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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2009
Numero
4
Data
11/03/2009
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 13 marzo 2009
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

(Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive)

 

1.  La Regione Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.

2.  La Regione Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.

2 bis.  L’albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al comma 4. (1)

3.  All’albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.

4.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento (2) , le modalità e i requisiti per l’iscrizione delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento dell’albo medesimo.

5.  Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2.

(1) Comma inserito dall'art.1, comma 1 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37. Vedi, anche, il Reg.reg. 3 maggio 2013, n. 9.

(2) Vedi, al riguardo, il Reg. 6 luglio 2009, n. 15 e il Reg.reg. 3 maggio 2013, n. 9 .

 

Art. 1 bis (3)

(Oneri istruttori)

1.  Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo delle imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.

2.  Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1 comma 4. Gli importi delle spese per l’iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.

3.  Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 2 della Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 37.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì, 11 marzo 2009