IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così
come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della
Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della
Regione Puglia";
Visto l'art. 44, comma 3, L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
Vista la L.R. 6 luglio 2011, n. 15;
Vista la Delib.G.R. 3 luglio 2012, n. 1329 di adozione del Regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2
comma 4 della legge
regionale n.15/2011 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), di seguito
chiamata legge, definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento della
qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”.
Art. 2
Requisiti organizzativi
Ai fini del riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di
interesse regionale” è necessario il possesso, da parte delle iniziative
ecomuseali ricadenti nella regione, come definite dall’articolo 1 della legge,
dei requisiti di seguito elencati:
a) essere dotato di un atto istitutivo che ne identifichi il
nome, la sede, la missione, la natura, il marchio nonché un proprio regolamento
recante indicazioni sulle modalità organizzative e gestionali;
b) essere riferite ad un ambito territoriale caratterizzato da
omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile
come un’unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata dagli
altri contesti territoriali, limitrofi e lontani, espressione anche di più
comunità organizzate per antenne culturali locali;
c) essere promosse e gestite:
1) da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste,
senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto
statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge;
2) da enti locali, in forma singola o associata;
3) da enti di ricerca pubblici o privati.
d) essere operative da almeno tre anni sul territorio di
riferimento, avendo sviluppato un organico progetto culturale, opportunamente
documentato, che abbia coinvolto in modo significativo diverse espressioni
istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale nello stabile
svolgimento di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui
all’articolo 1, comma 3 della legge;
e) disporre di locali di proprietà o disponibilità (garantita
da specifici atti formali) da adibire a sede del laboratorio ecomuseale per lo
svolgimento delle attività previste dalla legge;
f) nel caso di iniziativa promossa e gestita da
un’associazione, l’assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto
dovrà essere ispirato al principio di democraticità, nel quale:
1) le decisioni fondamentali della vita associativa sono
riservate all’assemblea degli aderenti;
2) tutti gli aderenti hanno
parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;
3) sono escluse decisioni non motivate sull’ammissione e
l’esclusione degli aderenti;
Art. 3
Requisiti relativi all’attività
Le iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei
requisiti organizzativi prescritti dall’articolo 2 sono valutate, sempre ai fini
del loro riconoscimento, dalla Consulta regionale degli ecomusei, di cui
all’art. 4 della legge, in base ai seguenti requisiti:
a) del carattere particolare del territorio di riferimento, in
considerazione delle peculiarità ambientali e culturali nonché delle
problematiche strutturali e di riconversione economico-produttiva dell’ambito
medesimo;
b) delle attività svolte con particolare riferimento alle
iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale,
nonché alla pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio;
c) delle forme di cooperazione e scambio tra ecomusei per
creare reti finalizzate a organizzare, accompagnare e animare nuove proposte
provenienti dallo stesso territorio, nonché processi di apprendimento reciproco
con iniziative e/o istituzioni ecomuseali presenti in altri territori della
Puglia o in altre regioni italiane ed europee;
d) dell’attivazione di forme concrete di partecipazione della
comunità locale alla programmazione e attuazione delle attività dell’Ecomuseo;
e) delle attività educative e formative promosse e realizzate
dall’Ecomuseo;
f) delle relazioni stabilite con gli enti locali, gli istituti
culturali, educativi, scolastici e le realtà socio-culturali ed economiche del
territorio di riferimento.
Art. 4
Domanda di riconoscimento
Gli enti gestori di un’iniziativa ecomuseale, per ottenere
la qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”, presentano domanda di
riconoscimento alla Regione Puglia - Assessorato competente in materia di beni
culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
La domanda, redatta
secondo lo schema allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
gestore, deve essere corredata da:
a) documentazione comprovante i requisiti organizzativi di cui
all’art. 2;
b) relazione illustrativa dettagliata dimostrante il possesso
dei requisiti relativi all’attività di cui all’art. 3.
Alla domanda dovranno altresì essere allegati:
1) piano di sviluppo pluriennale delle attività, con estensione
minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale
siano evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le
relative strategie organizzative e di azione, le attività e le specifiche
iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste;
2) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già
utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale
in sede di riconoscimento.
Art. 5
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico
La Consulta, per agevolare lo svolgimento dei compiti ad
essa attribuiti dalla legge, nomina al proprio interno un Gruppo di lavoro
tecnico-scientifico formato da un massimo di cinque componenti dotati di
specifica competenza ed esperienza nelle tematiche ecomuseali, oltre che dal
dirigente della struttura competente in materia di paesaggio e dal dirigente
della struttura competente in materia di beni culturali che lo coordina.
Il
Gruppo di lavoro opera con mandato annuale rinnovabile tacitamente in assenza di
revoca espressa.
Il Gruppo di lavoro provvede a sviluppare la fase
istruttoria di cui all’art. 6 e l’attività di raccolta ed elaborazione di
informazioni volte a garantire il coordinamento fra le attività promosse e
attuate dagli Ecomusei riconosciuti e quelle promosse e attuate
dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali al
fine di dare impulso e sostegno alla attuazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale come indicato all’art. 1, comma 3 lettere c), d), m) ed
n) della legge.
Il gruppo di lavoro elabora, altresì, una relazione annuale
illustrativa della situazione aggiornata del settore, con l’evidenza degli
ecomusei già riconosciuti o in corso di riconoscimento, con indicazione sia
delle iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti di cui
agli articoli 2 e 3, con le denominazioni e i marchi di cui è proposta
l’assegnazione in via esclusiva, sia di quelle emergenti e ancora in fase di
avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo
momento della loro evoluzione.
Onde garantire la operatività della Consulta,
nella fase di primo impianto e nelle more della approvazione dell’apposito
regolamento sulle modalità di funzionamento, di cui al comma 6 dell’art 4 della
legge, e comunque non oltre l’approvazione del primo programma annuale di cui al
successivo art. 8, al fine di consentire, da un lato, la piena rappresentatività
di tutte le componenti della Consulta stessa, previste all’art. 4 comma 3 della
legge e, dall’altro, per evitare situazioni di conflitto di interessi nella fase
di prima applicazione del presente regolamento, gli enti di cui alla lett. h)
del summenzionato art 4 comma 3, coincideranno con quelli titolari di ecomusei
riconosciuti nell’ambito del PPTR.
Art. 6
Valutazione - fase istruttoria
La valutazione delle domande di riconoscimento è effettuata
sulla base della istruttoria affidata al Gruppo di cui all’art. 5.
Il Gruppo
di lavoro accerta:
a) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
2 e 3;
b) la presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei
connotati relativi al requisito indicato all’articolo 2, lettera d); a tal fine
si considera la durata dell’effettiva operatività, prescindendo dalla data di
formale costituzione dell’ente gestore; l’operatività viene valutata tenendo
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1) rilevanza, numero, durata e continuità delle iniziative
realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle
programmate;
2) grado di approfondimento dell’indagine per l’individuazione
dei beni di comunità, nel cui ambito è prioritariamente considerato lo stato di
avanzamento di attività di catalogazione, censimento e ricognizione dei beni
stessi;
3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità
locale nel progetto ecomuseale, attestato da attività di progettazione,
pianificazione, programmazione e gestione partecipata; da convenzioni o intese
stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio
di riferimento; dallo sviluppo, tra l’iniziativa (l’Istituzione) ecomuseale e la
collettività, di forme di collaborazione o di concertazione finalizzate alla
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio
culturale già consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei già attivi,
anche in altre regioni italiane ed europee;
5) adeguatezza delle strutture e stabilità dell’assetto
organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo.
Art. 7
Valutazione - Parere della Consulta per gli Ecomusei (1)
La Consulta, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Gruppo
di Lavoro di cui all'art. 5, esprime parere su:
a) una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle
domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le risultanze dell'istruttoria
effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento e, qualora nella fase
istruttoria il Gruppo di Lavoro abbia rilevato vizi formali o carenze
documentali, la Consulta per gli Ecomusei può fissare un termine all'istante per
integrare la documentazione viziata o carente, rinviandone l'esame ad altra
seduta;
b) la relazione illustrativa della situazione
aggiornata del settore di cui all'art. 5.
(1) Articolo sostituito
dal Reg.
reg. 10 giugno 2014, n. 11 l'art. 1, comma 1. Il testo originario era così
formulato: «Art. 7. Valutazione - Parere della Consulta per gli
Ecomusei.La Consulta, a seguito dell'istruttoria
effettuata dal Gruppo di lavoro di cui all'art.
5, esprime parere su:a) una relazione conclusiva
recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le
risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento;
b) la relazione illustrativa della situazione aggiornata
del settore di cui all'art. 5.».
Art. 8
Riconoscimento degli ecomusei e programma annuale
La Consulta, sulla base di uno schema elaborato dal Gruppo
di lavoro, nonché delle risultanze dell’attività di cui all’’art. 7, definisce
il programma annuale recante le linee di indirizzo per l’attuazione degli
interventi di coordinamento, promozionali e di sostegno previsti dalle lettere
b) e c) del comma 2 dell’art. 4 della Legge, individuando in tale ambito le
specifiche iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento culturale
degli operatori del settore.
La Giunta regionale approva il Programma
annuale di cui al comma precedente, con allegato l’elenco degli ecomusei
riconosciuti sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla
Consulta.
Art. 9
Aggiornamento
Il Gruppo di lavoro a regime provvede annualmente alla verifica
della permanenza dei requisiti prescritti, nonché la continuità e il grado di
sviluppo delle attività di promozione socio-culturale e di tutela e
valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.
Il Gruppo
di lavoro, provvede, peraltro, decorsi tre anni dal riconoscimento, a richiedere
a ciascun ecomuseo riconosciuto la documentazione attestante la permanenza dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3.
In caso di mancata trasmissione della
documentazione o qualora venga rilevata la perdita dei requisiti prescritti,
viene proposta, previo parere della Consulta, l’esclusione dall’elenco degli
ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all’articolo 8 .
Art. 10
Rete regionale degli ecomusei
Gli ecomusei riconosciuti di “interesse regionale” potranno
costituire una rete regionale al fine di ottimizzare le risorse, favorire lo
scambio di esperienze e il trasferimento di buone pratiche, disporre di
occasioni di confronto e di dibattito su temi e problematiche riguardanti
l’Istituzione ecomuseale quale strumento atto a promuovere lo sviluppo
sostenibile del territorio, concertare le iniziative e le azioni comuni da
intraprendere a livello regionale e nazionale e, se richiesto, svolgere il ruolo
di interlocutori qualificati per una migliore definizione delle politiche
regionali di settore.
La rete regionale ha i seguenti obiettivi:
1) coordinare le iniziative dei singoli ecomusei “riconosciuti”
mediante incontri periodici dei rappresentanti per definire al meglio le
strategie da adottare a favore di progetti ed azioni comuni;
2) organizzare eventi di rilevanza almeno regionale, utili al
rafforzamento della presenza degli ecomusei sul territorio e alla diffusione
delle pratiche sperimentate;
3) promuovere annualmente una conferenza di servizi per
discutere di programmi, attività e prospettive del settore ecomuseale;
4) definire linee guida condivise per promuovere o consolidare
rapporti con le altre reti regionali e/o nazionali;
5) promuovere attraverso i mezzi stampa, mass mediali ed
on-line, la conoscenza a livello regionale della tematica ecomuseale, tramite
una costante ed efficace campagna informativa, concernente non solo le attività
ed i progetti della rete, ma anche più in generale i temi e le questioni
ecomuseali, in continua evoluzione a livello nazionale ed internazionale.
La rete regionale garantisce:
a) la partecipazione alla stessa di almeno un rappresentante
per ecomuseo riconosciuto, ove di interesse dello stesso ecomuseo;
b) la
rotazione delle sedi ospitanti la rete tra gli Ecomusei aderenti, con
convocazione dell’incontro successivo e indicazione della sede a conclusione
delle singole sedute;
c) la rappresentanza della rete mediante la nomina di un
portavoce che rappresenti la rete pugliese ai fini del coordinamento con le
altre reti regionali e/o nazionali. Il portavoce verrà di volta in volta
individuato in occasione di specifiche iniziative e avrà il compito di portare
le istanze condivise degli ecomusei, riferendo successivamente sugli esiti dei
lavori. Analoga procedura è prevista per eventuali richieste di interventi
formali della rete in ambito regionale.
d) tutta la documentazione prodotta dal tavolo di coordinamento
(verbali, comunicati stampa, materiale promozionale, contenuti degli interventi
del portavoce) verrà archiviata in copia presso gli ecomusei aderenti e dovrà
riportare oltre all’eventuale logo della rete, i marchi delle reti locali ed i
loghi e recapiti di tutti gli ecomusei.
Art. 11
Formazione dei facilitatori ecomuseali
La Regione promuove o sostiene iniziative di formazione
degli operatori del settore di cui all’art. 2 comma 7 della legge, nonché di
enti di formazione accreditati, mediante il coinvolgimento di Università,
Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, da
realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti
degli Ecomusei già attivi in Italia e in Europa, rivolte in primo luogo al
personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui
all’articolo 8.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 6 luglio 2012
Allegato A - Domanda di
riconoscimento (2)
Allegato B - Scheda
anagrafica (3)
(2) Allegato sostituito
dall'allegato A, Reg.
reg. 10 giugno 2014, n. 11
(3) Allegato sostituito
dall'allegato B, Reg.
reg. 10 giugno 2014, n. 11