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Regolamento Vigente

Anno
2009
Numero
36
Data
30/12/2009
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 210 suppl. del 31 dicembre 2009
Allegati
Nessun allegato

 



 

IL PRESIDENTE

 DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. n.10 del 29 giugno 2004;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2632 del 28/12/2009 di adozione del Regolamento;

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione.

 

1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito specificati:

a) aiuti agli investimenti iniziali;

b) aiuti alle Medie imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo);

c) aiuti alle Grandi imprese in forma singola o nell'ambito di una compagine consortile composta da una grande impresa ed altre PMI per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo (1) .

2. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono esenti dall’obbligo di notificazione, in quanto coerenti con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 214 del 9 agosto 2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (“Regolamento generale di esenzione per categoria”).

3. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione - e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il presente regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali alle PMI, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito specificati:a. aiuti agli investimenti iniziali;b. aiuti alle Medie Imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo).».

 

Art. 2

Soggetti beneficiari.

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall’articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 [1] (2) .

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;

c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;

d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [2] .

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

[1] Pubblicata in GUCE L 124 del 20 maggio 2003.

[2] Pubblicati in GUCE C 244 del 1° ottobre 2004.

(2) Comma così sostituito dall’art. 2, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Ai fini del presente regolamento, le imprese vengono classificate di piccola o media dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

 

Art. 3

Criteri di selezione degli interventi.

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla Regione per l’attuazione delle linee d’intervento del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 [3] , avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

[3] Pubblicato in GUCE L 210 del 31 luglio 2006.

 

Art. 4

Aiuti individuali.

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:

a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

b. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

c. aiuti in favore di grandi progetti di investimento qualora l'importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75% del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di euro, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella Regione, previsto dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) (3) .

(3) Lettera aggiunta dall’art. 3, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 5

Localizzazione.

 

1. Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

 

Art. 6

Tipologie di investimenti ammissibili.

 

1. Sono ammissibili gli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali come specificamente disciplinati nei titoli che seguono.

2. Sono altresì ammissibili gli investimenti concernenti l’acquisizione di servizi riguardanti i seguenti ambiti di intervento:

a. Ambiente;

b. responsabilità sociale ed etica;

c. miglioramento competitivo del sistema turistico.

3. Con riferimento ai servizi relativi all’ambito “ambiente” possono essere finanziate le seguenti attività:

a. l’adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);

b. i servizi di consulenza per l’acquisizione di marchi di qualità ecologica, realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie e materiali a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive, soluzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti), per i sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale (ISO ed EMAS).

4. Con riferimento ai servizi relativi all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere finanziate le attività riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

5. Con riferimento all’ambito “miglioramento competitivo del sistema turistico” possono essere finanziati i servizi di consulenza per la progettazione delle seguenti attività:

a. Organizzazione a livello aggregato di servizi di gestione delle attività turistiche (quali centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione ed all’accoglienza, ecc.);

b. Promozione e commercializzazione dell’offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri (quali la progettazione e commercializzazione di nuovi prodotti o marchi turistici e pacchetti di offerta comune, la progettazione di programmi di marketing, di materiale informativo e promozionale, ecc.).

6. È altresì compresa nell’ambito “miglioramento competitivo del sistema turistico” la partecipazione a fiere e/o eventi internazionali.

7. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l’agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

 

Art. 7

Spese ammissibili.

1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, sono di seguito descritte:

a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali;

b. opere murarie e assimilate;

c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;

d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica;

e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi gli applicativi per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-tobusiness, ebooking, web marketing, ecc.), nonché per l’integrazione di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, prenotazioni, Business Intelligence, Customer Relationship Management).;

f. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

g. spese di studio e progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell’investimento.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Con riferimento agli investimenti per l’acquisizione di servizi di cui all’articolo 6, comma 2, sono ammissibili a contributo le spese per l’acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione [4] .

4. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per l’adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

a. consulenze per l’addestramento del personale, nel limite del 20% dell’investimento complessivo;

b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dell’Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell’aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

8. Non sono comunque ammissibili:

a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

b. le spese relative all’acquisto di scorte;

c. le spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;

d. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate;

e. i titoli di spesa regolati in contanti;

f. le spese di pura sostituzione;

g. le spese di funzionamento in generale;

h. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;

i. le spese di acquisto dei mezzi mobili targati;

j. tutte le spese non capitalizzate;

k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;

l. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

[4] Vedi nota precedente.

 

Art. 8

Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa.

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA [5] , l’IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;

b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;

d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);

f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

[5] Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13 giugno 1977 e s.m. e i.

 

Art. 9

Cumulo delle agevolazioni.

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione (4)  .

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

(4) Comma così sostituito dall’art. 4, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall’art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.».

 

Art. 10

Modalità di controllo e monitoraggio.

1. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

 

Art. 11

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro [6] ;

b. Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro [7] ;

c. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell’impresa [8] ;

d. Programma Integrato di Investimento: organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture Connesse;

e. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo impianto produttivo, all’ampliamento o ammodernamento di un impianto produttivo esistente [9] ;

f. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari [10] relativi alla struttura ricettiva ed alle Strutture di Servizi annessi;

g. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know - how o conoscenze tecniche non brevettate [11] ;

h. Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l’interessato chiede il finanziamento;

i. Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;

j. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

k. Strutture Connesse: le strutture, gli impianti o gli interventi attraverso i quali viene migliorata l’offerta turistica territoriale con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale (o in caso di Consorzio ad una pluralità di strutture ricettive) ove viene svolta l’attività, quali:

i. Campi da golf da almeno 18 buche;

ii. Porti turistici e Aeroclub;

iii. Infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;

iv. Centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;

v. Primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 200 ettari (anche mediante la realizzazione di piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria;

vi. Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;

vii. Parchi tematici: struttura concepita intorno ad un tema base ispirato alla storia, al cinema, all'ambiente, alla società (5) ;

viii. Recupero immobili di pregio:

- realizzazione di strutture turistico-alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge;

- consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Ai fini di cui sopra, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche (6) ;

ix. Teatri:

- Realizzazione, miglioramento e ampliamento di immobili adibiti stabilmente e con carattere di continuità a teatro privato in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici e di rivista (7) .

l. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001 [12] ;

m. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000 [13] ;

n. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;

o. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.

[6] Vedi nota precedente;

[7] Idem.

[8] Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 7 febbraio 1990.

[9] Comunicazione 2006/C 54/08, pubblicato sulla GUCE C54/13 del 4 marzo 2006.

[10] Vedi nota precedente.

[11] Idem.

[12] Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24 aprile 2001.

[13] Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21 settembre 2000.

(5) Punto aggiunto dall’art. 5, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Punto aggiunto dall’art. 5, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(7) Punto aggiunto dall’art. 5, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

TITOLO II

Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico.

Art. 12

Oggetto e finalità.

1. Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese ed alle medie imprese di cui all'articolo 2 del presente Regolamento (8) .

2. Gli interventi di miglioramento della qualità delle strutture turistico-alberghiere, anche mediante il recupero del patrimonio immobiliare di pregio, rappresentano una strategia di azione determinante per la creazione di posti di lavoro ed il loro contributo al rafforzamento della destinazione turistica a cui appartengono.

3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da difficoltà nell’accesso al credito, dalla concorrenza di destinazioni turistiche emergenti e da diversi altri fattori economici che rendono necessario azioni di sostegno.

(8) Comma così sostituito dall’art. 6, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il presente titolo offre un sostegno alle piccole imprese di cui all’articolo 2 del presente regolamento.».

 

Art. 13

Tipologie di investimento ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati a:

a. l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turisticoalberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale;

b. la realizzazione di strutture turisticoalberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili siti in borghi rurali o centri storici, ovvero di immobili di particolare pregio storicoarchitettonico, compresa la realizzazione di strutture di servizi di cui al punto precedente;

c. la realizzazione o l’ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;

d. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici.

 

Art. 14

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.

1. L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 40%.

2. L’aiuto sarà erogato in forma di contributo sul montante interessi relativo ad un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.

3. Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore (9) .

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo sul montante interessi comprende l’eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento della struttura.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell’eventuale periodo di preammortamento) di:

a. sette anni per i finanziamenti destinati all’ampliamento, alla ristrutturazione, e all’ammodernamento della struttura;

b. quattro anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000,00 di euro per le medie imprese (10) .

8. Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 10% dell’investimento e all’importo massimo di euro 100.000,00.

(9) Comma così sostituito, per tutte le domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dall’art. 1, comma 2, Reg. reg. 13 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «3. Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato dell’1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.».

(10) Comma così sostituito dall’art. 7, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro.».

 

Art. 14-bis

Disciplina transitoria (11) .

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:

I - Il massimale di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è aumentato al 45%;

II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00.

(11) Il presente articolo, aggiunto dall’art. 1, Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22 (nella versione originaria), è stato poi così sostituito dal medesimo art. 1, Reg. reg. n. 22/2010 (nella nuova versione introdotta dall’art. 1, comma 1, Reg. reg. 13 febbraio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione). Il testo precedente era così formulato: «Art. 14-bis. Disciplina transitoria . 1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni: I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è aumentato al 45%; II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell’art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 non potrà essere superiore al 20% dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.».

 

Art. 15

Modalità di ammissione e di erogazione dell’agevolazione.

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all’inoltro della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede all’istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l’ammissibilità delle spese e, quindi, l’agevolabilità dell’iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione - si avvale del Comitato Tecnico costituito in applicazione dell’articolo 15, comma 4, del Reg. reg. 19 gennaio 2009, n. 1.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all’ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell’investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

a. il contratto di finanziamento;

b. la documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento;

c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;

d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell’attività.

7. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all’investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all’impresa del contributo sul montante interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l’agevolazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3.

8. Qualora la gestione dell’attività di cui al comma 3 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l’ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

9. L’eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata all’articolo 14, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch’esso all’impresa in unica soluzione contestualmente all’erogazione di cui al comma precedente.

 

Art. 16

Modifiche e variazioni.

1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:

a. modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;

b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;

c. con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

3. Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5, del presente regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

 

Art. 17

Revoche.

1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

a. l’investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5;

b. la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di cui all’articolo 15, comma 6;

c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

d. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

g. nel caso di investimenti riguardanti gli stabilimenti balneari, gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data di conclusione dell'investimento. Inoltre, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 1 comma 18 della legge nazionale n. 25 del 26 febbraio 2010 saranno ammessi alle agevolazioni esclusivamente i programmi di investimento che saranno conclusi (data dell'ultimo titolo di spesa) entro e non oltre il 31 dicembre 2012 (12) .

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

(12) Lettera aggiunta dall’art. 8, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

TITOLO III

Aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo.

Art. 18

Oggetto e finalità.

1. Il presente titolo disciplina i criteri, le condizioni le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Progetti Integrati di Investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

2. Per Programma Integrato di Investimento si intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali finalizzato a migliorare l’offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture Connesse (ai sensi dell’articolo 11, lettera k), del presente regolamento).

3. I Programmi Integrati di Investimento devono essere promossi e presentati da una Media Impresa o da un Consorzio di PMI. Le PMI consorziate devono essere in regime di contabilità ordinaria.

4. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.

5. Alla data di presentazione della domanda, la Media Impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI consorziate devono aver approvato almeno due bilanci d’esercizio. La Media Impresa proponente ovvero il Consorzio nel suo complesso (ovvero il complesso delle Imprese che partecipano alla sua costituzione) devono aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro nell’esercizio precedente.

6. Il consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell’investimento.

 

Art. 19

Tipologie di investimento ammissibili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione integrata di:

a. nuove strutture turistico alberghiere, anche attraverso il recupero funzionale di immobili da destinare ad attività turisticoalberghiere, nonché l’ampliamento, l’ammodernamento e la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell’innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;

b. Strutture Connesse di cui all’art. 11, comma 1, lettera k;

c. Servizi di cui all’articolo 6, comma 2.

2. Sono, inoltre, ammissibili gli studi preliminari di fattibilità connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione. Le spese relative sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

3. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui all’articolo 22, comma 5 del presente regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

 

Art. 20

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), e g) dell’articolo 7, comma 1, nonché di quelle di cui all’articolo 19, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 35% per le medie imprese;

b. 45% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all’articolo 6, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

a. 35% per le medie imprese;

b. 45% per le piccole imprese.

 

Art. 20-bis

Disciplina transitoria (13) .

 

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. dalla data di pubblicazione del presente regolamento ed entro il 31 dicembre 2014, si applicano le seguenti disposizioni:

- il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Regolamento n. 36/09 e s.m.e i., è ridotto a 3,5 milioni di euro.

(13) Articolo aggiunto dall’art. 2, Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22, successivamente sostituito (pur se impropriamente nell’articolo appresso indicato ne viene disposta l’aggiunta) dall’art. 2, Reg. reg. 13 febbraio 2012, n. 3 e così modificato dall'art. 1 del Reg. reg. 17 ottobre 2013, n. 20. Il testo originario era così formulato:«Art. 20-bis. Disciplina transitoria. 1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 22 del Reg. reg. n. 36/2009 entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni: il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18 del Reg. reg. n. 36/2009, è ridotto a 4 milioni di euro.».

 

Art. 21

Modalità di ammissione all’agevolazione.

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;

b) presentazione progetto definitivo;

c) istruttoria della proposta;

d) concessione delle agevolazioni;

e) attuazione del progetto.

 

Art. 22

Fase di accesso.

1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, l’ammontare e le caratteristiche degli stessi, anche con riferimento alle Strutture Connesse, nonché il programma di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti. Inoltre, a corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.

1-bis. In allegato all'istanza di accesso, i soggetti proponenti devono inviare la copia della documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare con indicazione della tempistica relativa al rilascio delle stesse. Per avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare si intende la richiesta di titolo abilitativo (D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e L. 122/01) riferito alle opere da realizzare, accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dell'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti e, quando ne ricorrano i presupposti, di altri documenti previsti dalle norme vigenti. Il mancato avvio di dette procedure determina la inammissibilità dell'istanza di accesso (14) .

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, la praticabilità e fattibilità del progetto, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti, nonché la coerenza delle attività di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo comporta l’accantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell’ambito della disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

6. Nel caso in cui il programma proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell’ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento di presentazione dell’istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all’articolo successivo.

(14) Comma aggiunto dall’art. 9, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 23

Presentazione del progetto definitivo.

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all’articolo 22, comma 5. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto con particolare riguardo:

a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, commerciale e finanziario;

b. al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;

c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;

d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

3. Alla proposta di programma di investimento devono, in particolare, essere allegati:

a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;

b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto;

c) documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di programma di investimento;

d) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

e) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;

f) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;

g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;

h) dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all’attività produttiva prevista;

i) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;

j) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8 [14] , relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea;

k) analisi di sostenibilità ambientale;

l) informazioni relative all’attività, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto di cui al comma 2 dell’articolo 18.

4. Inoltre, dovranno essere prodotti l’atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A, i bilanci degli ultimi due esercizi ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal programma di investimento di cui al comma 2 dell’articolo 18. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all’attività e alla situazione patrimoniale dei consorziati.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

[14] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

 

Art. 24

Istruttoria delle proposte.

1. La Regione effettua l’istruttoria delle proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo 23 del presente regolamento.

4. Al termine dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

 

Art. 25

Concessione delle agevolazioni).

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il direttore dell’Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione o suo delegato, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

 

Art. 26

Modalità attuative del progetto.

1. L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:

a. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;

b. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;

c. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall’iniziativa;

d. la regolarità della documentazione all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

4. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

 

Art. 27

Modifiche e variazioni.

1. Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;

b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;

c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

 

Art. 28

Revoche.

1. Il disciplinare di cui all’articolo 25 del presente regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;

d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;

e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

TITOLO IV

Aiuti alle grandi imprese per contratti di programma turismo (15)

Art. 29

Oggetto e finalità (16) .

1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la competitività e l'attrattività dei territori e promovendo l'occupazione.

2. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni per la realizzazione di Contratti di Programma Turismo di importo complessivo delle spese ammissibili comprese tra 10 e 50 milioni di euro.

3. Per Contratto di Programma Turismo si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di un organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali e immateriali finalizzato a migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture connesse (ai sensi dell'art. 11, lettera k) del presente Regolamento).

4. I Contratti di Programma Turismo possono essere presentati da imprese di grandi dimensioni. Nel caso in cui l'istanza di accesso sia presentata da un'impresa di grandi dimensioni non attiva e/o costituenda, entro la data di sottoscrizione del contratto, almeno il 50% del capitale sociale sottoscritto dall'impresa di grandi dimensioni controllante deve essere versato.

5. I contratti di Programma Turismo possono prevedere, oltre al programma di investimento della grande impresa proponente, anche programmi di investimento di altre piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria, nell'ambito di una compagine consortile costituita/costituenda.

6. Nel caso di compagine consortile costituita/costituenda, almeno i 2/3 delle imprese che propongono e realizzano investimenti, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, devono avere approvato almeno 2 bilanci.

7. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.

8. Il Consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento.

(15) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(16) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 30

Tipologie di investimento ammissibile (17) .

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento. Solo per le PMI, i progetti di investimento possono prevedere anche gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'istanza di accesso presentata dalla grande impresa preveda anche investimenti di altre PMI, l'iniziativa imprenditoriale della grande impresa deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da altre piccole e medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori ad euro 500.000,00.

3. Per le sole PMI, sono ammissibili anche gli investimenti di cui al comma 2 dell'art. 19 del presente Regolamento.

4. Per le grandi imprese non sono ammissibili le spese di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento.

5. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione di cui all'art. 22, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione delle data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

(17) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 31

Forma e intensità delle agevolazioni (18) .

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Per le grandi imprese, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 7, sono concesse nel limite del 30%.

3. Per le PMI, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del presente Regolamento.

4. Per le PMI, le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, sono concesse nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

(19) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 32

Modalità di ammissione all'agevolazione (19) .

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

a) accesso;

b) presentazione del progetto definitivo;

c) istruttoria della proposta;

d) contrattualizzazione;

e) gestione del contratto.

2. Per le fasi di accesso, della presentazione del progetto definitivo e dell'istruttoria delle proposte si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui il programma proposto dalla grande impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento di presentazione dell'istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

4. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti attività:

a) Approvazione della proposta di progetto: sulla base delle risultanze della fase istruttoria, la Regione approva con Delib.G.R. le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti ed individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma turismo di cui alla successiva lettera b).

b) Sottoscrizione del contratto di programma Turismo: entro i termini di cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono il contratto di programma turismo, predisposto dalla medesima Regione, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma turismo, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma di investimento.

5. Per la fase di gestione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

(19) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 33

Modifiche e variazioni (20) .

1. Per le modifiche e le variazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

(20) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 34

Revoche (21) .

1. Per le revoche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

(21) Il titolo IV, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 29 a 34, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall’art. 10, Reg. reg. 20 febbraio 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.