1) Vedi R.R.
2/2021 Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la
concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche
in Puglia. Legge regionale 22 mar zo 2012, n.
5.
2) Vedi R.R.
35/2012 Per la definizione delle modalità per la concessione dei
finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in
Puglia
Art. 1
Finalità
1. La
Regione Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall’articolo 6 della
Costituzione e dall’articolo 4 del proprio Statuto, riconosce le Comunità
storico-linguistiche della Grecìa salentina, arberesche e franco-provenzali,
rispettivamente presenti nei seguenti comuni:
a) Calimera (LE);
b) Castrignano dei Greci (LE);
c) Corigliano d’Otranto (LE);
d) Martano (LE);
e) Martignano (LE);
f) Melpignano (LE);
g) Soleto (LE);
h) Sternatia (LE);
i) Zollino (LE);
j) San Marzano di San
Giuseppe (TA);
k) Chieuti (FG);
l) Casalvecchio di
Puglia (FG);
m) Celle di San Vito (FG);
n) Faeto (FG).
2. Al fine di
promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico,
storico, culturale, artistico, religioso-liturgico e folklorico delle suddette
comunità, la Regione Puglia sostiene legislativamente e finanziariamente
iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della
loro identità culturale, promuovendo iniziative e incentivi per la permanenza
delle popolazioni nei luoghi di origine e per l’approfondimento delle ragioni
delle loro radici storico-linguistiche.
Art. 2
Contributi (1)
1. Per
le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a
concedere, annualmente, contributi agli enti così come individuati all’articolo
4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la
conservazione e la valorizzazione delle rispettive lingue minoritarie e del
relativo patrimonio storico-culturale attraverso attività di ricerca storica e
linguistica, pubblicazione e/o diffusione di studi attinenti, istituzione di
corsi d’insegnamento, lavori inerenti temi liturgici e religiosi, realizzazioni
legate alla toponomastica;
b) l’insegnamento delle lingue
minoritarie nelle scuole di ogni ordine e grado;
c) attività giornalistiche e
radio-televisive.
2. Tutto quanto
innanzi elencato deve essere direttamente connesso con la salvaguardia delle
lingue di cui all’articolo 1.
(1) Vedi la l.r.
n. 1/2016, art. 18.
Art. 3
Uso della lingua
minoritaria sulle indicazioni per il pubblico
1. Nel
territorio di insediamento delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1,
sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico,
comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è
ammesso, da parte di associazioni e imprese, l’uso anche della lingua
minoritaria, oltre che di quella italiana.
Art. 4
Accesso ai contributi
1. Possono
accedere ai contributi previsti all’articolo 2:
a) enti locali territoriali,
secondo le priorità assegnate dalla sequenzialità di cui alla presente lettera:
1) enti locali territoriali in forma associata, ai sensi degli
articoli 30 (Convenzioni) e 34 (Accordi di programma) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);
2) comuni singoli (come individuati dall’articolo 1);
b) fondazioni senza scopo di lucro;
c) istituti scolastici di ogni
ordine e grado, per l’attività d’insegnamento della lingua e la pubblicazione di
manuali a esso connessi;
d) associazioni culturali regolarmente
costituite e senza fini di lucro;
e) testate giornalistiche o di
informazione radio-televisiva o che operano sul web;
f) enti e associazioni
religiose.
2. Gli enti
di cui alle lettere b), c), d), f) devono essere espressione dei territori
individuati dall’articolo 1, con sede sociale in tali comuni e operatività in
essi da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Presentazione
progetti
1. I soggetti
individuati dall’articolo 4 possono presentare progetti, secondo le modalità
previste dalla presente legge, all’Assessorato regionale alla pubblica
istruzione entro il 1° febbraio di ogni anno.
2. I progetti
devono essere corredati da un dettagliato preventivo di spesa e da una
dichiarazione con cui si attesta che almeno il 20 per cento della somma
richiesta per l’attuazione del progetto è assicurata da fondi rivenienti dal
proprio bilancio; da tale obbligo sono escluse le scuole.
Art. 6
Ripartizione contributi
1. I
contributi di cui all’articolo 2 sono suddivisi in parti uguali tra le tre
comunità storico-linguistiche e in base alle seguenti percentuali:
a) 40 per cento a favore degli
enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1
dell’articolo 4;
b) 30 per cento alle scuole, come
individuate alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4;
c) 30 per cento agli enti e alle
società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell’articolo 4.
Art. 7
Approvazione
graduatoria
1. La
Giunta regionale, dopo l’istruzione effettuata dal Comitato di cui all’articolo
8, procede ogni anno ad approvare la graduatoria dei progetti pervenuti e ad
assegnare le risorse finanziarie, secondo i criteri determinati dall’articolo 6,
entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, al fine
di consentire ai singoli enti di procedere a un’adeguata programmazione.
Art. 8
Analisi dei progetti
1. Il Comitato
che istruisce e analizza i progetti presentati è composto dal Dirigente
regionale dell’Assessorato alla pubblica istruzione, da un rappresentante dei
comuni della Grecìa salentina, da uno dei comuni arberesche, da uno dei comuni
franco-provenzali, dal Direttore regionale del Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Comitato
di cui al comma 1 rimane in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. Il presente
articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 9
Modalità di erogazione
dei contributi
1. I contributi
sono erogati secondo i seguenti criteri:
a) erogazione del 25 per cento
del contributo assegnato entro trenta giorni dall’individuazione dei
beneficiari;
b) saldo del restante 75 per
cento a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale
riguardante la realizzazione delle attività previste dal progetto generale.
2. La
rendicontazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conclusione
del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario
successivo a quello dell’anno di erogazione.
3. La mancata
rendicontazione comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle
somme già erogate.
Art. 10
Norma transitoria
1. Nella fase di
prima attuazione, i progetti devono essere presentati entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il
riparto dei fondi fra gli enti interessati deve essere effettuato nei successivi
novanta giorni.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito della U.P.B. 4.4.1., di apposito capitolo di spesa del bilancio
regionale autonomo denominato “Contributi per la promozione e la tutela delle
lingue minoritarie in Puglia, art. 2, l.r. n. 5 del 22 marzo 2012”, con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa,
di euro 50 mila, alla cui copertura si provvede mediante prelevamento della
corrispondente somma dal capitolo 1110070, U.P.B. 6.2.1, denominato “Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione”.
2. Per gli
esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle
leggi di bilancio annuali e pluriennali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 22 marzo 2012