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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2014
Numero
16
Data
26/08/2014
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
“Regolamento attuativo del sistema di contabilità ambientale ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29.
Note
Bollettino n° 118 pubblicato il 29-08-2014
Allegati

 



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R.12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’ art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1807 del 06/08/2014 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:



Art. 1

(Definizioni e classificazioni)


1. Ai fini della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29 e del presente regolamento si intendono per spese ambientali:


a. Le spese per la “protezione dell’ambiente” ossia le spese per le attività e le azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento (emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, ecc), così come di ogni altra forma di degrado ambientale (perdita di biodiversità, erosione del suolo, salinizzazione, ecc.).
Tali spese sono classificate secondo la classificazione CEPA (Classification of Environmental Protection Activities and expenditure - Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente);

b. Le spese per l’“uso e la gestione delle risorse naturali”, ossia le spese per l’attività e le azioni finalizzate all’uso e alla gestione delle risorse naturali (acque interne, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche,ecc.) e alla loro tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento. Tali spese sono classificate secondo la classificazione CRUMA (Classification of Resource Use of Management Activities and expenditur - Classificazione delle attività e delle spese per l’uso e gestione delle risorse naturali).


2. La spesa cui fare riferimento è la spesa primaria (spesa complessiva al netto della componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie) per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività dalla quale sono escluse le spese che la regione sostiene per la produzione di servizi ambientali ad uso interno.



Art. 2

(Allegati alla legge finanziaria,
al bilancio di previsione annuale
e pluriennale)


1. Ai sensi degli articoli 25,26 e 27 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 come modificati dall’articolo 1, comma 1, lett. b), c), e d) della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 29 alla legge finanziaria ed al bilancio di previsione annuale e pluriennale sono allegati i prospetti redatti secondo gli schemi in allegato a., b1. e b2. al presente regolamento. L’allegato b2. sostituisce l’allegato b1. a decorrere dall’anno di entrata in vigore del titolo I del decreto legislativo 118/2011;

2. Non costituisce motivo di modifica del presente regolamento la mera variazione della classificazione delle spese CEPA e CRUMA.

3. I prospetti di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento alle spese dell’esercizio finanziario di riferimento, sono altresì allegati al rendiconto generale della gestione.


Art. 3

(Disposizioni diverse)


1. Le strutture regionali interessate forniscono al Servizio Bilancio e Ragioneria le informazioni necessarie alla compilazione dei prospetti di cui all’articolo 2.

2. La raccolta delle informazioni di cui al comma precedente si riferisce a tutti i programmi di spesa di protezione dell’ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali come definite nelle classificazioni di cui all’articolo 1 della presente legge anche relativamente a quei programmi eventualmente non gestiti da strutture amministrative istituzionalmente preposte alla trattazione di tali materie.





Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 agosto 2014