Art. 1
1.
All’articolo 3
(Permesso per la raccolta) della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12, come modificato dall’articolo 3 della legge
regionale 15 maggio 2006, n.14, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
“1. La raccolta
dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di
apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto
dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla
raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori
professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di
formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito
da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con
l’ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni
micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi
operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro
di controllo micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di
micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di
micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento
relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale
possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le
associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per
territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il
responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola
volta, l’attestato di idoneità scaduto.”;
b) al comma 3
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) permesso
turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso
dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3 (o analogo attestato della
regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non
più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima
di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della
regione.”.
2. La lettera f)
del punto 1) della tabella “A” della l.r.
12/2003, inserita dalla l.r.
14/2006, è sostituita dalla seguente:
“f) educazione
ambientale e alla raccolta;”.
Art. 2
1. La
presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13 marzo 2012