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Codice delle Leggi
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Regolamento Storico

Anno
2012
Numero
4
Data
20/02/2012
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 24 febbraio 2012, n.29
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1



Il comma 1 dell’art. 1 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:
Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito specificati:
a) aiuti agli investimenti iniziali;

b) aiuti alle Medie imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo);

c) aiuti alle Grandi imprese in forma singola o nell’ambito di una compagine consortile composta da una grande impresa ed altre PMI per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo.



Art. 2



Il comma 2 dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come segue:
Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003.


Art. 3



All’art. 4, dopo la lettera b) del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aggiunta la seguente lettera c:


c. aiuti in favore di grandi progetti di investimento qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08).




Art. 4



Il 1° comma dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:

Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI concessi ai sensi del Regolamento (CE) n.1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.



Art. 5



Dopo il punto vi della lettera k) dell’art. 11 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s. m. e i., sono aggiunti i seguenti punti:

vii. Parchi tematici:

struttura concepita intorno ad un tema base ispirato alla storia, al cinema, all’ambiente, alla società.

viii. Recupero immobili di pregio:

- realizzazione di strutture turistico - alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 (1) attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;

- consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell’immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell’11/02/1999 1 . Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche.

ix. Teatri:

- Realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con carattere di continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista.

________
1 BURP n. 18 del 19/02/1999.


Art. 6



Il 1° comma dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:


Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese ed alle medie imprese di cui all’articolo 2 del presente Regolamento.






Art. 7



Il 7° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è modificato come di seguito:


Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000,00 di euro per le medie imprese.




Art. 8



All’art. 17 1° comma del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 è aggiunta la lettera g) come di seguito:


g) Nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti balneari, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell’investimento. Inoltre, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall’art. 1 comma 18 della legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010 saranno ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi (data dell’ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2012.




Art. 9



All’art. 22, dopo il comma 1 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s. m. e i., è inserito il seguente comma 1 bis:


In allegato all’istanza di accesso, i soggetti proponenti devono inviare la copia della documentazione attestante l’avvio delle procedure relative all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse.


Per avvio delle procedure relative all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare si intende la richiesta di titolo abilitativo (D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e L. 122/01) riferito alle opere da realizzare, accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dell’attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, di altri documenti previsti dalle norme vigenti.


Il mancato avvio di dette procedure determina la inammissibilità dell’istanza di accesso.


Art. 10



Al fine di consentire anche alle grandi imprese la realizzazione di investimenti nel settore turismo, dopo l’art. 28 del Regolamento Regionale n. 36/09 e s.m. e i., è introdotto il seguente titolo IV:



TITOLO IV


(AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE PER 
CONTRATTI DI PROGRAMMA TURISMO)




Articolo 29

(Oggetto e finalità)

 


1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l’attrattività dei territori e promovendo l’occupazione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro.


3. Per Contratto di Programma Turismo si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali e immateriali finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture connesse (ai sensi dell’art 11, lettera k) del presente Regolamento).


4. I Contratti di Programma Turismo possono essere presentati da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di grandi dimensioni non attiva e/o costituenda, entro la data di sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale sociale sottoscritto dall’impresa di grandi dimensioni controllante deve essere versato.


5. I contratti di Programma Turismo possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria, nell’ambito di una compagine consortile costituita/costituenda.


6. Nel caso di compagine consortile costituita/costituenda, almeno i 2/3 delle imprese che propongono e realizzano investimenti, alla data di presentazione dell’istanza di accesso, devono avere approvato almeno 2 bilanci.


7. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.

8. Il Consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell’investimento.




Articolo 30
(Tipologie di investimento ammissibile)



1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19 del presente Regolamento. Solo per le PMI, i progetti di investimento possono prevedere anche gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l’istanza di accesso presentata dalla grande impresa preveda anche investimenti di altre PMI, l’iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da altre piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori ad euro 500.000,00.


3. Per le sole PMI, sono ammissibili anche gli investimenti di cui al comma 2 dell’art. 19 del presente Regolamento.


4. Per le grandi imprese non sono ammissibili le spese di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 7 del presente Regolamento.

 

5. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione di cui all’art. 22, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione delle data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.



Articolo 31
(Forma e intensità delle agevolazioni)



1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Per le grandi imprese, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 7, sono concesse nel limite del 30%.


3. Per le PMI, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del presente Regolamento.

4. Per le PMI, le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all’art. 6, comma 2, sono concesse nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del presente Regolamento.



Articolo 32
(Modalità di ammissione all’agevolazione)



1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a)      accesso;

b)      presentazione del progetto definitivo;

c)      istruttoria della proposta;

d)      contrattualizzazione;

e)      gestione del contratto.



2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dell’istruttoria delle proposte si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui il programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento di presentazione dell’istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all’art. 23 del presente Regolamento.

4. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

a)      Approvazione della proposta di progetto:


sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con deliberazione della Giunta Regionale le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma turismo di cui alla successiva lettera b).


b)   Sottoscrizione del contratto di programma Turismo:


entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma turismo, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma turismo, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del programma di investimento.

5. Per la fase di gestione del contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del presente Regolamento.



Articolo 33
(Modifiche e variazioni)



1. Per le modifiche e le variazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 del presente Regolamento.


Articolo 34

(Revoche)


1. Per le revoche, si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 del presente Regolamento.




Art. 11

(Rinvio al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009)


1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



Dato a Bari, addì 20 Febbraio 2012