Regolamento
abrogato dal Reg.
reg. 2/2012, art.
10
Il Presidente della
Giunta
regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;
Vista la normativa comunitaria ed, in
particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo CE ed il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008;
Vista la L.R. 29 giugno 2004, n. 10 ed, in particolare,
gli artt. 1 e 4;
Visto il Reg. reg.
21 novembre 2008, n. 24;
Vista la Delib.G.R. 26 aprile 2011, n. 748 di adozione del
Regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Modifiche alle premesse del Reg.
reg. n. 24/2008
1. Dopo il quinto capoverso delle premesse
è inserito il seguente:
“Rilevato che:
- con notifica elettronica
del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno
(SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI; - con
decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il
metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle
PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14
maggio 2010; - il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si
applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per
investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie
concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante; - il
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica
Industriale e la Competitività – di seguito ha emesso le Linee guida per
l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle
garanzie a favore delle PMI”.
Articolo 2
Modifiche all'articolo 4
del Reg.
reg. n. 24/2008
1. L'articolo 4,
paragrafo 1, lettera f) è così modificato: “aiuti in forma di garanzia concessi
a copertura dei prestiti per il capitale circolante”.
Articolo 3
Modifiche all'articolo 5 del Reg.
reg. n. 24/2008.
1. L'articolo 5,
paragrafo 6, è così modificato: “Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un
regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se la
parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa”.
2. L'articolo 5,
paragrafo 7, è così modificato: “Per gli aiuti di cui al comma
precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la
parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro”.
3. All'articolo 5
viene aggiunto il seguente paragrafo 9: “L'ESL relativo agli aiuti di cui ai
paragrafi 6 e 7 è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con
decisione 2010/4505/CE del 6 luglio 2010 della Commissione Europea”.
4. All'articolo 5
viene aggiunto il seguente paragrafo 10: “Gli adeguamenti ed aggiornamenti del
metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo
adottato dall'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e
innovazione”.
Articolo 4
Rinvio al Reg. reg. 21 novembre 2008, n.
24.
1. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Reg.
reg. 21 novembre 2008, n. 24.
Il presente regolamento
è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.