Art. 1
Istituzione del sistema contabile ambientale
1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”, sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera f) del
comma 2 dell’articolo 1
è aggiunta la seguente:
“f bis) alle risorse impiegate per finalità
ambientale.“;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 25
è aggiunto il seguente:
“6 bis) La legge finanziaria regionale deve definire
in allegato le risorse impiegate in finalità di protezione dell’ambiente,
riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile
delle risorse e del patrimonio naturale.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 26
è aggiunto il seguente:
“4 bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in
allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi
natura o contenuti ambientali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 27
è aggiunto il seguente:
“1 bis) Il Bilancio annuale deve avere in allegato
la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o
contenuti ambientali.”.
Art. 2
Regolamento (1)
1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative
per dare attuazione alla presente legge.
(1) Vedi il r.r. n. 16/2014
Art. 3
Norma finale
1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del
bilancio regionale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012