11

Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente atto sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

 

Art. 12

Convenzioni EmPULIA

1. Il R.U.P. può procedere all’acquisto in economia di beni e servizi, come disciplinato nel presente atto, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia attiva apposita Convenzione Quadro.

2. Per tutte le acquisizioni periodiche o ricorrenti, da censire a cura del Servizio Affari Generali entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, è obbligatoria la stipulazione delle Convenzioni Quadro.

3. Ogni fase procedimentale preordinata alla stipulazione delle Convenzioni Quadro è attribuita alle funzioni del Servizio Affari Generali, nel rispetto dei principi di cui al precedente art.2.

4. Le Convenzioni Quadro attive sono pubblicate sul sito della piattaforma telematica EmPULIA.


Art. 13

Disposizioni finali

1. Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, certificato dal gestore del sistema, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi richiamati nel presente atto.

2. Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le disposizioni previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, rientranti in ambiti di legislazione statale esclusiva e quelle rientranti in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando la Regione Puglia non avrà adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal suddetto codice, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.

3. Le disposizioni contenute nel presente atto sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui previsto.

4. Il R.U.P. in servizio presso una Struttura regionale avente sede in un paese estero è tenuto ad applicare le norme del presente regolamento ove non in contrasto con quelle della legislazione locale.


Art.14

Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova applicazione per le procedure che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore.

2. Le disposizioni relative ai lavori in economia trovano applicazione per le procedure che saranno avviate dopo un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 novembre 2011