Art. 1
Principi
1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico,
consapevole e responsabile quale strumento di tutela della salute, del benessere
dei cittadini e del territorio e di promozione di un’economia solidale e della
sua rete nel territorio: i Distretti di economia solidale (DES) e le Reti di
economia solidale (RES).
2. La Regione promuove tutte le attività sostenibili e
socialmente responsabili e, in particolare, l’uso responsabile del territorio,
la forestazione sostenibile, la biodiversità, l’agricoltura biologica; riconosce
e incentiva i piccoli produttori che si ispirano agli stessi principi e
favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni e dei prodotti
agricoli a chilometro zero e di qualità. A tal fine ne favorisce il consumo e la
vendita diretta e in filiera corta, promuovendo un’adeguata informazione ai
consumatori su origine e specificità e una maggiore trasparenza dei prezzi, al
fine di salvaguardare la cultura e le specificità dei singoli territori.
3. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le
aggregazioni di cittadini nate a sostegno delle iniziative rivolte a realizzare
e diffondere i principi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2
Finalità
1. Nel rispetto dei principi previsti nell’articolo 1, con
la presente legge la Regione intende sostenere i Gruppi di acquisto solidale
(GAS) che abbiano un rapporto diretto con i piccoli produttori agricoli.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “Gruppo di acquisto solidale”
(GAS): le associazioni, anche informali, non lucrative costituite per acquistare
e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale;
b) “prodotti agroalimentari a
filiera corta”: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal
produttore al consumatore;
c) " prodotti
agroalimentari a chilometro zero": i prodotti per il cui trasporto dal luogo di
produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di
CO2 equivalente per tonnellata ; (1)
d) “prodotti di qualità”: i
prodotti agricoli e agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, i
prodotti tipici così come individuati e regolamentati dalle normative UE,
nazionali e regionali e dai sistemi di garanzia partecipata e dai relativi
protocolli ottenuti da materie prime di piccoli produttori agricoli;
e) “piccoli produttori agricoli”:
produttori la cui attività agricola e agroalimentare non superi i volumi di cui
all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
f) “sistema di
garanzia partecipata di sostenibilità ambientale e sociale”: patto di produzione
realizzata nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli
animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni,
co-progettato e gestito con il contributo attivo degli stessi agricoltori e di
tutte le parti interessate basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio
di conoscenze.
(1) Lettera così
sostituita dall'art. 23,
comma 1, L.R.
7 agosto 2013, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «c) prodotti
agroalimentari a chilometro zero": i prodotti per il cui trasporto dal luogo di
produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di
CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all'interno del
territorio regionale.».La Corte Costituzionale con sentenza n. 292/2013, in relazione al
testo originario ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della presente
legge, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce
priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli
enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale,
a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente
connesse a tale trasporto.
Art. 4
Misure di sostegno
1. Per conseguire le finalità indicate nell’articolo 2, la
Regione, mediante bando annuale, sostiene progetti presentati dai GAS per i
quali sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per le attività dei GAS,
esclusi gli oneri gestionali;
b) spese direttamente
riconducibili all’avvio, alla gestione o al potenziamento di mercati contadini
auto-organizzati di vendita diretta da parte di piccoli produttori agricoli di
prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d);
c) spese per azioni finalizzate
alla conoscenza delle tematiche relative all’economia solidale e azioni di
formazione e sensibilizzazione volte allo sviluppo delle attività solidali e del
consumo consapevole.
2. Per accedere al beneficio il GAS deve:
a) essere formato da persone
fisiche che rispondano alla definizione di “consumatore” prevista all’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);
b) essere costituito in
associazione senza scopo di lucro, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata o registrata. L’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione
devono contenere le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies
dell’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi - Testo ante riforma
2004, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917/A;
c) svolgere l’attività di
acquisto delle tipologie di prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),
c) e d), anche trasformati, di beni e distribuzione dei medesimi esclusivamente
agli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attività di vendita;
d) avere sede in Puglia e agire
nell’interesse di singoli individui o famiglie residenti in Puglia;
e) sottoscrivere accordi con
produttori agricoli, singoli o associati, per la fornitura stabile e regolare di
prodotti agricoli e agroalimentari da filiera corta, di qualità e a chilometro
zero, anche trasformati, di cui all’articolo 3, comma 1, provenienti dal
territorio regionale.
3. La Regione determina gli interventi ammessi al
finanziamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) fattibilità del progetto;
b) originalità delle modalità
attuative;
c) replicabilità del modello;
d) acquisto e distribuzione di
prodotti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) che adottano
sistemi certificati di rintracciabilità.
4. Per lo svolgimento delle loro attività i GAS possono
avere in uso gratuito, da parte delle amministrazioni pubbliche, spazi congrui
individuati tra i beni immobili di proprietà pubblica.
5. Per sostenere la filiera corta e i prodotti a chilometro
zero e di qualità la Regione Puglia intende favorire il loro impiego da parte
dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che nei
bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici
devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da
filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non
inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli
complessivamente utilizzati su base annua. (2)
6. La Regione istituisce il forum regionale dei GAS, dei
DES, delle RES e dei mercati contadini, presieduto dall’Assessore alle risorse
agroalimentari o da un suo delegato, quale strumento di concertazione, confronto
e partecipazione dei soggetti che promuovono l’economia solidale nella regione.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 292/2013, in relazione al
testo originario ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione
combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della presente
legge, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce
priorità nell’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli
enti pubblici anche i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale,
a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente
connesse a tale trasporto.
Art. 5
Azioni di informazione
1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la
conoscenza GAS, delle loro reti, dei mercati contadini, delle caratteristiche
qualitative e degli alti contenuti salutistici dei prodotti in vendita,
attraverso:
a) la promozione di campagne di
informazione e di comunicazione relative ai GAS esistenti e alle loro attività,
ai luoghi e ai tempi di distribuzione dei prodotti;
b) la promozione di incontri
tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune,
alimentari e non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico
e consapevole;
c) la promozione di campagne
informative - presso gli enti ospedalieri, gli istituti scolastici e gli enti di
ristorazione pubblici e privati - riguardanti la diffusione di un consumo
responsabile, critico e consapevole e l’attività dei GAS e dei mercati
contadini;
d) la promozione di conferenze e
incontri tematici sulla sovranità alimentare;
e) la promozione di azioni a
tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GAS;
f) l’organizzazione
di un forum annuale di incontro e confronto fra tutte le realtà dell’economia
solidale della regione.
2. La Regione realizza sul sito web istituzionale
un’apposita sezione dedicata ai mercati contadini, alle attività dei GAS e delle
loro reti e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente
legge che si svolgono nella regione.
Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a
partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione
e sulla efficacia della stessa legge. In particolare, la relazione deve
contenere dati e informazioni in merito a:
a) iniziative attuate per lo
sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e
delle produzioni a chilometro zero;
b) diffusione e caratteristiche
distintive delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni
agricole a chilometro zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;
c) numero, incremento e copertura
territoriale dei GAS.
d) iniziative attuate dalla
Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati contadini, dei GAS e delle
caratteristiche di prodotti agricoli di qualità.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla
presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo
della Regione del capitolo di spesa 111024 denominato “Sostegno ai gruppi di
acquisto solidale (GAS)” - UPB 01.03.03, con una dotazione finanziaria per
l’anno 2012, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila, alla cui
copertura si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal capitolo
1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione” - UPB 06.02.01. Per gli esercizi
finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale
e pluriennale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 13 dicembre 2012
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