IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Visto
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la
L.R. n.10 del 29 giugno 2004;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 2632 del 28/12/2009 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto
regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione
preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito
specificati:
a) aiuti agli investimenti iniziali;
b) aiuti alle Medie imprese singole ed ai
Consorzi di PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA
- Turismo);
c) aiuti alle Grandi imprese in forma singola o
nell'ambito di una compagine consortile composta da una grande impresa ed altre
PMI per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo (1) .
2. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono
esenti dall’obbligo di notificazione, in quanto coerenti con il Regolamento
(CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9 agosto 2008), che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamento generale di esenzione per
categoria”).
3. La gestione delle singole misure agevolative
di cui al primo comma è di competenza della Regione - Area politiche per lo
Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione - e potrà essere attuata, in tutto o per
alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
(1) Comma così sostituito
dall’art. 1,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il presente
regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali alle
PMI, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea,
nel settore turismo e di seguito specificati:a. aiuti agli investimenti
iniziali;b. aiuti alle Medie Imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la
realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA -
Turismo).».
Art. 2
Soggetti beneficiari.
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al
presente regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti
dall’articolo 1, comma 1 del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di
piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [1] (2) .
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro
delle Imprese;
b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c. essere operativi alla data di presentazione delle domande
di agevolazione;
d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la
data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca
di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata
disposta dall’Organismo competente la restituzione;
h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in
difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [2] .
4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad
eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono
perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad
apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione.
Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa
ammissibile.
[1] Pubblicata in GUCE L 124 del 20 maggio 2003.
[2] Pubblicati in GUCE C 244 del 1° ottobre
2004.
(2) Comma così sostituito dall’art.
2,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Ai fini del presente
regolamento, le imprese vengono classificate di piccola o media dimensione sulla
base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003.».
Art. 3
Criteri di selezione degli
interventi.
1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati
tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee
d’intervento del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, così come approvati a
norma della lettera a) dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio dell’11 luglio 2006 [3] , avuto
riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.
[3] Pubblicato in GUCE L 210 del 31 luglio 2006.
Art. 4
Aiuti individuali.
1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti
individuali che superano le seguenti soglie:
a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di
euro per impresa per progetto di investimento;
b. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro
per impresa per progetto;
c. aiuti in favore di grandi progetti di investimento qualora
l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del
massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile
di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per
le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) (3) .
(3) Lettera
aggiunta dall’art. 3,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 5
Localizzazione.
1. Le iniziative agevolabili con il presente
Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della
regione Puglia.
Art. 6
Tipologie di investimenti
ammissibili.
1. Sono ammissibili gli investimenti iniziali in
attivi materiali ed immateriali come specificamente disciplinati nei titoli che
seguono.
2. Sono altresì ammissibili gli investimenti
concernenti l’acquisizione di servizi riguardanti i seguenti ambiti di
intervento:
a. Ambiente;
b. responsabilità sociale ed etica;
c. miglioramento competitivo del sistema
turistico.
3. Con riferimento ai servizi relativi
all’ambito “ambiente” possono essere finanziate le seguenti attività:
a. l’adozione ex novo di sistemi di gestione
ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
b. i servizi di consulenza per l’acquisizione di
marchi di qualità ecologica, realizzazione di studi di fattibilità volti a
valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie e materiali a minor
impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente
dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, azioni di mitigazione,
soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di
prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive,
soluzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti), per i sistemi di qualità
aziendale e di gestione ambientale (ISO ed EMAS).
4. Con riferimento ai servizi relativi
all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere finanziate le
attività riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale
(SA8000).
5. Con riferimento all’ambito “miglioramento
competitivo del sistema turistico” possono essere finanziati i servizi di
consulenza per la progettazione delle seguenti attività:
a. Organizzazione a livello aggregato di servizi
di gestione delle attività turistiche (quali centri di acquisto, servizi
complementari alla ricezione ed all’accoglienza, ecc.);
b. Promozione e commercializzazione dell’offerta
turistica sui mercati nazionali ed esteri (quali la progettazione e
commercializzazione di nuovi prodotti o marchi turistici e pacchetti di offerta
comune, la progettazione di programmi di marketing, di materiale informativo e
promozionale, ecc.).
6. È altresì compresa nell’ambito “miglioramento
competitivo del sistema turistico” la partecipazione a fiere e/o eventi
internazionali.
7. Gli interventi di cui al secondo comma
possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi
l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non
superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è
un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole).
Art. 7
Spese ammissibili.
1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati,
in attivi materiali e in attivi immateriali, sono di seguito descritte:
a. acquisto del suolo aziendale e sue
sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi
materiali;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi
compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;
d. acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi,
stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili),
nuovi di fabbrica;
e. acquisto di programmi informatici commisurati
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi gli applicativi
per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione
e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su
reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni
business-tobusiness, ebooking, web marketing, ecc.), nonché per l’integrazione
di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione
magazzino, prenotazioni, Business Intelligence, Customer Relationship
Management).;
f. trasferimenti di tecnologia mediante
l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa;
g. spese di studio e progettazione
ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell’investimento.
2. In caso di acquisto di un immobile, sono
ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione
sia avvenuta a condizioni di mercato.
3. Con riferimento agli investimenti per
l’acquisizione di servizi di cui all’articolo 6, comma 2, sono ammissibili a
contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su
specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento
presentato. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o
periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili
all’interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di
funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i
servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione [4] .
4. La prestazione di consulenza di cui al comma
precedente deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati
ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla
base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e
possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la
consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate
ammissibili prestazioni di tipo occasionale.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di
servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello
societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica
rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del
contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
6. Per l’adozione di sistemi certificati di
gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono
ammissibili anche le spese per:
a. consulenze per l’addestramento del personale,
nel limite del 20% dell’investimento complessivo;
b. costi relativi al rilascio del certificato da
parte dell’Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).
7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere
ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione,
allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente
alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad una
determinata fiera o esposizione, in Italia o all’estero, di particolare
rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.
8. Non sono comunque ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte
e tasse;
b. le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative all’acquisto di macchinari
ed attrezzature usati;
d. le spese di caratterizzazione e di bonifica
di aree inquinate;
e. i titoli di spesa regolati in contanti;
f. le spese di pura sostituzione;
g. le spese di funzionamento in generale;
h. le spese in leasing e quelle relative ai
cosiddetti contratti chiavi in mano;
i. le spese di acquisto dei mezzi mobili
targati;
j. tutte le spese non capitalizzate;
k. le spese sostenute con commesse interne di
lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui
opera l’impresa;
l. i titoli di spesa nei quali l’importo
complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
[4] Vedi nota precedente.
Art. 8
Modalità di rendicontazione e
riconoscimento della spesa.
1. Le spese ammissibili dovranno derivare da
atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui
risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua
pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di prestazioni di consulenza
specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati,
che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono
ammissibili prestazioni occasionali.
3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile
solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario.
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata
ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario
finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo
destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della
Sesta Direttiva sull’IVA [5] , l’IVA pagata è
considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento delle spese, alla
certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal
legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo
gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di
legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica,
previdenziale e fiscale;
b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e
le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente
e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal
bando o avviso;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la certificazione di spesa finale)
il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli
obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa
effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere
disponibili per le attività di verifica e controllo.
[5] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13 giugno
1977 e s.m. e i.
Art. 9
Cumulo delle
agevolazioni.
1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono
cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale,
statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti in forma di garanzia,
controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI concessi ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione, a condizione
che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal
paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di
stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto
2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o
regolamenti specifici della Commissione (4)
.
2. Gli aiuti possono essere cumulati con
qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi
individuabili.
(4) Comma così sostituito dall’art.
4,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Gli aiuti previsti
dal presente regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a
carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto
di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione
per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli
aiuti previsti dall’art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al
Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24 “Regolamento per la concessione di
aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo
non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della
decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità
regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 relativo
al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti
specifici della Commissione.».
Art.
10
Modalità di controllo e
monitoraggio.
1. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di
rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a
qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori
di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti
intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento
e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini
del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari
dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.
Art.
11
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a. Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni
di euro [6] ;
b. Media impresa: un’impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il
cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [7] ;
c. Unità locale: impianto o corpo di impianti
con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in
cui si esercitano una o più attività dell’impresa [8] ;
d. Programma Integrato di Investimento: organico
ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali
finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di
destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di
Strutture Connesse;
e. Investimento iniziale: investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo impianto
produttivo, all’ampliamento o ammodernamento di un impianto produttivo esistente
[9] ;
f. Attivi materiali: attivi relativi a terreni,
immobili, impianti/macchinari [10] relativi alla
struttura ricettiva ed alle Strutture di Servizi annessi;
g. Attivi immateriali: attivi derivanti da
trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know - how o conoscenze tecniche non brevettate [11]
;
h. Soggetto finanziatore: una delle Banche di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
alla quale l’interessato chiede il finanziamento;
i. Preammortamento: periodo iniziale, previsto
contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua
erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli
interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;
j. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o
servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’Area
politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione e che svolga mansioni
per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le
operazioni;
k. Strutture Connesse: le strutture, gli
impianti o gli interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta
turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei
flussi turistici e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva
principale (o in caso di Consorzio ad una pluralità di strutture ricettive) ove
viene svolta l’attività, quali:
i. Campi da golf da almeno 18 buche;
ii. Porti turistici e Aeroclub;
iii. Infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi
agonistici nazionali ed internazionali;
iv. Centri congressuali o Auditorium dalla
capienza minima di 2.000 posti;
v. Primo impianto e/o sistemazione di area a
verde di almeno 200 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili,
sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà
pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione
proprietaria;
vi. Recupero di aree urbane degradate e/o
inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali,
sportive, culturali e/o ricreative;
vii. Parchi tematici: struttura concepita
intorno ad un tema base ispirato alla storia, al cinema, all'ambiente, alla
società (5) ;
viii. Recupero immobili di pregio:
- realizzazione di strutture
turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa
vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della
lettera a) del comma 1 dell'art. 7
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 attraverso il consolidamento ed il
restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse
artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di
accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 42
del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro
titolo a norma di legge;
- consolidamento, restauro e risanamento
conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine
della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi
annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non
inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Ai fini di cui sopra, deve
restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti
originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche (6) ;
ix. Teatri:
- Realizzazione, miglioramento e ampliamento di
immobili adibiti stabilmente e con carattere di continuità a teatro privato in
cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di
rivista (7) .
l. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione
ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 [12] ;
m. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica
secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000 [13] ;
n. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di
gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
o. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di
gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
[6] Vedi nota precedente;
[7] Idem.
[8] Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 7
febbraio 1990.
[9] Comunicazione 2006/C 54/08, pubblicato sulla GUCE C54/13
del 4 marzo 2006.
[10] Vedi nota precedente.
[11] Idem.
[12] Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24 aprile
2001.
[13] Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21 settembre
2000.
(5) Punto aggiunto dall’art. 5,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(6) Punto aggiunto dall’art. 5,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(7) Punto aggiunto dall’art. 5,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO II
Aiuti agli investimenti iniziali alle
piccole imprese operanti nel settore turistico.
Art.
12
Oggetto e finalità.
1. Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese ed alle medie
imprese di cui all'articolo 2 del presente Regolamento (8) .
2. Gli interventi di miglioramento della qualità delle
strutture turistico-alberghiere, anche mediante il recupero del patrimonio
immobiliare di pregio, rappresentano una strategia di azione determinante per la
creazione di posti di lavoro ed il loro contributo al rafforzamento della
destinazione turistica a cui appartengono.
3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da difficoltà
nell’accesso al credito, dalla concorrenza di destinazioni turistiche emergenti
e da diversi altri fattori economici che rendono necessario azioni di
sostegno.
(8) Comma così sostituito dall’art.
6,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il presente titolo
offre un sostegno alle piccole imprese di cui all’articolo 2 del presente
regolamento.».
Art.
13
Tipologie di investimento
ammissibili.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di
investimento, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati a:
a. l’ampliamento, l’ammodernamento e la
ristrutturazione delle strutture turisticoalberghiere, ivi comprese le strutture
di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre,
piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al
superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento
tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;
b. la realizzazione di strutture
turisticoalberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di
trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni,
castelli, immobili siti in borghi rurali o centri storici, ovvero di immobili di
particolare pregio storicoarchitettonico, compresa la realizzazione di strutture
di servizi di cui al punto precedente;
c. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti
balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla
somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
d. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici.
Art.
14
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai
costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 40%.
2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo
sul montante interessi relativo ad un finanziamento erogato da un Soggetto
Finanziatore.
3. Il contributo sul montante interessi viene
riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso
fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24
Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti
base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di
ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore
al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore (9) .
4. Il rischio del finanziamento è a completo
carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo sul montante interessi
comprende l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i
finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e
licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o
all’ammodernamento della struttura.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto
di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con
riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale
periodo di preammortamento) di:
a. sette anni per i finanziamenti destinati
all’ampliamento, alla ristrutturazione, e all’ammodernamento della
struttura;
b. quattro anni per i finanziamenti destinati
all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse,
indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo
di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000,00 di euro per le
medie imprese (10) .
8. Alle imprese può essere erogato un contributo
aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 10%
dell’investimento e all’importo massimo di euro 100.000,00.
(9) Comma così sostituito, per tutte le
domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
dall’art. 1,
comma 2, Reg.
reg. 13 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Il contributo sul
montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap
(Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M),
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del
finanziamento, maggiorato dell’1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla
base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non
potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto
Finanziatore.».
(10) Comma così
sostituito dall’art. 7,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «7. Le agevolazioni di
cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall’ammontare del
progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di
euro.».
Art.
14-bis
Disciplina transitoria (11) .
1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore
entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:
I - Il massimale di aiuto di cui al comma 1
dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è aumentato al
45%;
II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti
di cui al comma 8 dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 non
potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro
200.000,00.
(11) Il presente
articolo, aggiunto dall’art. 1, Reg.
reg. 29 dicembre 2010, n. 22 (nella versione originaria), è stato
poi così sostituito dal medesimo art. 1, Reg. reg. n. 22/2010 (nella
nuova versione introdotta dall’art. 1,
comma 1, Reg.
reg. 13 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14-bis. Disciplina
transitoria . 1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto
Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:
I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art.
14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è aumentato al 45%; II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8
dell’art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 non potrà essere
superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.».
Art.
15
Modalità di ammissione e di
erogazione dell’agevolazione.
1. La domanda di agevolazione deve essere
presentata al Soggetto Finanziatore.
2. Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro
della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del
finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di
agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.
3. La Regione procede all’istruttoria tecnica,
economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle
prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta
la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità
dell’iniziativa.
4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni,
la Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione - si avvale del Comitato Tecnico costituito in applicazione
dell’articolo 15,
comma 4, del Reg.
reg. 19 gennaio 2009, n. 1.
5. La Regione provvede periodicamente,
rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei
Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico
Regionale, all’ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite
positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il
provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.
6. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla
documentata conclusione dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di
erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
a. il contratto di finanziamento;
b. la documentazione attestante l’avvenuta
erogazione del finanziamento;
c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed
annullati;
d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente
necessarie allo svolgimento dell’attività.
7. La Regione, verificata la corrispondenza della
documentazione ricevuta rispetto all’investimento ammesso, provvede alla
erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo sul montante interessi
attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione ai sensi
dell’articolo 14, comma 3.
8. Qualora la gestione dell’attività di cui al comma 3 del
presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti
verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione
sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal programma nonché l’ammissibilità e la pertinenza
dei costi sostenuti.
9. L’eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella
misura indicata all’articolo 14, comma 8, del presente Regolamento è erogato
anch’esso all’impresa in unica soluzione contestualmente all’erogazione di cui
al comma precedente.
Art.
16
Modifiche e variazioni.
1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così
come agevolato.
2. Non sono considerate modifiche e
variazioni:
a. modifiche dell’identità del fornitore
rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed
attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano
la funzionalità dei singoli beni di investimento;
c. con riferimento alle spese per opere murarie, fermo
restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di
costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli
investimenti rispetto alla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5, del
presente regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere
a carico della finanza pubblica.
Art.
17
Revoche.
1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti
casi:
a. l’investimento non sia completato entro 12
mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5;
b. la richiesta di erogazione del contributo sia
inoltrata oltre il termine di cui all’articolo 15, comma 6;
c. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare);
d. le imprese non risultino in regola con le
norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili);
e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
f. siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
g. nel caso di investimenti riguardanti gli
stabilimenti balneari, gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di
conclusione dell'investimento. Inoltre, al fine di adeguarsi a quanto stabilito
dall'art. 1 comma 18 della legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010 saranno
ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno
conclusi (data dell'ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre
2012 (12) .
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
(12) Lettera aggiunta dall’art. 8,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO III
Aiuti alle Medie Imprese ed ai
Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA
Turismo.
Art.
18
Oggetto e finalità.
1. Il presente titolo disciplina i criteri, le condizioni le
modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Progetti
Integrati di Investimento di importo complessivo delle spese e dei costi
ammissibili compresi tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
2. Per Programma Integrato di Investimento si
intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di organico
ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali
finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di
destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di
Strutture Connesse (ai sensi dell’articolo 11, lettera k), del presente
regolamento).
3. I Programmi Integrati di Investimento devono
essere promossi e presentati da una Media Impresa o da un Consorzio di PMI. Le
PMI consorziate devono essere in regime di contabilità ordinaria.
4. I progetti che prevedono anche la
realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive
devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano
integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata
delle attività turistiche.
5. Alla data di presentazione della domanda, la
Media Impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI consorziate devono aver approvato
almeno due bilanci d’esercizio. La Media Impresa proponente ovvero il Consorzio
nel suo complesso (ovvero il complesso delle Imprese che partecipano alla sua
costituzione) devono aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di
euro nell’esercizio precedente.
6. Il consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere
in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla
conclusione dell’investimento.
Art.
19
Tipologie di investimento
ammissibili.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi
di investimento destinati alla realizzazione integrata di:
a. nuove strutture turistico alberghiere, anche
attraverso il recupero funzionale di immobili da destinare ad attività
turisticoalberghiere, nonché l’ampliamento, l’ammodernamento e la
ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine
dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;
b. Strutture Connesse di cui all’art. 11, comma
1, lettera k;
c. Servizi di cui all’articolo 6, comma 2.
2. Sono, inoltre, ammissibili gli studi
preliminari di fattibilità connessi al programma di investimenti, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione. Le
spese relative sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo
ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa
intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
3. I progetti di investimento devono essere
avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui
all’articolo 22, comma 5 del presente regolamento. Si intende quale avvio del
programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella
relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine
di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione
della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di
fattibilità.
Art.
20
Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili.
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a),
b) c), d), e), f), e g) dell’articolo 7, comma 1, nonché di quelle di cui
all’articolo 19, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:
a. 35% per le medie imprese;
b. 45% per le piccole imprese.
3. Le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in
servizi di consulenza di cui all’articolo 6, comma 2, sono concesse nei seguenti
limiti:
a. 35% per le medie imprese;
b. 45% per le piccole imprese.
Art.
20-bis
Disciplina transitoria (13) .
1.
A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art.
22 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. dalla data di pubblicazione del presente
regolamento ed entro il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:
-
il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio
dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09
e s.m.e i., è ridotto a 3,5 milioni di euro.
(13) Articolo aggiunto dall’art. 2, Reg.
reg. 29 dicembre 2010, n. 22, successivamente sostituito (pur se
impropriamente nell’articolo appresso indicato ne viene disposta l’aggiunta)
dall’art. 2,
Reg.
reg. 13 febbraio 2012, n. 3 e così modificato dall'art. 1
del Reg.
reg. 17 ottobre 2013, n. 20. Il testo originario era così
formulato:«Art. 20-bis. Disciplina transitoria. 1. A tutte le istanze di accesso
presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Reg. reg. n.
36/2009 entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:
il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio
precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18
del Reg. reg. n. 36/2009, è ridotto a 4 milioni di euro.».
Art.
21
Modalità di ammissione
all’agevolazione.
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede
le seguenti fasi:
a) accesso;
b) presentazione progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) concessione delle agevolazioni;
e) attuazione del progetto.
Art.
22
Fase di accesso.
1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di
accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un
documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma,
i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di
investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi, anche con
riferimento alle Strutture Connesse, nonché il programma di promozione e
commercializzazione dei servizi turistici offerti. Inoltre, a corredo
dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione
ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
1-bis. In allegato all'istanza di accesso, i soggetti
proponenti devono inviare la copia della documentazione attestante l'avvio delle
procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative
necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della
tempistica relativa al rilascio delle stesse. Per avvio delle procedure relative
all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento
delle attività da realizzare si intende la richiesta di titolo abilitativo
(D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e L. 122/01) riferito alle opere da
realizzare, accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e
corredata dell'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli
elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, di altri
documenti previsti dalle norme vigenti. Il mancato avvio di dette procedure
determina la inammissibilità dell'istanza di accesso (14) .
2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui
al comma precedente, avvia la fase dell’interlocuzione con il soggetto
proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, la
praticabilità e fattibilità del progetto, anche con riferimento agli altri
eventuali soggetti coinvolti, nonché la coerenza delle attività di promozione e
commercializzazione dei servizi turistici offerti. Particolare attenzione è
posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed
occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione
del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla
Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della
proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di
inammissibilità.
4. La ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo comporta l’accantonamento delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell’ambito della
disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal
presente titolo.
5. La Regione comunica ai soggetti proponenti
l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per
le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve
essere presentata la documentazione progettuale.
6. Nel caso in cui il programma proposto dalla
media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI
nell’ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora
costituito al momento di presentazione dell’istanza di accesso, deve costituirsi
entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all’articolo
successivo.
(14) Comma aggiunto
dall’art. 9,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
23
Presentazione del progetto
definitivo.
1. La documentazione progettuale è presentata
dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella
comunicazione di cui all’articolo 22, comma 5. Decorso inutilmente tale termine
ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di
progetto è dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è costituita
dalla proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono
essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto con
particolare riguardo:
a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il
profilo economico, commerciale e finanziario;
b. al soggetto proponente ed agli eventuali
altri soggetti beneficiari;
c. agli investimenti relativi ai singoli
programmi previsti;
d. al piano finanziario di copertura degli
investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le
relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di programma di investimento
devono, in particolare, essere allegati:
a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono
indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al
complesso dei programmi di investimento proposti;
b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i
principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma
proposto;
c) documento unico di regolarità contributiva e
certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al
mese precedente quello di presentazione della proposta di programma di
investimento;
d) planimetria generale, in adeguata scala,
dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle
superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde,
disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e
sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di
ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate
rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle
riepilogative;
e) principali elaborati grafici relativi a
ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati,
firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
f) copia degli atti e/o contratti, registrati
e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile
(suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di
investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione
d’uso dell’immobile stesso;
g) perizia giurata relativa alla conformità
urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed
all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie
concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla
osta da parte di amministrazioni o enti;
h) dichiarazione dell’impresa beneficiaria
relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità
di fonti energetiche funzionali all’attività produttiva prevista;
i) dettaglio degli investimenti previsti, con
allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per
capitolo di spesa e articolazione temporale;
j) dichiarazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8 [14] , relativa a determinati aiuti di Stato,
dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;
k) analisi di sostenibilità ambientale;
l) informazioni relative all’attività,
all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e
dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto di
cui al comma 2 dell’articolo 18.
4. Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto
costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i
bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto
proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal
programma di investimento di cui al comma 2 dell’articolo 18. Nel caso di
imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte
informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all’attività e alla
situazione patrimoniale dei consorziati.
5. Nel caso la proposta preveda investimenti di
più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella
di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.
6. La documentazione deve essere fornita anche
su supporto magnetico.
[14] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.
Art.
24
Istruttoria delle
proposte.
1. La Regione effettua l’istruttoria delle
proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e
finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.
2. Il soggetto proponente, entro un termine
perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna
impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla
concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa
copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta
dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie
alla realizzazione dell’investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di
richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
documentazione di cui all’articolo 23 del presente regolamento.
4. Al termine dell’istruttoria la Regione
comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di
esclusione della proposta.
Art.
25
Concessione delle
agevolazioni).
1. Sulla base delle risultanze istruttorie di
cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta
Regionale, le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da
concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il
termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al
comma successivo.
2. Entro il termine di cui al comma precedente,
il direttore dell’Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione
o suo delegato, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono
specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi,
in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che
possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al
monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione
dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini
della realizzazione del progetto.
Art.
26
Modalità attuative del
progetto.
1. L’erogazione delle agevolazioni è di
competenza della Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico,
Lavoro, Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla
Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per
stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e
nei tempi previsti dal disciplinare.
2. La Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.
3. Saranno oggetto di verifica:
a. la corrispondenza delle tipologie degli
investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto
definitivo;
b. la coerenza delle spese effettuate nei vari
periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito
nel progetto definitivo;
c. il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali attesi dall’iniziativa;
d. la regolarità della documentazione all’atto
della richiesta di erogazione del contributo.
4. La concessione degli aiuti è effettuata con
la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31
marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese).
Art.
27
Modifiche e variazioni.
1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli
investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto
a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario,
non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della
finanza pubblica.
2. Ogni variazione della localizzazione in zona
diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla
Regione.
3. Le variazioni che non comportino modifiche
sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.
4. Non costituiscono variazioni da assoggettare
ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:
a. condizioni di fornitura degli impianti e
delle attrezzature;
b. identità del fornitore diversa da quella
eventualmente indicata nel progetto definitivo;
c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel
limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei
singoli beni di investimento.
Art.
28
Revoche.
1. Il disciplinare di cui all’articolo 25 del
presente regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e
di restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
b. risultino violate le disposizioni di cui alla
legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare);
c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di
agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data
di erogazione del contributo;
d. qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;
e. qualora siano gravemente violate specifiche
norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
TITOLO IV
Aiuti alle grandi imprese per
contratti di programma turismo (15)
Art.
29
Oggetto e finalità (16) .
1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo
sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e
l'attrattività dei territori e promovendo l'occupazione.
2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le
modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Contratti di
Programma Turismo di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10
e 50 milioni di euro.
3. Per Contratto di Programma Turismo si intende un'iniziativa
imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed integrato
complesso di investimenti in attivi materiali e immateriali finalizzato a
migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di
destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di
Strutture connesse (ai sensi dell'art. 11, lettera k) del presente
Regolamento).
4. I Contratti di Programma Turismo possono essere presentati
da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia
presentata da un'impresa di grandi dimensioni non attiva e/o costituenda, entro
la data di sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale sociale
sottoscritto dall'impresa di grandi dimensioni controllante deve essere versato.
5. I contratti di Programma Turismo possono prevedere, oltre al
programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di
investimento di altre piccole e medie imprese in regime di contabilità
ordinaria, nell'ambito di una compagine consortile costituita/costituenda.
6. Nel caso di compagine consortile costituita/costituenda,
almeno i 2/3 delle imprese che propongono e realizzano investimenti, alla data
di presentazione dell'istanza di accesso, devono avere approvato almeno 2
bilanci.
7. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli
investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la
realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di
promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle
attività turistiche.
8. Il Consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere
in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla
conclusione dell'investimento.
(15) Il presente titolo, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34), è stato aggiunto dall’art.
10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(16) Il titolo IV,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 30
Tipologie di investimento ammissibile
(17) .
1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento.
Solo per le PMI, i progetti di investimento possono prevedere anche gli
interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del presente
Regolamento.
2. Nel caso in cui l'istanza di accesso presentata dalla grande
impresa preveda anche investimenti di altre PMI, l'iniziativa imprenditoriale
della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50%
dell'importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento
realizzato da altre piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili
non inferiori ad euro 500.000,00.
3. Per le sole PMI, sono ammissibili anche gli investimenti di
cui al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento.
4. Per le grandi imprese non sono ammissibili le spese di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento.
5. I progetti di investimento devono essere avviati
successivamente alla data della comunicazione della Regione di cui all'art. 22,
comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data
relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno
giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti,
macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione delle data di avvio del
programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
(17) Il titolo IV, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
31
Forma e intensità delle agevolazioni
(18) .
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Per le grandi imprese, le agevolazioni relative alle spese
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 7, sono concesse nel
limite del 30%.
3. Per le PMI, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui
al comma 2 dell'art. 20 del presente Regolamento.
4. Per le PMI, le agevolazioni relative alle spese per gli
investimenti in servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, sono concesse
nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.
(19) Il titolo IV, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
32
Modalità di ammissione
all'agevolazione (19) .
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti
fasi:
a) accesso;
b) presentazione del progetto definitivo;
c) istruttoria della proposta;
d) contrattualizzazione;
e) gestione del contratto.
2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto
definitivo e dell'istruttoria delle proposte si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il programma proposto dalla grande impresa
preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell'ambito
di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al
momento di presentazione dell'istanza di accesso, deve costituirsi entro e non
oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all'art. 23 del presente
Regolamento.
4. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti
attività:
a) Approvazione della proposta di progetto:
sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con
Delib.G.R. le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da
concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il
termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma
turismo di cui alla successiva lettera b).
b) Sottoscrizione del contratto di programma
Turismo: entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto
proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma
turismo, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali
specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente.
Il contratto di programma turismo, nel quale sono indicati i reciproci impegni
ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle
agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli
obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale
dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e
quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma di
investimento.
5. Per la fase di gestione del contratto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
(19) Il titolo IV, unitamente agli
articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente
articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
33
Modifiche e variazioni (20) .
1. Per le modifiche e le variazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 27 del presente Regolamento.
(20) Il titolo IV,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
34
Revoche (21) .
1. Per le revoche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del
presente Regolamento.
(21) Il titolo IV,
unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso
quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10,
Reg.
reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 44,
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.