Art. 1
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2009, n.
4
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1
della legge
regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’albo regionale delle imprese
boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 -
Orientamento e modernizzazione del settore foreste, a norma dell’articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), è inserito il seguente:
“2 bis. L’albo è suddiviso in classi da definire con il
regolamento di cui al comma 4.”.
Art. 2
Integrazione alla l.r. 4/2009
1. Dopo l’articolo 1
della l.r.
4/2009 è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis
Oneri istruttori
1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo delle
imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione
per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il
regolamento di cui all’articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima
iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti
all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri
enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella
misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1 comma 4. Gli importi
delle spese per l’iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.
3. Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono
essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di
avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del
procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.”.
Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Nel bilancio regionale, nell’ambito della UPB 03.03.01,
è inserito il capitolo di nuova istituzione in entrata n. 3062101, denominato
“Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima
iscrizione e l’iscrizione annuale all’Albo delle imprese boschive”.
2. Le entrate di cui al comma 1, sono correlate,
nell’ambito della UPB 01.04.01, al capitolo di nuova istituzione n. 121071, in
parte spesa, denominato “Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale
degli operatori del settore forestale” destinate alle attività di formazione e
informazione in campo forestale.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 dicembre 2012