Il Presidente della
Giunta
regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42,
comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l'art. 44,
comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in
particolare il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione;
Visto il Reg. reg.
26 giugno 2008, n. 9 e ss. mm. e ii.;
Visto il Reg. reg.
19 gennaio 2009, n. 1 così come modificato dal Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19;
Vista la Delib.G.R. 22 marzo 2011, n. 512 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Art.
1
Modifiche all'art. 9 del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1.
1. I
commi 1 e 2 dell'art. 9
(Modalità di controllo e monitoraggio) del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. sono così sostituiti:
«1. La
Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere
verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli
interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa
beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5
(cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento a qualsivoglia richiesta di
controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o
dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di
servizi.».
Modifiche all'art. 10 del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1.
1. Al
comma 1 dell'articolo 10
(Definizioni) dopo la lettera t) vengono aggiunte le seguenti
definizioni:
«u. Ricercatore: personale con titolo di dottore di ricerca o
con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale;
v.
Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori
marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza
professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale
come esperienza professionale;
w. Messa a disposizione di personale:
l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un
determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare
presso il suo precedente datore di lavoro.».
Art.
3
Modifiche al titolo IV del
Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1.
1. Il
titolo IV del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1 è rinominato “Servizi di consulenza per
le imprese”.
Al fine di superare le difficoltà strutturali
delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di
tecnologia o a personale altamente qualificato, sono introdotti il titolo VII
(“Aiuti per servizi per l'innovazione delle imprese”) e il titolo VIII (“Aiuti
per la messa a disposizione di personale altamente qualificato”) come segue:
«TITOLO VII
Aiuti per servizi per
l'innovazione delle imprese
Art. 55
Oggetto e finalità.
1. Il presente Titolo
disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per programmi di investimento concernenti l'acquisizione di servizi
di consulenza per l'innovazione delle imprese.
2. A tal fine si intende
facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente
dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (1) ,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L214/3 del 9
agosto 2008.
3. I programmi di investimento concernenti l'acquisizione dei
servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese devono riguardare i
seguenti ambiti di intervento:
a) Servizi di consulenza in materia di
innovazione delle imprese;
b) Servizi di supporto all'innovazione delle
imprese.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di
media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma
singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.
(1) Pubblicato in GUCE L10
del 13 gennaio 2001.
Art. 56
Tipologie di investimento
ammissibili.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi
relativi a:
a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle
imprese:
I. consulenza gestionale connessa con l'introduzione di nuove
tecnologie;
II. assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove
tecnologie;
III. servizi di trasferimento di tecnologie;
IV. consulenza
in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di
proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
V. addestramento del
personale.
b) Servizi di supporto all'innovazione delle imprese:
I.
consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
II. ricerche di
mercato;
III. utilizzazione di laboratori;
IV. etichettatura di qualità,
test e certificazione di prodotto.
2. Gli interventi di cui al comma
precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi
l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non
superiore a quello indicato nei bandi o avvisi, o se il fornitore dei servizi è
un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole.
Art. 57
Forma, durata e intensità delle
agevolazioni concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma
di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite
massimo del: 50% per la Media Impresa, e 60% per la Piccola Impresa, della spesa
complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le
agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente
dall'ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti
all'articolo 55, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato
massimo di 200 mila euro per impresa in 3 anni.
4. Le agevolazioni relative
alle spese di addestramento del personale non potranno superare il 20% del
valore totale concedibile.
5. La durata delle attività ammesse a
finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.
Art. 58
Spese ammissibili.
1. Sono considerate ammissibili a contributo le
spese per l'acquisto di servizi previsti al precedente Articolo - su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento
presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o
periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all'interno del soggetto beneficiario.
3. Sono esclusi dall'ammissibilità al
finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di
richiesta di agevolazione.
4. I servizi devono essere erogati dai soggetti
organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il
contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono
essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore
in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA.
Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
5. Il
soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di
partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta
la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del
soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali
che esteri.
Art. 59
Modalità di ammissione
all'agevolazione.
1. La valutazione delle iniziative è diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di
selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte
secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su
apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di
agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa
vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura,
la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al
finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la
trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b.
l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la
irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d.
l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
Art. 60
Modalità di selezione dei
progetti.
1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, effettua,
direttamente o attraverso organismi intermediari, l'esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione
delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività
di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la
Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni,
affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo
assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto,
dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte
ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 61
Modalità di erogazione e di recupero
del contributo.
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla
base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo
contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere
erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In
caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora
disponibili.
Art. 62
Modifiche e variazioni.
1. Il progetto presentato in fase di candidatura
non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso
di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni
riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il
relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla
Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non
riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul
punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le
variazioni non superiori, complessivamente, al 10% dei costi totali valutati
ammissibili e indicati nel provvedimento di concessione delle
agevolazioni.
Art. 63
Revoche.
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di
revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a) nel caso in cui le
imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola
con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare);
c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d) qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e)
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per
fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.
TITOLO VIII
Aiuti per la messa a disposizione
di personale altamente qualificato a favore delle PMI
Art. 64
Oggetto e
finalità.
1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le
condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di
investimento concernenti la messa a disposizione di personale altamente
qualificato a favore di Piccole e Medie Imprese.
2. A tal fine si intende
facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente
dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (2) ,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. I programmi di investimento
concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato devono essere connessi
ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve
l'aiuto.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di
media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma
singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.
(2) Pubblicato in GUCE
L214/13 del 9 agosto 2010.
Art. 65
Tipologie di investimento
ammissibili.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi
relativi al personale altamente qualificato messo a disposizione delle PMI
beneficiarie dell'aiuto da parte di organismi di ricerca o grandi imprese per la
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il personale
messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato
a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della
ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Il personale altamente qualificato deve
aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande
impresa che lo mette a disposizione.
Art. 66
Forma e intensità delle
agevolazioni concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di
contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite
massimo del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata
ammissibile.
3. Le agevolazioni sono concesse per un periodo massimo di tre
anni per impresa e per persona.
Art. 67
Spese ammissibili.
1. I costi ammissibili comprendono tutti i costi
derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato.
2. Sono
esclusi dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto
inizio prima della data di richiesta di agevolazione.
3. Il personale
altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti
richiedenti il contributo con atto scritto oppure da questi temporaneamente
assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.
4. Gli
organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente
qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della
richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente
distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di
controllo.
Art. 68
Modalità di ammissione
all'agevolazione.
1. La valutazione delle iniziative è diretta a
verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di
selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente
delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica
e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte
secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su
apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di
agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa
vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura,
la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al
finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione
dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la
trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b.
l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle
dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la
irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla
normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d.
l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla
Regione.
Art. 69
Modalità di selezione dei
progetti.
1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività -
direttamente o attraverso organismi intermediari, effettua l'esame delle domande
di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione
delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e
periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i
criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività
di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la
Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni,
affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo
assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto,
dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria
risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito
negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte
ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 70
Modalità di erogazione e di recupero
del contributo.
1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai
soggetti interessati, da parte della Regione in una o più soluzioni sulla base
dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo
contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere
erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In
caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa
ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva
in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora
disponibili.
Art. 71
Modifiche e variazioni.
1. Il progetto presentato in fase di candidatura
non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso
di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni
riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto che mette a disposizione il
personale altamente qualificato e/o il relativo progetto ammesso a contributo
vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva
autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni
incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della
domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo
concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di
condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono
considerate ammissibili le variazioni non superiori, complessivamente, al 10%
dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni.
Art. 72
Revoche.
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di
revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le
imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola
con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e.
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per
fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.».
Art.
5
Al fine di incentivare le piccole imprese
operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva
fondamentale per uno sviluppo integrato dell'apparato produttivo pugliese, dopo
il Titolo VIII è introdotto il Titolo IX (“Aiuti alle piccole imprese per
progetti integrati di agevolazione”) come segue:
«TITOLO IX
Aiuti alle piccole imprese per
progetti integrati di agevolazione
Art. 73
Oggetto e finalità.
1. La Regione incentiva i programmi di
investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali
rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l'innovazione,
l'occupazione e l'integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente Titolo
disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo
delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di
euro.
3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di
investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui
realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali,
investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per
l'innovazione delle imprese.
4. I progetti integrati devono essere promossi e
presentati da una piccola impresa, così come definita all'art. 2 del presente
Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve
avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio; nei 12 mesi antecedenti la
presentazione della domanda deve aver registrato un numero di ULA almeno pari a
20 e aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non
inferiore a 3 milioni di euro.
Art. 74
Tipologie di investimento
ammissibili.
1. Gli investimenti in “attivi materiali”
ammissibili possono riguardare:
a. la realizzazione di nuove unità
produttive;
b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
c. la
diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti
aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Gli investimenti in ricerca
ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale,
così come disciplinati dal precedente Titolo III.
3. Gli investimenti per
l'acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese ammissibili sono
quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.
4. Gli
investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo
VIII.
5. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza e
partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel
precedente Titolo IV.
6. Gli investimenti di cui al 2° e 3° comma precedenti
possono essere presentati dalle imprese beneficiarie di aiuto agli investimenti
indicati nel comma 1.
Art. 75
Spese ammissibili.
1. Le spese ammissibili relative agli
investimenti in attivi materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia
al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dall'art. 2426
del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto
della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a.
acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10%
dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
b. opere murarie e
assimilate;
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi
di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa;
e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e
processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta
nell'unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento ai
programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale sono ammissibili le
spese di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
4. Con riferimento agli
investimenti per servizi per l'innovazione delle imprese sono ammissibili le
spese di cui all'articolo 58 del presente Regolamento.
5. Con riferimento
agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
sono ammissibili le spese di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.
6.
Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e
a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9 agosto 2008). Tali spese
sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile. Le spese
per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci
di cui alla lettera b) del comma 2.
7. Con riferimento agli investimenti per
l'acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono
ammissibili le spese di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
8. Non
sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione
finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
9. Non sono
ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
10.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di
presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio
del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini
dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli
studi di fattibilità.
Art. 76
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma
di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del
35% dei costi ammissibili.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle
lettere c), d) ed e) dell'articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi
preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti
ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi
ammissibili.
4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui
all'articolo 20.
5. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per
l'innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo
57.
6. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di
personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti
di cui all'articolo 66.
Art. 77
Modalità di ammissione alle
agevolazioni.
1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione
devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle
iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e
finanziaria, con particolare riferimento alla cantierabilità, alla copertura
finanziaria, nonché alle prospettive di crescita ed all'impatto
occupazionale.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo
gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione
sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente o
bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione
tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati,
inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti
condizioni:
a) la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel
bando o avviso;
b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati
richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e
degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti
dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle
disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni
sostitutive;
d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta
dalla Regione.
Art. 78
Modalità di selezione dei
progetti.
1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività effettua
l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione
tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2. L'attività di istruttoria,
di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento
viene effettuata nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati in specifici
bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora
nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di
chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda.
Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di
valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per
le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto
proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie
delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 79
Modifiche e variazioni.
1. Il progetto presentato in fase di candidatura
non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso
di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni
riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo
vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva
autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni
incidano oltre il limite della percentuale fissata con specifico bando o avviso
sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in
considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di
evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese
partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Le variazioni non superiori alla
percentuale fissata con specifico bando o avviso dei costi relativi alle singole
macrovoci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni
non sono soggette ad autorizzazione.
4. Variazioni in aumento dell'ammontare
degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi
rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma
originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dell'onere a carico
della finanza pubblica.
5. Ogni variazione della localizzazione in zona
diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione. Le imprese che intendono variare la propria sede dovranno presentare
un'istanza motivata redatta in conformità alla modulistica fornita dalla
Regione. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo esplicita
comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi eventuali
controlli.
6. Nelle more delle autorizzazioni, ove previste, non si potrà
procedere all'erogazione delle agevolazioni.
Art. 80
Revoche.
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle
domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di
revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le
imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola
con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data
di ultimazione dell'investimento;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi,
salvo previsione, in casi eccezionali, di specifiche proroghe;
e. qualora
siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione
delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche
di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i
contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per
fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di
riferimento.».
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.