IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 186 del
08/02/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità e
oggetto
1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina
le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2
della legge
regionale 22 marzo 2012 n. 5, recante “Norme per la promozione e la tutela
delle lingue minoritarie in Puglia”, di seguito denominata legge.
Art. 2
Interventi finanziabili. Criteri
1. Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle
leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce annualmente i contributi
finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle
tipologie di intervento previste dall’articolo 2,
comma 1 lett. a), b), c) della legge.
I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti
ammessi a finanziamento.
2. La Giunta regionale, mediante l’approvazione di linee
guida, individua annualmente, entro il 30 novembre, tipologie di intervento e
priorità su cui indirizzare le risorse disponibili.
3. I progetti devono essere coerenti con le linee guida
regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità e la loro durata non
può essere superiore all’anno.
4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già
finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti,
anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali.
5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dal
presente regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non
impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie di spesa da
recuperare a cura della struttura regionale competente.
Art. 3
Termini
e modalità di presentazione dei progetti
1.
I progetti devono essere presentati da un soggetto legittimato, tra quelli
individuati dall’art. 4
comma 1 della legge,
a pena di nullità.
2.
Per accedere al contributo i soggetti legittimati presentano un solo progetto
per ciascuna tipologia di iniziative individuate annualmente dalla Giunta
regionale come prioritarie, tra quelle previste dall’art. 2 commi a), b) e c)
della legge. Nel caso in cui un soggetto presenti più progetti o preveda più
interventi nello stesso progetto, deve indicarne l’ordine di
priorità.
3.
Per accedere al contributo i soggetti legittimati, ove abbiano ricevuto
contributi nelle precedenti annualità, devono aver regolarmente presentato la
rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento in tutte le annualità
precedenti,in conformità a quanto previsto dall’art. 9, co. 2, della legge.
4.
I progetti sono trasmessi alla struttura regionale competente, secondo le
indicazioni approvate dalla Giunta regionale nelle linee guida di cui all’art.
2, co. 2, a pena di esclusione, entro il 1° febbraio di ogni anno.
5.
I progetti, a pena di esclusione, devono essere presentati a firma del legale
rappresentante o da altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e
debbono essere approvati con atto formale dall’organo competente in base al
rispettivo ordinamento.
6.
Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a)
relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi la durata e la
data di ultimazione del progetto, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da
perseguire e i risultati attesi, nonché la descrizione delle professionalità,
delle risorse strumentali impegnate ed il ricorso ad eventuali forme di
accordo con altri enti;
b)
preventivo di spesa dettagliato, con l’indicazione analitica di ogni singola
voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili;
c)
dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente, che attesti il
cofinanziamento con fondi del proprio bilancio in misura non inferiore al 20
per cento (escluse le istituzioni scolastiche);
d)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del legale
rappresentante, che attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre
fonti di finanziamento pubblico e che, in relazione all’intervento presentato,
non sono pendenti ulteriori istanze per l’ottenimento di contributi,
finanziamenti, provvidenze economiche con fondi pubblici;
e)
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente o
associazione o fondazioni (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche
autonome);
f)
dichiarazione attestante l’acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso
enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);
g)
documento unico per la presentazione del progetto da parte di enti
territoriali in forma associata con l’indicazione dell’ente capo fila
dell’aggregazione (secondo modello predisposto dalla struttura regionale
competente).
7.
In caso di documentazione incompleta, la competente struttura regionale, su
richiesta del Comitato di valutazione di cui all’art. 8
della legge,
può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva
fissando un termine per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione
richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude
con il rigetto dell’istanza.
Art. 4
Modalità e Criteri
di valutazione
1. Sono ammessi all’analisi e valutazione del Comitato di
cui all’art. 8
della legge,
soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredati
dalla documentazione di cui all’articolo 3,comma 6 del presente regolamento.
2. Il Comitato, all’esito dell’analisi e della valutazione
di ciascun progetto, attribuisce il punteggio per ogni ambito sulla base dei
criteri di seguito riportati, per un massimo di 25 punti per ambito e così per
un totale massimo di 100 punti:
Ambiti
sottoposti a valutazione |
Criteri
|
Punteggio |
1)
Descrizione della situazione da cui trae origine l’intervento.
|
Completezza
ed esaustività dell’analisi; livello di approfondimento.
|
max
punti 25 |
2)
Strategia
generale
|
Coerenza
tra l’iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere. Esperienza del
soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si
colloca la singola iniziativa progettuale.
|
max
punti 25 |
3)
Descrizione dei campi d’azione |
Coerenza
con la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi
già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie
e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo
delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della
cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza.
|
max
punti 25 |
4)
Capacità
gestionale
e
finanziaria
|
Condivisione
dell’iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli
individuali rispetto all’obiettivo progettuale, disponibilità al
cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata
e alle attività pianificate. |
max
punti 25 |
Art.
5
Approvazione
Progetti
1.
Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili, il Comitato
definisce le quote di finanziamento e relative modalità di
riparto.
2.
L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti
fasi:
a)
accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;
b)
accertamento della corrispondenza dei progetti presentati con le tipologie
indicate all’articolo 2
della legge,
e con le priorità individuate dalla Regione;
c)
verifica di eventuale sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già
finanziati con altre fonti di finanziamento
pubblico.
3.
Il Comitato di valutazione di cui all’art. 8
della legge,,
predispone la graduatoria dei progetti ammessi con l’indicazione per ognuno
dell’importo del contributo erogabile, suddividendo, ove possibile,le risorse
finanziarie disponibili in parti uguali tra le tre comunità storico
linguistiche, proporzionalmente al peso demografico delle stesse, e in base alle
percentuali definite dalla legge:
a)
40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della
lettera a) del comma 1 dell’articolo 4;
b)
30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 4;
c)
30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del
comma 1 dell’articolo 4.
4.
La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed
assegna i contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili nell’esercizio
di riferimento.
5.
La Giunta Regionale demanda alla struttura regionale competente l’assunzione dei
conseguenti provvedimenti attuativi.
Art. 6
Ammissibilità
delle spese
1.
Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all’azione
approvata e realizzata,conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali,
effettivamente sostenute dai beneficiari e adeguatamente documentate,
corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente.
2.
La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base
della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione
illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.
3.
I costi riportati nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e
debbono essere finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento
definite dal Comitato di valutazione per ogni singola tipologia di
intervento.
4.
Per tutte le attività per le quali non esistono parametri rivenienti da
normative applicabili, il riconoscimento della spesa è subordinato alla sua
congruenza rispetto ai costi di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai
quali si riferisce la spesa, a dimostrazione di una scelta economica
corretta,attestata formalmente da parte del legale rappresentante
dell’ente.
5.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di
comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di
realizzazione del progetto stesso.
6.
Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a)
spese generali e di segreteria;
b)
acquisto immobili o comunque spese in conto capitale;
c)
arredi e per materiali di facile consumo;
d)
coordinamento progetto e/o didattico;
e)
viaggi, seminari e conferenze o incontri vari.
Art. 7
Assegnazione ed erogazione
del contributo
1. A seguito dell’approvazione dei progetti ai sensi dell’art.
6 del presente Regolamento, la struttura regionale competente comunica a ciascun
soggetto interessato gli esiti della domanda presentata, indicando per i
progetti approvati l’ammontare del finanziamento assegnato.
2. La struttura regionale competente, acquisita dal
beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di
avvio delle attività, con proprio atto provvede alla erogazione del contributo
assegnato, secondo le modalità previste dall’art. 9
della legge,.
Art.
8
Variazioni
progettuali
1.
Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti specifici delle azioni da
porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti possono essere
autorizzate dalla struttura regionale competente, su richiesta motivata e per
specifiche esigenze.
2.
Le variazioni progettuali che attengono alla durata dei progetti ed eventuali
altre richieste in relazione a criticità emerse, devono essere comunicate
preventivamente e in modo tempestivo, al fine di consentirne la puntuale
valutazione da parte della struttura regionale competente ed essere autorizzate.
3.
Nel caso di richiesta di variazioni ai sensi dei commi precedenti, può essere
ammessa la rimodulazione economica del progetto, purché restino invariate le
caratteristiche del progetto approvato e sia mantenuta inalterata la quota di
cofinanziamento da parte del beneficiario, ove dovuta.
Art. 9
Modalità di
rendicontazione
1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di
90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre
dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione, i
beneficiari trasmettono alla struttura regionale competente una dettagliata
rendicontazione con idonea documentazione giustificativa della spesa (fatture
quietanzate o documentazione contabile equivalente), unitamente ad una relazione
descrittiva finale in merito all’effettiva attuazione del progetto finanziato,
al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla
realtà territoriale interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati
conseguiti.
2. La correttezza della rendicontazione e la capacità di
spesa dimostrata dal beneficiario, anche con riferimento a precedenti
finanziamenti, sarà oggetto di valutazione ai fini indicati dall’art. 6, co.
3.
3. In sede di rendicontazione possono essere accettate
compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del
contributo concesso; eventuali compensazioni oltre tale limite non saranno
considerate ammissibili per la parte eccedente.
4. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dalla
struttura regionale competente proroghe al termine di rendicontazione.
5. In caso di rendicontazione parziale delle spese
sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma
effettivamente e regolarmente rendicontata.
6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo
ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica, comporta la revoca
dell’intero contributo e il recupero delle somme già corrisposte a cura della
struttura regionale che ha disposto l’erogazione.
Art.
10
Monitoraggio
1. La struttura regionale competente cura il monitoraggio e il
controllo dell’attuazione dei progetti. A tal fine può richiedere chiarimenti e
documentazione integrativa sulla destinazione effettiva delle risorse per la
realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento.
2. La struttura regionale di cui al comma 1 può disporre in
qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi
concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il
rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
Art.
11
Disposizioni
di rinvio
1.
Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le
disposizioni della legge
regionale 22 marzo 2012 n. 5.
Art. 12
Entrata in
vigore
1. Il presente Regolamento ha durata triennale e resta in
vigore fino all’approvazione del nuovo Regolamento.
2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al
presente Regolamento trovano applicazione per i soli progetti presentati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.