Art. 1
Istituzione della Fondazione regionale “Casa Puglia”
1. La Regione Puglia promuove la costituzione, secondo le
procedure previste dal Codice civile, e partecipa all’attività della “Fondazione
regionale Casa Puglia”, di seguito denominata “Fondazione”.
2. Possono essere soci fondatori e possono aderire alla
Fondazione, le associazioni e le federazioni dei pugliesi nel mondo,
regolarmente registrate all’Albo regionale di cui alla legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel
mondo). Possono essere soci fondatori e vi possono aderire anche Province,
Comuni singoli e associati, enti pubblici, sistema fieristico pugliese, istituti
di credito e fondazioni bancarie, agenzie regionali, nonché camere di commercio,
enti e associazioni di ricerca, università pugliesi, soggetti imprenditoriali
privati con sede in Puglia o anche aventi sede all’estero, purché di titolarità
di persone di origine pugliese, organizzazioni del terzo settore di rilievo
regionale, organizzazioni sindacali, fondazioni a capitale pubblico e privato,
fondazioni onlus, enti religiosi, Gruppi di azione locale (GAL), agenzie di
sviluppo e società consortili per la promozione del Sistema Puglia e delle sue
risorse.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire
utili.
4. Nell’impegno prioritario di rafforzare i legami dei pugliesi
nel mondo con la terra d’origine, coinvolgendo le istituzioni e la società
civile, la Fondazione persegue in particolare le seguenti finalità:
a) aumentare la visibilità del Sistema Puglia, promuovendo la
conoscenza della moderna realtà socio-economica e culturale presso le comunità
pugliesi all’estero;
b) attivare le comunità di emigrati pugliesi nel
mondo a supporto delle politiche regionali di internazionalizzazione;
c) favorire processi in rete con gli altri soggetti pubblici e privati
presenti a livello territoriale, regionale, nazionale e internazionale che
conservano e sviluppano i rapporti con le comunità pugliesi all’estero;
d) sviluppare la competitività, promuovendo la conoscenza del contesto
territoriale e il confronto sulle opportunità di interscambio con i Paesi con
forti presenze di corregionali, con il sostegno ad attività che coinvolgano i
settori produttivi maggiormente interessati ai mercati esteri, al trasferimento
tecnologico, alla ricerca;
e) promuovere la qualità e innovatività
dell’offerta di prodotti pugliesi, con modalità di intervento che valorizzino le
esperienze di successo dei pugliesi nel mondo;
f) favorire iniziative
di promozione economico-commerciale, turistica e culturale fra le comunità di
pugliesi all’estero e la Puglia, reciprocamente vantaggiose per i mercati locali
e internazionali;
g) sperimentare progetti pilota innovativi e
trasferibili presso le diverse comunità di pugliesi nel mondo;
h) diffondere la cultura dell’emigrazione, promuovendo studi e
sostenendo la ricerca sul fenomeno della emigrazione pugliese storica e
contemporanea;
i) promuovere una rete di opportunità formative,
culturali, occupazionali per i giovani pugliesi in mobilità per motivi di
studio, di ricerca e di lavoro;
j) mantenere e rafforzare l’identità
culturale pugliese, attraverso la valorizzazione del patrimonio di civiltà,
cultura e valori che i pugliesi hanno conservato e rivitalizzato nelle terre di
accoglienza;
k) svolgere un ruolo costante di animazione per lo
sviluppo e la diffusione dell’associazionismo di emigrazione presso le giovani
generazioni di pugliesi nel mondo;
l) attivare e mantenere vivi e
interattivi i canali della informazione e della comunicazione, anche attraverso
l’utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali.
5. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore regionale in
materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare
la costituzione della Fondazione di cui al comma 1 ed esercita i diritti della
Regione inerenti la qualità di socio fondatore.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito della Unità previsionale di base (UPB)
02.06.01 del bilancio autonomo, di un apposito capitolo epigrafato “Concorso
nelle spese di funzionamento della Fondazione ‘Casa Puglia’” con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2012 pari ad euro 50 mila. Alla
dotazione finanziaria si provvede mediante variazione compensativa, ai sensi
dell’articolo 42
(Variazione di Bilancio), commi 2 e 3, della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità e controlli), con il capitolo
di spesa 941010 - UPB 02.06.01 - per l’esercizio 2012 ed entro i limiti della
dotazione del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 2
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n.23
1. All’articolo 4
(Associazioni e federazioni di pugliesi nel mondo) della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel
mondo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del
comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della
richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi
all’estero.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all’estero, cui
aderiscono soggetti di età non superiore a trentacinque anni, non sono
sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero
degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n.23
1. All’articolo 7
(Consiglio generale dei pugliesi nel mondo) della l.r.
23/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del
comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) cinque rappresentanti dei pugliesi
nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni designati, su base continentale,
dai Presidenti delle associazioni dei giovani pugliesi di cui all’articolo 4,
comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud,
Australia e Africa;”;
b) la lettera i) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“i) cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli
istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti
all’estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dalla data
del suo insediamento e durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data
del decreto medesimo.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre
2000, n.23
1. L’articolo 12
dellal.r.
23/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Competenza gestione degli interventi)
1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge
rientra nelle competenze dell’Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio
internazionalizzazione, incardinato nell’Area politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l’innovazione.”.
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24luglio 2012