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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
4
Data
24/03/2011
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Ulteriori modifiche al Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 e misure per la ricerca e l'innovazione.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 28 marzo 2011, n. 44.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Il Presidente della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione;

Visto il Reg. reg. 26 giugno 2008, n. 9 e ss. mm. e ii.;

Visto il Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 così come modificato dal Reg. reg. 10 agosto 2009, n. 19;

Vista la Delib.G.R. 22 marzo 2011, n. 512 di adozione del regolamento;

 

emana

 

il seguente regolamento:

 

 

 

Art. 1 

 Modifiche all'art. 9 del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1.

1.  I commi 1 e 2 dell'art. 9 (Modalità di controllo e monitoraggio) del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. sono così sostituiti:
«1. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.».

 

Modifiche all'art. 10 del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1.

1.  Al comma 1 dell'articolo 10 (Definizioni) dopo la lettera t) vengono aggiunte le seguenti definizioni:
«u. Ricercatore: personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale;
v. Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
w. Messa a disposizione di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.».

 
 

Art. 3 

 Modifiche al titolo IV del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1.

1.  Il titolo IV del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1 è rinominato “Servizi di consulenza per le imprese”.

 

Al fine di superare le difficoltà strutturali delle imprese ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici e al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato, sono introdotti il titolo VII (“Aiuti per servizi per l'innovazione delle imprese”) e il titolo VIII (“Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato”) come segue:


«TITOLO VII
Aiuti per servizi per l'innovazione delle imprese
Art. 55

Oggetto e finalità.
1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese.
2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (1) , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUCE L214/3 del 9 agosto 2008.
3. I programmi di investimento concernenti l'acquisizione dei servizi di consulenza per l'innovazione delle imprese devono riguardare i seguenti ambiti di intervento:
a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese;
b) Servizi di supporto all'innovazione delle imprese.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.

(1)  Pubblicato in GUCE L10 del 13 gennaio 2001.

Art. 56
Tipologie di investimento ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi a:
a) Servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese:
I. consulenza gestionale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;
II. assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie;
III. servizi di trasferimento di tecnologie;
IV. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
V. addestramento del personale.
b) Servizi di supporto all'innovazione delle imprese:
I. consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;
II. ricerche di mercato;
III. utilizzazione di laboratori;
IV. etichettatura di qualità, test e certificazione di prodotto.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Art. 57
Forma, durata e intensità delle agevolazioni concedibili.

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del: 50% per la Media Impresa, e 60% per la Piccola Impresa, della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare del programma di investimenti ammissibile così come definiti all'articolo 55, comma 3, del presente Regolamento su un importo finanziato massimo di 200 mila euro per impresa in 3 anni.
4. Le agevolazioni relative alle spese di addestramento del personale non potranno superare il 20% del valore totale concedibile.
5. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore a 12 mesi.

Art. 58
Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi previsti al precedente Articolo - su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.
2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario.
3. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.
4. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Art. 59
Modalità di ammissione all'agevolazione.

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

Art. 60
Modalità di selezione dei progetti.

1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività, effettua, direttamente o attraverso organismi intermediari, l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 61
Modalità di erogazione e di recupero del contributo.

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Art. 62
Modifiche e variazioni.

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori, complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 63
Revoche.

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c) gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VIII
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle PMI
Art. 64
Oggetto e finalità.

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per programmi di investimento concernenti la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore di Piccole e Medie Imprese.
2. A tal fine si intende facilitare lo sviluppo delle PMI prevedendo il presente aiuto esente dall'obbligo di notificazione (di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE), in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (2) , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. I programmi di investimento concernenti l'utilizzo di personale altamente qualificato devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese di media e piccola dimensione – in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associate in consorzio, A.T.I. o contratti di rete.

(2)  Pubblicato in GUCE L214/13 del 9 agosto 2010.

Art. 65
Tipologie di investimento ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi al personale altamente qualificato messo a disposizione delle PMI beneficiarie dell'aiuto da parte di organismi di ricerca o grandi imprese per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Il personale altamente qualificato deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.
Art. 66
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.
3. Le agevolazioni sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

Art. 67
Spese ammissibili.

1. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato.
2. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della data di richiesta di agevolazione.
3. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto oppure da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.
4. Gli organismi di ricerca che mettono a disposizione il personale altamente qualificato e le imprese beneficiarie dell'aiuto devono avere, al momento della richiesta e nei sei mesi precedenti, assetti proprietari sostanzialmente distinti. In ogni caso, tra di essi non possono intercorrere rapporti di controllo.

Art. 68
Modalità di ammissione all'agevolazione.

1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

Art. 69
Modalità di selezione dei progetti.

1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività - direttamente o attraverso organismi intermediari, effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 70
Modalità di erogazione e di recupero del contributo.

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, dello stesso importo.
3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

Art. 71
Modifiche e variazioni.

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto che mette a disposizione il personale altamente qualificato e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori, complessivamente, al 10% dei costi totali valutati ammissibili e indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 72
Revoche.

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.».

 

 Art. 5

Al fine di incentivare le piccole imprese operanti nel territorio regionale, che rappresentano una parte competitiva fondamentale per uno sviluppo integrato dell'apparato produttivo pugliese, dopo il Titolo VIII è introdotto il Titolo IX (“Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione”) come segue:

«TITOLO IX
Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione
Art. 73
Oggetto e finalità.

1. La Regione incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita economica, l'innovazione, l'occupazione e l'integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro.
3. Per progetto integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese.
4. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come definita all'art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio; nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda deve aver registrato un numero di ULA almeno pari a 20 e aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 3 milioni di euro.

Art. 74
Tipologie di investimento ammissibili.

1. Gli investimenti in “attivi materiali” ammissibili possono riguardare:
a. la realizzazione di nuove unità produttive;
b. l'ampliamento di unità produttive esistenti;
c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
2. Gli investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.
3. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi per l'innovazione delle imprese ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.
4. Gli investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII.
5. Gli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.
6. Gli investimenti di cui al 2° e 3° comma precedenti possono essere presentati dalle imprese beneficiarie di aiuto agli investimenti indicati nel comma 1.

Art. 75
Spese ammissibili.

1. Le spese ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così come definite dall'art. 2426 del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza;
d. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e. acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
3. Con riferimento ai programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
4. Con riferimento agli investimenti per servizi per l'innovazione delle imprese sono ammissibili le spese di cui all'articolo 58 del presente Regolamento.
5. Con riferimento agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono ammissibili le spese di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.
6. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9 agosto 2008). Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla lettera b) del comma 2.
7. Con riferimento agli investimenti per l'acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.
8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
9. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati.
10. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Si intende quale avvio del programma la data relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Art. 76
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del 35% dei costi ammissibili.
3. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.
4. Le agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all'articolo 20.
5. Le agevolazioni relative alle spese per servizi per l'innovazione alle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 57.
6. Le agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui all'articolo 66.
Art. 77
Modalità di ammissione alle agevolazioni.
1. La valutazione delle iniziative è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla cantierabilità, alla copertura finanziaria, nonché alle prospettive di crescita ed all'impatto occupazionale.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente o bando o avviso di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a) la trasmissione della domanda oltre la scadenza prevista nel bando o avviso;
b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.

Art. 78
Modalità di selezione dei progetti.

1. La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria delle proposte.
2. L'attività di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento viene effettuata nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.
5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 79
Modifiche e variazioni.

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Qualora le variazioni incidano oltre il limite della percentuale fissata con specifico bando o avviso sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando o avviso.
3. Le variazioni non superiori alla percentuale fissata con specifico bando o avviso dei costi relativi alle singole macrovoci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni non sono soggette ad autorizzazione.
4. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in alcun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.
5. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione. Le imprese che intendono variare la propria sede dovranno presentare un'istanza motivata redatta in conformità alla modulistica fornita dalla Regione. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi eventuali controlli.
6. Nelle more delle autorizzazioni, ove previste, non si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni.

Art. 80
Revoche.

1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi, salvo previsione, in casi eccezionali, di specifiche proroghe;
e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.».

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.