CAPO I
Assestamento del bilancio di
previsione per l’anno 2013
Art.1
Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2013, approvato con legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 46, sono introdotte le variazioni necessarie
ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di
cassa e all’avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal
rendiconto generale dell’esercizio 2012, nonché le variazioni ritenute
necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per 1.236.327.716,40 euro al
competente capitolo 1010001 di entrata del bilancio di previsione per
l’esercizio 2013 viene rideterminato in 1.111.345.387,10 euro. Il minore saldo
finanziario, pari a 124.982.329,30 euro, al netto delle minori occorrenze del
fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, pari a 89.325.253,81 euro,
trova copertura nell’ambito delle variazioni di bilancio di cui alla presente
legge.
3. Gli allegati A e B contengono l’analitica esposizione, per
Unità Previsionali di Base (UPB), oltre che per capitolo di riferimento,
rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni
introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto
della definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione e delle
operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1,
l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 risulta rideterminato, sia per
l’entrata che per la spesa, in 12.875.723.524,36 euro in termini di competenza e
in 29.373.378.259,81 euro in termini di cassa.
Art. 3
Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di
cui al capitolo 1110060 del bilancio del corrente esercizio viene diminuito
dell’importo di 89.325.253,81 euro.
2. Per l’esercizio 2013 la dotazione
finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a 810.602.462,59
euro.
CAPO II
Disposizioni varie
di carattere finanziario
Art. 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45
1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), sono apportate le seguenti modificazioni:
a. la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) per i
redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento”;
b. la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per i
redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento.”.
Art. 5
Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo
1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a
decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la tassa sulle concessioni regionali
di cui al punto 9 della “Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali turismo
e industria alberghiera”, allegata alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
2. L’articolo 25
della legge
regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della
competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di
viaggio e turismo), continua a trovare applicazione in relazione alle tasse di
concessione e annuali di cui alla l.r.
31/2001, dovute per l’attività di agenzia di viaggio e turismo sino al 2013.
Art. 6
Rilevazione dati sui flussi turistici (1)
[1. Il comma 3 dell’articolo 9
della legge
regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), resta in vigore fino
al 31 dicembre 2013.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per
l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati attraverso il
Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico (SPOT) da parte di tutte le
strutture ricettive, inclusi i Bed and Breakfast, è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di 1.200 euro applicabile per un massimo di tre
volte per ciascun anno.
3. Nel bilancio autonomo regionale sono
istituiti i seguenti capitoli:
a. UPB. 03.04.02, capitolo di entrata n. 3064010 denominato
“Sanzione amministrativa per l’inadempienza totale o parziale nella trasmissione
dei dati attraverso il SPOT da parte di tutte le strutture ricettive inclusi i
Bed and Breakfast, collegato al capitolo in uscita 311045”;
b. UPB 04.05.02,
capitolo di spesa n. 311045 denominato “Azioni di sostegno al sistema delle
imprese turistiche, collegato al capitolo di entrata 3064010”.]
(1) Art. abrogato dall'art.12,
della l.r.
49/2017
Art. 7
Fondi garanzia POR 2000-2006
1. Le risorse residue dei fondi di garanzia di cui alle
Misure 4.19 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario
del sistema delle (PMI), dell’artigianato, del turismo e del commercio” (FESR) e
4.23 “Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del
sistema delle imprese agricole” (FEOGA) del POR Puglia 2000-2006, affidati in
gestione ai consorzi fidi e Artigiancredito (ex articolo 19 della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13 “Procedure per l’attuazione del Programma
operativo della Regione Puglia 2000 – 2006”), definitivamente rendicontati
all’Unione europea, sono assegnati agli stessi soggetti a titolo di apporto ai
fondi rischi per il rilascio di garanzie a favore delle piccole e medie imprese,
con l’esclusione di qualsiasi altra finalità. Le garanzie sono concesse nel
rispetto del regolamento CE del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo agli aiuti
di importanza minore (de minimis).
Art. 8
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese
sostenute nelle attività di soccorso,
simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica
1. In applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 19
(Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile) e della direttiva 9 novembre 2012, n. 5300 del
Dipartimento protezione civile, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 1° febbraio
2013, n. 27, concernente gli indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile, la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede a
effettuare i rimborsi ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato
di protezione civile iscritte nell’apposito elenco regionale di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di
protezione civile”), per le spese sostenute in occasione di attività di
soccorso, simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione e di
interventi di emergenza di tipologia b) di cui all’articolo 2 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59
(Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), convertito dalla
legge 12 luglio 2012, n. 100.
2. Le spese ammissibili a rimborso, anche
parziale, sulla base di documentazione giustificativa (fatture, denunce alle
autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche, e altra documentazione
assimilabile) sono quelle riferite agli oneri derivanti da:
a. viaggi in ferrovia, al costo della tariffa più economica e
al consumo del carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del
chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea
documentazione;
b. reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati
nello svolgimento di attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o
colpa grave;
c. altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse
alle attività e agli interventi autorizzati;
d. per i datori di lavoro, gli
oneri salariali relativi ai dipendenti impegnati quali volontari nelle attività
di che trattasi, per il tempo di effettivo allontanamento dal posto di lavoro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell’ambito
della UPB 09.02.01, il capitolo di spesa n. 531029 denominato “Rimborsi ai
datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di protezione
civile, iscritte nell’apposito elenco regionale di cui alla l.r.
39/1995, delle spese sostenute in occasione di attività di soccorso,
simulazione e formazione teorico-pratica promosse dalla Regione e di interventi
di emergenza di tipologia b) di cui all’articolo 2 della l. 225/1992, così come
modificata dal d.l. 59/2012, convertito dalla l. 100/2012”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa,
di 100 mila euro.
Art. 9
Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio
2005, n. 1
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia), è
aggiunto il seguente:
“6 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle
richieste di utilizzo delle economie di cui al comma 2 da parte delle Province e
dei Comuni è fissato al 31 ottobre 2013. A tal fine farà fede esclusivamente la
data di arrivo della richiesta presso i competenti uffici regionali.”.
Art. 10
Norme in materia di acque sotterranee
1. Il termine del 31 marzo 2013 previsto dal comma 1
dell’articolo33
della l.r.
45/2012 è differito al 31 dicembre 2013.
Art. 11
Interventi per il ripristino e l’ammodernamento delle reti
irrigue
1. Per favorire le attività di ripristino, ammodernamento e
rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio di riferimento e
consentire l’entrata in esercizio dell’impianto di affinamento delle acque
reflue di Barletta e realizzare la rete irrigua per il riuso delle acque
depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino, attuata dal Comune di
Cisternino e gestita nella forma sperimentale del consorzio tra utilizzatori, è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.04.04, il
capitolo n. 112110 denominato “Spese per il ripristino, ammodernamento e
rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio dell’impianto di
affinamento delle acque reflue di Barletta e la realizzazione della rete irrigua
per il riuso delle acque depurate rilasciate dal depuratore di Cisternino”, con
uno stanziamento per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 650
mila.
Art. 12
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n.
14
1. Al comma 1 dell’articolo 7
della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), le parole: ”entro il 31 dicembre 2013” sono sostituite
dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2014”.
Art. 13
Attività di competenza regionale in materia di valutazioni
ambientali
1. Per garantire l’esercizio delle competenze in materia di
valutazione di impatto ambientale, nelle forme previste dal decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB
03.03.01, il capitolo di entrata n. 306320 denominato “Proventi derivanti
dall’esercizio delle attività in materia di valutazione di impatto ambientale”,
collegato al capitolo di spesa 611052”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 10 mila.
Art. 14
Strutture sanitarie extraospedaliere
1. Per assicurare il cofinanziamento regionale per
l’attuazione degli obiettivi fissati dal decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri), convertito con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 2012, n. 9, è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della UPB 05.07.01, il capitolo di spesa n. 712058 denominato “Programma per la
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento OPG, l.
9/2012. Quota 5 per cento carico Regione”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 462.400 euro.
Art. 15
Concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche
1. Per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 11 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, relativamente all’espletamento del concorso straordinario per
la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti,
sono istituiti nel bilancio autonomo regionale i seguenti capitoli:
a. UPB 03.03.01, capitolo di entrata n. 3063010 denominato
“Proventi per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo
11 decreto-legge n. 1/2012”, collegato al capitolo in uscita 712056;
b. UPB 05.07.01, capitolo di spesa n. 712056 denominato “Spese
per l’espletamento del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e/o vacanti nella regione Puglia - articolo 11 decreto-legge
n. 1/2012”, collegato al capitolo di entrata 3063010, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa,
di euro 60 mila.
Art. 16
Risorse aggiuntive per il SSR
1. Per garantire ulteriori risorse necessarie
all’assistenza sanitaria e alle funzioni ospedaliere, da ripartire sulla base di
specifici fabbisogni territoriali, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721073 denominato
“Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il SSR”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza
e cassa, di 32 milioni e 100 mila euro.
2. La Giunta regionale, con
proprie deliberazioni, provvede alla specifica destinazione delle somme di cui
al comma 1.
Art. 17
Rimborso delle spese per interventi di trapianto
di cui alla
legge regionale 21 novembre 1996, n. 25
1. Per assicurare, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto, ai
sensi della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per
interventi di trapianto), è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo di spesa n. 721072 denominato
“Risorse aggiuntive da bilancio autonomo regionale per il rimborso delle spese
per interventi di trapianto”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 3 milioni di euro.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina dei
requisiti di accesso al beneficio economico delle spese ammissibili a rimborso,
delle modalità di rimborso ai soggetti previsti dalla l.r.
25/1996 e delle modalità di verifica e rimborso alle aziende sanitarie
competenti.
Art. 18
Adempimenti articolo 3 decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
1. Con riferimento agli adempimenti del tavolo di verifica
di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per
l’attuazione del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché
in materia di versamento dei tributi degli enti locali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 e/o
per fare fronte ad oneri aggiuntivi derivanti da attività transattive, è
istituito nel bilancio autonomo, nell’ambito della UPB. 05.08.01, il capitolo di
spesa n. 742011 denominato “Trasferimento agli enti del S.S.R. a seguito della
rilevazione straordinaria ex articolo 3, comma 3, del d.l. 35/2013, convertito
dalla l. 64/2013” e/o
a seguito conclusione attività transattive, con uno stanziamento per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 40
milioni. (2)
(2) comma modificato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 21.
Art. 19
Abrogazione articolo 13 l.r. 45/2012
1. L’articolo 13
dellal.r.
45/2012 è abrogato.
Art. 20
Residui passivi del fondo sanitario regionale
1. In deroga alle disposizioni della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e per la
riconciliazione delle risultanze economico-patrimoniali degli enti del SSR e
della gestione sanitaria accentrata con le risultanze del bilancio finanziario
regionale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli importi
relativi ai residui passivi propri, anche gravati da perenzione amministrativa
ai sensi dell’articolo 95
della l.r.
28/2001, e ai residui di stanziamento iscritti nelle unità previsionali di
base afferenti all’Area regionale politiche per la salute su capitoli di parte
corrente del bilancio autonomo del Fondo sanitario nazionale a diretta gestione
della Regione, per i quali sia dichiarata l’insussistenza di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con deliberazione della Giunta regionale possono
essere iscritti nel bilancio autonomo, nell’ambito della UPB 05.08.01, sul
capitolo di nuova istituzione n. 742012, denominato “Risorse del FSN indistinto
anni precedenti”, previa iscrizione e versamento di dette disponibilità sul
capitolo di entrata di nuova istituzione, nell’ambito della UPB 02.01.31, n.
2034712, denominato “Riallocazione risorse del FSN rivenienti da residui passivi
propri anche gravati da perenzione amministrativa e di residui di stanziamento”.
Art. 21
Misure in favore delle università pugliesi
1. Per favorire il diritto allo studio, riequilibrare
l’offerta formativa di qualità sul territorio e limitare il fenomeno della
migrazione passiva, la Regione dispone lo stanziamento di un contributo
straordinario di 4 milioni 300 mila euro in favore delle università pubbliche
pugliesi per attività didattica e di ricerca, da svolgersi anche in dipartimenti
interateneo di nuova istituzione, sentito il Comitato universitario regionale
(CUR) di coordinamento, che individua e predilige i corsi in territori sensibili
- Foggia e Taranto - a più limitata offerta didattica, valutandone il relativo
progetto scientifico e didattico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013,
nell’ambito della UPB 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915080 denominato
“Contributo straordinario in favore delle università statali pugliesi per
attività didattiche e di ricerca da svolgersi anche in dipartimenti interateneo”
ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini
di competenza e cassa.
3. L’utilizzo del contributo regionale da parte
delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita
relazione che comprovi l’efficacia della misura, entro e non oltre i sei mesi
successivi alla chiusura dell’anno accademico di riferimento.
Art. 22
Interventi in materia di consolidamento statico e messa in
sicurezza
1. Per consentire il consolidamento statico e la messa in
sicurezza dell’edificio scolastico “G. De Rada”, utilizzato come sede
dell’istituto scolastico comprensivo del Comune di Casalvecchio di Puglia, è
istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013,
nell’ambito della U.P.B. 04.04.01, il capitolo di spesa n. 916057 denominato
“Contributo straordinario a favore del Comune di Casalvecchio di Puglia”, con
una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di
500 mila euro.
Art. 23
Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 13 dicembre 2012, n. 43 (Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto
solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a
chilometro zero, di qualità), è sostituita dalla seguente:
“c) prodotti agroalimentari a chilometro zero: i prodotti per
il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si
produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata”.
Art. 24
Misure per favorire il risparmio energetico
e il
contenimento delle immissioni inquinanti
1. Per assicurare l’ottimale assetto degli impianti posti a
servizio degli immobili regionali, teso al risparmio energetico e al
contenimento delle immissioni inquinanti in atmosfera, è istituito nel bilancio
autonomo regionale, nell’ambito della UPB 06.05.01, il capitolo di spesa n. 3610
denominato “Spese per gli impianti a servizio degli immobili regionali a fini di
risparmio energetico ed eco sostenibilità – energy management – l. 10/1991”,
collegato al capitolo di entrata 3085000, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 50 mila euro.
2. Al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede con le
entrate di pertinenza del capitolo di nuova istituzione del bilancio autonomo
regionale, nell’ambito della UPB 03.02.01, n. 3085000 denominato “Proventi
derivanti da impianti posti a servizio degli immobili regionali a fini di
risparmio energetico ed eco sostenibilità degli stessi - Energy management – l.
10/1991”, collegato al capitolo di spesa 3610, con corrispondente dotazione
finanziaria.
Art. 25
Norme in materia di controlli
1. La Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento,
programmazione e controllo delle società controllate di cui al comma 1
dell’articolo 2359 del Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 26, delle agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni,
organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali
la Regione detiene il controllo.
2. Per la finalità di cui al comma 1,
la Giunta regionale:
a. esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni,
regolamenti, linee guida e indicazioni operative;
b. stabilisce i criteri
per la definizione delle “operazioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di
cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse;
c. effettua il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo
che interessano:
1. gli organi statutari amministrativi e di
controllo;
2. la gestione del sistema di deleghe e procure;
d. definisce i requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di
amministrazione, direzione e controllo;
e. stabilisce il limite della
remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
f.
approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della
comunicazione da parte del servizio regionale competente;
g. adotta sistemi
di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno
semestrale della situazione finanziaria ed economica.
3. Per le
ulteriori attività di controllo sulle società controllate ai sensi dell’articolo
2359 del Codice civile, la Regione Puglia:
a. effettua il monitoraggio delle attività connesse alla
vigilanza dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle
società controllate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300, concernente la ratifica ed
esecuzione di atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del
Trattato sull’Unione europea);
b. verifica la conformità dell’operatività
delle società controllate con la normativa di riferimento.
4. Le attività di
cui al presente articolo sono esercitate per il tramite del competente Servizio
regionale, che nello specifico provvede a:
a. ricevere l’informativa sulle
operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del
sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo;
b.
ricevere l’eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed
esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all’esercizio
delle attività di controllo;
c. vigilare sulle attività di verifica in
materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di
amministrazione, direzione e controllo;
d. vigilare sul rispetto dei limiti
in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e
controllo;
e. ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci
previsionali annuali (economico, patrimoniale e finanziario) entro il 31 ottobre
di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l’approvazione del
bilancio regionale;
f. riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno
semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine
alle operazioni ed alle informative di cui al presente comma.
5.
Limitatamente alle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
civile, il competente Servizio regionale si coordina con gli organismi di
vigilanza previsti dal d.lgs. 231/2001 per le attività connesse alla vigilanza
dei modelli di gestione, organizzazione e controllo adottati dalle società
controllate ai sensi del medesimo d.lgs. 231/2001.
6. Gli organismi di
revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sui soggetti di
cui al comma 1, hanno l’obbligo di trasmettere alla Giunta regionale e alla
Presidenza del Consiglio regionale, nel termine perentorio di cinque giorni
dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque
denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino
osservazioni sulla regolarità dell’attività con riferimento a norme di legge e
principi di buona amministrazione.
7. L’obbligo di trasmissione di verbali, pareri e conclusioni,
comunque denominati, previsto dal comma 6 è esteso agli atti assunti nel
semestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
obbligo deve essere adempiuto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
Disposizioni in materia di trasporti
1. Per le finalità di cui all’articolo 24
della legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è
istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.04.04, il
capitolo di spesa n. 552059 denominato “Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10,
articolo 24 – Adeguamento dei corrispettivi dei contratti di servizio di
trasporto pubblico di competenza regionale”, con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di 7 milioni 820
euro.
2. Nell’ambito della UPB 03.04.04 è istituito il capitolo di spesa
n. 552005, denominato “Interventi infrastrutturali a sostegno dello sviluppo dei
traffici dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie”, con una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa, di 500
mila euro.
Art. 27
Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i
Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno
trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze in data 3 ottobre 2002.
2. Alla copertura delle spese di cui al
comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel
corso dell’avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione
2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ)
dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di
riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a
seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio
2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione
degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle
risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).
3. I
finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai
soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli
interventi già eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla
presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri
residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione
dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto
creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto
creditore.
4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi
e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore.
Art. 28
Integrazione alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11
1. All’articolo 8
dellalegge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), è aggiunto
il seguente comma:
“12 ter. L’autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e le
trasformazioni per grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni
e condizioni inclusi in un atto unilaterale d’obbligo nei confronti del Comune e
della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente,
che contiene l’analitica elencazione degli obblighi, nonché l’impegno del
proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione
delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. La conferenza di
servizi, in applicazione dell’articolo 72
della l.r.
28/2001, in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti
di tempo di validità dell’autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a
contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a
rischio, previa presentazione di regolare fidejussione.
Art. 29
Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36
1. All’articolo 5
bis della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), così come
inserito dall’articolo 2
della legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Ad
avvenuta consegna alla Regione Puglia della documentazione indicata nei commi 1
e 2, attesa la esiguità dei compiti residui connessi al completamento della
liquidazione delle soppresse Comunità montane e la necessità di contenere le
spese delle procedure di liquidazione, i medesimi commissari decadono, previa
nomina contestuale di un commissario liquidatore unico a valere per tutte le
soppresse Comunità montane”;
b. il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Entro il
medesimo termine, la Giunta regionale approva gli elenchi dei beni patrimoniali
mobili e immobili, trasmessi dai commissari liquidatori ai sensi del comma 2,
che sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificati
ai comuni facenti parte delle rispettive Comunità montane. Per l’acquisizione
dei beni immobili a favore della Regione Puglia, il Presidente della Giunta
regionale emana apposito decreto, che costituisce titolo per le trascrizioni, le
volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione”;
c. dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. I comuni
interessati di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione
e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata
proposta progettuale, finalizzata al conseguimento di preminenti interessi
collettivi. La Giunta regionale, valutata la conformità all’interesse pubblico
della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell’ente
richiedente.
Art. 30
Misure in favore della pesca
1. Per fronteggiare la perdurante crisi della pesca e della
miticoltura pugliese, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di
solidarietà per il settore della pesca e della miticoltura”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 500 mila euro.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale approva apposito regolamento di disciplina delle modalità e dei
requisiti di accesso al Fondo.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 7 agosto 2013
SI OMETTONO LE TABELLE