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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2021
Numero
2
Data
02/02/2021
Abrogato
 
Materia
Titolo
Nuovo Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R.  20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 186 del 08/02/2021 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1
Finalità e oggetto


1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5, recante “Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, di seguito denominata legge.

 

Art. 2
Interventi finanziabili. Criteri

1. Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce annualmente i contributi finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle tipologie di intervento previste dall’articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della  legge. I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti ammessi a finanziamento.


2. La Giunta regionale, mediante l’approvazione di linee guida, individua annualmente, entro il 30 novembre, tipologie di intervento e priorità su cui indirizzare le risorse disponibili.


3. I progetti devono essere coerenti con le linee guida regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità e la loro durata non può essere superiore all’anno.


4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti, anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali.

5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dal presente regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie di spesa da recuperare a cura della struttura regionale competente.

 

 

Art. 3

Termini e modalità di presentazione dei progetti

 

1. I progetti devono essere presentati da un soggetto legittimato, tra quelli individuati dall’art. 4 comma 1 della legge, a pena di nullità.

 

2. Per accedere al contributo i soggetti legittimati presentano un solo progetto per ciascuna tipologia di iniziative individuate annualmente dalla Giunta regionale come prioritarie, tra quelle previste dall’art. 2 commi a), b) e c) della legge. Nel caso in cui un soggetto presenti più progetti o preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l’ordine di priorità.

 

3. Per accedere al contributo i soggetti legittimati, ove abbiano ricevuto contributi nelle precedenti annualità, devono aver regolarmente presentato la rendicontazione delle attività ammesse a finanziamento in tutte le annualità precedenti,in conformità a quanto previsto dall’art. 9, co. 2, della legge.

 

4. I progetti sono trasmessi alla struttura regionale competente, secondo le indicazioni approvate dalla Giunta regionale nelle linee guida di cui all’art. 2, co. 2, a pena di esclusione, entro il 1° febbraio di ogni anno.

 

5. I progetti, a pena di esclusione, devono essere presentati a firma del legale rappresentante o da altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e debbono essere approvati con atto formale dall’organo competente in base al rispettivo ordinamento.

 

6. Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a) relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi la durata e la data di ultimazione del progetto, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, nonché la descrizione delle professionalità, delle risorse strumentali impegnate ed il ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti;

 

b) preventivo di spesa dettagliato, con l’indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili;

 

c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente, che attesti il cofinanziamento con fondi del proprio bilancio in misura non inferiore al 20 per cento (escluse le istituzioni scolastiche);

 

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, che attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento pubblico e che, in relazione all’intervento presentato, non sono pendenti ulteriori istanze per l’ottenimento di contributi, finanziamenti, provvidenze economiche con fondi pubblici;

 

e) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente o associazione o fondazioni (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);

 

f) dichiarazione attestante l’acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome);

 

g) documento unico per la presentazione del progetto da parte di enti territoriali in forma associata con l’indicazione dell’ente capo fila dell’aggregazione (secondo modello predisposto dalla struttura regionale competente).

7. In caso di documentazione incompleta, la competente struttura regionale, su richiesta del Comitato di valutazione di cui all’art. 8 della legge, può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude con il rigetto dell’istanza.

 

Art. 4
Modalità e Criteri di valutazione


1. Sono ammessi all’analisi e valutazione del Comitato di cui all’art. 8 della legge, soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredati dalla documentazione di cui all’articolo 3,comma 6 del presente regolamento.


2. Il Comitato, all’esito dell’analisi e della valutazione di ciascun progetto, attribuisce il punteggio per ogni ambito sulla base dei criteri di seguito riportati, per un massimo di 25 punti per ambito e così per un totale massimo di 100 punti:

 

 Ambiti sottoposti a valutazione

 Criteri

 Punteggio

 1) Descrizione della situazione da cui trae origine l’intervento.

 Completezza ed esaustività dell’analisi; livello di approfondimento.

 max punti 25

 

2) Strategia

generale

 Coerenza tra l’iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere. Esperienza del soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale.

 max punti 25

 

3) Descrizione dei campi d’azione

 Coerenza con la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza.

 max punti 25

 

4) Capacità

gestionale e

finanziaria

 Condivisione dell’iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli individuali rispetto all’obiettivo progettuale, disponibilità al cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata e alle attività pianificate.

 max punti 25


Art. 5

Approvazione Progetti

 

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili, il Comitato definisce le quote di finanziamento e relative modalità di riparto.

 

2. L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

 

a) accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;

b) accertamento della corrispondenza dei progetti presentati con le tipologie indicate all’articolo 2 della legge, e con le priorità individuate dalla Regione;

c) verifica di eventuale sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già finanziati con altre fonti di finanziamento pubblico.

 

3. Il Comitato di valutazione di cui all’art. 8 della legge,, predispone la graduatoria dei progetti ammessi con l’indicazione per ognuno dell’importo del contributo erogabile, suddividendo, ove possibile,le risorse finanziarie disponibili in parti uguali tra le tre comunità storico linguistiche, proporzionalmente al peso demografico delle stesse, e in base alle percentuali definite dalla legge:

 

a) 40 per cento a favore degli enti territoriali di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4;

b) 30 per cento alle scuole, come individuate alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4;

c) 30 per cento agli enti e alle società di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 1 dell’articolo 4.

 

4. La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed assegna i contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili nell’esercizio di riferimento.

 

5. La Giunta Regionale demanda alla struttura regionale competente l’assunzione dei conseguenti provvedimenti attuativi.


 

Art.  6

Ammissibilità delle spese

 

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all’azione approvata e realizzata,conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari e adeguatamente documentate, corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

 

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa.

 

3. I costi riportati nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento definite dal Comitato di valutazione per ogni singola tipologia di intervento.

 

4. Per tutte le attività per le quali non esistono parametri rivenienti da normative applicabili, il riconoscimento della spesa è subordinato alla sua congruenza rispetto ai costi di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai quali si riferisce la spesa, a dimostrazione di una scelta economica corretta,attestata formalmente da parte del legale rappresentante dell’ente.

 

5. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso.

 

6. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

 

a) spese generali e di segreteria;

b) acquisto immobili o comunque spese in conto capitale;

c) arredi e per materiali di facile consumo;

d) coordinamento progetto e/o didattico;

e) viaggi, seminari e conferenze o incontri vari.


 

Art.  7
Assegnazione ed erogazione del contributo

1. A seguito dell’approvazione dei progetti ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, la struttura regionale competente comunica a ciascun soggetto interessato gli esiti della domanda presentata, indicando per i progetti approvati l’ammontare del finanziamento assegnato.


2. La struttura regionale competente, acquisita dal beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato e di avvio delle attività, con proprio atto provvede alla erogazione del contributo assegnato, secondo le modalità previste dall’art. 9 della legge,.

 

Art.  8

Variazioni progettuali

 

1. Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti specifici delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti possono essere autorizzate dalla struttura regionale competente, su richiesta motivata e per specifiche esigenze.

 

2. Le variazioni progettuali che attengono alla durata dei progetti ed eventuali altre richieste in relazione a criticità emerse, devono essere comunicate preventivamente e in modo tempestivo, al fine di consentirne la puntuale valutazione da parte della struttura regionale competente ed essere autorizzate.

 

3. Nel caso di richiesta di variazioni ai sensi dei commi precedenti, può essere ammessa la rimodulazione economica del progetto, purché restino invariate le caratteristiche del progetto approvato e sia mantenuta inalterata la quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, ove dovuta.


Art.  9
Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione, i beneficiari trasmettono alla struttura regionale competente una dettagliata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), unitamente ad una relazione descrittiva finale in merito all’effettiva attuazione del progetto finanziato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla realtà territoriale interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati conseguiti.


2. La correttezza della rendicontazione e la capacità di spesa dimostrata dal beneficiario, anche con riferimento a precedenti finanziamenti, sarà oggetto di valutazione ai fini indicati dall’art. 6, co. 3.


3. In sede di rendicontazione possono essere accettate compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso; eventuali compensazioni oltre tale limite non saranno considerate ammissibili per la parte eccedente.


4. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dalla struttura regionale competente proroghe al termine di rendicontazione.


5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.


6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica, comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle somme già corrisposte a cura della struttura regionale che ha disposto l’erogazione.

Art.  10
Monitoraggio

1. La struttura regionale competente cura il monitoraggio e il controllo dell’attuazione dei progetti. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa sulla destinazione effettiva delle risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento.


2. La struttura regionale di cui al comma 1 può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

 

Art.  11

Disposizioni di rinvio

 

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5.

 

Art.  12
Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento ha durata triennale e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo Regolamento.


2. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione per i soli progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.