Art. 1
(Istituzione dell’albo
regionale delle imprese
boschive)
1. La Regione Puglia promuove la formazione e
l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle
sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
2. La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese
per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle
sistemazioni idraulico forestali.
2
bis. L’albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al
comma 4. (1)
3. All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i
consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano
nel settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque
prevalente.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento
(2) , le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle
imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo
medesimo.
5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per
amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle
imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.
(1) Comma inserito dall'art.1,
comma 1 della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 37. Vedi, anche, il Reg.reg.
3 maggio 2013, n. 9.
(2) Vedi, al riguardo, il Reg.
6 luglio 2009, n. 15 e il Reg.reg.
3 maggio 2013, n. 9 .
Art. 1 bis (3)
(Oneri istruttori)
1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo delle
imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione
per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il
regolamento di cui all’articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima
iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti
all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri
enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella
misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1 comma 4. Gli importi
delle spese per l’iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.
3. Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono
essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di
avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del
procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2
della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 37.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì, 11
marzo 2009