Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.R. del 26 giugno 2006, n. 18
che all’art. 7, prevede l’istituzione dell’ Avvocatura regionale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.
47 del 26/01/20010 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Articolo 1
Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione
dell’articolo 7,
comma 2, della legge
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27
del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 2
(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati
regionali)
Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura
e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività
professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia
espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a
qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e
speciale.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 3
(Fondo per i
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale)
1 I compensi professionali per
l’attività di cui all’articolo 1 gravano sul fondo appositamente istituito
denominato “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al presente
regolamento.
2 Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la diretta titolarità e responsabilità
dell’Avvocato coordinatore che, ai fini della erogazione in busta paga dei
compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali e previdenziali, si avvale,
per il tramite del dirigente competente, del servizio personale.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 4
(Alimentazione del fondo) (1)
1. Il “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene alimentato dalla
Regione Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli
per l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte soccombente a spese,
diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei
diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di
cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia
sulle spese, onorari nella stessa misura prevista per i professionisti esterni
officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai minimi
tariffari, e diritti nella misura del 60%, con esclusione delle spese.
2. Il “Fondo per i compensi professionali agli
avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:
- in caso di condanna della controparte parzialmente
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella
notula interna di cui al successivo articolo;
- in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia
sulle spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i
professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non
superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione
delle spese.
3. Per provvedimento giudiziale
favorevole si intende la sentenza che in qualunque stato e grado di giudizio
definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni
promosse contro la Regione Puglia ovvero con l’accoglimento integrale delle
azioni promosse dall’amministrazione regionale. Sono altresì considerati
favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze, ordinanze, decreti) che, pur
non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono le cause promosse
contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, l’inammissibilità,
l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza di giurisdizione o
di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della
materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata comparizione
delle parti.
4. Alimenta il fondo l’eventuale
attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.
(1) Vedi anche la l.r. n. 19/2010, art. 7
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 5
(Notule per la quantificazione di diritti e
onorari)
1. In presenza di un provvedimento
giudiziale totalmente o parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato
redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale
vengono quantificati i diritti e gli onorari nella misura stabilita dal
precedente articolo 4 e con i correttivi di cui al successivo articolo 6.
2. La notula, corredata di espressa
dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è
sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.
3. Nel caso di attività di assistenza,
difesa e rappresentanza svolta congiuntamente da più avvocati regionali, la
notula unica, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, evidenzia la parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno
degli avvocati incaricati che la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività
professionale sia stata resa da un avvocato regionale che, al momento della
definizione del giudizio, risulta cessato dal servizio, la notula redatta in
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo deve
evidenziare la parte dei diritti spettante all’avvocato cessato; l’importo degli
onorari quantificato nella notula, da attribuire a norma dell’art. 7 comma 1
lettera a), spetta per il 50% all’avvocato regionale in servizio e per il 50%
all’avvocato cessato dal servizio.
4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari
spettante all’avvocato regionale incaricato.
5. Le notule sono presentate entro tre
mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui al precedente
articolo 4, comma 3.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 6
Cause uguali o seriali
1. Nel caso di trattazione da parte
dell’avvocato regionale di due o più cause uguali per causa petendi o di
natura seriale, le notule successive alla prima, compilate secondo le modalità
di cui al precedente articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti
nella misura del 30% rispetto alla prima.
2. Se il numero delle cause uguali o
seriali è superiore a 20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà
essere concordato tra l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale
contestualmente all’affidamento dell’incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte
totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore
della Regione Puglia. In tal caso all’avvocato regionale competono i diritti e
l’onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di
cui al successivo articolo 7.
4. Per cause seriali si intendono:
a) quelle proposte avverso il medesimo
provvedimento;
b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma
che comportano uguali argomentazioni difensive.
5. Non hanno natura seriale le cause concernenti
parti distinte di un medesimo provvedimento.
6. La qualificazione delle cause
successive alla prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente
comunicata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore
all’avvocato regionale incaricato.
7. L’avvocato regionale incaricato del
contenzioso standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato
coordinatore, di fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di
spese, la non costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili
oneri processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità
contabile e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore,
valutate le circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie
difensive ritenute più opportune.
8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti
aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno
di chiederne la riunione.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 7
Compensi professionali (2)
1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che
confluisce nel fondo viene ripartito nella misura che segue
a) a ciascun avvocato regionale
incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale l’importo
quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una
somma pari al 15%;
b) a tutti gli avvocati regionali
viene attribuito in parti uguali l’importo complessivo annuale frutto
dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei compensi professionali
riportati nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da
destinare all’Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in
giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della
ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante
dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale. La
partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della quota del fondo
frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva
presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.
2. I compensi professionali liquidati nell’anno
solare all’avvocato regionale non possono superare l’importo (di seguito
denominato differenziale) dato dalla differenza tra l’importo medio attribuito,
nell’anno solare precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti
regionali titolari di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di
risultato, e il trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell’anno
solare precedente a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente
regionale appartenente alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta
Professionalità, a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato.
3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al comma
precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale
assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di
ufficio quello da essi percepito, nell’anno solare precedente a quello di
maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di
retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata,
quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli
importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di
dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio.
4. Non concorrono a formare la base di calcolo
del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato
costituito, i compensi professionali per attività professionali spettanti nei
casi e nella misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della
materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta
regionale.
5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel
precedente comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la
correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.
6. L’accantonamento non superiore al 2% previsto dal
precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a trattamento accessorio
incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale,
viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità e con i limiti fissati
dal contratto collettivo integrativo.
7. L’avvocato coordinatore o il dirigente del
Settore legale comunica formalmente ogni trimestre al Servizio personale il
compenso professionale maturato sulle notule da liquidare a ciascun avvocato
regionale, a valere sul fondo di cui all’articolo 3.
8. L’avvocato coordinatore o il
dirigente del Settore legale comunica formalmente al Servizio personale, entro
febbraio di ogni anno, la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun
avvocato regionale a valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi
del precedente comma 1, lettera b).
9. Gli importi relativi ai compensi professionali
riportati nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma
1, lettera a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del
precedente comma 7, sono liquidati unitamente allo stipendio del mese
successivo, nel rispetto del tetto previsto dal precedente comma 2 e previa
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo
delle notule relative all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
10. Gli importi relativi ai compensi professionali
spettanti a ciascun avvocato regionale a valere sull’accantonamento operato su
ogni notula ai sensi del precedente comma 1, lettera b), maturati nell’anno
solare di riferimento e comunicati ai sensi del precedente comma 8, sono
liquidati, unitamente allo stipendio del successivo mese febbraio, nel rispetto
del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute
relative agli oneri contributivi e fiscali.
11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23
dicembre 2006 n. 266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli
oneri riflessi a carico della Regione Puglia, con esclusione dell’IRAP che resta
a carico dell’Ente.
12. Il diritto agli onorari e ai diritti non richiesti
entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la liquidazione
si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.
13. I compensi professionali erogati agli avvocati
gravanti sul “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale” sono sostitutivi di tutti i compensi afferenti a prestazioni di
lavoro straordinario. La correlazione tra tali compensi professionali e la
produttività individuale, ivi inclusa la retribuzione di risultato, è
disciplinata dalla contrattazione integrativa.
(2) Vedi anche la l.r. n. 19/2010, art. 7
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 8
Costituzione del fondo e bilancio preventivo
1 L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è quantificato
dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di riferimento in
considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati
regionali nell’anno precedente.
2 L’eventuale residuo del fondo,
risultante a consuntivo, incrementa nell’anno successivo la quota del 15%
dell’accantonamento di cui all’articolo 7, comma 1.
3 Nel caso di scostamenti tra
l’importo del fondo in bilancio preventivo e l’andamento della notulazione, si
procede, a richiesta dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti
di assestamento di bilancio.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 9
(Pubblicità degli incarichi e dei compensi
professionali)
Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti
agli avvocati regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di
cui alla legge
regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 10
Sono a carico dei singoli avvocati regionali gli oneri per
l’ottenimento dell’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo
professionale e quelli per il suo mantenimento.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Articolo 11
Disciplina di prima applicazione e transitoria
1 Il “Fondo per i compensi professionali agli
avvocati dell’Avvocatura Regionale” di cui all’articolo 3 del presente
regolamento viene istituito a decorrere dall’anno 2009.
2 Per l’anno 2009, la redazione delle notule
di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli
definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e
dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il
30 aprile 2010.
3 Con riferimento ai provvedimenti
giudiziali favorevoli definiti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale,
a seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali
degli avvocati regionali per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti
giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione
ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle
seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2
(validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause
seriali) e sono interamente liquidati a favore dell’avvocato costituito:
A. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente
favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in
misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;
B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni
e/o integrazioni;
C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente
favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna della controparte
parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in
sentenza;
D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni
e/o integrazioni.
4. Per il periodo
ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell’Avvocatura regionale) al
31.12.2008, la redazione delle notule di cui all’articolo 5 del presente
regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti nel
precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 2010. L’avvocato, con la
presentazione delle notule, assume l’impegno a non azionare i crediti cui le
notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già
proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di
rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata
comunque non superiore a due anni.
Regolamento implicitamente abrogato dal Reg.
reg. 37/2012
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 1 febbraio 20010